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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1710/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino - Via Paolo Veronese N. 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliata presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249029903309000 IVA-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220041862644000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220046882220000 IVA-ALTRO 2018
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2017
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Per parte ricorrente Chiede che l'Illustrissima Commissione Tributaria Provinciale di Torino, affinché, fissata la discussione in pubblica udienza, previa sospensione degli atti impugnati anche inaudita altera parte e respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000, per tutti i motivi esposti in atto e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica delle cartelle n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000, presupposto dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000, così come di ogni altro atto presupposto alle stesse e all'iscrizione a ruolo, per tutti i motivi esposti in atto e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000 e delle cartelle n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000 ivi indicate, così come dell'iscrizione a ruolo. - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento oggi in contestazione, annullando e/o dichiarando nulli e/o inesistenti e/o illegittimi gli stessi per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal diritto alla riscossione delle somme di cui agli atti impugnati, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento del ruolo specificato in atto, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di qualsiasi cartella di pagamento e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del ruolo stesso;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento quivi opposta, poiché effettuata da indirizzo pec non istituzionale, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancanza della notifica dell'atto presupposto, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per vizi inerenti ai ruoli, ivi compresa la mancata chiarezza della pretesa in essi avanzata;
- Accertare e dichiarare l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e della loro notificazione e del relativo ruolo, per tutti i motivi esposti in atto, ivi compreso per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, aliquote in violazione dell'art. 7 l. 27.7.2000 n. 212 e aggi, e/o in ogni caso del loro errato conteggio, il tutto come meglio specificato in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'omessa notifica in formato p7m dell'atto di intimazione di pagamento quivi opposto, per tutti i motivi esposti in atto;
- in ogni caso, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avvocato sottoscrivente il quale si dichiara antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che l'Ecc.ma Commissione Tributaria voglia disporre la nomina di CTU, al fine di verificare la legittimità degli interessi, dell'aggio, delle sanzioni e delle aliquote applicate dall'Agente della Riscossione, elementi tutti contrastati da codesta difesa.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino In via cautelare Rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare/pregiudiziale Accertata la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 11020249029903309, dichiarare il ricorso inammissibile con riferimento alle censure riguardanti le predette cartelle per violazione degli artt. 19, c. 3, secondo periodo, e 21 del D.lgs. 546/92. In via principale, nel merito Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti impugnati. In punto spese Condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da nota che si allega.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate-Riscossione Torino il 4 ottobre 2024 e depositato il 25 successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1710/2024 Ricorrente_1R.G.R., impugnò l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000, notificatagli via PEC il 23 settembre 2024, nonché il ruolo e le cartelle n. 11020220041862644000, indicata come notificata il 26 ottobre 2022, di € 62.539,56 e n. 11020220046882220000, indicata come notificata il 19 dicembre 2022, di € 50.929,23, e così per un totale, comprensivo di sanzioni spese ed interessi, di € 113.468,79.
A sostegno del gravame il ricorrente poneva sette motivi così testualmente rubricati:
1. SULL'INESISTENZA E/O INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO POICHÉ PROVENIENTE DA INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO ISTITUZIONALE E INDIRIZZATO SU INDIRIZZO PEC RIFERIBILE A SOGGETTO
DIVERSO RISPETTO AL DESTINATARIO DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO;
2. SULL'INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA POICHÉ CONTENENTE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO CON ESTENSIONE DIVERSA DA P7M;
3. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO:
- INESISTENZA E/O NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO, NONCHÉ DEL RUOLO E DELLE CARTELLE IVI INDICATE;
- INESISTENZA E/O NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER OMISSIONE E/O INESISTENZA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO;
4. DECADENZA DAL POTERE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
5. L'ILLEGITTIMITÀ PER MANCATA CHIAREZZA DELLA PRETESA.
6. INESISTENZA E/O ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER MANCANZA DEL DETTAGLIATO CONTEGGIO DI INTERESSI, DELLE SANZIONI ED
ALIQUOTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L 27.7.2000 N. 212. ERRATO CONTEGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA E DEGLI AGGI.
7. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNATA ISCRIZIONE A
RUOLO. OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO. OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUTIVITÀ DEL RUOLO. OMESSA INDICAZIONE DELLA DATA DI
CONSEGNA DEL RUOLO.
Concludeva auspicando, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Il 21 novembre 2024 si costituì l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino evidenziando che le due cartelle presupposte all'intimazione erano state regolarmente notificate ma non impugnate nel termine decadenziale recato dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 e, dunque, le censure aventi per oggetto tali atti e quelli ad essi presupposti erano da affermarsi come inammissibili per tardività. Contestava inoltre ogni altro rilievo di ricorso, concludendo come in epigrafe.
Il 13 febbraio 2025 la Corte rigettò l'istanza cautelare con ordinanza n. 176/2025.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili da esso considerati. 1.1- Con i primo di essi ci si duole del fatto che l'indirizzo PEC del mittente l'atto impugnato (Email_5) non sia quello dell'Agenzia intimata quale risultante dai pubblici registri, che è (Email_2) circostanza questa che renderebbe l'adempimento inesistente giacché l'art. 3 bis della l. 53/1994 al comma 1, prevede espressamente che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
In proposito va rilevato che il ricorrente tralascia di considerare che la citata legge disciplina. come chiarisce gli nell'intitolazione, la «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali]», dunque è affatto estranea alle norme che regolano la notificazione dei propri atti da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nel caso che qui occupa la provenienza dell'atto non è subordinata alla presenza nei pubblici elenchi in quanto il mittente è un soggetto la cui qualificazione come pubblica amministrazione garantisce da se sola la genuinità. Del resto la Suprema Corte, affrontando una questione analoga ha avuto modo di precisare che «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (Sezioni unite civili 18 maggio 2022, n. 15979; in termini:
Sez. V civ., 14 giugno 2025, n. 15906 ord.).
Dunque la notifica non è inesistente;
essa neppure è nulla ed in ogni caso, ove lo fosse, tale nullità risulterebbe sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.
1.2- Nel secondo profilo del motivo si rileva che la notifica è stata effettuata all'indirizzo Email_6 Società_1 il quale sarebbe riconducibile all'impresa con sede in Alpignano - Indirizzo_1 -, mentre l'atto notificato era indirizzato a Ricorrente_1 residente in [...].
Il documento 5 dell'Agenzia da prova che nel registro INI-PEC quell'indirizzo di posta elettronica corrisponde al ricorrente il quale esercita un'attività imprenditoriale (forse con l'impresa individuale
Società_1 , fatto per altro indimostrato dai documenti al pari della circostanza che essa sia localizzata al n. 72 della medesima via ove risiede quaranta numeri prima il ricorrente) dalla quale deriva il debito IVA portato in cartelle, debito IVA a lui imputabile e ritualmente preteso con un atto correttamente notificato all'indirizzo PEC a lui corrispondente.
2- Egualmente non meritevole di essere accolto è il secondo motivo. Gli Atti dell'Agenzia delle entrate possono essere firmati digitalmente tanto mediante l'apposizione delle firma in formato CAdES (cui consegue la specificazione del formato .p7m) quanto mediante l'apposizione delle firma in formato PAdES (nel qual caso il file mantiene il suo formato preceduto dalla specificazione “_signed”). Ma v'è di più: il Giudice di legittimità chiamato a valutare una fattispecie ove la firma digitale dell'intimazione di pagamento risultava affatto omessa ha – da ultimo con la già indicata ordinanza 14 giugno 2025, n. 15906 – ricordato: «3.3 Ancora, come già precisato da questa Corte, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e
l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e che si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale (Cass., 19 dicembre 2023, n. 35541) e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea
(Cass., 27 novembre 2019, n. 30948).
