Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.576 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 576 degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_1
dall'Avv. Donatella Catenacci,
E
Il sig. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'Avv. Cristina Di Donfrancesco,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 13/11/2024, le parti, premesso di avere intrapreso una convivenza more uxorio, ora cessata, dalla quale nasceva, in data 23.03.2021 a Pesaro, la FI omandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla Persona_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1) affidamento condiviso della FI minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in Urbino (PU), Via Domenico
Gasparini,1.
-i genitori sono d'accordo nel prevedere i seguenti giorni di visita da parte del padre:
-week end alternati;
-nella settimana in cui il padre sta con la FI durante il week end, la madre terrà con sé la bambina per 3 giorni consecutivi pernottamento compreso;
-nella settimana in cui la madre terrà la FI durante il week end, il padre terrà con sé la bambina per 3 giorni consecutivi pernottamento compreso;
-poiché la madre , non ha un piano lavorativo regolare, i turni vengono stabiliti Parte_1
settimanalmente e possono subire variazioni, i genitori di comune accordo, stabiliscono che nel caso in cui la madre sia occupata al lavoro, la FI , potrà restare con il padre e viceversa;
Per_
-nel caso vi siano necessità impellenti che rendano difficile per il genitore che ne ha il giorno, stare con la FI, prima di decidere di consegnare la bambina a terze persone, Baby-sitter e nonni compresi, i genitori si impegnano a comunicare tra loro per decidere se è possibile che l'un l'altra possano tenere la FI.
Le vacanze di natale, pasqua ed estive, saranno concordate preventivamente e per iscritto tra i genitori, rispettando comunque l'alternanza.
I compleanni di e/o di ogni singolo genitore saranno trascorsi in maniera alternata o Per_
congiuntamente secondo accordi appositamente presi con preavviso scritto
Ogni anno nel mese di maggio, i sig.ri e , comunicheranno le loro date e durata Parte_2 Pt_1
delle ferie, indicando i giorni in cui starà ininterrottamente con uno o con l'altro; Per_
2.mantenimento ordinario della minore.
I genitori di comune accordo stabiliscono che: - la somma di €150,00 mensile a titolo di mantenimento ordinario per la minore , sarà versata dal padre , ogni 15 Per_ Parte_2
del mese, in un libretto postale cointestato;
oltre a Rivalutazione ISTAT annuale;
-le spese straordinarie saranno rimborsate al 50% da entrambe i genitori, dietro giustificativo di ogni spesa recante (ove possibile) il Codice fiscale della minore, secondo il Protocollo Spese
Straordinarie del Tribunale di Urbino. Resta inteso che i presenti accordi sulle condizioni di affidamento e mantenimento della FI minore resteranno in vigore tra le parti Persona_1
sempre che i comportamenti di entrambi i genitori restino consoni e adeguati.
3)i IG.ri e , sono economicamente indipendenti, pertanto, si impegnano e si Parte_2 Pt_1
obbligano l'un l'altra, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, al pagamento diretto di tutto quanto è necessario a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della FI
, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Per_
4) i genitori concorreranno, invece, alle spese straordinarie riguardanti la FI nella misura Per_
del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere, compatibilmente con la natura delle stesse, previamente concordate tra i genitori ed in ogni caso documentate e rimborsate direttamente in favore del genitore che le ha anticipate alla presentazione della relativa documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, fatture ecc...).
Nel caso di spese straordinarie di entità superiore ad € 80,00 (es. asilo etc...), ciascun genitore provvederà a corrispondere la propria quota di spettanza all'altro prima che questi sosterrà la spesa. Eventuali spese straordinarie non espressamente indicate nel suddetto elenco dovranno essere preventivamente concordate tra loro e documentate;
5) il IG. , presta sin d'ora il proprio consenso a che l'assegno unico Parte_2
universale per la FI sia percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
6)la IG.ra e il IG. i danno reciproco assenso/consenso al Parte_1 Parte_2
rilascio del passaporto della FI minore o di altro documento valido ai fini dell'espatrio nonché si impegnano a dare il loro assenso all'espatrio della FI minore per le vacanze e/o viaggi studio e comunque purché a tempo non indeterminato.”
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data
11.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 13 novembre 2024 e confermate nelle note scritte del
04 febbraio 2025.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della FI minore sono da considerarsi Per_
confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la FI Per_
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato il 13 novembre
2024 riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 04 febbraio 2025.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone