TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. to Parte_1 C.F._1
Aniello Natale, delega in atti
-attrice- contro
(p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
-convenuta contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di aver stipulato con la società convenuta, in data 28.1.2013, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e mutamento della destinazione d'uso parziale dell'immobile di sua proprietà sito in Trentinara (SA).
Dopo aver precisato che i predetti lavori avrebbero dovuto eseguirsi con il contributo pagina 1 di 4 concesso, a fondo perduto, dalla Regione Campania dell'importo di € 162.422,03, a fronte di una spesa complessiva di € 324.844,06, la committente esponeva di aver concordato che l'esecuzione dei lavori avvenisse dal 28.1.2013 al 30.7.2013, riferendo che al contempo era stata convenuta con l'appaltatore una penale di € 200,00 al giorno in caso di ritardo sul predetto termine di consegna.
Dava atto che, a causa dei continui rallentamenti nella esecuzione dell'opera, le parti avevano successivamente deciso di prorogare la data di consegna sino al 15.12.2013, ma lamentava che nemmeno il nuovo termine non era stato rispettato, tanto che la comunicazione di fine lavori portava la data del 22.6.2015.
Concludeva, quindi, per la condanna della controparte al pagamento da parte della società appaltatrice della penale convenuta e pari ad € 110.800,00 in ragione dei 554 giorni di ritardo maturati.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 12.1.2021.
Assunta la sola prova testimoniale per essere intervenuta rinuncia all'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di (cfr. verb. Controparte_1
ud. 21.2.2023), la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
13.11.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Si legge, invero, all'art. 11 del contratto stipulato inter partes, che la penale per ritardata consegna dei lavori da parte dell' stabilita per ogni giorno di ritardo nella misura di € 200
(duecento Euro) e che…cause di forza maggiore, climatologiche, mancanza di personale, o altro, non possono essere invocati per modifica del tempo di consegna dei lavori da parte dell'
(cfr. doc.2 attrice)
Dunque, se è documentalmente provato che il termine per la consegna delle opera, definito perentorio in contratto (cfr. art. 9 doc.2 cit.), era stato inizialmente fissato al pagina 2 di 4 30.7.2013 e poi prorogato al 15.12.2013 (cfr. verbale D.L. del 2.10.2013, doc. 10) e che la data di inizio (28.1.2013) era stata rispettata, anzi anticipata al 20.12.2012 (cfr. comunicazione inizio lavori doc. 7), è evidente la fondatezza della domanda attorea a fronte di una dichiarazione di fine lavori risalente al 22.6.2015 (cfr. doc. 12).
E' noto poi che a clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
Inoltre, il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384
c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio
(Cassazione n. 34021/2019).
La contumacia della società convenuta è quindi di ostacolo ad ogni verifica della eventuale eccessiva onerosità della penale pattuita. va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 110.800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo (trattasi di debito di valuta, cfr. Cassazione s.u. n. 4126/1995).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della contumacia della controparte e della semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna al pagamento di € 110.800,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Aniello Natale, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.12.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. to Parte_1 C.F._1
Aniello Natale, delega in atti
-attrice- contro
(p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
-convenuta contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di aver stipulato con la società convenuta, in data 28.1.2013, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e mutamento della destinazione d'uso parziale dell'immobile di sua proprietà sito in Trentinara (SA).
Dopo aver precisato che i predetti lavori avrebbero dovuto eseguirsi con il contributo pagina 1 di 4 concesso, a fondo perduto, dalla Regione Campania dell'importo di € 162.422,03, a fronte di una spesa complessiva di € 324.844,06, la committente esponeva di aver concordato che l'esecuzione dei lavori avvenisse dal 28.1.2013 al 30.7.2013, riferendo che al contempo era stata convenuta con l'appaltatore una penale di € 200,00 al giorno in caso di ritardo sul predetto termine di consegna.
Dava atto che, a causa dei continui rallentamenti nella esecuzione dell'opera, le parti avevano successivamente deciso di prorogare la data di consegna sino al 15.12.2013, ma lamentava che nemmeno il nuovo termine non era stato rispettato, tanto che la comunicazione di fine lavori portava la data del 22.6.2015.
Concludeva, quindi, per la condanna della controparte al pagamento da parte della società appaltatrice della penale convenuta e pari ad € 110.800,00 in ragione dei 554 giorni di ritardo maturati.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 12.1.2021.
Assunta la sola prova testimoniale per essere intervenuta rinuncia all'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di (cfr. verb. Controparte_1
ud. 21.2.2023), la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
13.11.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Si legge, invero, all'art. 11 del contratto stipulato inter partes, che la penale per ritardata consegna dei lavori da parte dell' stabilita per ogni giorno di ritardo nella misura di € 200
(duecento Euro) e che…cause di forza maggiore, climatologiche, mancanza di personale, o altro, non possono essere invocati per modifica del tempo di consegna dei lavori da parte dell'
(cfr. doc.2 attrice)
Dunque, se è documentalmente provato che il termine per la consegna delle opera, definito perentorio in contratto (cfr. art. 9 doc.2 cit.), era stato inizialmente fissato al pagina 2 di 4 30.7.2013 e poi prorogato al 15.12.2013 (cfr. verbale D.L. del 2.10.2013, doc. 10) e che la data di inizio (28.1.2013) era stata rispettata, anzi anticipata al 20.12.2012 (cfr. comunicazione inizio lavori doc. 7), è evidente la fondatezza della domanda attorea a fronte di una dichiarazione di fine lavori risalente al 22.6.2015 (cfr. doc. 12).
E' noto poi che a clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
Inoltre, il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384
c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio
(Cassazione n. 34021/2019).
La contumacia della società convenuta è quindi di ostacolo ad ogni verifica della eventuale eccessiva onerosità della penale pattuita. va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 110.800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo (trattasi di debito di valuta, cfr. Cassazione s.u. n. 4126/1995).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della contumacia della controparte e della semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna al pagamento di € 110.800,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Aniello Natale, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.12.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 4 di 4