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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2469/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1978, residente in [...] (avv. Francesca Vetrano)
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cervia (RA), Via Aspromonte n. 32 (avv. Francesca Vetrano)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
06/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 10/07/2010 in EL
(AV), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 15, p. 2, serie A, anno 2010; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di EL (AV) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“I. i coniugi vivranno separati, ponendo la residenza ove lo vorranno con obbligo per ciascun coniuge di comunicare all'altro tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti alla prole;
II. i coniugi rinunziano ad ogni contributo a titolo di mantenimento, avendo le parti già da tempo definito i rapporti economici e patrimoniali;
inoltre, dichiarano di essere autosufficienti;
III. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento preferenzialmente presso la madre;
IV. il figlio , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che Per_1 tengano conto del preminente interesse del minore, trascorrerà con il padre il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.30 (ovvero dalla uscita di scuola) sino alle ore 20.00 di ogni settimana;
il primo, terzo e eventuale quinto week end di ogni mese (e comunque a week end alternati) dalle ore 09,00 (ovvero dall'uscita da scuola) del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
V. lo stesso padre, inoltre, trascorrerà con il figlio:
a) il giorno del proprio compleanno ed altri giorni in cui il nucleo familiare paterno festeggia particolari ricorrenze. All'uopo si precisa che, allo stesso modo, la sig.ra Parte_2 trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed altri giorni in cui il nucleo familiare materno festeggia particolari ricorrenze;
b) il giorno di Pasqua, la Vigilia di Natale;
Santo Stefano e Capodanno negli anni pari;
c) il giorno di Pasquetta, Natale, la Vigilia di Capodanno e l'Epifania negli anni dispari;
d) durante l'estate il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo secondo gli accordi che i coniugi prenderanno, anno per anno, entro il mese di maggio.
VI. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della prole, verserà alla sig.ra PT
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'assegno di mantenimento in favore del Pt_2 figlio di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT mediante Per_1 accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra e contribuirà, in ragione del Parte_2
50%, alle spese straordinarie (per doposcuola, particolari attività scolastiche, attività ludiche e sportive, spese mediche, etc) sostenute nell'interesse del figlio, solo nella misura in cui le medesime non sono coperte dai benefici economici derivanti dallo status invalidante del minore;
allo stesso modo la sig.ra sarà obbligata nei confronti del sig. Parte_2 [...]
per le spese su indicate eventualmente effettuate dallo stesso nell'interesse del Parte_1 minore e solo nella misura in cui le medesime non sono coperte dai benefici economici derivanti dallo status invalidante del minore. In ordine alle spese di carattere straordinario, le parti convengono che è onere del genitore che avrà provveduto all'integrale anticipazione delle stesse, provvedere a fornire all'altro genitore idonea documentazione probatoria delle spese sostenute. Il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni dalla presentazione delle ricevute comprovanti il versamento.