3.4 Ancor più specificamente è stato affermato che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo” (Cass., 28 ottobre 2016, n. 21865; Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916)»
3- Non diversa è la sorte del terzo motivo. Come rilevato nel precedente paragrafo 1.2 l'indirizzo PEC al quale l'Agenzia Riscossioni notificò
l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000 qui gravata è idoneo a ricevere le notifiche degli atti indirizzati al ricorrente essendovi identità coincidente tra questi e il titolare della ditta
DU . Ciò posto, è risolutivo osservare che l'Agenzia ha provato (docc. 3 e 4) che le presupposte cartelle sono state entrambe notificate via PEC all'indirizzo Email_6 presso il quale è data rimessa anche l'intimazione. In particolare quella n. 11020220041862644000 lo fu in data 26 ottobre 20223 e quella n. 11020220046882220000 il 19 dicembre successivo.
Pertanto, per un verso, non ricorre la lamentata mancanza di notificazione degli atti presupposti e, per altro verso, qualsiasi profilo di eventuale illegittimità di quelli risulta inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatto valere con la tempestiva impugnazione degli stessi, impugnazione che – al contrario – non risulta essere stata proposta.
4- Il quarto rilievo è inammissibile per le ragioni testé evidenziate: la decadenza dall'azione di recupero della quale si duole il ricorrente è profilo che non pertiene all'ingiunzione di pagamento ma alle presupposte cartelle. Per completezza va ancora osservato che, comunque, stante l'avvenuta notifica delle cartelle nell'ottobre e nel dicembre del 2023, la lamentata decadenza (riferendosi le pretese ad IVA dovuta per gli anni di imposta 2017 e 2018) neppure risulta ricorrere.
5- Il quinto motivo è infondato in fatto: la semplice lettura dell'atto gravato offre al contribuente la puntuale specificazione delle singole poste concorrenti a costituire l'ammontare della richiesta: infatti alle pagine 3 e 4 dell'ingiunzione il dettaglio del debito indica ogni elemento utile per comprendere l'origine, l'entità e la collocazione temporale delle pretese.
6- La sesta censura, se riferita (come sembrerebbe dal suo dato testuale) alle cartelle presupposte è inammissibile.
Ove invece la si ritenga rivolta all'ingiunzione di pagamento risulta infondata. Con essa infatti si predica l'illegittimità (almeno parziale) dell'atto perché difetterebbe di un dettagliato conteggio degli interessi, della motivazione sull'entità delle sanzioni e della specificazione relativa al quantum degli aggi di esazione ma al proposito – nuovamente con la recente ordinanza 1° aprile 2025, n. 8614 – la Sezione V civile della Suprema Corte ha affermato: «3.3. Quanto al lamentato difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è dirimente evidenziare che l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973
(“2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”).
3.4. Dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, al che consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, atteso che la ratio di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U. n. 14878 del 2009). 3.5. Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr. Cass. nn. 10692 del 2024 e Cass. n. 28689 del 2018)».
Questo Giudice non ha ragione di discostarsi da tale autorevole e costante insegnamento.
7- Inammissibile è l'ultima censura: essa riguarda i ruoli presupposti alle cartelle sicché avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione di quelle, impugnazione che – come già osservato – non risulta essere stata proposta.
Per altro, la doglianza relativa all'illegittimità dei ruoli perché non sottoscritti risulta anche infondata sulla base dell'insegnamento impartito dal Giudice di legittimità con la sentenza della sez. V civ., 18 maggio 2018, n. 12243.
Nella pronunzia ora richiamata si legge: «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R.
n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo».
8- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino in base al d.m. 55/2014 (tabella 23) ed all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% di detta somma.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in quanto non si è costituita
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alle doglianze proposte sugli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000 (cartelle di pagamento n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000 nonché i ruoli dai quale esse originano) e lo rigetta per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000. Condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino le spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% di detta somma.
