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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1685 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cupini giusta Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marta Mari in Frosinone alla via Giuseppe Troiani 27
Appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
RO IE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via della Giuliana 9 CP_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1336/2020 del Tribunale di Velletri - sez. lavoro, pubblicata il 2/12/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla (già Controparte_1 [...]
), in persona del l.r.p.t., differenze retributive a titolo di Controparte_2 ferie radiologiche non godute, indennità radiologica, alta specializzazione, indennità notturna, retribuzione di risultato, straordinario e ore di attività non assistenziali utilizzate come assistenziali, il tutto per un periodo dal giugno 2008 alla data del ricorso, e conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore del dott. della somma di € 209.890,01, come da conteggi Parte_1 sopra trascritti, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino all'effettivo soddisfo, nonché condannare la resistente al versamento presso i competenti istituti dei contributi dovuti in relazione alle differenze retributive accertate ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno causato dalla omessa contribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare la responsabilità della (già Controparte_1 Controparte_2
), per i fatti di cui alla narrativa che precede nonché per le
[...] conseguenze alla salute psicofisica subite dal ricorrente e per l'effetto condannare la stessa ex artt. 2087 c.c. e 1218 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Dott.
che si quantificano nella misura di euro 94.214,00 ovvero nella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.”
A fondamento della domanda, il ricorrente - dirigente medico cardiologo - esponeva in fatto di aver reso la propria prestazione lavorativa a far data dal
1.06.2008 presso l' , dapprima nella U.O.C. di cardiologia Controparte_3
UTIC del P.O. di Tivoli ed in seguito, a decorrere dal 1.04. 2021, nella U.O.C. di
Cardiologia UTIC del P.O. di Colleferro, periodo per il quale rivendicava una serie di emolumenti e differenze retributive a titolo di: lavoro straordinario, ore di attività non assistenziale utilizzate come assistenziali, indennità notturna, ferie radiologiche non godute, indennità radiologica, indennità di alta specializzazione/incarico e retribuzione di risultato.
Il ricorrente lamentava altresì di essere stato vittima di condotta mobbizzante da parte della datrice di lavoro, in conseguenza della quale lo stesso avrebbe subito un grave stress con conseguenti ripercussioni sulla vita socio - relazionale, riconosciuto anche dal dipartimento di salute mentale della stessa a CP_3 fronte del quale avanzava richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica del ricorso e la prima udienza, la corrispondeva al dott. i compensi relativi alle guardie CP_3 Parte_1 notturne per le annualità 2009 - 2011.
Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, le parti sottoscrivevano in data
10/05/2018 un accordo transattivo in forza del quale la si impegnava CP_3
a corrispondere al ricorrente, a saldo e stralcio di ogni diritto, l'importo omnicomprensivo pari ad euro 87.000,00.
Successivamente alla stipula della transazione, la difesa di parte ricorrente rilevando il mancato pagamento delle somme da parte della nel CP_3 termine del 09/07/2018 pattuito nell'atto transattivo, inviava al procuratore di parte resistente comunicazione pec con la quale dichiarava la risoluzione della transazione per violazione del termine essenziale.
All'udienza del 19/07/2018 parte resistente rappresentava di aver provveduto al pagamento in data 16/07/2018, della somma netta di € 52.200,00. il primo giudice disponeva pertanto la prosecuzione della causa, nominando CTU contabile ed ammettendo la prova testimoniale.
Istruita la causa, il Tribunale, accoglieva parzialmente il ricorso così decidendo:
“- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 844,12, per i titoli indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento di euro 844,12 in favore della parte ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario e la domanda di accertamento del diritto al pagamento della retribuzione aggiuntiva per incarichi di alta specializzazione;
- dichiara
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al pagamento della indennità di incarico e della domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, - dichiara la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio con riguardo alla domanda di accertamento del diritto al pagamento della indennità di guardia notturna;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. contabile, liquidate come da separato decreto.”
In particolare, il primo Giudice: 1) ha rigettato la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario rivendicate dal ricorrente, richiamando sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale circa il principio dell'assorbimento delle ore di lavoro straordinario svolte da dirigenti medici nella retribuzione di risultato; 2) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità di incarico, in quanto generica e non supportata dall'adeguata deduzione di idonei fatti storici e concreti atti ad integrare gli elementi essenziali della fattispecie invocata;
3) ha accolto la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore di attività lavorativa non assistenziali non concesse in quanto utilizzate come assistenziali, riconoscendo a tale titolo l'importo pari ad €
1.920,00; 4) ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento del diritto all' indennità di guardia notturna per intervenuto pagamento;
5) ha accolto la domanda relativa all'indennità di rischio radiologico, riconoscendo però il minor importo richiesto dalla parte ricorrente in sede di conclusioni (pari ad € 4.338,18) – anziché la maggior somma calcolata nella CTU contabile (pari ad € 6.600,00), in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt.
99 e 112 c.p,c.; 6) ha accolto la domanda di accertamento de diritto al pagamento della indennità sostitutiva per ferie radiologiche, quantificata come da CTU contabile, nell'importo pari ad € 10.57,49; 7) ha respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento della retribuzione aggiuntiva per incarichi di alta specializzazione, ritenendola infondata per non aver la parte ricorrente provato l'esistenza dei suddetti incarichi e per non condiviso l'assunto prospettato dal lavoratore, in base al quale, la sola circostanza di aver ricoperto per un determinato numero di anni (superiore a 5) un certo ruolo nell'ambito dell'organico aziendale avrebbe dovuto comportare in via automatica il diritto alla retribuzione aggiuntiva;
8) ha accolto la domanda relativa al pagamento della retribuzione di risultato, riconoscendo a tale titolo l'importo calcolato nella CTU contabile pari ad € 71.014,45; 9) ha dichiarato inammissibile la domanda volta al risarcimento del danno derivato dalle condotte di mobbing asseritamente ascrivibili alla , per non aver parte ricorrente né prospettato né provato CP_3
l'intento persecutorio di parte datoriale, necessario ai fini della configurazione della fattispecie;
10) ha riconosciuto così il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 87.844,12; 11) quanto alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto, ha ritenuto quale primo atto stragiudiziale utile all'interruzione dei termini, quello del 31/03/2014 pervenuto alla convenuta in data 9/94/2014, facendo derivare da ciò “la parziale estinzione, per intervenuta prescrizione, del diritto al pagamento della retribuzione di risultato, con riguardo al primo trimestre del 2009”, ritenendola invece infondata per quanto riguarda gli altri diritti accertati nel presente giudizio.
