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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 476 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Magra (SP), via Di Mezzo n. 45/E, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANDI STEFANIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Castelnuovo Magra (SP), via Di Mezzo n. 45/E;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_2
RESISTENTI - contumaci -
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere maschile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n.
150/2011. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere
l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire alla sig.ra il sesso maschile ed il nome proprio di;
3) Parte_1 Per_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di nel senso che laddove è Parte_1 indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di 4) disporre e ordinare che in ogni atto dello Pt_1 Per_1
Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome proprio di in sostituzione di;
Per_1 Pt_1
5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, la Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Per_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/03/2024 e regolarmente notificato alla Procura della Repubblica-sede, ha chiesto disporsi la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile, nonché di Parte_1 autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di essere stata sposata con dal 1990 al 1995 (sentenza di divorzio pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Massa in data 28.12.1995), relazione dalla quale non ha avuto figli;
- di essersi successivamente sposata, in data 19.5.1996, con , matrimonio dal quale è CP_1 nato (in data 9.3.1998) il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
CP_2
- di essersi separata consensualmente dal marito, con cui già non stava più insieme da tempo (cfr. sentenza del Tribunale della Spezia n. 247/2024 dell'8.3.2024, passata in giudicato il 10.10.2024; in atti);
- di vivere in abitazione diversa rispetto a marito e figlio;
- di essere anagraficamente di sesso femminile e di aver manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità maschile, rappresentandosi come tale nei rapporti con le altre persone, soffrendo una condizione che non creava problemi con il sé ma nei rapporti esterni.
Ha altresì aggiunto di presentare una disforia di genere e che, con il passaggio dall'adolescenza a un'età più matura, è divenuta chiara la consapevolezza – al fine di acquisire una maggiore serenità e un equilibrio pag. 2 di 7 psico-fisico – della necessità di adeguare il proprio aspetto fisico alla propria psiche.
Conseguentemente, parte attrice, ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
ii) aver preso contatti con il Consultorio Trangenere di Torre del Lago e con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana “Presidio Cisanello”, rispettivamente con lo psicologo- psicoterapeuta (dott. e lo specialista in endocrinologia (dott. , per Testimone_1 Persona_2 intraprendere l'iter di valutazione psicologica/psichiatrica ed endocrinologica, necessario all'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha iniziato nel mese di luglio 2023; iii) vivere stabilmente nel ruolo maschile, venendo anche socialmente riconosciuta come uomo, in quanto la terapia ormonale, in aggiunta a una predisposizione personale innata, ha reso il suo aspetto fisico e la tonalità della voce del tutto conferenti, unitamente all'abbigliamento, a rendere le persone inclini a ritenerla un uomo;
iv) sperimentare un forte disagio nelle occasioni in cui deve esibire i documenti riportanti i dati anagrafici femminili, i quali smentiscono tale percezione sociale, ingenerando confusione nelle persone con le quali entra in contatto per ragioni formali, di lavoro;
v) volersi rivolgere a strutture pubbliche per il futuro intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri genitali.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di disporre la rettifica del proprio sesso anagrafico da femminile in maschile e il cambio del nome, da “ in “ ”. Pt_1 Per_1
È stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo a e poiché CP_1 CP_2 non effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.14, c. 5, c.p.c., in particolare dei 60 giorni tra notifica del ricorso e data di udienza;
il ricorso è stato invece ritualmente notificato a mezzo pec al P.M.- sede.
