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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA Prima sezione civile Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
nella causa iscritta al n. R.G. 2263/2022 promossa da:
, nato il [...] a Tan Tan, in [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Sabina Ienco, C.F._1 in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
-Ricorrente- CONTRO Controparte_1
;
[...]
-Resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero, Il Collegio, nella seguente composizione: Giuseppe Campagna Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice Rosaria Leonello Giudice relatore estensore ha pronunciato il seguente: DECRETO ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. n. 46/2017, e art. 737 e ss. c.p.c.; avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della
[...]
di del 16 maggio 2022, Controparte_1 CP_1 notificato brevi manu al ricorrente in data 10 giugno 2022.
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato sul canale telematico in data 11 luglio 2022, Pt_1 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe
[...] indicato, con cui la Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione
[...] CP_1 internazionale chiedendo al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla CP_1 di , nr. Controparte_1 CP_1
Identificativo Vestanet: RC0005775 del 16/05/2022 e notificato alla ricorrente in data 10/06/2020, con il quale è stato deciso di non riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata in Italia con L. 722/54 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di rifugiato ai sensi della medesima Convenzione, a favore del ricorrente;
2) in subordine nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs.251/2007;
3) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per casi speciali”. Con provvedimento del 3 ottobre 2022, il Collegio, considerato che, nella specie, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 35bis lettera d), rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “non essendo stata dedotta alcuna valida ragione di vulnerabilità personale”. Il , in persona del Ministro pro tempore, presso la Controparte_1 [...] di Controparte_1 CP_1 ritualmente notiziato della procedura - secondo quanto risulta dal sistema informatico
- ad opera della Cancelleria, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 17/01/2024. Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato come si evince dal visto apposto in data 10 ottobre 2022, non presentava osservazioni né conclusioni. In tema, va rammentato che, nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, come quello sub iudice avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l'adempimento costituito dall'avviso (Cass. n. 11223 del 2014; n. 27402 del 2018) al Pubblico Ministero senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della decisione, la sua effettiva partecipazione alle udienze e l'assunzione di conclusioni. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 17 gennaio 2024 la Difesa chiedeva un breve differimento per contattare il ricorrente onde verificare la sua attuale condizione lavorativa. Seguiva un ulteriore rinvio e la causa veniva, quindi, riservata in decisione collegiale all'udienza del 18 settembre 2024.
°°°°°° MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
1.- Come noto, secondo l'accezione dell'art. 2, lettera e), del D. Lgs. 251/2007, è qualificato “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”. La tipologia degli atti di persecuzione viene definita dall'art. 7 D. Lgs. 251/2007, ove si prevede che essi debbano, alternativamente:
“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati
o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”. Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per uno dei motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.
1.1 – L'esame della domanda di protezione internazionale, stando all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE delle direttive 2004/83/CE e 2005/83/CE, deve avvenire mediante un approccio bifasico, strutturato cioè in una prima fase relativa all'individuazione dei fatti materiali e alla raccolta degli elementi di prova e una seconda fase inerente alla loro valutazione giuridica (cfr. CGUE, sent. M. vs Ministero della Giustizia, C-277/11 del 22 novembre 2012). Quanto ai criteri per il compimento di tale valutazione, l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alle direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che “il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui esame verrà svolto dal giudice “in cooperazione con il richiedente”. In particolare, tale esame verte, anzitutto, sui fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, dovendosi considerare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
1.2 - , nato il [...] a [...], ha Parte_1 presentato domanda di protezione internazionale. Sentito dalla MM Territoriale per la protezione internazionale di Catania il 5 maggio 2022 dichiarava, in lingua araba ed in presenza di un interprete, dopo aver preliminarmente confermato la correttezza dei dati anagrafici riportati in sede di formalizzazione della domanda di protezione internazionale: di essere cittadino marocchino;
di essere nato a [...] aver sempre vissuto nella città natìa fino al Per_1
2014/2015 allorquando si trasferiva a Casablanca per motivi di lavoro;
di professare la religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico berbero;
di aver frequentato la scuola nel suo Paese di origine, diplomandosi in letteratura e scienze umane;
di aver seguito un corso come fabbro e di aver lavorato per sette anni in un autolavaggio in MA, a Casablanca;
di non essere sposato e di non avere figli. In merito alla famiglia d'origine riferiva di essere composta dai genitori, ancora in vita, due sorelle e tre fratelli e di essere rimasto in contatto con loro;
i genitori e due fratelli vivono a , nella città natale, l'altro fratello vive in Canada da quattro Per_1 anni, una sorella vive in Italia, a Reggio Calabria, da cinque anni e l'altra sorella a Casablanca. Aggiungeva di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 25 luglio 2021 e di essere arrivato in Italia il 27 ottobre dello stesso anno, dopo essersi trattenuto tre mesi in Spagna, ospite di un amico. A sostegno della propria istanza, non produceva alcuna documentazione. Riguardo ai motivi che l'avevano spinto ad abbandonare il suo Paese d'origine asseriva di averlo lasciato per ricongiungersi con la sorella in Italia. In particolare, ha raccontato che: “Ho deciso di lasciare il mio paese per mia sorella. Mia sorella ha litigato con la mia famiglia perché ha sposato un uomo che non è della nostra famiglia. Io sono cresciuto con mia sorella, per me lei è la mia seconda madre e non la vedevo da anni. Parlavo con lei al telefono e piangeva perché qui era sola, non aveva la sua famiglia, lei mi chiedeva di venire qui per stare con lei e quindi ho deciso di raggiungerla” (cfr. verbale audizione pag. 8). Interrogato sui timori relativi ad un eventuale rientro in MA, il Ricorrente rappresentava l'eventualità di non essere più accettato dalla famiglia per aver raggiunto la sorella in Italia, preferendo lei a loro, non permettendogli di vivere nella casa familiare (D.: “Se lei immaginasse di tornare nel suo Paese di origine cosa pensa che le succederebbe, ha un timore particolare?” – R.: “La mia famiglia potrebbe crearmi problemi perché ho raggiunto mia sorella. Loro mi hanno detto di scegliere o loro o me. Io ho scelto mia sorella”; D.: “Che problemi pensa potrebbe avere?” – R.: “Non mi permetterebbero di vivere con loro e penso che mio fratello mi farebbe problemi, perché lui non voleva che mia sorella sposasse quell'uomo” – cfr. verbale audizione pag. 9). Alla puntuale domanda della se avesse considerato l'ipotesi di ritornare a svolgere il suo vecchio CP_1 lavoro a Casablanca - dal momento che lo stesso aveva dichiarato, nel corso dell'audizione, di non avere avuto alcun tipo di problema durante i sette anni ivi trascorsi - rispondeva: “non è facile trovare lavoro. Dovrei cercare casa, avere soldi. Io stavo bene a Casablanca perché vivevo da mia sorella ma ora non credo che mia sorella continuerebbe ad ospitarmi” (cfr. verbale audizione pag. 9). Infine, in relazione alle sue condizioni di vita in Italia, l'istante riferiva di vivere nel centro di accoglienza, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di studiare l'italiano; aggiungeva che due suoi zii (fratelli del padre) vivono in Italia – uno ad Alba e l'altro a Verona – e di essere in contatto con loro, specificando che uno zio ha la cittadinanza italiana. Rappresentava di non vivere con la sorella in quanto anche lei, insieme al marito e ai figli, vive in un centro.
1.3 – In sede giudiziale non è stato esperito l'interrogatorio libero del Ricorrente, rilevando all'uopo la circostanza che non sia stata coltivata la richiesta istruttoria della rinnovazione dell'audizione personale per le difficoltà della difesa di reperire l'istante, come si evince dal verbale dell'udienza del 17 gennaio 2024 laddove veniva richiesto un breve differimento al fine di contattare il ricorrente e verificare la sua attuale condizione lavorativa.
1.4 - La nel proprio provvedimento di diniego, ha ritenuto Controparte_1 che “le dichiarazioni rese in sede di audizione, relative ai motivi dell'espatrio, non si ritengono rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, posto che esulano dai presupposti richiesti dalla normativa in materia di protezione internazionale” in quanto il richiedente non riferisce alcun tipo di problema o vicenda persecutoria ai suoi danni durante la sua permanenza in MA, rappresentando di aver lasciato il proprio Paese di origine esclusivamente per ricongiungersi con la sorella in Italia. Considerato poi il timore in ipotesi di rientro, ricondotto alla possibilità di non essere accettato dalla propria famiglia, ad avviso dell'Autorità amministrativa non appare fondato, evidenziando come il richiedente avesse vissuto in piena autonomia e lontano dalla propria famiglia a Casablanca gli ultimi sette anni prima dell'espatrio. La MM ha, quindi, concluso che, nel caso di specie, “le circostanze esposte non possono considerarsi idonee a supportare sufficientemente e a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 per l'assenza di persecuzione”.