Con tempestivo atto di appello ha impugnato detta decisione per Parte_1
i seguenti motivi di gravame: 1) Errata qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio di primo grado e della retribuzione delle ore eccedenti;
2) illogico e ingiusto mancato conferimento d'incarico alta specializzazione e dell'indennità
d'incarico; 3) erronea applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c. nella quantificazione dell'indennità di rischio radiologico;
4) Illogica e ingiusta circoscrizione della richiesta di danno non patrimoniale alla sola fattispecie di mobbing;
5) erroneità della decisione sulla ricorrenza della prescrizione nel caso di specie;
6) erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare sull'intera somma riconosciuta gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
7) errata quantificazione delle somme dovute;
8) erroneità sulle spese.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame, perché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello risulta solo parzialmente fondato nei termini che di seguito verranno esposti. Con il primo motivo di gravame, ha impugnato la parte della decisione Parte_1 in cui il primo giudice, ha respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro eccedenti, facendo erronea applicazione dei principi richiamati nella citata giurisprudenza di legittimità.
Sostiene infatti l'appellante, che tutte le pronunce richiamate nella gravata sentenza, avrebbero quale parametro di riferimento la clausola pattizia contenuta nell'art. 65 comma 3 del CCNL del Comparto Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, ai sensi della quale, il superamento dell'orario di lavoro sarebbe compensato dalla retribuzione di risultato per il raggiungimento degli obiettivi negoziati, mentre nel caso di specie, il primo giudice non avrebbe considerato che le ore di lavoro eccedenti svolte dal ricorrente, sarebbero state effettuate non già per il raggiungimento di obiettivi programmati, bensì esclusivamente per sopperire alla carenza di organico della struttura e dunque per l'espletamento delle ordinarie esigenze di servizio.
Lo “straordinario” sarebbe stato pertanto utilizzato dall'appellata quale strumento ordinario di programmazione del lavoro, in aperta violazione della normativa di riferimento.
Il primo giudice avrebbe pertanto errato nel qualificare le ore rivendicate dal ricorrente quali ore prestate a titolo di lavoro straordinario, anziché come differenze retributive da dover retribuire secondo i parametri indicati negli artt. 14
e 18 del CCNL 2002-2005.
Tale motivo di gravame non merita accoglimento.
Preme preliminarmente rilevare che la doglianza, per come articolata, risulta in primis inammissibile, osservando questa Corte che l'appellante, a sostegno della censura, ha speso delle argomentazioni mai prospettate in primo grado, da ritenersi pertanto nuove e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Risulta, infatti, che nel ricorso introduttivo il abbia da sempre Parte_1 inquadrato le ore di lavoro eccedenti come “straordinario” richiedendo pertanto la condanna della resistente alle differenze retributive per lavoro straordinario e non già alla retribuzione da corrispondersi secondo i parametri indicati negli artt. 14 e
18 del CCNL 2002-2005.
Una simile prospettazione comporterebbe necessariamente un nuovo accertamento in fatto ed in diritto, ampliando il petitum e la causa petendi, ed introducendo con tutta evidenza elementi nuovi, inammissibili in appello. Ciò premesso, il motivo di appello risulta comunque infondato anche nel merito, ritenendo essere immune da vizi la parte della gravata sentenza con la quale il primo giudice, richiamato l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, ha correttamente ritenuto che “Tanto premesso in linea generale circa il rapporto (assorbente) tra retribuzione di risultato e retribuzione per lavoro straordinario dei dirigenti medici del settore pubblico rivestenti o meno funzioni apicali – con l'unica eccezione dei servizi di guardia medica e di pronta disponibilità, e delle altre attività non programmabili o comunque di natura eccezionale (dunque esorbitanti dalle esigenze del servizio ordinario) – occorre osservare che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha genericamente richiesto il pagamento di ore di lavoro straordinario, adducendo (soltanto) che ciò sarebbe avvenuto per carenza di personale, senza tuttavia dedurre, né provare, che una parte di esse o la totalità delle stesse fossero state effettuate a titolo di servizi di guardia medica e di pronta disponibilità oppure a titolo di altre attività non programmabili, previa autorizzazione del datore di lavoro. Pertanto non sussiste, nel caso di specie, il diritto della parte ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto, essendo il corrispettivo di queste assorbito nella retribuzione di risultato spettante alla medesima parte ricorrente”.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito più volte il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9146 del 2009, secondo cui <l'art. 65 del
c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli>>
(Cassazione civile , sez. lav. , 30/11/2017 , n. 28787; in senso conforme cfr.
Cassazione civile sez. lav. n. 7921/2017; Cassazione civile sez. lav. n.
21010/2015). Sul punto, anche recentemente la Corte di legittimità ha affermato
<< Il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, (…) non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo>> (Cass. se. Lavoro n.
20796 del 25/07/2024).
Ebbene, nel caso di specie, quand'anche l'eccedenza delle ore di lavoro svolte dal possa essere dipesa da esigenze del servizio ordinario, correttamente il Parte_1 primo giudice ha ritenuto che tali ore dovessero ritenersi comunque compensate dalla c.d. retribuzione di risultato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure, infatti, risulta che l'appellante non abbia specificato, né tantomeno provato se la totalità o una parte delle ore in eccedenza fosse stata svolta a titolo di servizio di guardia medica e di pronta disponibilità, oppure a titolo di altre attività non programmabili, né tantomeno ha dimostrato che l'eccesso di ore lavorate fosse stato irragionevole e fonte di un danno alla salute.
L'impugnato capo della sentenza appare pertanto immune da vizi.
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti non risulta meritevole di accoglimento, l'appellante, lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla retribuzione aggiuntiva per incarico di alta specializzazione, non ritenendo sufficiente per l'attribuzione della medesima la circostanza che il avesse superato il Parte_1 quinto anno di anzianità.
Questo Collegio ritiene invece condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che la sola circostanza che il ricorrente avesse ricoperto per oltre 5 anni un determinato ruolo nell'ambito dell'organico aziendale non avrebbe potuto comportare in automatico il diritto ad una retribuzione aggiuntiva, sul rilievo che, ove ciò fosse stato possibile si sarebbe realizzata un'ingiustificata disparità di trattamento con i soggetti che effettivamente ricoprono incarichi di alta specializzazione.