All'udienza del 13.11.2024, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 473- bis. 22, c. 4, c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 5.12.2024, il Giudice relatore ha fatto precisare a parte ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero (pervenuto in data
2.4.2024), è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e ritualmente notificati ma CP_1 CP_2 non costituitisi (peraltro, in atti vi è documentazione circa la conoscenza, da parte dei predetti, del presente giudizio, così come la loro non opposizione alla domanda di parte ricorrente;
cfr. pec da questi inviate in data
10.7.2024): trattasi di parti necessarie ai sensi dell'art. 31, c. 3, d.lgs. n. 150/11, in quanto coniuge e figlio pag. 3 di 7 della ricorrente.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di
“escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la Suprema
Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita, del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4, d.lgs.
n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del 9.2.2024, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. del Testimone_1
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, (centro convenzionato con la Regione Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12, di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa) e dalla relazione del 14.2.2024 dell'endocrinologo (dott. dell'Azienda Persona_2
Ospedaliero-Universitaria Pisana “Presidio Cisanello” (trattasi di ente pubblico, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), riversate in atti, si evince che Parte_1
- adotta attualmente un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile, con modalità spontanee, senza manierismi o artificiosità che risultino eccessivi o inadeguati.
- ha mostrato fin dalla prima infanzia una forte identificazione con il sesso maschile, con la crescente volontà di vivere e apparire come maschio in tutti gli ambiti della propria vita. Fin da piccolo comincia a manifestare preferenza per giochi, abbigliamento e accessori maschili;
- ha acquisito l'adozione del ruolo di genere maschile progressivamente durante il percorso di pag. 4 di 7 consapevolezza avvenuto già a partire dall'età infantile, fino ad arrivare alla stabilità attuale. Si assiste a un deciso viraggio verso un'espressione di genere maschile negli ultimi anni;
- ha fatto coming out nel 2023 con i familiari sulla sua identità di genere variante e sul desiderio di iniziare il percorso di affermazione del genere maschile. Attualmente è riconosciuto come maschio e supportato nel suo percorso dalla famiglia;
- dopo un percorso di riflessione e valutazione durato molti anni, ha raggiunto la piena consapevolezza della sua identità di genere maschile e ha deciso di avviare il percorso valutativo per iniziare le terapie ormonali e chirurgiche per la riassegnazione di sesso. Ha aspettato a lungo prima di iniziare il percorso per il desiderio di attendere che il figlio crescesse e diventasse completamente CP_2 autonomo e indipendente;
- vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita;
- ha ottenuto il certificato di Disforia di genere di tipo FtM (Female-To-Male), a gennaio 2024, presso il Consultorio Transgenere, dopo la valutazione psicologica;
- non ha concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione del genere maschile, in relazione al quale il percorso valutativo ha confermato l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza da parte dell'attrice;
- assume terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante con testosterone (Gender Affirming Hormone
Therapy), da luglio 2023, presso l' di Cisanello (Pisa) ed è seguita dal dott. CP_3 Per_2
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non riscontrandosi problematiche fisiche conseguenti all'uso di ormoni, e la stessa è consapevole della irreversibilità dei cambiamenti corporei indotti dagli androgeni, nell'eventualità di interruzione della terapia;
- a seguito dell'inizio della suddetta terapia, riporta sollievo e miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita;
- è intenzionata a effettuare gli interventi di mastectomia totale bilaterale con ricostruzione del petto maschile e di isteroannessiectomia, valutando se nel futuro sottoporsi anche a chirurgia ricostruttiva dei genitali maschili (metoidioplastica o falloplastica), pur non sentendone al momento attuale il bisogno;
- mostra fino dall'età infantile, parallelamente all'identificazione con il sesso maschile e il desiderio di modificare il corpo in tal senso ed esprimere un ruolo di genere da ragazzo, un crescente disagio verso i caratteri sessuali primari e secondari del corpo, soprattutto il seno e i genitali femminili, verso cui sperimenta un senso di estraneità, distacco e repulsione, che lo spinge fino dall'età adolescenziale al desiderio di modificare chirurgicamente il corpo per integrare completamente l'identità psicologica e quella anatomica;
- prova disagio psicologico in relazione ai documenti che non rispecchiano correttamente la propria identità di genere e, pertanto, risulta fondamentale la riassegnazione anagrafica, e quindi la conversione anagrafica dei documenti nel genere maschile, per poter ottenere il riconoscimento dello pag. 5 di 7 status di uomo anche a livello sociale;
- ad oggi l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente maschili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza: il ruolo di genere maschile è vissuto in modo spontaneo e privo di artificiosità. Parte attrice è riconosciuta da tutti come uomo e gli altri si relazionano a lui come tale.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 13.11.2024, ha confermato un Parte_1 cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che Pt_1 abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità
[...] come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione a del nome di “ ” e il sesso maschile, conformemente a Parte_1 Per_1 quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n. 143/2024 del
23.7.2024, ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione del sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità pag. 6 di 7 costituzionale dell'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a (nata il [...]), con attribuzione alla Parte_1 stessa del sesso maschile;
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da “ a “ ”; Pt_1 Per_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Magra (SP), via Di Mezzo n. 45/E, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANDI STEFANIA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Castelnuovo Magra (SP), via Di Mezzo n. 45/E;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_2
RESISTENTI - contumaci -
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere maschile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n.