1.5 – In sede di ricorso, la difesa ha dedotto l'illegittimità del decreto di diniego della MM , in punto di mancato riconoscimento della protezione CP_1 internazionale nella forma della protezione sussidiaria o per casi speciali, argomentando che l'obiettivo principale della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, “è quello di garantire un livello minimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione, facendo propria la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 - definita “la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa ai rifugiati” - e prevedendo una forma complementare di protezione, per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per essere ammesso alla protezione convenzionale, ma ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale. L'applicazione dell'istituto della protezione internazionale deve consentire a chi ne faccia richiesta di ottenere il riconoscimento dello status maggiormente appropriato alla sua particolare condizione giuridica, sulla base di una richiesta “indistinta” di protezione internazionale”. In particolare, riguardo il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, deduceva “la necessità di operare una verifica “personalizzata” proporzionale al grado di violenza presente nel paese o nella zona del paese di provenienza” - offrendo ad esempio quanto ribadito dalla Cass. Civ. n. 24111/2015 – sottolineando, altresì, come secondo l'interpretazione estensiva della Corte di giustizia “il rischio soggettivo che corre il singolo non deve essere provato quando il grado di violenza indiscriminata che caratterizza un conflitto è così elevato da ritenere che se la persona rientrasse nel paese di origine subirebbe tale minaccia, sicché se non c'è il rischio individualizzato o se è difficile dimostrarlo allora può essere determinante la prova della violenza indiscriminata. Al contrario, se c'è il rischio individualizzato, non è richiesta la dimostrazione della gravità della situazione generale del Paese”. Da ultimo, analizzava il caso in riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, D.lgs. 286/98, evidenziando che “la decisione della Controparte_1
è priva di idonea motivazione per quanto attiene la mancata concessione di una
[...] forma di “protezione per casi speciali” tenendo in considerazione la particolare vulnerabilità del richiedente asilo”, da porre in comparazione con il grado di integrazione sociale raggiunta in Italia;
ad avviso della Difesa, l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.
1.6 – Orbene, tanto posto, il ricorrente non ha articolato deduzioni specifiche su concreti ed attuali rischi di persecuzioni o danni gravi individuali o familiari ed offerto supporto documentale alla propria domanda;
pertanto, la valutazione sulla credibilità e conducenza dei fatti narrati deve compiersi alla luce dei criteri di cui al summenzionato art. 3, co. 5, del D.lgs. 251/2007.
1.6.1 – Nel caso di specie, quindi, stante l'assenza di nuovi e diversi fatti allegati al ricorso rispetto a quanto già narrato in sede di audizione innanzi alla CP_1
, il Collegio condivide le superiori valutazioni dell'Autorità
[...] amministrativa per quanto attiene all'irrilevanza e non conducenza delle circostanze addotte a fondamento della domanda di protezione internazionale. Infatti, la scelta dell'istante di abbandonare il suo Paese di origine è legata esclusivamente al desiderio di ricongiungersi con la sorella in Italia (“Ho deciso di lasciare il mio paese per mia sorella. Mia sorella ha litigato con la mia famiglia perché ha sposato un uomo che non è della nostra famiglia. Io sono cresciuto con mia sorella, per me lei è la mia seconda madre e non la vedevo da anni. Parlavo con lei al telefono e piangeva perché qui era sola, non aveva la sua famiglia, lei mi chiedeva di venire qui per stare con lei e quindi ho deciso di raggiungerla”; D.: “Ci sono state ragioni ulteriori che hanno influito sulla sua decisione di lasciare il Paese?” – R.: “No. Io vorrei rimanere in Italia con mia sorella e i suoi figli” - cfr. verbale audizione in CT pag. 8) e il timore manifestato in ipotesi di rientro viene ricondotto alla possibilità di non essere più accolto in casa dalla propria famiglia, che aveva avuto in passato problemi con la suddetta sorella a causa del suo matrimonio con un uomo “non appartenente alla stessa famiglia” (D.: “Se lei immaginasse di tornare nel suo Paese di origine cosa pensa che le succederebbe, ha un timore particolare?” – R.: “La mia famiglia potrebbe crearmi problemi perché ho raggiunto mia sorella. Loro mi hanno detto di scegliere o loro o me. Io ho scelto mia sorella”; D.: “Che problemi pensa potrebbe avere?” – R.: “Non mi permetterebbero di vivere con loro e penso che mio fratello mi farebbe problemi, perché lui non voleva che mia sorella sposasse quell'uomo” – cfr. verbale audizione pag. 9).
1.7 – In definitiva, tenuto conto di quanto narrato dal ricorrente, vagliato alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, deve escludersi la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto le ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese - connesse a vicende di natura privata estranee al sistema della protezione internazionale1 - non sono riconducibili, come già evidenziato dall'organo amministrativo, alla fattispecie legale di persecuzione, né si ravvisano attuali e concreti pericoli di persecuzione qualora lo stesso dovesse far rientro in MA, avendo dichiarato di non avere mai avuto problemi di alcun genere nel proprio paese (D.: “Lei in MA ha mai avuto problemi?” – R.: “No”; D.:
“Lei ha detto di essere di etnia berbera. Ha avuto problemi in MA per la sua etnia?” – R.: “No. Dove abito io non ci sono problemi” – cfr. verbale audizione in CT pag. 8). È da escludersi, pertanto, il riconoscimento dello status di rifugiato.
II. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria 2. – In premessa va rammentato che questa seconda forma di protezione viene riconosciuta quando la situazione di chi la richiede non è sufficientemente grave da giustificare lo status di rifugiato ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese poiché andrebbe incontro al “rischio effettivo di subire un danno grave” nelle forme stabilite dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, vale a dire: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
2.1 – Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 6503/14; Cass. n. 22111/2014) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno, se di grado particolarmente elevato, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.
2.2 - La MM Territoriale ha ritenuto che “non emergono necessità di forme complementari di protezione in relazione alla specifica vicenda del richiedente asilo e che il rientro nel Paese d'origine non determinerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 lett. (c) del D.Lgs. 251/2007, in quanto non sono segnalate situazioni di conflitto o violenza generalizzate nel Paese di cui il richiedente è cittadino”.
2.3 - Nel caso in esame, così come già sopra argomentato, il fatto che in sede di ricorso nulla si alleghi su un rischio effettivo e concreto per il richiedente di subire trattamenti inumani o una minaccia alla sua integrità personale in caso di rientro in MA (dove continua a vivere tranquillamente la propria famiglia), né sui fatti specifici a prova del rischio de quo, fanno sì che non si possa considerare ragionevolmente provato il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 251/2007.
2.4 – Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 – che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE – questo Collegio ritiene, pertanto, di poter confermare la decisione della quanto all'insussistenza Controparte_1 dei presupposti applicativi dello stesso, per come anche interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.4.1 – La valutazione di tali presupposti è stata compiuta prendendo le mosse dalla definizione di “conflitto armato” di cui alla sentenza Diakité della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 20142 secondo cui: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Tale definizione si specifica nella sua portata applicativa in relazione alla natura individuale della minaccia che tale conflitto deve rappresentare per il civile, secondo la definizione di cui allo stesso art. 14 lett. c), d.lgs 251/2007. Infatti, a ben vedere, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie, essendo invece necessario che l'intero territorio o, quanto meno la zona in cui il Richiedente dovrebbe far ritorno, sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o incolumità o che, diversamente, gli scontri in atto rappresentino una minaccia grave ed individuale alla vita del Richiedente asilo di volta in volta interessato. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del Richiedente la protezione sussidiaria non è subordinato alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del Richiedente”3. Si tratta di una pronuncia in linea con le indicazioni fornite dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza Elgafaji4 ove, pur senza negare il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub. lettera c), la Corte specifica che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via generale, “provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Tanto più, quindi, il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito dalla minaccia in ragione di elementi specificamente connessi alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria e viceversa (c.d. principio della sliding scale).
2.5 – Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
2.5.1 - Dalle numerosi fonti consultate emerge che la situazione generale del MA (come quella di molti altri Paesi del mondo) presenta certamente criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, soprattutto con riferimento al diritto di critica e di associazione5 , ma è uno dei Paesi più avanzati dell'Africa da questo punto di vista, proteggendo, con leggi anche recenti, le varie libertà fondamentali ed avendo da tempo abolito de facto la pena di morte (l'ultima esecuzione risale al 1993). Con riferimento alla situazione di sicurezza in MA, si segnala quanto segue. Il MA si trova nell'Africa settentrionale, confina a nord-est con l'Algeria, a sud- est con la AN, a nord con la Spagna e vi è un ulteriore segmento di confine di 75 metri con l'exclave spagnola di Penon de Velez de la Gomera. Si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e a nord sul Mar Mediterraneo.6 Nel 1975, con la fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, è iniziato il conflitto tra il MA e il Con gli accordi di Controparte_2
Madrid del 1975, che hanno posto ufficialmente fine al controllo spagnolo, il MA e la AN si sono divisi il territorio a spese del , che due anni Controparte_2 prima aveva lanciato una lotta armata contro i colonizzatori europei per ottenere l'autogoverno. Sia il che il suo principale sostenitore straniero, l'Algeria, CP_2 hanno rifiutato l'accordo, con il primo che ha proclamato la Repubblica Democratica Araba AH nella parte del Sahara Occidentale, libera dal controllo marocchino e mauritano nel 1976. Nel novembre 2020, il cessate il fuoco del 1991 tra AT e il Fronte Polisario è crollato e le ostilità sono riprese.8 Il MA ha inviato truppe nella zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite per far cessare il blocco di tre settimane della strategica Guerguerat road da parte dei sostenitori del Fronte, che collega il MA alla AN e passa attraverso il Sahara occidentale. In risposta, il movimento per l'indipendenza ha lanciato attacchi quotidiani contro unità e strutture militari marocchine.9 Dopo più di due anni, il 6 ottobre 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres è riuscito a nominare un nuovo inviato, il diplomatico , con il compito di riprendere i colloqui sul Persona_2
Sahara occidentale e mediare il conflitto in corso.10 Sebbene inizialmente il MA sembrasse aver rifiutato tale nomina, ritenendo che quello nel Sahara occidentale fosse un conflitto congelato e respingendo le affermazioni del Fronte in merito alla ripresa degli attacchi, in un secondo momento, a seguito di pressioni da parte degli Stati Uniti, AT avrebbe acconsentito. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2602, rinnovando il mandato della (United Nations Mission for the Referendum Pt_2 in Western Sahara) fino al 31 ottobre 2022, con 13 voti favorevoli e due astensioni (Russia e Tunisia). La risoluzione sottolinea la necessità di una “soluzione politica realistica, praticabile, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara occidentale” e sollecita la ripresa costruttiva del processo politico.11
[...] ha tuttavia evidenziato che, nonostante il rinnovo della MINURSO, alla CP_7 missione manchi ancora un mandato sui diritti umani e che le organizzazioni per i diritti umani non abbiano ancora potuto accedere ai campi del Sahara occidentale e del .12 CP_2
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale (Minurso) fino al 31 ottobre 2023, adottando la risoluzione 2654 (2022)13. Nel 2021 non sono stati segnalati incidenti terroristici in MA. Nel 2021, le forze dell'ordine marocchine, coordinate dal , hanno preso di mira e Controparte_1 arrestato almeno 55 persone in 11 operazioni di CT (contrasto al terrorismo), smantellando efficacemente alcune cellule nelle prime fasi di pianificazione di attacchi contro una serie di obiettivi, tra cui edifici pubblici, personalità di spicco, edifici dei servizi di sicurezza del governo e stranieri.14 Nel 2022, il MA ha registrato una serie di eventi significativi: tra gennaio e ottobre, ha documentato 76 eventi violenti, con 45 morti, inclusi 35 rivolte, Pt_3
14 esplosioni e 27 episodi di violenza contro i civili, oltre a 1.013 proteste15. In febbraio, un gruppo di senatori statunitensi ha chiesto al presidente EN di riconsiderare il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, sostenendo un referendum per l'autodeterminazione16. Le forze di sicurezza hanno arrestato diversi individui affiliati a Da'esh e contrastato il terrorismo nonostante la minaccia persistente. A giugno, un tentativo di attraversamento della barriera di Melilla ha causato violenti scontri e decessi tra i migranti17. La Corte africana ha denunciato l'occupazione marocchina del Sahara occidentale, confermando il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi18. Nel 2023, il MA ha vissuto diverse tensioni interne e crisi diplomatiche, ma non si è osservato un aumento di eventi violenti rispetto agli anni precedenti. Tra aprile e settembre, si sono registrati 19 episodi violenti con 10 vittime, mantenendo un livello di conflitto stabile19. Sul fronte diplomatico, AT ha respinto al Consiglio per i diritti umani dell' le raccomandazioni internazionali sull'autodeterminazione del Sahara occidentale, dichiarando che il tema non rientra nella giurisdizione del Consiglio stesso20. Un terremoto devastante ha colpito l'area di Marrakech tra l'8 e il 9 settembre, causando ingenti danni nelle aree rurali e montane, ostacolando le comunicazioni e i soccorsi. Dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, sono stati registrati in tutto il MA 9 eventi di violenza, soprattutto nel Sahara Occidentale, causando 5 morti. ha distinto Pt_3 questi episodi in 3 incendi e 6 esplosioni o atti di violenza con esplosivi21. La situazione di aggravamento e insicurezza riguarda maggiormente le aree contese del Sahara Occidentale. Le ostilità si sono intensificate alla fine del 2023, dopo la visita dell'inviato americano nella regione. I Saharawi ritengono di essere Persona_5 esclusi da qualsiasi soluzione del conflitto e che gli Stati Uniti e l'Europa considerino l'occupazione del MA già conclusa. Il Fronte Polisario tenterebbe di attirare l'attenzione sulla loro difficile situazione aggredendo le unità militari marocchine, prima di lanciare una guerra totale. Questo può nel lungo termine mettere a rischio anche l'attività economica nel territorio occupato, di rilevanza per l'Europa. Piccole unità di ribelli armati AH hanno lanciato principalmente razzi lungo la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati contro postazioni militari marocchine a Mahbes e Smara, città del cosiddetto “triangolo utile” nel nord del Sahara Occidentale22. Il 9 marzo 2024, il Fronte Polisario ha attaccato una base militare marocchina a Mahbas, segnando un altro evento significativo nell'escalation del conflitto in corso nel Sahara Occidentale. Il Fronte Polisario ha recentemente intensificato gli attacchi contro le installazioni militari marocchine e le aree civili per affermare il dominio nella regione. In questo attacco più recente, le unità dell'esercito del Polisario hanno inflitto notevoli perdite e danni alle attrezzature alle forze marocchine. Questo attacco indica un approccio sempre più aggressivo. L'escalation fa parte di un modello di intensificazione delle ostilità che risale già all'aprile 2023. Inoltre, recenti incidenti si sono verificati pericolosamente vicino alle popolazioni civili e mettono dunque a rischio le popolazioni civili dell'area. Le fonti evidenziano come la Russia sia ritenuto un alleato del Fronte Polisario nelle discussioni diplomatiche, e come si stiano verificando di fatto delle vere e proprie minacce riguardanti il controllo dello spazio aereo. Nel frattempo, il sostegno diplomatico alla proposta di autonomia del MA dalla Spagna, giustapposto al sostegno degli Stati Uniti, aggiunge livelli di complessità alla situazione23. Nei primi mesi del 2024 si sono svolte diverse manifestazioni a seguito degli avvenimenti del 7 ottobre 2023 in Israele. In particolare, l'11 febbraio 2024 migliaia di marocchini sono scesi nelle strade della loro capitale per chiedere la fine dei legami del loro Paese con Israele, che hanno denunciato per "genocidio" a Gaza. Al di là di tali episodi di conflitto nella zona del Sahara occidentale, in MA non si segnalano altre situazioni critiche sotto il punto di vista della sicurezza.24
2.6 - Pertanto, ne consegue che la zona di provenienza del richiedente non risulti essere interessata da una situazione di violenza indiscriminata generata da conflitto armato nel significato più sopra precisato, tale da comportare il rischio, per la sola presenza fisica sul territorio, di un “danno grave” alla persona.
2.6.1 - Si rileva inoltre che il MA è inserito nell'elenco dei c.d. Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 4.10.2019 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, aggiornato periodicamente conformemente all'articolo 2-bis del D.Lgs. 25/2008 (cfr. Decreto del Ministero degli Esteri, disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sg).
2.7 – Va, quindi, rigettata la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.
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III. Sulla domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali.
3. – Il Ricorrente chiede, infine, che si accerti e si riconosca il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali.
3.1 – La MM Territoriale nel provvedimento di diniego si è pronunciata ritenendo che, nella fattispecie, “non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 1, lett e), n. 1) del D.L. n. 130/2020” argomentando che “non si rileva, in particolare, che un allontanamento dal territorio nazionale possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, tenuto conto della limitata durata della 24 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Morocco, 20 March
2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089139.html; HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 -
Morocco and Western Sahara, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085478.html; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Morocco, marzo 2022 https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-world/2022 permanenza in Italia, dell'assenza di elementi di vulnerabilità nonché di indici da cui emerge un effettivo inserimento sociale”.
3.2 - Sul piano normativo, l'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, nella precedente formulazione, così disponeva: “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di Controparte_1 soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, prevedeva che detto titolo di soggiorno potesse essere rilasciato, nel caso di rifiuto della protezione internazionale, qualora ricorressero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
3.3 - Nella giurisprudenza di legittimità la protezione “umanitaria” si è via via definita come misura di protezione nazionale di carattere atipico e residuale, idonea pertanto a coprire tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di
“vulnerabilità”25. In definitiva, la Protezione Umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla
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nelle due forme sopra richiamate, richiede che si ricostruisca un CP_1 quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del Richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incomprimibili della persona quali, ad esempio, la vita o la salute) o ad situazioni di vulnerabilità, che lo stesso legislatore esemplifica nelle disposizioni di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 del D. Lgs. n. 286/1998 (minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani, ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica).
3.4 - Prima dell'instaurazione del presente giudizio è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, che ha modificato l'art. 5, comma 6 del TUI eliminando l'inciso, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il premesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Esso ha, quindi, modificato anche l'art. 32, comma 3, d.lgs. 28/2005, prevedendo che la Controparte_1 respingendo la domanda di possa trasmettere gli atti al Controparte_1 Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno avente la dicitura “protezione speciale” nel solo caso in cui ricorrano i presupposti di cui al novellato articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI. Il decreto legge ha previsto, inoltre, specifici casi in cui possono rilasciarsi permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario: per motivi di protezione sociale a favore delle vittime di sfruttamento e nei confronti delle vittime di violenza domestica, nonché per i casi di sfruttamento lavorativo, per le ipotesi di soggetti necessitanti cure mediche per condizioni di salute di eccezionale gravità, in presenza di un eccezionale stato di calamità che non consenta il rientro nel Paese di origine. Ha, infine, introdotto il permesso di soggiorno, da rilasciarsi su autorizzazione del Ministro degli Interni, per atti di particolare valore civile. Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, è stata qualificata di carattere sostanziale e, quindi, in difetto di disciplina transitoria (posto che l'art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia26, ora confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29459 e 29460 del 2019: "in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"27.
3.5 - Si osserva ancora in diritto che il legislatore ha nuovamente e recentemente disciplinato la materia attraverso il d.l. n. n. 130 del 21 ottobre 2020 – entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 173/202, entrata in vigore in data 20.12.2020 – che, in base alla norma transitoria che esso stesso prevede all'art.15, co. 1, risulta applicabile a tutti i procedimenti in corso. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto ha disposto che all'articolo 5, comma 6, TUI, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» È stato, inoltre, modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 che così ora recita: «
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questo Collegio ravvisa nella nuova formulazione legislativa (che espressamente richiama gli obblighi costituzionali ed internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI ed il rispetto della vita privata e familiare) una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza intervenuta prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione.28 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da riconoscersi, pertanto, ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) paventi anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e gli elementi che costituiscono parametro per la valutazione in questione sono ora esplicitati dallo stesso art. 19, co. 1.1: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.29
3.6 - Va evidenziato che, la normativa citata - ancorché modificata dal D.L. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 L. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
3.7 - Alla luce delle allegazioni di parte, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta del ricorrente di protezione per casi speciali, in ragione del pregiudizio che in caso di rientro in patria egli subirebbe nel proprio diritto alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 co.
1.1 TUI.
3.7.1 – Sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, il ricorrente ha fornito prova di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo pieno e determinato come operaio a far data dal 07.11.2022 con successiva proroga al 31.10.2024, stipulato con la ditta HORECA LOGISTIC S.R.L. con sede in Campi Bisenzio (FI), versando in atti, a prova di retribuzione, anche le relative buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2022, per l'intera annualità 2023 (ad eccezione della mensilità di settembre), per i mesi da gennaio a maggio 2024 e, da ultima, la mensilità di agosto 2024 (cfr. documentazione in atti).
3.8 - Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del Ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto indubbiamente meno favorevole di quello italiano. Tale condizione merita, pertanto, riconoscimento e protezione, non solo alla luce dell'art. 8 CEDU, in quanto indicativa di un effettivo radicamento in Italia, ma anche dell'art. 35 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro come posizione soggettiva assoluta del singolo.
3.9 - Per quanto sopra, il Collegio ritiene di poter procedere con il riconoscimento della nuova protezione speciale, in linea con le indicazioni della Suprema Corte che ha statuito il seguente principio di diritto: “l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare”.30
3.10 - Sulla base delle precedenti considerazioni deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. - Le spese di lite devono essere interamente compensate, tenuto conto che l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa, con riferimento alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso in ordine alla domanda subordinata e dichiara che Pt_1 ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
[...]
n. 286/1998;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al Ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla nonché al Pubblico Ministero presso il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Giudice relatore estensore Il Presidente Dott.ssa Rosaria Leonello Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 9043 del 01.04.2019. 2Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, causa C – 285 /12 – Diakité, sentenza del 30 gennaio 2014, in url. 3Si vedano, tra le altre: Cass., n. 21035/2017, Cass. n. 16202/2015. 4Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, C- 465/07 – Elgafaji, sentenza del 17 febbraio 2009, in url. 5 Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019; Morocco and Western Controparte_3 Sahara, https://www.ecoi.net/en/document/2025837.html; Human , World Report 2020 – Morocco, CP_4 https://www.ecoi.net/en/document/2022718.html 6 CIA, The World Factbook: Morocco 23 gennaio 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/morocco/#geography. 7 , North Africa, N/D, https://www.britannica.com/topic/Polisario- Controparte_5 Front. 8 , Crisis Watch, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch. Controparte_6 9 Relaunching Negotiations over Western Sahara, 14.10.2021, Controparte_6 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/227-relaunching-negotiations- over-western-sahara 10 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 11 United Nations Security Council, S/RES/2602 (2021), 29 ottobre 2021, Resolution 2602 (2021) Adopted by the Security Council at its 8890th meeting, on 29 October 2021, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- pdf. CodiceFiscale_2 12 2020/21, Morocco Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 and Western Sahara 2020, 07.04.2021, https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/morocco- and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/. 13 Africa, Sahara Occidentale: prorogata la missione della 29 ottobre 2022, Pt_2 https://www.africarivista.it/sahara-occidentale-prorogata-la-missione-della-minurso/208708/; United Nations Security Council, S/RES/2654 (2022), 27 ottobre 2022, https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/37/PDF/N2266037.pdf?OpenElement; United Nations - Meetings Coverage and Press Releases, Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Western Sahara, Adopting Resolution 2654 (2022) by 13 Votes in 2 Abstentions, 27 ottobre 2022, Per_3 https://press.un.org/en/2022/sc15081.doc.htm 14 USDOS, Country Reports on Terrorism 2021, Morocco, N/D (consultato il 4 aprile 2023): https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/morocco 15 Dati estrapolati da , accessibili su https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard , data ultima verifica 24 Pt_3 aprile 2023. 16 Controparte_11
, data ultima verifica 24 aprile 2023. CodiceFiscale_3 17 Human Rights Watch, Morocco/Spain: Horrific Migrant Deaths at su Persona_4 https://www.hrw.org/news/2022/06/29/morocco/spain-horrific-migrant-deaths-melilla-border, data ultima verifica 24 aprile 2023. 18 European Journal of International Law, Western Sahara before the African Court of Human and Peoples' Rights: Is there a “brother's keeper” obligation for the Member States of the African Union?, su https://www.ejiltalk.org/western-sahara-before-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-is-there-a-brothers- keeper-obligation-for-the-member-states-of-the-african-union/ , African Court upholds right to self- CP_12 determination of Saharawi people, su https://www.vanguardngr.com/2022/09/african-court-upholds-right-to-self- determination-of-saharawi-people/, data ultima verifica 8 novembre 2024. 19 Acled data MA aprile- settembre 2023 , https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/8F0DCAF86F2512E5771F8512C5A28425, https://acleddata.com/data-export-tool/ data ultima verifica 4 aprile 2024. 20 Posizione del Governo Marocchino rispetto alle richieste del Consiglio ONU sui diritti umani, febbraio 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session52/A_HRC_52_7 _Add.1_Morocco_Annex_E.pdf , data ultima verifica 4 aprile 2024. 21 data MA dal 01.04.2024 al 29.03.2024 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard , data ultima verifica Pt_3 4 aprile 2024. 22 Elias Ferrer, Western Sahara Hostilities: Occupation Economy At Risk , Forbes, 6 Gennaio 2024 , url , data ultima verifica 4 aprile 2024
Former Contributor 23 Exploring the Escalation in Western Sahara Persona_6 EY AM , 21 marzo 2024 https://greydynamics.com/western-sahara-conflict-escalation/ , data ultima verifica 5 aprile 2024 25 Tra le tante, si vedano: Cass., n. 15466/2014; Cass., n. 26566/2013. 26 Si vedano sul punto: Cass. n. 4805 del 1999; Cass. n.16039/2016. 27 Cass., SS.UU.,sentenza del 13 novembre 2019, n. 29459. 28 Tra le tante, Cassazione, Sez. I civ., ord. 13.10.2020, n. 22057. 29 Per tutte, Cassazione, Sez. I civ., ord. 6.04.2020, n. 7733. 30Cassazione, Sez. Sez. II civ., ord. 12/02/2021 n. 3705.
nella causa iscritta al n. R.G. 2263/2022 promossa da:
, nato il [...] a Tan Tan, in [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualina Sabina Ienco, C.F._1 in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
-Ricorrente- CONTRO Controparte_1
;
[...]
-Resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero, Il Collegio, nella seguente composizione: Giuseppe Campagna Presidente Francesca Rosaria Plutino Giudice Rosaria Leonello Giudice relatore estensore ha pronunciato il seguente: DECRETO ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. n. 46/2017, e art. 737 e ss. c.p.c.; avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della
[...]
di del 16 maggio 2022, Controparte_1 CP_1 notificato brevi manu al ricorrente in data 10 giugno 2022.
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato sul canale telematico in data 11 luglio 2022, Pt_1 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe
[...] indicato, con cui la Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione
[...] CP_1 internazionale chiedendo al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla CP_1 di , nr. Controparte_1 CP_1
Identificativo Vestanet: RC0005775 del 16/05/2022 e notificato alla ricorrente in data 10/06/2020, con il quale è stato deciso di non riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata in Italia con L. 722/54 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di rifugiato ai sensi della medesima Convenzione, a favore del ricorrente;
2) in subordine nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs.251/2007;
3) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per casi speciali”. Con provvedimento del 3 ottobre 2022, il Collegio, considerato che, nella specie, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 35bis lettera d), rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “non essendo stata dedotta alcuna valida ragione di vulnerabilità personale”. Il , in persona del Ministro pro tempore, presso la Controparte_1 [...] di Controparte_1 CP_1 ritualmente notiziato della procedura - secondo quanto risulta dal sistema informatico
- ad opera della Cancelleria, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 17/01/2024. Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato come si evince dal visto apposto in data 10 ottobre 2022, non presentava osservazioni né conclusioni. In tema, va rammentato che, nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, come quello sub iudice avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l'adempimento costituito dall'avviso (Cass. n. 11223 del 2014; n. 27402 del 2018) al Pubblico Ministero senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della decisione, la sua effettiva partecipazione alle udienze e l'assunzione di conclusioni. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 17 gennaio 2024 la Difesa chiedeva un breve differimento per contattare il ricorrente onde verificare la sua attuale condizione lavorativa. Seguiva un ulteriore rinvio e la causa veniva, quindi, riservata in decisione collegiale all'udienza del 18 settembre 2024.
°°°°°° MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.
1.- Come noto, secondo l'accezione dell'art. 2, lettera e), del D. Lgs. 251/2007, è qualificato “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”. La tipologia degli atti di persecuzione viene definita dall'art. 7 D. Lgs. 251/2007, ove si prevede che essi debbano, alternativamente:
“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati
o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”. Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per uno dei motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.
1.1 – L'esame della domanda di protezione internazionale, stando all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE delle direttive 2004/83/CE e 2005/83/CE, deve avvenire mediante un approccio bifasico, strutturato cioè in una prima fase relativa all'individuazione dei fatti materiali e alla raccolta degli elementi di prova e una seconda fase inerente alla loro valutazione giuridica (cfr. CGUE, sent. M. vs Ministero della Giustizia, C-277/11 del 22 novembre 2012). Quanto ai criteri per il compimento di tale valutazione, l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alle direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che “il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui esame verrà svolto dal giudice “in cooperazione con il richiedente”. In particolare, tale esame verte, anzitutto, sui fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, dovendosi considerare:
• tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
• le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
• la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
1.2 - , nato il [...] a [...], ha Parte_1 presentato domanda di protezione internazionale. Sentito dalla MM Territoriale per la protezione internazionale di Catania il 5 maggio 2022 dichiarava, in lingua araba ed in presenza di un interprete, dopo aver preliminarmente confermato la correttezza dei dati anagrafici riportati in sede di formalizzazione della domanda di protezione internazionale: di essere cittadino marocchino;
di essere nato a [...] aver sempre vissuto nella città natìa fino al Per_1
2014/2015 allorquando si trasferiva a Casablanca per motivi di lavoro;
di professare la religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico berbero;
di aver frequentato la scuola nel suo Paese di origine, diplomandosi in letteratura e scienze umane;
di aver seguito un corso come fabbro e di aver lavorato per sette anni in un autolavaggio in MA, a Casablanca;
di non essere sposato e di non avere figli. In merito alla famiglia d'origine riferiva di essere composta dai genitori, ancora in vita, due sorelle e tre fratelli e di essere rimasto in contatto con loro;
i genitori e due fratelli vivono a , nella città natale, l'altro fratello vive in Canada da quattro Per_1 anni, una sorella vive in Italia, a Reggio Calabria, da cinque anni e l'altra sorella a Casablanca. Aggiungeva di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 25 luglio 2021 e di essere arrivato in Italia il 27 ottobre dello stesso anno, dopo essersi trattenuto tre mesi in Spagna, ospite di un amico. A sostegno della propria istanza, non produceva alcuna documentazione. Riguardo ai motivi che l'avevano spinto ad abbandonare il suo Paese d'origine asseriva di averlo lasciato per ricongiungersi con la sorella in Italia. In particolare, ha raccontato che: “Ho deciso di lasciare il mio paese per mia sorella. Mia sorella ha litigato con la mia famiglia perché ha sposato un uomo che non è della nostra famiglia. Io sono cresciuto con mia sorella, per me lei è la mia seconda madre e non la vedevo da anni. Parlavo con lei al telefono e piangeva perché qui era sola, non aveva la sua famiglia, lei mi chiedeva di venire qui per stare con lei e quindi ho deciso di raggiungerla” (cfr. verbale audizione pag. 8). Interrogato sui timori relativi ad un eventuale rientro in MA, il Ricorrente rappresentava l'eventualità di non essere più accettato dalla famiglia per aver raggiunto la sorella in Italia, preferendo lei a loro, non permettendogli di vivere nella casa familiare (D.: “Se lei immaginasse di tornare nel suo Paese di origine cosa pensa che le succederebbe, ha un timore particolare?” – R.: “La mia famiglia potrebbe crearmi problemi perché ho raggiunto mia sorella. Loro mi hanno detto di scegliere o loro o me. Io ho scelto mia sorella”; D.: “Che problemi pensa potrebbe avere?” – R.: “Non mi permetterebbero di vivere con loro e penso che mio fratello mi farebbe problemi, perché lui non voleva che mia sorella sposasse quell'uomo” – cfr. verbale audizione pag. 9). Alla puntuale domanda della se avesse considerato l'ipotesi di ritornare a svolgere il suo vecchio CP_1 lavoro a Casablanca - dal momento che lo stesso aveva dichiarato, nel corso dell'audizione, di non avere avuto alcun tipo di problema durante i sette anni ivi trascorsi - rispondeva: “non è facile trovare lavoro. Dovrei cercare casa, avere soldi. Io stavo bene a Casablanca perché vivevo da mia sorella ma ora non credo che mia sorella continuerebbe ad ospitarmi” (cfr. verbale audizione pag. 9). Infine, in relazione alle sue condizioni di vita in Italia, l'istante riferiva di vivere nel centro di accoglienza, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di studiare l'italiano; aggiungeva che due suoi zii (fratelli del padre) vivono in Italia – uno ad Alba e l'altro a Verona – e di essere in contatto con loro, specificando che uno zio ha la cittadinanza italiana. Rappresentava di non vivere con la sorella in quanto anche lei, insieme al marito e ai figli, vive in un centro.
1.3 – In sede giudiziale non è stato esperito l'interrogatorio libero del Ricorrente, rilevando all'uopo la circostanza che non sia stata coltivata la richiesta istruttoria della rinnovazione dell'audizione personale per le difficoltà della difesa di reperire l'istante, come si evince dal verbale dell'udienza del 17 gennaio 2024 laddove veniva richiesto un breve differimento al fine di contattare il ricorrente e verificare la sua attuale condizione lavorativa.
1.4 - La nel proprio provvedimento di diniego, ha ritenuto Controparte_1 che “le dichiarazioni rese in sede di audizione, relative ai motivi dell'espatrio, non si ritengono rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, posto che esulano dai presupposti richiesti dalla normativa in materia di protezione internazionale” in quanto il richiedente non riferisce alcun tipo di problema o vicenda persecutoria ai suoi danni durante la sua permanenza in MA, rappresentando di aver lasciato il proprio Paese di origine esclusivamente per ricongiungersi con la sorella in Italia. Considerato poi il timore in ipotesi di rientro, ricondotto alla possibilità di non essere accettato dalla propria famiglia, ad avviso dell'Autorità amministrativa non appare fondato, evidenziando come il richiedente avesse vissuto in piena autonomia e lontano dalla propria famiglia a Casablanca gli ultimi sette anni prima dell'espatrio. La MM ha, quindi, concluso che, nel caso di specie, “le circostanze esposte non possono considerarsi idonee a supportare sufficientemente e a giustificare un timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 per l'assenza di persecuzione”.
1.5 – In sede di ricorso, la difesa ha dedotto l'illegittimità del decreto di diniego della MM , in punto di mancato riconoscimento della protezione CP_1 internazionale nella forma della protezione sussidiaria o per casi speciali, argomentando che l'obiettivo principale della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, “è quello di garantire un livello minimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione, facendo propria la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 - definita “la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa ai rifugiati” - e prevedendo una forma complementare di protezione, per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per essere ammesso alla protezione convenzionale, ma ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale. L'applicazione dell'istituto della protezione internazionale deve consentire a chi ne faccia richiesta di ottenere il riconoscimento dello status maggiormente appropriato alla sua particolare condizione giuridica, sulla base di una richiesta “indistinta” di protezione internazionale”. In particolare, riguardo il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, deduceva “la necessità di operare una verifica “personalizzata” proporzionale al grado di violenza presente nel paese o nella zona del paese di provenienza” - offrendo ad esempio quanto ribadito dalla Cass. Civ. n. 24111/2015 – sottolineando, altresì, come secondo l'interpretazione estensiva della Corte di giustizia “il rischio soggettivo che corre il singolo non deve essere provato quando il grado di violenza indiscriminata che caratterizza un conflitto è così elevato da ritenere che se la persona rientrasse nel paese di origine subirebbe tale minaccia, sicché se non c'è il rischio individualizzato o se è difficile dimostrarlo allora può essere determinante la prova della violenza indiscriminata. Al contrario, se c'è il rischio individualizzato, non è richiesta la dimostrazione della gravità della situazione generale del Paese”. Da ultimo, analizzava il caso in riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, D.lgs. 286/98, evidenziando che “la decisione della Controparte_1
è priva di idonea motivazione per quanto attiene la mancata concessione di una
[...] forma di “protezione per casi speciali” tenendo in considerazione la particolare vulnerabilità del richiedente asilo”, da porre in comparazione con il grado di integrazione sociale raggiunta in Italia;
ad avviso della Difesa, l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.
1.6 – Orbene, tanto posto, il ricorrente non ha articolato deduzioni specifiche su concreti ed attuali rischi di persecuzioni o danni gravi individuali o familiari ed offerto supporto documentale alla propria domanda;
pertanto, la valutazione sulla credibilità e conducenza dei fatti narrati deve compiersi alla luce dei criteri di cui al summenzionato art. 3, co. 5, del D.lgs. 251/2007.
1.6.1 – Nel caso di specie, quindi, stante l'assenza di nuovi e diversi fatti allegati al ricorso rispetto a quanto già narrato in sede di audizione innanzi alla CP_1
, il Collegio condivide le superiori valutazioni dell'Autorità
[...] amministrativa per quanto attiene all'irrilevanza e non conducenza delle circostanze addotte a fondamento della domanda di protezione internazionale. Infatti, la scelta dell'istante di abbandonare il suo Paese di origine è legata esclusivamente al desiderio di ricongiungersi con la sorella in Italia (“Ho deciso di lasciare il mio paese per mia sorella. Mia sorella ha litigato con la mia famiglia perché ha sposato un uomo che non è della nostra famiglia. Io sono cresciuto con mia sorella, per me lei è la mia seconda madre e non la vedevo da anni. Parlavo con lei al telefono e piangeva perché qui era sola, non aveva la sua famiglia, lei mi chiedeva di venire qui per stare con lei e quindi ho deciso di raggiungerla”; D.: “Ci sono state ragioni ulteriori che hanno influito sulla sua decisione di lasciare il Paese?” – R.: “No. Io vorrei rimanere in Italia con mia sorella e i suoi figli” - cfr. verbale audizione in CT pag. 8) e il timore manifestato in ipotesi di rientro viene ricondotto alla possibilità di non essere più accolto in casa dalla propria famiglia, che aveva avuto in passato problemi con la suddetta sorella a causa del suo matrimonio con un uomo “non appartenente alla stessa famiglia” (D.: “Se lei immaginasse di tornare nel suo Paese di origine cosa pensa che le succederebbe, ha un timore particolare?” – R.: “La mia famiglia potrebbe crearmi problemi perché ho raggiunto mia sorella. Loro mi hanno detto di scegliere o loro o me. Io ho scelto mia sorella”; D.: “Che problemi pensa potrebbe avere?” – R.: “Non mi permetterebbero di vivere con loro e penso che mio fratello mi farebbe problemi, perché lui non voleva che mia sorella sposasse quell'uomo” – cfr. verbale audizione pag. 9).
1.7 – In definitiva, tenuto conto di quanto narrato dal ricorrente, vagliato alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, deve escludersi la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto le ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese - connesse a vicende di natura privata estranee al sistema della protezione internazionale1 - non sono riconducibili, come già evidenziato dall'organo amministrativo, alla fattispecie legale di persecuzione, né si ravvisano attuali e concreti pericoli di persecuzione qualora lo stesso dovesse far rientro in MA, avendo dichiarato di non avere mai avuto problemi di alcun genere nel proprio paese (D.: “Lei in MA ha mai avuto problemi?” – R.: “No”; D.:
“Lei ha detto di essere di etnia berbera. Ha avuto problemi in MA per la sua etnia?” – R.: “No. Dove abito io non ci sono problemi” – cfr. verbale audizione in CT pag. 8). È da escludersi, pertanto, il riconoscimento dello status di rifugiato.
II. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria 2. – In premessa va rammentato che questa seconda forma di protezione viene riconosciuta quando la situazione di chi la richiede non è sufficientemente grave da giustificare lo status di rifugiato ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese poiché andrebbe incontro al “rischio effettivo di subire un danno grave” nelle forme stabilite dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, vale a dire: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
2.1 – Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 6503/14; Cass. n. 22111/2014) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno, se di grado particolarmente elevato, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.
2.2 - La MM Territoriale ha ritenuto che “non emergono necessità di forme complementari di protezione in relazione alla specifica vicenda del richiedente asilo e che il rientro nel Paese d'origine non determinerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 lett. (c) del D.Lgs. 251/2007, in quanto non sono segnalate situazioni di conflitto o violenza generalizzate nel Paese di cui il richiedente è cittadino”.
2.3 - Nel caso in esame, così come già sopra argomentato, il fatto che in sede di ricorso nulla si alleghi su un rischio effettivo e concreto per il richiedente di subire trattamenti inumani o una minaccia alla sua integrità personale in caso di rientro in MA (dove continua a vivere tranquillamente la propria famiglia), né sui fatti specifici a prova del rischio de quo, fanno sì che non si possa considerare ragionevolmente provato il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 251/2007.
2.4 – Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 – che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE – questo Collegio ritiene, pertanto, di poter confermare la decisione della quanto all'insussistenza Controparte_1 dei presupposti applicativi dello stesso, per come anche interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
2.4.1 – La valutazione di tali presupposti è stata compiuta prendendo le mosse dalla definizione di “conflitto armato” di cui alla sentenza Diakité della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 20142 secondo cui: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. Tale definizione si specifica nella sua portata applicativa in relazione alla natura individuale della minaccia che tale conflitto deve rappresentare per il civile, secondo la definizione di cui allo stesso art. 14 lett. c), d.lgs 251/2007. Infatti, a ben vedere, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie, essendo invece necessario che l'intero territorio o, quanto meno la zona in cui il Richiedente dovrebbe far ritorno, sia interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o incolumità o che, diversamente, gli scontri in atto rappresentino una minaccia grave ed individuale alla vita del Richiedente asilo di volta in volta interessato. In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del Richiedente la protezione sussidiaria non è subordinato alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del Richiedente”3. Si tratta di una pronuncia in linea con le indicazioni fornite dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza Elgafaji4 ove, pur senza negare il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub. lettera c), la Corte specifica che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via generale, “provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Tanto più, quindi, il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito dalla minaccia in ragione di elementi specificamente connessi alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria e viceversa (c.d. principio della sliding scale).
2.5 – Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono.