A tal proposito, si ritiene utile citare anche la recente ordinanza della Suprema
Corte (Cassazione Civile – Sez. Lavoro - n. 21544 del 31 luglio 2024), la quale, richiamando la specifica normativa contenuta nel CCNL 19.12.2019 e le modifiche apportate allo stesso dall'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di conferimento di incarichi, ha affermato che “il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale)”, chiarendo che, anche sulla base della nuova formulazione,
l'attribuzione delle funzioni più qualificate rimane una mera possibilità e non un atto vincolato per l'amministrazione.
La Corte di legittimità ha pertanto chiarito che, la norma del CCNL che afferma che ”ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base” va inscritta, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all'art. 19 del medesimo CCNL, con ciò che ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali.
In ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale:
“In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta specializzazione, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”, si ritiene pertanto che correttamente il primo Giudice abbia respinto l'assunto del in ordine Parte_1
Cont ad un'obbligatorietà da parte della i conferire l'incarico.
Al più, rileva questa Corte, l'appellante avrebbe potuto lamentare un danno da perdita di chance a causa del mancato conferimento dell'incarico, domanda che però non è stata dalla medesima avanzata con il ricorso introduttivo.
Come chiarito dalla Corte di legittimità (Cass. n. 7110 del 9.3.2023), infatti,
“qualora la P.A non espleti le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali
e pesatura degli incarichi per la fissazione dell'indennità di posizione variabile del dirigente medico, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A..".
Il peraltro, come correttamente accertato dal primo giudice, non ha Parte_1 provato, né a mezzo testi, né documentalmente, di aver svolto incarichi di alta specializzazione durante l'espletamento della propria attività lavorativa presso la
. CP_3
Passando all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo il diritto del medesimo al pagamento della somma di € 6.600,00 a titolo di indennità di rischio radiologico, così come quantificata dalla Ctu contabile, conclude poi che “in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c., tale domanda va ridotta nella misura massima richiesta dalla parte ricorrente, vale a dire € 4.338,18”.
Il motivo risulta fondato, avendo errato il primo giudice laddove ha omesso di considerare che il ricorrente, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, pur avendo quantificato la relativa domanda, ha comunque inserito la clausola di salvaguardia, chiedendo il pagamento delle differenze retributive “così come quantificate o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, infatti “la domanda contenente
l'indicazione di un importo specifico accompagnata dalla clausola “o quella maggiore che risulterà di giustizia” non costituisce domanda determinata in senso stretto, ma consente al giudice di liquidare una somma maggiore, se accertata in corso di causa” (Cass. civ., n. 6056 del 4 marzo 2021), in quanto “la richiesta in via equitativa della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, non viola l'art. 112 c.p.c. e consente una pronuncia oltre al cifra indicata” (Cass. civ., n. 23253 del 14 dicembre 2004).
Per quanto sopra, la sentenza risulta errata e deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierno appellante la maggior somma, dovendosi invece dichiarare il diritto del al pagamento dell'ulteriore somma di € Parte_1
2.261,82, pari alla differenza tra quanto riconosciuto sulla base dei conteggi effettuati dal Ctu e quanto erroneamente liquidato dal primo giudice, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da mobbing, rilevando che lo stesso, nell'aver classificato e ricondotto esclusivamente al mobbing le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio, non ha tenuto invece conto del fatto che il danno, di cui ha chiesto di essere risarcito, riguardasse, più in linea generale, le conseguenze alla salute psicofisica subite dal medesimo e la violazione da parte del datore d lavoro dell'art. 2087 c.c.
Tale motivo non risulta meritevole di accoglimento, ritenendo questa Corte che, per come formulata la domanda in primo grado, il Giudice di prime cure correttamente ha negato il danno da mobbing, non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'intento persecutorio, quale elemento qualificante e necessario ai fini della configurabilità del danno da mobbing.
Il primo giudice, infatti, a ragione, ha statuito che “l'esistenza, nel caso concreto, di elementi attestanti – quantomeno a livello di prova indiretta e/o indiziaria – un siffatto intento persecutorio del datore di lavoro non è neppure adombrata in modo specifico nelle affermazioni della parte ricorrente, che si è limitata a dedurre genericamente la sussistenza di taluni fatti esteriori che, a suo avviso, sarebbero stati ingiusti”, in applicazione del consolidato orientamento della
Suprema Corte (ex multis Cassazione, Sez. Lav.,n. 30673/2018) sulla cui scorta
“ai fini della configurabilità del mobbing l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì dell'intento persecutorio che li unifica”.
Gli elementi richiamati dall'appellante a sostegno della sussistenza di una condotta mobbizzante di parte datoriale, quali tra tutti, la mancata concessione di alcuni periodi di ferie, piuttosto che la turnazione stabilita ed imposta dall'Azienda
o la richiesta di rientro anticipato dall'aspettativa, non possono infatti essere considerati episodi aventi carattere discriminatorio e/o persecutorio, poiché non diretti a penalizzare il singolo dipendente, bensì a garantire il regolare svolgimento del servizio anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 97 Cost., certamente estensibili e valevoli anche per l'organizzazione del sistema sanitario.
Peraltro, gli stessi testi, e , escussi nell'ambito della fase Tes_1 Tes_2 istruttoria del procedimento di primo grado, hanno precisato che i turni di lavoro sono sempre stati organizzati in base alle preferenze del Parte_1
Anche la lamentata ingiustizia inerente alla riduzione delle valutazioni nelle schede individuali non può in alcun modo essere intesa come singolo atto di un unico disegno persecutorio, avendo l' correttamente recepito ed applicato CP_1
- con delibera 1322 del 31/12/2012 - il “Protocollo Applicativo sul sistema premiante” per la dirigenza medico veterinaria che regola le modalità di distribuzione delle risorse destinate.
Dalle schede il di valutazione versate in atti, con decorrenza dal mese di gennaio
2012, è risultato peraltro che l'appellante abbia sempre percepito le indennità di risultato commisurate ai livelli e agli obbiettivi dallo stesso conseguiti.
D'altronde, la stessa circostanza evidenziata dalla difesa di parte appellata, per la quale nel corso del medesimo anno 2012 il avrebbe conseguito Parte_1 dapprima una valutazione negativa e successivamente un giudizio molto positivo, può essere ritenuta indice della mancata esistenza tra i diversi atti posti in essere dal datore di lavoro, di quell' unico disegno persecutorio necessario ai fini della configurazione del mobbing.
A sostegno della correttezza della decisione, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato che “ai fini della configurabilità del mobbing, devono ricorrere due elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte ed il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico – fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, ossia l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi” (Cass. sent. n. 17698/2014).