Così deciso 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore PIERRO MARIA, Giudice COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1710/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino - Via Paolo Veronese N. 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliata presso Email_3
Agenzia Delle Entrate - 06363391001
elettivamente domiciliata presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249029903309000 IVA-ALTRO proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220041862644000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220046882220000 IVA-ALTRO 2018
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2017
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Per parte ricorrente Chiede che l'Illustrissima Commissione Tributaria Provinciale di Torino, affinché, fissata la discussione in pubblica udienza, previa sospensione degli atti impugnati anche inaudita altera parte e respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000, per tutti i motivi esposti in atto e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica delle cartelle n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000, presupposto dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000, così come di ogni altro atto presupposto alle stesse e all'iscrizione a ruolo, per tutti i motivi esposti in atto e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 110 2024 90299033 09/000 e delle cartelle n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000 ivi indicate, così come dell'iscrizione a ruolo. - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento oggi in contestazione, annullando e/o dichiarando nulli e/o inesistenti e/o illegittimi gli stessi per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal diritto alla riscossione delle somme di cui agli atti impugnati, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento del ruolo specificato in atto, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di qualsiasi cartella di pagamento e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del ruolo stesso;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento quivi opposta, poiché effettuata da indirizzo pec non istituzionale, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancanza della notifica dell'atto presupposto, per tutti i motivi esposti in atto;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per vizi inerenti ai ruoli, ivi compresa la mancata chiarezza della pretesa in essi avanzata;
- Accertare e dichiarare l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e della loro notificazione e del relativo ruolo, per tutti i motivi esposti in atto, ivi compreso per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, aliquote in violazione dell'art. 7 l. 27.7.2000 n. 212 e aggi, e/o in ogni caso del loro errato conteggio, il tutto come meglio specificato in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'omessa notifica in formato p7m dell'atto di intimazione di pagamento quivi opposto, per tutti i motivi esposti in atto;
- in ogni caso, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avvocato sottoscrivente il quale si dichiara antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che l'Ecc.ma Commissione Tributaria voglia disporre la nomina di CTU, al fine di verificare la legittimità degli interessi, dell'aggio, delle sanzioni e delle aliquote applicate dall'Agente della Riscossione, elementi tutti contrastati da codesta difesa.
Per l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino In via cautelare Rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare/pregiudiziale Accertata la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 11020249029903309, dichiarare il ricorso inammissibile con riferimento alle censure riguardanti le predette cartelle per violazione degli artt. 19, c. 3, secondo periodo, e 21 del D.lgs. 546/92. In via principale, nel merito Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti impugnati. In punto spese Condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da nota che si allega.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle entrate-Riscossione Torino il 4 ottobre 2024 e depositato il 25 successivo presso questo Giudice, dove fu rubricato al n. 1710/2024 Ricorrente_1R.G.R., impugnò l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000, notificatagli via PEC il 23 settembre 2024, nonché il ruolo e le cartelle n. 11020220041862644000, indicata come notificata il 26 ottobre 2022, di € 62.539,56 e n. 11020220046882220000, indicata come notificata il 19 dicembre 2022, di € 50.929,23, e così per un totale, comprensivo di sanzioni spese ed interessi, di € 113.468,79.
A sostegno del gravame il ricorrente poneva sette motivi così testualmente rubricati:
1. SULL'INESISTENZA E/O INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO POICHÉ PROVENIENTE DA INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO ISTITUZIONALE E INDIRIZZATO SU INDIRIZZO PEC RIFERIBILE A SOGGETTO
DIVERSO RISPETTO AL DESTINATARIO DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO;
2. SULL'INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA POICHÉ CONTENENTE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO CON ESTENSIONE DIVERSA DA P7M;
3. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO:
- INESISTENZA E/O NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO, NONCHÉ DEL RUOLO E DELLE CARTELLE IVI INDICATE;
- INESISTENZA E/O NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER OMISSIONE E/O INESISTENZA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO;
4. DECADENZA DAL POTERE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
5. L'ILLEGITTIMITÀ PER MANCATA CHIAREZZA DELLA PRETESA.
6. INESISTENZA E/O ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER MANCANZA DEL DETTAGLIATO CONTEGGIO DI INTERESSI, DELLE SANZIONI ED
ALIQUOTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L 27.7.2000 N. 212. ERRATO CONTEGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA E DEGLI AGGI.
7. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNATA ISCRIZIONE A
RUOLO. OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO. OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUTIVITÀ DEL RUOLO. OMESSA INDICAZIONE DELLA DATA DI
CONSEGNA DEL RUOLO.
Concludeva auspicando, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e trattazione del giudizio in pubblica udienza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Il 21 novembre 2024 si costituì l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino evidenziando che le due cartelle presupposte all'intimazione erano state regolarmente notificate ma non impugnate nel termine decadenziale recato dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 e, dunque, le censure aventi per oggetto tali atti e quelli ad essi presupposti erano da affermarsi come inammissibili per tardività. Contestava inoltre ogni altro rilievo di ricorso, concludendo come in epigrafe.
Il 13 febbraio 2025 la Corte rigettò l'istanza cautelare con ordinanza n. 176/2025.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte– sentiti il relatore ed i difensori quali indicati in verbale – trattenne la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili da esso considerati. 1.1- Con i primo di essi ci si duole del fatto che l'indirizzo PEC del mittente l'atto impugnato (Email_5) non sia quello dell'Agenzia intimata quale risultante dai pubblici registri, che è (Email_2) circostanza questa che renderebbe l'adempimento inesistente giacché l'art. 3 bis della l. 53/1994 al comma 1, prevede espressamente che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
In proposito va rilevato che il ricorrente tralascia di considerare che la citata legge disciplina. come chiarisce gli nell'intitolazione, la «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali]», dunque è affatto estranea alle norme che regolano la notificazione dei propri atti da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nel caso che qui occupa la provenienza dell'atto non è subordinata alla presenza nei pubblici elenchi in quanto il mittente è un soggetto la cui qualificazione come pubblica amministrazione garantisce da se sola la genuinità. Del resto la Suprema Corte, affrontando una questione analoga ha avuto modo di precisare che «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (Sezioni unite civili 18 maggio 2022, n. 15979; in termini:
Sez. V civ., 14 giugno 2025, n. 15906 ord.).
Dunque la notifica non è inesistente;
essa neppure è nulla ed in ogni caso, ove lo fosse, tale nullità risulterebbe sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.
1.2- Nel secondo profilo del motivo si rileva che la notifica è stata effettuata all'indirizzo Email_6 Società_1 il quale sarebbe riconducibile all'impresa con sede in Alpignano - Indirizzo_1 -, mentre l'atto notificato era indirizzato a Ricorrente_1 residente in [...].
Il documento 5 dell'Agenzia da prova che nel registro INI-PEC quell'indirizzo di posta elettronica corrisponde al ricorrente il quale esercita un'attività imprenditoriale (forse con l'impresa individuale
Società_1 , fatto per altro indimostrato dai documenti al pari della circostanza che essa sia localizzata al n. 72 della medesima via ove risiede quaranta numeri prima il ricorrente) dalla quale deriva il debito IVA portato in cartelle, debito IVA a lui imputabile e ritualmente preteso con un atto correttamente notificato all'indirizzo PEC a lui corrispondente.
2- Egualmente non meritevole di essere accolto è il secondo motivo. Gli Atti dell'Agenzia delle entrate possono essere firmati digitalmente tanto mediante l'apposizione delle firma in formato CAdES (cui consegue la specificazione del formato .p7m) quanto mediante l'apposizione delle firma in formato PAdES (nel qual caso il file mantiene il suo formato preceduto dalla specificazione “_signed”). Ma v'è di più: il Giudice di legittimità chiamato a valutare una fattispecie ove la firma digitale dell'intimazione di pagamento risultava affatto omessa ha – da ultimo con la già indicata ordinanza 14 giugno 2025, n. 15906 – ricordato: «3.3 Ancora, come già precisato da questa Corte, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e
l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e che si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale (Cass., 19 dicembre 2023, n. 35541) e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall'origine in forma digitale (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e, in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea
(Cass., 27 novembre 2019, n. 30948).