2.5.1 - Dalle numerosi fonti consultate emerge che la situazione generale del MA (come quella di molti altri Paesi del mondo) presenta certamente criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, soprattutto con riferimento al diritto di critica e di associazione5 , ma è uno dei Paesi più avanzati dell'Africa da questo punto di vista, proteggendo, con leggi anche recenti, le varie libertà fondamentali ed avendo da tempo abolito de facto la pena di morte (l'ultima esecuzione risale al 1993). Con riferimento alla situazione di sicurezza in MA, si segnala quanto segue. Il MA si trova nell'Africa settentrionale, confina a nord-est con l'Algeria, a sud- est con la AN, a nord con la Spagna e vi è un ulteriore segmento di confine di 75 metri con l'exclave spagnola di Penon de Velez de la Gomera. Si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e a nord sul Mar Mediterraneo.6 Nel 1975, con la fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, è iniziato il conflitto tra il MA e il Con gli accordi di Controparte_2
Madrid del 1975, che hanno posto ufficialmente fine al controllo spagnolo, il MA e la AN si sono divisi il territorio a spese del , che due anni Controparte_2 prima aveva lanciato una lotta armata contro i colonizzatori europei per ottenere l'autogoverno. Sia il che il suo principale sostenitore straniero, l'Algeria, CP_2 hanno rifiutato l'accordo, con il primo che ha proclamato la Repubblica Democratica Araba AH nella parte del Sahara Occidentale, libera dal controllo marocchino e mauritano nel 1976. Nel novembre 2020, il cessate il fuoco del 1991 tra AT e il Fronte Polisario è crollato e le ostilità sono riprese.8 Il MA ha inviato truppe nella zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite per far cessare il blocco di tre settimane della strategica Guerguerat road da parte dei sostenitori del Fronte, che collega il MA alla AN e passa attraverso il Sahara occidentale. In risposta, il movimento per l'indipendenza ha lanciato attacchi quotidiani contro unità e strutture militari marocchine.9 Dopo più di due anni, il 6 ottobre 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres è riuscito a nominare un nuovo inviato, il diplomatico , con il compito di riprendere i colloqui sul Persona_2
Sahara occidentale e mediare il conflitto in corso.10 Sebbene inizialmente il MA sembrasse aver rifiutato tale nomina, ritenendo che quello nel Sahara occidentale fosse un conflitto congelato e respingendo le affermazioni del Fronte in merito alla ripresa degli attacchi, in un secondo momento, a seguito di pressioni da parte degli Stati Uniti, AT avrebbe acconsentito. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2602, rinnovando il mandato della (United Nations Mission for the Referendum Pt_2 in Western Sahara) fino al 31 ottobre 2022, con 13 voti favorevoli e due astensioni (Russia e Tunisia). La risoluzione sottolinea la necessità di una “soluzione politica realistica, praticabile, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara occidentale” e sollecita la ripresa costruttiva del processo politico.11
[...] ha tuttavia evidenziato che, nonostante il rinnovo della MINURSO, alla CP_7 missione manchi ancora un mandato sui diritti umani e che le organizzazioni per i diritti umani non abbiano ancora potuto accedere ai campi del Sahara occidentale e del .12 CP_2
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale (Minurso) fino al 31 ottobre 2023, adottando la risoluzione 2654 (2022)13. Nel 2021 non sono stati segnalati incidenti terroristici in MA. Nel 2021, le forze dell'ordine marocchine, coordinate dal , hanno preso di mira e Controparte_1 arrestato almeno 55 persone in 11 operazioni di CT (contrasto al terrorismo), smantellando efficacemente alcune cellule nelle prime fasi di pianificazione di attacchi contro una serie di obiettivi, tra cui edifici pubblici, personalità di spicco, edifici dei servizi di sicurezza del governo e stranieri.14 Nel 2022, il MA ha registrato una serie di eventi significativi: tra gennaio e ottobre, ha documentato 76 eventi violenti, con 45 morti, inclusi 35 rivolte, Pt_3
14 esplosioni e 27 episodi di violenza contro i civili, oltre a 1.013 proteste15. In febbraio, un gruppo di senatori statunitensi ha chiesto al presidente EN di riconsiderare il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, sostenendo un referendum per l'autodeterminazione16. Le forze di sicurezza hanno arrestato diversi individui affiliati a Da'esh e contrastato il terrorismo nonostante la minaccia persistente. A giugno, un tentativo di attraversamento della barriera di Melilla ha causato violenti scontri e decessi tra i migranti17. La Corte africana ha denunciato l'occupazione marocchina del Sahara occidentale, confermando il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi18. Nel 2023, il MA ha vissuto diverse tensioni interne e crisi diplomatiche, ma non si è osservato un aumento di eventi violenti rispetto agli anni precedenti. Tra aprile e settembre, si sono registrati 19 episodi violenti con 10 vittime, mantenendo un livello di conflitto stabile19. Sul fronte diplomatico, AT ha respinto al Consiglio per i diritti umani dell' le raccomandazioni internazionali sull'autodeterminazione del Sahara occidentale, dichiarando che il tema non rientra nella giurisdizione del Consiglio stesso20. Un terremoto devastante ha colpito l'area di Marrakech tra l'8 e il 9 settembre, causando ingenti danni nelle aree rurali e montane, ostacolando le comunicazioni e i soccorsi. Dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, sono stati registrati in tutto il MA 9 eventi di violenza, soprattutto nel Sahara Occidentale, causando 5 morti. ha distinto Pt_3 questi episodi in 3 incendi e 6 esplosioni o atti di violenza con esplosivi21. La situazione di aggravamento e insicurezza riguarda maggiormente le aree contese del Sahara Occidentale. Le ostilità si sono intensificate alla fine del 2023, dopo la visita dell'inviato americano nella regione. I Saharawi ritengono di essere Persona_5 esclusi da qualsiasi soluzione del conflitto e che gli Stati Uniti e l'Europa considerino l'occupazione del MA già conclusa. Il Fronte Polisario tenterebbe di attirare l'attenzione sulla loro difficile situazione aggredendo le unità militari marocchine, prima di lanciare una guerra totale. Questo può nel lungo termine mettere a rischio anche l'attività economica nel territorio occupato, di rilevanza per l'Europa. Piccole unità di ribelli armati AH hanno lanciato principalmente razzi lungo la linea del fronte. Alcuni attacchi si sono concentrati contro postazioni militari marocchine a Mahbes e Smara, città del cosiddetto “triangolo utile” nel nord del Sahara Occidentale22. Il 9 marzo 2024, il Fronte Polisario ha attaccato una base militare marocchina a Mahbas, segnando un altro evento significativo nell'escalation del conflitto in corso nel Sahara Occidentale. Il Fronte Polisario ha recentemente intensificato gli attacchi contro le installazioni militari marocchine e le aree civili per affermare il dominio nella regione. In questo attacco più recente, le unità dell'esercito del Polisario hanno inflitto notevoli perdite e danni alle attrezzature alle forze marocchine. Questo attacco indica un approccio sempre più aggressivo. L'escalation fa parte di un modello di intensificazione delle ostilità che risale già all'aprile 2023. Inoltre, recenti incidenti si sono verificati pericolosamente vicino alle popolazioni civili e mettono dunque a rischio le popolazioni civili dell'area. Le fonti evidenziano come la Russia sia ritenuto un alleato del Fronte Polisario nelle discussioni diplomatiche, e come si stiano verificando di fatto delle vere e proprie minacce riguardanti il controllo dello spazio aereo. Nel frattempo, il sostegno diplomatico alla proposta di autonomia del MA dalla Spagna, giustapposto al sostegno degli Stati Uniti, aggiunge livelli di complessità alla situazione23. Nei primi mesi del 2024 si sono svolte diverse manifestazioni a seguito degli avvenimenti del 7 ottobre 2023 in Israele. In particolare, l'11 febbraio 2024 migliaia di marocchini sono scesi nelle strade della loro capitale per chiedere la fine dei legami del loro Paese con Israele, che hanno denunciato per "genocidio" a Gaza. Al di là di tali episodi di conflitto nella zona del Sahara occidentale, in MA non si segnalano altre situazioni critiche sotto il punto di vista della sicurezza.24
2.6 - Pertanto, ne consegue che la zona di provenienza del richiedente non risulti essere interessata da una situazione di violenza indiscriminata generata da conflitto armato nel significato più sopra precisato, tale da comportare il rischio, per la sola presenza fisica sul territorio, di un “danno grave” alla persona.
2.6.1 - Si rileva inoltre che il MA è inserito nell'elenco dei c.d. Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 4.10.2019 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, aggiornato periodicamente conformemente all'articolo 2-bis del D.Lgs. 25/2008 (cfr. Decreto del Ministero degli Esteri, disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sg).
2.7 – Va, quindi, rigettata la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.
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III. Sulla domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali.
3. – Il Ricorrente chiede, infine, che si accerti e si riconosca il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali.
3.1 – La MM Territoriale nel provvedimento di diniego si è pronunciata ritenendo che, nella fattispecie, “non sussistono i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del Decreto Legislativo n. 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 1, lett e), n. 1) del D.L. n. 130/2020” argomentando che “non si rileva, in particolare, che un allontanamento dal territorio nazionale possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, tenuto conto della limitata durata della 24 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Morocco, 20 March
2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089139.html; HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 -
Morocco and Western Sahara, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085478.html; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Morocco, marzo 2022 https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-world/2022 permanenza in Italia, dell'assenza di elementi di vulnerabilità nonché di indici da cui emerge un effettivo inserimento sociale”.
3.2 - Sul piano normativo, l'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, nella precedente formulazione, così disponeva: “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di Controparte_1 soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, prevedeva che detto titolo di soggiorno potesse essere rilasciato, nel caso di rifiuto della protezione internazionale, qualora ricorressero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
3.3 - Nella giurisprudenza di legittimità la protezione “umanitaria” si è via via definita come misura di protezione nazionale di carattere atipico e residuale, idonea pertanto a coprire tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di
“vulnerabilità”25. In definitiva, la Protezione Umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla
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nelle due forme sopra richiamate, richiede che si ricostruisca un CP_1 quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del Richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incomprimibili della persona quali, ad esempio, la vita o la salute) o ad situazioni di vulnerabilità, che lo stesso legislatore esemplifica nelle disposizioni di cui agli artt. 18, 18 bis e 19 del D. Lgs. n. 286/1998 (minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani, ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica).
3.4 - Prima dell'instaurazione del presente giudizio è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, che ha modificato l'art. 5, comma 6 del TUI eliminando l'inciso, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il premesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”. Esso ha, quindi, modificato anche l'art. 32, comma 3, d.lgs. 28/2005, prevedendo che la Controparte_1 respingendo la domanda di possa trasmettere gli atti al Controparte_1 Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno avente la dicitura “protezione speciale” nel solo caso in cui ricorrano i presupposti di cui al novellato articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI. Il decreto legge ha previsto, inoltre, specifici casi in cui possono rilasciarsi permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario: per motivi di protezione sociale a favore delle vittime di sfruttamento e nei confronti delle vittime di violenza domestica, nonché per i casi di sfruttamento lavorativo, per le ipotesi di soggetti necessitanti cure mediche per condizioni di salute di eccezionale gravità, in presenza di un eccezionale stato di calamità che non consenta il rientro nel Paese di origine. Ha, infine, introdotto il permesso di soggiorno, da rilasciarsi su autorizzazione del Ministro degli Interni, per atti di particolare valore civile. Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, è stata qualificata di carattere sostanziale e, quindi, in difetto di disciplina transitoria (posto che l'art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia26, ora confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29459 e 29460 del 2019: "in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con I. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"27.
3.5 - Si osserva ancora in diritto che il legislatore ha nuovamente e recentemente disciplinato la materia attraverso il d.l. n. n. 130 del 21 ottobre 2020 – entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 173/202, entrata in vigore in data 20.12.2020 – che, in base alla norma transitoria che esso stesso prevede all'art.15, co. 1, risulta applicabile a tutti i procedimenti in corso. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto decreto ha disposto che all'articolo 5, comma 6, TUI, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» È stato, inoltre, modificato nuovamente l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 che così ora recita: «
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questo Collegio ravvisa nella nuova formulazione legislativa (che espressamente richiama gli obblighi costituzionali ed internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI ed il rispetto della vita privata e familiare) una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza intervenuta prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione.28 Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da riconoscersi, pertanto, ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) paventi anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e gli elementi che costituiscono parametro per la valutazione in questione sono ora esplicitati dallo stesso art. 19, co. 1.1: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.29
3.6 - Va evidenziato che, la normativa citata - ancorché modificata dal D.L. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 L. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
3.7 - Alla luce delle allegazioni di parte, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta del ricorrente di protezione per casi speciali, in ragione del pregiudizio che in caso di rientro in patria egli subirebbe nel proprio diritto alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 co.
1.1 TUI.
3.7.1 – Sotto il profilo dell'integrazione lavorativa, il ricorrente ha fornito prova di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo pieno e determinato come operaio a far data dal 07.11.2022 con successiva proroga al 31.10.2024, stipulato con la ditta HORECA LOGISTIC S.R.L. con sede in Campi Bisenzio (FI), versando in atti, a prova di retribuzione, anche le relative buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2022, per l'intera annualità 2023 (ad eccezione della mensilità di settembre), per i mesi da gennaio a maggio 2024 e, da ultima, la mensilità di agosto 2024 (cfr. documentazione in atti).
3.8 - Orbene, sulla scorta di queste produzioni, che denotano una integrazione sul piano lavorativo, è ravvisabile un serio rischio di compromissione della vita privata del Ricorrente in relazione alle difficoltà di pari re-inserimento che egli potrebbe incontrare sul piano economico e di dignità umana, in caso di rientro in un contesto indubbiamente meno favorevole di quello italiano. Tale condizione merita, pertanto, riconoscimento e protezione, non solo alla luce dell'art. 8 CEDU, in quanto indicativa di un effettivo radicamento in Italia, ma anche dell'art. 35 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro come posizione soggettiva assoluta del singolo.
3.9 - Per quanto sopra, il Collegio ritiene di poter procedere con il riconoscimento della nuova protezione speciale, in linea con le indicazioni della Suprema Corte che ha statuito il seguente principio di diritto: “l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare”.30
3.10 - Sulla base delle precedenti considerazioni deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. - Le spese di lite devono essere interamente compensate, tenuto conto che l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa, con riferimento alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso in ordine alla domanda subordinata e dichiara che Pt_1 ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
[...]
n. 286/1998;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al Ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla nonché al Pubblico Ministero presso il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Giudice relatore estensore Il Presidente Dott.ssa Rosaria Leonello Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 9043 del 01.04.2019. 2Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, causa C – 285 /12 – Diakité, sentenza del 30 gennaio 2014, in url. 3Si vedano, tra le altre: Cass., n. 21035/2017, Cass. n. 16202/2015. 4Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, C- 465/07 – Elgafaji, sentenza del 17 febbraio 2009, in url. 5 Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019; Morocco and Western Controparte_3 Sahara, https://www.ecoi.net/en/document/2025837.html; Human , World Report 2020 – Morocco, CP_4 https://www.ecoi.net/en/document/2022718.html 6 CIA, The World Factbook: Morocco 23 gennaio 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/morocco/#geography. 7 , North Africa, N/D, https://www.britannica.com/topic/Polisario- Controparte_5 Front. 8 , Crisis Watch, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch. Controparte_6 9 Relaunching Negotiations over Western Sahara, 14.10.2021, Controparte_6 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/227-relaunching-negotiations- over-western-sahara 10 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 11 United Nations Security Council, S/RES/2602 (2021), 29 ottobre 2021, Resolution 2602 (2021) Adopted by the Security Council at its 8890th meeting, on 29 October 2021, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- pdf. CodiceFiscale_2 12 2020/21, Morocco Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 and Western Sahara 2020, 07.04.2021, https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/morocco- and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/. 13 Africa, Sahara Occidentale: prorogata la missione della 29 ottobre 2022, Pt_2 https://www.africarivista.it/sahara-occidentale-prorogata-la-missione-della-minurso/208708/; United Nations Security Council, S/RES/2654 (2022), 27 ottobre 2022, https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/37/PDF/N2266037.pdf?OpenElement; United Nations - Meetings Coverage and Press Releases, Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Western Sahara, Adopting Resolution 2654 (2022) by 13 Votes in 2 Abstentions, 27 ottobre 2022, Per_3 https://press.un.org/en/2022/sc15081.doc.htm 14 USDOS, Country Reports on Terrorism 2021, Morocco, N/D (consultato il 4 aprile 2023): https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/morocco 15 Dati estrapolati da , accessibili su https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard , data ultima verifica 24 Pt_3 aprile 2023. 16 Controparte_11
, data ultima verifica 24 aprile 2023. CodiceFiscale_3 17 Human Rights Watch, Morocco/Spain: Horrific Migrant Deaths at su Persona_4 https://www.hrw.org/news/2022/06/29/morocco/spain-horrific-migrant-deaths-melilla-border, data ultima verifica 24 aprile 2023. 18 European Journal of International Law, Western Sahara before the African Court of Human and Peoples' Rights: Is there a “brother's keeper” obligation for the Member States of the African Union?, su https://www.ejiltalk.org/western-sahara-before-the-african-court-of-human-and-peoples-rights-is-there-a-brothers- keeper-obligation-for-the-member-states-of-the-african-union/ , African Court upholds right to self- CP_12 determination of Saharawi people, su https://www.vanguardngr.com/2022/09/african-court-upholds-right-to-self- determination-of-saharawi-people/, data ultima verifica 8 novembre 2024. 19 Acled data MA aprile- settembre 2023 , https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/8F0DCAF86F2512E5771F8512C5A28425, https://acleddata.com/data-export-tool/ data ultima verifica 4 aprile 2024. 20 Posizione del Governo Marocchino rispetto alle richieste del Consiglio ONU sui diritti umani, febbraio 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session52/A_HRC_52_7 _Add.1_Morocco_Annex_E.pdf , data ultima verifica 4 aprile 2024. 21 data MA dal 01.04.2024 al 29.03.2024 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard , data ultima verifica Pt_3 4 aprile 2024. 22 Elias Ferrer, Western Sahara Hostilities: Occupation Economy At Risk , Forbes, 6 Gennaio 2024 , url , data ultima verifica 4 aprile 2024
Former Contributor 23 Exploring the Escalation in Western Sahara Persona_6 EY AM , 21 marzo 2024 https://greydynamics.com/western-sahara-conflict-escalation/ , data ultima verifica 5 aprile 2024 25 Tra le tante, si vedano: Cass., n. 15466/2014; Cass., n. 26566/2013. 26 Si vedano sul punto: Cass. n. 4805 del 1999; Cass. n.16039/2016. 27 Cass., SS.UU.,sentenza del 13 novembre 2019, n. 29459. 28 Tra le tante, Cassazione, Sez. I civ., ord. 13.10.2020, n. 22057. 29 Per tutte, Cassazione, Sez. I civ., ord. 6.04.2020, n. 7733. 30Cassazione, Sez. Sez. II civ., ord. 12/02/2021 n. 3705.