La parte che lamenta di aver subito il danno da mobbing è gravata dall'onere della prova che, nel caso di specie, non è stato assolto da parte appellante, neppure in via indiziaria e presuntiva.
Come richiesto dalla Suprema Corte, infatti, “per la configurazione del mobbing
è necessaria una condotta vessatoria reiterata e duratura finalizzata all'isolamento del lavoratore nel proprio contesto lavorativo ovvero alla sua estromissione dall'azienda, e che l'effetto di tali soprusi provochi nella parte lesa uno stato di disagio psichico e l'insorgere di un certo danno alla salute
….mediante una condotta protratta nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente” (Cass. Sent. n.
28962/2011).
Risulta evidente, pertanto, come le diverse circostanze dedotte dal non Parte_1 siano idonee ad integrare le asserite condotte mobbizzanti, ma al più vicende che, seppur vissute con disagio dal medesimo, possono rappresentare accadimenti possibili nei luoghi di lavori, in particolar modo nel contesto sanitario, per le tensioni che si creano per fronteggiare la considerevole mole di lavoro.
Con il quinto motivo di gravame, che ugualmente deve essere rigettato, il si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di Parte_1 prime cure ha dichiarato “la parziale estinzione per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della retribuzione di risultato”, omettendo di considerare che già prima della richiesta stragiudiziale delle varie componenti retributive del
31/03/2014 ricevuta da parte convenuta il 9/04/14 - alla quale il primo giudice ha attribuito efficacia interruttiva dei termini - lo stesso aveva già inviato diverse richieste di pagamento, richiamando in particolare la seguente documentazione: nota del 12.8.2012 inoltrata alla Direzione generale della e del CP_3
7.2.2014 con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario (all.ti 16-17 del ricorso ex art. 414 c.p.c.); la nota del 18.01.2014, con cui veniva lamentata la mancata fruizione delle 4 ore destinate ad attività assistenziale (all.to n. 19 del ricorso); la nota del 03.07.2010 e del 06.02.2013, con cui veniva rivendicato il pagamento delle indennità notturne (all.ti n. 22-23 del ricorso), le note del 04.11.2013 e 04.02.2014, con le quali l'appellante contestava formalmente alla il mancato riconoscimento dell'indennità di CP_3 rischio radiologico (all.ti n. 35-38 del ricorso), ritenendo tali atti senz'altro atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c..
La doglianza non risulta condivisibile, riferendosi i citati atti o a voci retributive per le quali il Giudice non ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione o a emolumenti non ritenuti spettanti al ricorrente. La parziale intervenuta prescrizione dei crediti, infatti, come si legge nella gravata sentenza, è stata dichiarata esclusivamente per la retribuzione di risultato, la cui domanda risulta avanzata soltanto con la richiesta del 31.03.2014, come correttamente individuato dal primo giudice. La sentenza appare pertanto immune da vizi nel capo impugnato. Con il sesto motivo di gravame, il impugna poi la parte della sentenza Parte_1 in cui il Tribunale di Velletri, nel quantificare la somma al medesimo spettante, per un importo pari ad € 87.844,12 – poi ridotta ad € 844,12 per detrazione dell'acconto ricevuto di € 87.000 – ha omesso di liquidare gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'intera somma, dalla maturazione sino al soddisfo.
La doglianza è parzialmente fondata, ritenendo questa Corte erronea la decisione laddove il primo Giudice ha riconosciuto gli interessi e la rivalutazione esclusivamente sulla somma residua e non sull'intero importo, così come invece avrebbe dovuto.
La domanda dell'appellante potrà però trovare accoglimento soltanto per ciò che concerne gli interessi legali, che pertanto andranno riconosciuti anche sulla restante somma di € 87.000,00, dalla maturazione sino al soddisfo, mentre non è fondata relativamente alla richiesta di rivalutazione monetaria, in base al principio del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego, questione più volte affrontata dalla Corte di legittimità.
A seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre
2000, n. 459, in base quale il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, tale principio non può trovare invece applicazione per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un'Amministrazione statale per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi. (ex multis Cass. sez. lav., 2 luglio 2020 n.13624).
Continuando ad operare, pertanto, nel pubblico impiego il divieto di cumulo sancito dall'articolo 22, comma 36, L. 724/1994, per i crediti maturati a far data dal 1° gennaio 1995, all'appellante dovranno essere riconosciuti sulle somme liquidate esclusivamente gli interessi legali.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel detrarre le somme già corrisposte dall'appellata in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto (pari ad € 87.000), ha sottratto da quanto riconosciuto come dovuto (87.844,12), l'intero importo corrisposto dall' , nel quale erano ricompresi anche i 5.000,00 Controparte_1 euro asseritamente corrisposti a titolo di spese legali, importo che, ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto scorporare, riconoscendo così ancora dovuta in favore del la somma pari ad € 5.844,12, anziché Parte_1 quella minore pari ad € 844,12.
La doglianza non è fondata, in quanto l'importo che il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza di primo grado, non è che la somma dei diversi emolumenti spettanti all'appellante, così come quantificati nella CTU contabile, a nulla rilevando gli accordi interni tra le parti circa le spese legali. Ad ogni modo, anche dall'esame dell'accordo transattivo invocato da parte appellante, si evince con estrema chiarezza che l'importo di euro 87.000,00 era stato concordato al netto delle spese legali che venivano espressamente compensate dalle parti, accordo nel quale veniva peraltro inserita la rinuncia alla solidarietà professionale.
Risulta pertanto corretta la detrazione effettuata dal primo giudice.
L'ultimo motivo di gravame, sull'avvenuta compensazione delle spese di lite, viene assorbito dal parziale accogliemeno del ricorso in appello, con la conseguente riforma delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto come da dispositivo.
Stante l'esito complessivo del giudizio stimasi equa la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nel resto, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore di della maggior somma pari ad € 6.600,00 Parte_1 sempre a titolo di indennità di rischio radiologico, rispetto a quanto già liquidato per € 4.338.18, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Condanna la medesima parte appellata al pagamento degli interessi legali in favore dell'appellante sull'importo riconosciuto in primo grado sino alla somma di €
87.000,00, dalla maturazione sino al soddisfo. Dichiara compensate in ragione di
1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata a rifondere all'appellante i rimanenti 2/3 da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero pari ad € 6.600,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 7.795,00, oltre rimborso 15% iva e c.p.a.