VII. I coniugi concordano nel far sì che l'Assegno unico e universale venga percepito per intero dalla sig.ra che sarà quindi depositaria della somma percepita e destinate al Parte_2 benessere del minore;
Per_1
VIII. la sig.ra continuerà a dimorare in Cervia (RA), alla Via Aspromonte n. Parte_2
32, insieme al figlio minore disabile , in un appartamento condotto in locazione, Per_1 sostenendo a tale scopo una spesa mensile di euro 680,00, come da contratto regolarmente registrato [cfr. doc. 7 contratto di locazione]; si precisa che tutte le utenze e tutte le spese conseguenti all'abitazione saranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Pt_2
IX. I coniugi concordano nel far sì che il veicolo Fiat 500 tg. DV013AP passerà in proprietà alla sig.ra entro e non oltre il mese di settembre del 2025 [cfr. doc. 8 carta di Pt_2 circolazione Fiat 500 tg. DV013AP];
X. I ricorrenti si rilasciano, sin d'ora, l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per motivi di lavoro e/o turismo;
XI. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2469/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1978, residente in [...] (avv. Francesca Vetrano)
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cervia (RA), Via Aspromonte n. 32 (avv. Francesca Vetrano)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
06/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 10/07/2010 in EL
(AV), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 15, p. 2, serie A, anno 2010; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di EL (AV) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“I. i coniugi vivranno separati, ponendo la residenza ove lo vorranno con obbligo per ciascun coniuge di comunicare all'altro tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti alla prole;
II. i coniugi rinunziano ad ogni contributo a titolo di mantenimento, avendo le parti già da tempo definito i rapporti economici e patrimoniali;
inoltre, dichiarano di essere autosufficienti;
III. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento preferenzialmente presso la madre;
IV. il figlio , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che Per_1 tengano conto del preminente interesse del minore, trascorrerà con il padre il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.30 (ovvero dalla uscita di scuola) sino alle ore 20.00 di ogni settimana;
il primo, terzo e eventuale quinto week end di ogni mese (e comunque a week end alternati) dalle ore 09,00 (ovvero dall'uscita da scuola) del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
V. lo stesso padre, inoltre, trascorrerà con il figlio:
a) il giorno del proprio compleanno ed altri giorni in cui il nucleo familiare paterno festeggia particolari ricorrenze. All'uopo si precisa che, allo stesso modo, la sig.ra Parte_2 trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed altri giorni in cui il nucleo familiare materno festeggia particolari ricorrenze;
b) il giorno di Pasqua, la Vigilia di Natale;
Santo Stefano e Capodanno negli anni pari;
c) il giorno di Pasquetta, Natale, la Vigilia di Capodanno e l'Epifania negli anni dispari;
d) durante l'estate il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo secondo gli accordi che i coniugi prenderanno, anno per anno, entro il mese di maggio.
VI. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della prole, verserà alla sig.ra PT
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'assegno di mantenimento in favore del Pt_2 figlio di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT mediante Per_1 accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra e contribuirà, in ragione del Parte_2
50%, alle spese straordinarie (per doposcuola, particolari attività scolastiche, attività ludiche e sportive, spese mediche, etc) sostenute nell'interesse del figlio, solo nella misura in cui le medesime non sono coperte dai benefici economici derivanti dallo status invalidante del minore;
allo stesso modo la sig.ra sarà obbligata nei confronti del sig. Parte_2 [...]
per le spese su indicate eventualmente effettuate dallo stesso nell'interesse del Parte_1 minore e solo nella misura in cui le medesime non sono coperte dai benefici economici derivanti dallo status invalidante del minore. In ordine alle spese di carattere straordinario, le parti convengono che è onere del genitore che avrà provveduto all'integrale anticipazione delle stesse, provvedere a fornire all'altro genitore idonea documentazione probatoria delle spese sostenute. Il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni dalla presentazione delle ricevute comprovanti il versamento.
VII. I coniugi concordano nel far sì che l'Assegno unico e universale venga percepito per intero dalla sig.ra che sarà quindi depositaria della somma percepita e destinate al Parte_2 benessere del minore;
Per_1
VIII. la sig.ra continuerà a dimorare in Cervia (RA), alla Via Aspromonte n. Parte_2
32, insieme al figlio minore disabile , in un appartamento condotto in locazione, Per_1 sostenendo a tale scopo una spesa mensile di euro 680,00, come da contratto regolarmente registrato [cfr. doc. 7 contratto di locazione]; si precisa che tutte le utenze e tutte le spese conseguenti all'abitazione saranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Pt_2
IX. I coniugi concordano nel far sì che il veicolo Fiat 500 tg. DV013AP passerà in proprietà alla sig.ra entro e non oltre il mese di settembre del 2025 [cfr. doc. 8 carta di Pt_2 circolazione Fiat 500 tg. DV013AP];
X. I ricorrenti si rilasciano, sin d'ora, l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per motivi di lavoro e/o turismo;
XI. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè