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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2904/2023 Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontratt. non ricomprese nelle altre mat
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA PI in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 con sede in Viale della Vittoria, 321 Partita IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro D'Alessandro;
-ATTORE -
nei confronti di:
Co
con sede in Via Mons. Ficarra n. 1 PARAL. , c.f Controparte_1 CP_1
; P.IVA_2
con sede in - San Leone Via Portofino n. 10, Parte_2 Parte_1
c.f.: P.IVA_3 con sede in Via Toniolo n. 31, c.f.: ; Controparte_3 Parte_1 P.IVA_4 con sede in Via Stromboli n. 4, c. f.: CP_4 Parte_1 P.IVA_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di citazione dell' con la quale si rappresenta che con sentenza Parte_3
n° 1414/2016 il Tribunale di Agrigento condannava, tra l'altro, “ CP_5 [...]
e al rilascio della porzione occupata Controparte_6 Parte_2 Controparte_3 del fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3 e al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno delle antenne …”; rilevato che precisava parte attrice che, in forza della succitata sentenza, le convenute venivano altresì condannate alla corresponsione di somme di denaro a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo del sito ove sono collocate le antenne, dal dì della domanda (anno 2006) alla data di emissione della sentenza, oltre interessi fino al soddisfo;
che avverso tale sentenza proponeva appello mentre le altre Controparte_1 convenute nel giudizio di primo grado rimanevano contumaci;
che la Corte di Appello di
Palermo, con sentenza N. 1765 del 12 luglio 2019 dichiarava inammissibile il gravame;
che da allora ad ora e CP_4 Controparte_6 Parte_2 non hanno manifestato alcuna disponibilità al rilascio spontaneo della Controparte_3 porzione occupata del fondo che, quindi, a tutt'oggi non è stata rilasciata;
né al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno delle antenne;
che, dunque, l'attrice ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare che CP_1
occupano a tutt'oggi
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_4 illegittimamente il fondo meglio descritto in narrativa;
ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto a conseguire, oltre al risarcimento del danno già liquidato nella sentenza n. 1414/2016, il risarcimento del danno per l'occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016) e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile; rilevato che le convenute, benchè ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e ne va pertanto dichiarata la contumacia;
considerato che
il procedimento è stato istruito con una c.t.u. e dunque posto in decisione all'odierna udienza fissata in modalità cartolare;
osservato che la domanda è fondata e va accolta;
rilevato difatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di appurare che nello spezzone di terreno ricadente in territorio comunale di Licata catastalmente contraddistinto al
Foglio di mappa n. 92 particella 3 in Cda Palma, località Gallidoro, in capo all
[...]
, insistono ancora delle postazioni radio televisive riferibili alle Parte_1 convenute fornite di componentistica necessaria per la ricezione e trasmissione di segnali radiotelevisivi (v. Allegato II – Documentazione fotografica); 2 rilevato inoltre che, come emerso in sopralluogo, è stata riscontrata:
-una prima postazione di proprietà della (concessionaria di , CP_4 CP_7 composta da un piazzale recintato di dimensioni esterne pari a m 11,90 x m 6,05, all'interno del quale sono presenti, un box prefabbricato di dimensioni esterne pari a m 3,37 x m 2,40 e un traliccio di altezza pari a circa m 15,00;
- una seconda postazione di di tipo radiotelevisivo, composta da un Controparte_1 fabbricato realizzato in muratura non intonacato di dimensioni esterne pari a m 2,91 x m 2,96 ed altezza di circa m 3,60 e di una piattaforma di calcestruzzo di m 2,20 x m 2,70 sulla quale è collocato un traliccio di altezza pari a circa m 16,00;
- una terza postazione, anch'essa radiotelevisiva, di proprietà della composta CP_3 da un fabbricato realizzato in muratura e intonacato, di dimensioni esterne pari a m 2,42 x m
3,05 e altezza media di m 3,60 e di una piattaforma in calcestruzzo di m 1,52 x m 3,05 sulla quale è collocato un traliccio di altezza pari a circa m 10,00; non sono state riscontrate, invece, postazioni radiotelevisive riferibili alla convenuta
[...]
Parte_2 rilevato dunque che nonostante la condanna in sentenza al rilascio della porzione occupata del fondo e al ripristino dei luoghi sussistono ancora postazioni televisive riferibili alle tre convenute sopra menzionate;
considerato pertanto che appare legittima la richiesta finalizzata ad ottenere l'indennizzo dovuto a titolo per l'occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre
2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016); osservato che il c.t.u. nominato ha evidenziato che il più probabile pregiudizio economico subito dall'attrice per effetto dell'occupazione dell'immobile in questione fino all'agosto 2025 risulta pari ad € 8.962,82 per ciascuna delle tre postazioni radiotelevisive;
che pertanto CP_4
[...
vanno condannate al pagamento della relativa Controparte_1 CP_3 indennità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
le spese di lite e di c.t.u. seguono come di consueto il principio della soccombenza mentre vanno dichiarate irripetibili quanto alla convenuta Parte_2
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che le convenute e CP_4 Controparte_1 CP_3 occupano senza titolo, con postazioni radiotelevisive, il fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3;
CONDANNA, per l'effetto:
3 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82, a titolo di CP_4 indennità per l'occupazione a far tempo dall' ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82, a titolo Controparte_1 di indennità per l'occupazione a far tempo dall'ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82 a titolo di CP_3 indennità per l'occupazione a far tempo dall' ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
CONDANNA le convenute e in solido tra loro al CP_4 Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di
€ 3810,00 per compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Condanna altresì le convenute e in solido tra CP_4 Controparte_1 CP_3 loro alla spese di ctu liquidate con separato decreto.
Spese irripetibili quanto alla convenuta Parte_2
Agrigento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
IA PI
4
Extracontratt. non ricomprese nelle altre mat
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA PI in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 con sede in Viale della Vittoria, 321 Partita IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro D'Alessandro;
-ATTORE -
nei confronti di:
Co
con sede in Via Mons. Ficarra n. 1 PARAL. , c.f Controparte_1 CP_1
; P.IVA_2
con sede in - San Leone Via Portofino n. 10, Parte_2 Parte_1
c.f.: P.IVA_3 con sede in Via Toniolo n. 31, c.f.: ; Controparte_3 Parte_1 P.IVA_4 con sede in Via Stromboli n. 4, c. f.: CP_4 Parte_1 P.IVA_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di citazione dell' con la quale si rappresenta che con sentenza Parte_3
n° 1414/2016 il Tribunale di Agrigento condannava, tra l'altro, “ CP_5 [...]
e al rilascio della porzione occupata Controparte_6 Parte_2 Controparte_3 del fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3 e al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno delle antenne …”; rilevato che precisava parte attrice che, in forza della succitata sentenza, le convenute venivano altresì condannate alla corresponsione di somme di denaro a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo del sito ove sono collocate le antenne, dal dì della domanda (anno 2006) alla data di emissione della sentenza, oltre interessi fino al soddisfo;
che avverso tale sentenza proponeva appello mentre le altre Controparte_1 convenute nel giudizio di primo grado rimanevano contumaci;
che la Corte di Appello di
Palermo, con sentenza N. 1765 del 12 luglio 2019 dichiarava inammissibile il gravame;
che da allora ad ora e CP_4 Controparte_6 Parte_2 non hanno manifestato alcuna disponibilità al rilascio spontaneo della Controparte_3 porzione occupata del fondo che, quindi, a tutt'oggi non è stata rilasciata;
né al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno delle antenne;
che, dunque, l'attrice ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare che CP_1
occupano a tutt'oggi
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_4 illegittimamente il fondo meglio descritto in narrativa;
ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto a conseguire, oltre al risarcimento del danno già liquidato nella sentenza n. 1414/2016, il risarcimento del danno per l'occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016) e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile; rilevato che le convenute, benchè ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e ne va pertanto dichiarata la contumacia;
considerato che
il procedimento è stato istruito con una c.t.u. e dunque posto in decisione all'odierna udienza fissata in modalità cartolare;
osservato che la domanda è fondata e va accolta;
rilevato difatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di appurare che nello spezzone di terreno ricadente in territorio comunale di Licata catastalmente contraddistinto al
Foglio di mappa n. 92 particella 3 in Cda Palma, località Gallidoro, in capo all
[...]
, insistono ancora delle postazioni radio televisive riferibili alle Parte_1 convenute fornite di componentistica necessaria per la ricezione e trasmissione di segnali radiotelevisivi (v. Allegato II – Documentazione fotografica); 2 rilevato inoltre che, come emerso in sopralluogo, è stata riscontrata:
-una prima postazione di proprietà della (concessionaria di , CP_4 CP_7 composta da un piazzale recintato di dimensioni esterne pari a m 11,90 x m 6,05, all'interno del quale sono presenti, un box prefabbricato di dimensioni esterne pari a m 3,37 x m 2,40 e un traliccio di altezza pari a circa m 15,00;
- una seconda postazione di di tipo radiotelevisivo, composta da un Controparte_1 fabbricato realizzato in muratura non intonacato di dimensioni esterne pari a m 2,91 x m 2,96 ed altezza di circa m 3,60 e di una piattaforma di calcestruzzo di m 2,20 x m 2,70 sulla quale è collocato un traliccio di altezza pari a circa m 16,00;
- una terza postazione, anch'essa radiotelevisiva, di proprietà della composta CP_3 da un fabbricato realizzato in muratura e intonacato, di dimensioni esterne pari a m 2,42 x m
3,05 e altezza media di m 3,60 e di una piattaforma in calcestruzzo di m 1,52 x m 3,05 sulla quale è collocato un traliccio di altezza pari a circa m 10,00; non sono state riscontrate, invece, postazioni radiotelevisive riferibili alla convenuta
[...]
Parte_2 rilevato dunque che nonostante la condanna in sentenza al rilascio della porzione occupata del fondo e al ripristino dei luoghi sussistono ancora postazioni televisive riferibili alle tre convenute sopra menzionate;
considerato pertanto che appare legittima la richiesta finalizzata ad ottenere l'indennizzo dovuto a titolo per l'occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre
2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016); osservato che il c.t.u. nominato ha evidenziato che il più probabile pregiudizio economico subito dall'attrice per effetto dell'occupazione dell'immobile in questione fino all'agosto 2025 risulta pari ad € 8.962,82 per ciascuna delle tre postazioni radiotelevisive;
che pertanto CP_4
[...
vanno condannate al pagamento della relativa Controparte_1 CP_3 indennità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
le spese di lite e di c.t.u. seguono come di consueto il principio della soccombenza mentre vanno dichiarate irripetibili quanto alla convenuta Parte_2
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che le convenute e CP_4 Controparte_1 CP_3 occupano senza titolo, con postazioni radiotelevisive, il fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3;
CONDANNA, per l'effetto:
3 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82, a titolo di CP_4 indennità per l'occupazione a far tempo dall' ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82, a titolo Controparte_1 di indennità per l'occupazione a far tempo dall'ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.962,82 a titolo di CP_3 indennità per l'occupazione a far tempo dall' ottobre 2016 fino all'agosto 2025, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
CONDANNA le convenute e in solido tra loro al CP_4 Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di
€ 3810,00 per compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Condanna altresì le convenute e in solido tra CP_4 Controparte_1 CP_3 loro alla spese di ctu liquidate con separato decreto.
Spese irripetibili quanto alla convenuta Parte_2
Agrigento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
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