Roma, 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1685 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cupini giusta Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marta Mari in Frosinone alla via Giuseppe Troiani 27
Appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
RO IE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via della Giuliana 9 CP_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1336/2020 del Tribunale di Velletri - sez. lavoro, pubblicata il 2/12/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla (già Controparte_1 [...]
), in persona del l.r.p.t., differenze retributive a titolo di Controparte_2 ferie radiologiche non godute, indennità radiologica, alta specializzazione, indennità notturna, retribuzione di risultato, straordinario e ore di attività non assistenziali utilizzate come assistenziali, il tutto per un periodo dal giugno 2008 alla data del ricorso, e conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore del dott. della somma di € 209.890,01, come da conteggi Parte_1 sopra trascritti, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino all'effettivo soddisfo, nonché condannare la resistente al versamento presso i competenti istituti dei contributi dovuti in relazione alle differenze retributive accertate ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno causato dalla omessa contribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) accertare e dichiarare la responsabilità della (già Controparte_1 Controparte_2
), per i fatti di cui alla narrativa che precede nonché per le
[...] conseguenze alla salute psicofisica subite dal ricorrente e per l'effetto condannare la stessa ex artt. 2087 c.c. e 1218 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Dott.
che si quantificano nella misura di euro 94.214,00 ovvero nella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.”
A fondamento della domanda, il ricorrente - dirigente medico cardiologo - esponeva in fatto di aver reso la propria prestazione lavorativa a far data dal
1.06.2008 presso l' , dapprima nella U.O.C. di cardiologia Controparte_3
UTIC del P.O. di Tivoli ed in seguito, a decorrere dal 1.04. 2021, nella U.O.C. di
Cardiologia UTIC del P.O. di Colleferro, periodo per il quale rivendicava una serie di emolumenti e differenze retributive a titolo di: lavoro straordinario, ore di attività non assistenziale utilizzate come assistenziali, indennità notturna, ferie radiologiche non godute, indennità radiologica, indennità di alta specializzazione/incarico e retribuzione di risultato.
Il ricorrente lamentava altresì di essere stato vittima di condotta mobbizzante da parte della datrice di lavoro, in conseguenza della quale lo stesso avrebbe subito un grave stress con conseguenti ripercussioni sulla vita socio - relazionale, riconosciuto anche dal dipartimento di salute mentale della stessa a CP_3 fronte del quale avanzava richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica del ricorso e la prima udienza, la corrispondeva al dott. i compensi relativi alle guardie CP_3 Parte_1 notturne per le annualità 2009 - 2011.
Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, le parti sottoscrivevano in data
10/05/2018 un accordo transattivo in forza del quale la si impegnava CP_3
a corrispondere al ricorrente, a saldo e stralcio di ogni diritto, l'importo omnicomprensivo pari ad euro 87.000,00.
Successivamente alla stipula della transazione, la difesa di parte ricorrente rilevando il mancato pagamento delle somme da parte della nel CP_3 termine del 09/07/2018 pattuito nell'atto transattivo, inviava al procuratore di parte resistente comunicazione pec con la quale dichiarava la risoluzione della transazione per violazione del termine essenziale.
All'udienza del 19/07/2018 parte resistente rappresentava di aver provveduto al pagamento in data 16/07/2018, della somma netta di € 52.200,00. il primo giudice disponeva pertanto la prosecuzione della causa, nominando CTU contabile ed ammettendo la prova testimoniale.
Istruita la causa, il Tribunale, accoglieva parzialmente il ricorso così decidendo:
“- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 844,12, per i titoli indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento di euro 844,12 in favore della parte ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario e la domanda di accertamento del diritto al pagamento della retribuzione aggiuntiva per incarichi di alta specializzazione;
- dichiara
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al pagamento della indennità di incarico e della domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, - dichiara la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio con riguardo alla domanda di accertamento del diritto al pagamento della indennità di guardia notturna;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. contabile, liquidate come da separato decreto.”
In particolare, il primo Giudice: 1) ha rigettato la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario rivendicate dal ricorrente, richiamando sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale circa il principio dell'assorbimento delle ore di lavoro straordinario svolte da dirigenti medici nella retribuzione di risultato; 2) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità di incarico, in quanto generica e non supportata dall'adeguata deduzione di idonei fatti storici e concreti atti ad integrare gli elementi essenziali della fattispecie invocata;
3) ha accolto la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di ore di attività lavorativa non assistenziali non concesse in quanto utilizzate come assistenziali, riconoscendo a tale titolo l'importo pari ad €
1.920,00; 4) ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento del diritto all' indennità di guardia notturna per intervenuto pagamento;
5) ha accolto la domanda relativa all'indennità di rischio radiologico, riconoscendo però il minor importo richiesto dalla parte ricorrente in sede di conclusioni (pari ad € 4.338,18) – anziché la maggior somma calcolata nella CTU contabile (pari ad € 6.600,00), in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt.
99 e 112 c.p,c.; 6) ha accolto la domanda di accertamento de diritto al pagamento della indennità sostitutiva per ferie radiologiche, quantificata come da CTU contabile, nell'importo pari ad € 10.57,49; 7) ha respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento della retribuzione aggiuntiva per incarichi di alta specializzazione, ritenendola infondata per non aver la parte ricorrente provato l'esistenza dei suddetti incarichi e per non condiviso l'assunto prospettato dal lavoratore, in base al quale, la sola circostanza di aver ricoperto per un determinato numero di anni (superiore a 5) un certo ruolo nell'ambito dell'organico aziendale avrebbe dovuto comportare in via automatica il diritto alla retribuzione aggiuntiva;
8) ha accolto la domanda relativa al pagamento della retribuzione di risultato, riconoscendo a tale titolo l'importo calcolato nella CTU contabile pari ad € 71.014,45; 9) ha dichiarato inammissibile la domanda volta al risarcimento del danno derivato dalle condotte di mobbing asseritamente ascrivibili alla , per non aver parte ricorrente né prospettato né provato CP_3
l'intento persecutorio di parte datoriale, necessario ai fini della configurazione della fattispecie;
10) ha riconosciuto così il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 87.844,12; 11) quanto alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto, ha ritenuto quale primo atto stragiudiziale utile all'interruzione dei termini, quello del 31/03/2014 pervenuto alla convenuta in data 9/94/2014, facendo derivare da ciò “la parziale estinzione, per intervenuta prescrizione, del diritto al pagamento della retribuzione di risultato, con riguardo al primo trimestre del 2009”, ritenendola invece infondata per quanto riguarda gli altri diritti accertati nel presente giudizio.
Con tempestivo atto di appello ha impugnato detta decisione per Parte_1
i seguenti motivi di gravame: 1) Errata qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio di primo grado e della retribuzione delle ore eccedenti;
2) illogico e ingiusto mancato conferimento d'incarico alta specializzazione e dell'indennità
d'incarico; 3) erronea applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c. nella quantificazione dell'indennità di rischio radiologico;
4) Illogica e ingiusta circoscrizione della richiesta di danno non patrimoniale alla sola fattispecie di mobbing;
5) erroneità della decisione sulla ricorrenza della prescrizione nel caso di specie;
6) erroneità della sentenza per aver omesso di liquidare sull'intera somma riconosciuta gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
7) errata quantificazione delle somme dovute;
8) erroneità sulle spese.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame, perché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello risulta solo parzialmente fondato nei termini che di seguito verranno esposti. Con il primo motivo di gravame, ha impugnato la parte della decisione Parte_1 in cui il primo giudice, ha respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro eccedenti, facendo erronea applicazione dei principi richiamati nella citata giurisprudenza di legittimità.
Sostiene infatti l'appellante, che tutte le pronunce richiamate nella gravata sentenza, avrebbero quale parametro di riferimento la clausola pattizia contenuta nell'art. 65 comma 3 del CCNL del Comparto Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, ai sensi della quale, il superamento dell'orario di lavoro sarebbe compensato dalla retribuzione di risultato per il raggiungimento degli obiettivi negoziati, mentre nel caso di specie, il primo giudice non avrebbe considerato che le ore di lavoro eccedenti svolte dal ricorrente, sarebbero state effettuate non già per il raggiungimento di obiettivi programmati, bensì esclusivamente per sopperire alla carenza di organico della struttura e dunque per l'espletamento delle ordinarie esigenze di servizio.
Lo “straordinario” sarebbe stato pertanto utilizzato dall'appellata quale strumento ordinario di programmazione del lavoro, in aperta violazione della normativa di riferimento.
Il primo giudice avrebbe pertanto errato nel qualificare le ore rivendicate dal ricorrente quali ore prestate a titolo di lavoro straordinario, anziché come differenze retributive da dover retribuire secondo i parametri indicati negli artt. 14
e 18 del CCNL 2002-2005.
Tale motivo di gravame non merita accoglimento.
Preme preliminarmente rilevare che la doglianza, per come articolata, risulta in primis inammissibile, osservando questa Corte che l'appellante, a sostegno della censura, ha speso delle argomentazioni mai prospettate in primo grado, da ritenersi pertanto nuove e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Risulta, infatti, che nel ricorso introduttivo il abbia da sempre Parte_1 inquadrato le ore di lavoro eccedenti come “straordinario” richiedendo pertanto la condanna della resistente alle differenze retributive per lavoro straordinario e non già alla retribuzione da corrispondersi secondo i parametri indicati negli artt. 14 e
18 del CCNL 2002-2005.
Una simile prospettazione comporterebbe necessariamente un nuovo accertamento in fatto ed in diritto, ampliando il petitum e la causa petendi, ed introducendo con tutta evidenza elementi nuovi, inammissibili in appello. Ciò premesso, il motivo di appello risulta comunque infondato anche nel merito, ritenendo essere immune da vizi la parte della gravata sentenza con la quale il primo giudice, richiamato l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, ha correttamente ritenuto che “Tanto premesso in linea generale circa il rapporto (assorbente) tra retribuzione di risultato e retribuzione per lavoro straordinario dei dirigenti medici del settore pubblico rivestenti o meno funzioni apicali – con l'unica eccezione dei servizi di guardia medica e di pronta disponibilità, e delle altre attività non programmabili o comunque di natura eccezionale (dunque esorbitanti dalle esigenze del servizio ordinario) – occorre osservare che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha genericamente richiesto il pagamento di ore di lavoro straordinario, adducendo (soltanto) che ciò sarebbe avvenuto per carenza di personale, senza tuttavia dedurre, né provare, che una parte di esse o la totalità delle stesse fossero state effettuate a titolo di servizi di guardia medica e di pronta disponibilità oppure a titolo di altre attività non programmabili, previa autorizzazione del datore di lavoro. Pertanto non sussiste, nel caso di specie, il diritto della parte ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto, essendo il corrispettivo di queste assorbito nella retribuzione di risultato spettante alla medesima parte ricorrente”.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito più volte il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9146 del 2009, secondo cui <l'art. 65 del
c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli>>
(Cassazione civile , sez. lav. , 30/11/2017 , n. 28787; in senso conforme cfr.
Cassazione civile sez. lav. n. 7921/2017; Cassazione civile sez. lav. n.
21010/2015). Sul punto, anche recentemente la Corte di legittimità ha affermato
<< Il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, (…) non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo>> (Cass. se. Lavoro n.
20796 del 25/07/2024).
Ebbene, nel caso di specie, quand'anche l'eccedenza delle ore di lavoro svolte dal possa essere dipesa da esigenze del servizio ordinario, correttamente il Parte_1 primo giudice ha ritenuto che tali ore dovessero ritenersi comunque compensate dalla c.d. retribuzione di risultato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure, infatti, risulta che l'appellante non abbia specificato, né tantomeno provato se la totalità o una parte delle ore in eccedenza fosse stata svolta a titolo di servizio di guardia medica e di pronta disponibilità, oppure a titolo di altre attività non programmabili, né tantomeno ha dimostrato che l'eccesso di ore lavorate fosse stato irragionevole e fonte di un danno alla salute.
L'impugnato capo della sentenza appare pertanto immune da vizi.
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti non risulta meritevole di accoglimento, l'appellante, lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla retribuzione aggiuntiva per incarico di alta specializzazione, non ritenendo sufficiente per l'attribuzione della medesima la circostanza che il avesse superato il Parte_1 quinto anno di anzianità.
Questo Collegio ritiene invece condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che la sola circostanza che il ricorrente avesse ricoperto per oltre 5 anni un determinato ruolo nell'ambito dell'organico aziendale non avrebbe potuto comportare in automatico il diritto ad una retribuzione aggiuntiva, sul rilievo che, ove ciò fosse stato possibile si sarebbe realizzata un'ingiustificata disparità di trattamento con i soggetti che effettivamente ricoprono incarichi di alta specializzazione.