3.4 Ancor più specificamente è stato affermato che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo” (Cass., 28 ottobre 2016, n. 21865; Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916)»
3- Non diversa è la sorte del terzo motivo. Come rilevato nel precedente paragrafo 1.2 l'indirizzo PEC al quale l'Agenzia Riscossioni notificò
l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000 qui gravata è idoneo a ricevere le notifiche degli atti indirizzati al ricorrente essendovi identità coincidente tra questi e il titolare della ditta
DU . Ciò posto, è risolutivo osservare che l'Agenzia ha provato (docc. 3 e 4) che le presupposte cartelle sono state entrambe notificate via PEC all'indirizzo Email_6 presso il quale è data rimessa anche l'intimazione. In particolare quella n. 11020220041862644000 lo fu in data 26 ottobre 20223 e quella n. 11020220046882220000 il 19 dicembre successivo.
Pertanto, per un verso, non ricorre la lamentata mancanza di notificazione degli atti presupposti e, per altro verso, qualsiasi profilo di eventuale illegittimità di quelli risulta inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatto valere con la tempestiva impugnazione degli stessi, impugnazione che – al contrario – non risulta essere stata proposta.
4- Il quarto rilievo è inammissibile per le ragioni testé evidenziate: la decadenza dall'azione di recupero della quale si duole il ricorrente è profilo che non pertiene all'ingiunzione di pagamento ma alle presupposte cartelle. Per completezza va ancora osservato che, comunque, stante l'avvenuta notifica delle cartelle nell'ottobre e nel dicembre del 2023, la lamentata decadenza (riferendosi le pretese ad IVA dovuta per gli anni di imposta 2017 e 2018) neppure risulta ricorrere.
5- Il quinto motivo è infondato in fatto: la semplice lettura dell'atto gravato offre al contribuente la puntuale specificazione delle singole poste concorrenti a costituire l'ammontare della richiesta: infatti alle pagine 3 e 4 dell'ingiunzione il dettaglio del debito indica ogni elemento utile per comprendere l'origine, l'entità e la collocazione temporale delle pretese.
6- La sesta censura, se riferita (come sembrerebbe dal suo dato testuale) alle cartelle presupposte è inammissibile.
Ove invece la si ritenga rivolta all'ingiunzione di pagamento risulta infondata. Con essa infatti si predica l'illegittimità (almeno parziale) dell'atto perché difetterebbe di un dettagliato conteggio degli interessi, della motivazione sull'entità delle sanzioni e della specificazione relativa al quantum degli aggi di esazione ma al proposito – nuovamente con la recente ordinanza 1° aprile 2025, n. 8614 – la Sezione V civile della Suprema Corte ha affermato: «3.3. Quanto al lamentato difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è dirimente evidenziare che l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973
(“2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”).
3.4. Dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, al che consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, atteso che la ratio di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U. n. 14878 del 2009). 3.5. Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr. Cass. nn. 10692 del 2024 e Cass. n. 28689 del 2018)».
Questo Giudice non ha ragione di discostarsi da tale autorevole e costante insegnamento.
7- Inammissibile è l'ultima censura: essa riguarda i ruoli presupposti alle cartelle sicché avrebbe dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione di quelle, impugnazione che – come già osservato – non risulta essere stata proposta.
Per altro, la doglianza relativa all'illegittimità dei ruoli perché non sottoscritti risulta anche infondata sulla base dell'insegnamento impartito dal Giudice di legittimità con la sentenza della sez. V civ., 18 maggio 2018, n. 12243.
Nella pronunzia ora richiamata si legge: «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R.
n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo».
8- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino in base al d.m. 55/2014 (tabella 23) ed all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% di detta somma.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in quanto non si è costituita
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alle doglianze proposte sugli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000 (cartelle di pagamento n. 11020220041862644000 e n. 11020220046882220000 nonché i ruoli dai quale esse originano) e lo rigetta per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 11020249029903309/000. Condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale II Torino le spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% di detta somma.
Così deciso 30 gennaio 2026. Il Presidente estensore