A tal proposito, si ritiene utile citare anche la recente ordinanza della Suprema
Corte (Cassazione Civile – Sez. Lavoro - n. 21544 del 31 luglio 2024), la quale, richiamando la specifica normativa contenuta nel CCNL 19.12.2019 e le modifiche apportate allo stesso dall'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di conferimento di incarichi, ha affermato che “il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale)”, chiarendo che, anche sulla base della nuova formulazione,
l'attribuzione delle funzioni più qualificate rimane una mera possibilità e non un atto vincolato per l'amministrazione.
La Corte di legittimità ha pertanto chiarito che, la norma del CCNL che afferma che ”ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base” va inscritta, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all'art. 19 del medesimo CCNL, con ciò che ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali.
In ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in base al quale:
“In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta specializzazione, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”, si ritiene pertanto che correttamente il primo Giudice abbia respinto l'assunto del in ordine Parte_1
Cont ad un'obbligatorietà da parte della i conferire l'incarico.
Al più, rileva questa Corte, l'appellante avrebbe potuto lamentare un danno da perdita di chance a causa del mancato conferimento dell'incarico, domanda che però non è stata dalla medesima avanzata con il ricorso introduttivo.
Come chiarito dalla Corte di legittimità (Cass. n. 7110 del 9.3.2023), infatti,
“qualora la P.A non espleti le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali
e pesatura degli incarichi per la fissazione dell'indennità di posizione variabile del dirigente medico, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A..".
Il peraltro, come correttamente accertato dal primo giudice, non ha Parte_1 provato, né a mezzo testi, né documentalmente, di aver svolto incarichi di alta specializzazione durante l'espletamento della propria attività lavorativa presso la
. CP_3
Passando all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo il diritto del medesimo al pagamento della somma di € 6.600,00 a titolo di indennità di rischio radiologico, così come quantificata dalla Ctu contabile, conclude poi che “in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c., tale domanda va ridotta nella misura massima richiesta dalla parte ricorrente, vale a dire € 4.338,18”.
Il motivo risulta fondato, avendo errato il primo giudice laddove ha omesso di considerare che il ricorrente, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, pur avendo quantificato la relativa domanda, ha comunque inserito la clausola di salvaguardia, chiedendo il pagamento delle differenze retributive “così come quantificate o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, infatti “la domanda contenente
l'indicazione di un importo specifico accompagnata dalla clausola “o quella maggiore che risulterà di giustizia” non costituisce domanda determinata in senso stretto, ma consente al giudice di liquidare una somma maggiore, se accertata in corso di causa” (Cass. civ., n. 6056 del 4 marzo 2021), in quanto “la richiesta in via equitativa della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, non viola l'art. 112 c.p.c. e consente una pronuncia oltre al cifra indicata” (Cass. civ., n. 23253 del 14 dicembre 2004).
Per quanto sopra, la sentenza risulta errata e deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierno appellante la maggior somma, dovendosi invece dichiarare il diritto del al pagamento dell'ulteriore somma di € Parte_1
2.261,82, pari alla differenza tra quanto riconosciuto sulla base dei conteggi effettuati dal Ctu e quanto erroneamente liquidato dal primo giudice, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da mobbing, rilevando che lo stesso, nell'aver classificato e ricondotto esclusivamente al mobbing le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio, non ha tenuto invece conto del fatto che il danno, di cui ha chiesto di essere risarcito, riguardasse, più in linea generale, le conseguenze alla salute psicofisica subite dal medesimo e la violazione da parte del datore d lavoro dell'art. 2087 c.c.
Tale motivo non risulta meritevole di accoglimento, ritenendo questa Corte che, per come formulata la domanda in primo grado, il Giudice di prime cure correttamente ha negato il danno da mobbing, non essendo stata fornita in giudizio la prova dell'intento persecutorio, quale elemento qualificante e necessario ai fini della configurabilità del danno da mobbing.
Il primo giudice, infatti, a ragione, ha statuito che “l'esistenza, nel caso concreto, di elementi attestanti – quantomeno a livello di prova indiretta e/o indiziaria – un siffatto intento persecutorio del datore di lavoro non è neppure adombrata in modo specifico nelle affermazioni della parte ricorrente, che si è limitata a dedurre genericamente la sussistenza di taluni fatti esteriori che, a suo avviso, sarebbero stati ingiusti”, in applicazione del consolidato orientamento della
Suprema Corte (ex multis Cassazione, Sez. Lav.,n. 30673/2018) sulla cui scorta
“ai fini della configurabilità del mobbing l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì dell'intento persecutorio che li unifica”.
Gli elementi richiamati dall'appellante a sostegno della sussistenza di una condotta mobbizzante di parte datoriale, quali tra tutti, la mancata concessione di alcuni periodi di ferie, piuttosto che la turnazione stabilita ed imposta dall'Azienda
o la richiesta di rientro anticipato dall'aspettativa, non possono infatti essere considerati episodi aventi carattere discriminatorio e/o persecutorio, poiché non diretti a penalizzare il singolo dipendente, bensì a garantire il regolare svolgimento del servizio anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 97 Cost., certamente estensibili e valevoli anche per l'organizzazione del sistema sanitario.
Peraltro, gli stessi testi, e , escussi nell'ambito della fase Tes_1 Tes_2 istruttoria del procedimento di primo grado, hanno precisato che i turni di lavoro sono sempre stati organizzati in base alle preferenze del Parte_1
Anche la lamentata ingiustizia inerente alla riduzione delle valutazioni nelle schede individuali non può in alcun modo essere intesa come singolo atto di un unico disegno persecutorio, avendo l' correttamente recepito ed applicato CP_1
- con delibera 1322 del 31/12/2012 - il “Protocollo Applicativo sul sistema premiante” per la dirigenza medico veterinaria che regola le modalità di distribuzione delle risorse destinate.
Dalle schede il di valutazione versate in atti, con decorrenza dal mese di gennaio
2012, è risultato peraltro che l'appellante abbia sempre percepito le indennità di risultato commisurate ai livelli e agli obbiettivi dallo stesso conseguiti.
D'altronde, la stessa circostanza evidenziata dalla difesa di parte appellata, per la quale nel corso del medesimo anno 2012 il avrebbe conseguito Parte_1 dapprima una valutazione negativa e successivamente un giudizio molto positivo, può essere ritenuta indice della mancata esistenza tra i diversi atti posti in essere dal datore di lavoro, di quell' unico disegno persecutorio necessario ai fini della configurazione del mobbing.
A sostegno della correttezza della decisione, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato che “ai fini della configurabilità del mobbing, devono ricorrere due elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte ed il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico – fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, ossia l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi” (Cass. sent. n. 17698/2014).
La parte che lamenta di aver subito il danno da mobbing è gravata dall'onere della prova che, nel caso di specie, non è stato assolto da parte appellante, neppure in via indiziaria e presuntiva.
Come richiesto dalla Suprema Corte, infatti, “per la configurazione del mobbing
è necessaria una condotta vessatoria reiterata e duratura finalizzata all'isolamento del lavoratore nel proprio contesto lavorativo ovvero alla sua estromissione dall'azienda, e che l'effetto di tali soprusi provochi nella parte lesa uno stato di disagio psichico e l'insorgere di un certo danno alla salute
….mediante una condotta protratta nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente” (Cass. Sent. n.
28962/2011).
Risulta evidente, pertanto, come le diverse circostanze dedotte dal non Parte_1 siano idonee ad integrare le asserite condotte mobbizzanti, ma al più vicende che, seppur vissute con disagio dal medesimo, possono rappresentare accadimenti possibili nei luoghi di lavori, in particolar modo nel contesto sanitario, per le tensioni che si creano per fronteggiare la considerevole mole di lavoro.
Con il quinto motivo di gravame, che ugualmente deve essere rigettato, il si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di Parte_1 prime cure ha dichiarato “la parziale estinzione per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della retribuzione di risultato”, omettendo di considerare che già prima della richiesta stragiudiziale delle varie componenti retributive del
31/03/2014 ricevuta da parte convenuta il 9/04/14 - alla quale il primo giudice ha attribuito efficacia interruttiva dei termini - lo stesso aveva già inviato diverse richieste di pagamento, richiamando in particolare la seguente documentazione: nota del 12.8.2012 inoltrata alla Direzione generale della e del CP_3
7.2.2014 con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario (all.ti 16-17 del ricorso ex art. 414 c.p.c.); la nota del 18.01.2014, con cui veniva lamentata la mancata fruizione delle 4 ore destinate ad attività assistenziale (all.to n. 19 del ricorso); la nota del 03.07.2010 e del 06.02.2013, con cui veniva rivendicato il pagamento delle indennità notturne (all.ti n. 22-23 del ricorso), le note del 04.11.2013 e 04.02.2014, con le quali l'appellante contestava formalmente alla il mancato riconoscimento dell'indennità di CP_3 rischio radiologico (all.ti n. 35-38 del ricorso), ritenendo tali atti senz'altro atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c..
La doglianza non risulta condivisibile, riferendosi i citati atti o a voci retributive per le quali il Giudice non ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione o a emolumenti non ritenuti spettanti al ricorrente. La parziale intervenuta prescrizione dei crediti, infatti, come si legge nella gravata sentenza, è stata dichiarata esclusivamente per la retribuzione di risultato, la cui domanda risulta avanzata soltanto con la richiesta del 31.03.2014, come correttamente individuato dal primo giudice. La sentenza appare pertanto immune da vizi nel capo impugnato. Con il sesto motivo di gravame, il impugna poi la parte della sentenza Parte_1 in cui il Tribunale di Velletri, nel quantificare la somma al medesimo spettante, per un importo pari ad € 87.844,12 – poi ridotta ad € 844,12 per detrazione dell'acconto ricevuto di € 87.000 – ha omesso di liquidare gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'intera somma, dalla maturazione sino al soddisfo.
La doglianza è parzialmente fondata, ritenendo questa Corte erronea la decisione laddove il primo Giudice ha riconosciuto gli interessi e la rivalutazione esclusivamente sulla somma residua e non sull'intero importo, così come invece avrebbe dovuto.
La domanda dell'appellante potrà però trovare accoglimento soltanto per ciò che concerne gli interessi legali, che pertanto andranno riconosciuti anche sulla restante somma di € 87.000,00, dalla maturazione sino al soddisfo, mentre non è fondata relativamente alla richiesta di rivalutazione monetaria, in base al principio del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego, questione più volte affrontata dalla Corte di legittimità.
A seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre
2000, n. 459, in base quale il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, tale principio non può trovare invece applicazione per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un'Amministrazione statale per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi. (ex multis Cass. sez. lav., 2 luglio 2020 n.13624).
Continuando ad operare, pertanto, nel pubblico impiego il divieto di cumulo sancito dall'articolo 22, comma 36, L. 724/1994, per i crediti maturati a far data dal 1° gennaio 1995, all'appellante dovranno essere riconosciuti sulle somme liquidate esclusivamente gli interessi legali.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel detrarre le somme già corrisposte dall'appellata in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto (pari ad € 87.000), ha sottratto da quanto riconosciuto come dovuto (87.844,12), l'intero importo corrisposto dall' , nel quale erano ricompresi anche i 5.000,00 Controparte_1 euro asseritamente corrisposti a titolo di spese legali, importo che, ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto scorporare, riconoscendo così ancora dovuta in favore del la somma pari ad € 5.844,12, anziché Parte_1 quella minore pari ad € 844,12.
La doglianza non è fondata, in quanto l'importo che il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza di primo grado, non è che la somma dei diversi emolumenti spettanti all'appellante, così come quantificati nella CTU contabile, a nulla rilevando gli accordi interni tra le parti circa le spese legali. Ad ogni modo, anche dall'esame dell'accordo transattivo invocato da parte appellante, si evince con estrema chiarezza che l'importo di euro 87.000,00 era stato concordato al netto delle spese legali che venivano espressamente compensate dalle parti, accordo nel quale veniva peraltro inserita la rinuncia alla solidarietà professionale.
Risulta pertanto corretta la detrazione effettuata dal primo giudice.
L'ultimo motivo di gravame, sull'avvenuta compensazione delle spese di lite, viene assorbito dal parziale accogliemeno del ricorso in appello, con la conseguente riforma delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto come da dispositivo.
Stante l'esito complessivo del giudizio stimasi equa la compensazione per 1/3 delle spese di lite che, nel resto, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore di della maggior somma pari ad € 6.600,00 Parte_1 sempre a titolo di indennità di rischio radiologico, rispetto a quanto già liquidato per € 4.338.18, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Condanna la medesima parte appellata al pagamento degli interessi legali in favore dell'appellante sull'importo riconosciuto in primo grado sino alla somma di €
87.000,00, dalla maturazione sino al soddisfo. Dichiara compensate in ragione di
1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata a rifondere all'appellante i rimanenti 2/3 da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero pari ad € 6.600,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 7.795,00, oltre rimborso 15% iva e c.p.a.
Roma, 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido RO