150/2011. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere
l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire alla sig.ra il sesso maschile ed il nome proprio di;
3) Parte_1 Per_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di effettuare la rettificazione e/o
l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di nel senso che laddove è Parte_1 indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di 4) disporre e ordinare che in ogni atto dello Pt_1 Per_1
Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome proprio di in sostituzione di;
Per_1 Pt_1
5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, la Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con
l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Per_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/03/2024 e regolarmente notificato alla Procura della Repubblica-sede, ha chiesto disporsi la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile, nonché di Parte_1 autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di essere stata sposata con dal 1990 al 1995 (sentenza di divorzio pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Massa in data 28.12.1995), relazione dalla quale non ha avuto figli;
- di essersi successivamente sposata, in data 19.5.1996, con , matrimonio dal quale è CP_1 nato (in data 9.3.1998) il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
CP_2
- di essersi separata consensualmente dal marito, con cui già non stava più insieme da tempo (cfr. sentenza del Tribunale della Spezia n. 247/2024 dell'8.3.2024, passata in giudicato il 10.10.2024; in atti);
- di vivere in abitazione diversa rispetto a marito e figlio;
- di essere anagraficamente di sesso femminile e di aver manifestato, sin dalla tenera età, una psicosessualità maschile, rappresentandosi come tale nei rapporti con le altre persone, soffrendo una condizione che non creava problemi con il sé ma nei rapporti esterni.
Ha altresì aggiunto di presentare una disforia di genere e che, con il passaggio dall'adolescenza a un'età più matura, è divenuta chiara la consapevolezza – al fine di acquisire una maggiore serenità e un equilibrio pag. 2 di 7 psico-fisico – della necessità di adeguare il proprio aspetto fisico alla propria psiche.
Conseguentemente, parte attrice, ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
ii) aver preso contatti con il Consultorio Trangenere di Torre del Lago e con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana “Presidio Cisanello”, rispettivamente con lo psicologo- psicoterapeuta (dott. e lo specialista in endocrinologia (dott. , per Testimone_1 Persona_2 intraprendere l'iter di valutazione psicologica/psichiatrica ed endocrinologica, necessario all'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, che ha iniziato nel mese di luglio 2023; iii) vivere stabilmente nel ruolo maschile, venendo anche socialmente riconosciuta come uomo, in quanto la terapia ormonale, in aggiunta a una predisposizione personale innata, ha reso il suo aspetto fisico e la tonalità della voce del tutto conferenti, unitamente all'abbigliamento, a rendere le persone inclini a ritenerla un uomo;
iv) sperimentare un forte disagio nelle occasioni in cui deve esibire i documenti riportanti i dati anagrafici femminili, i quali smentiscono tale percezione sociale, ingenerando confusione nelle persone con le quali entra in contatto per ragioni formali, di lavoro;
v) volersi rivolgere a strutture pubbliche per il futuro intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri genitali.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e di disporre la rettifica del proprio sesso anagrafico da femminile in maschile e il cambio del nome, da “ in “ ”. Pt_1 Per_1
È stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo a e poiché CP_1 CP_2 non effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.14, c. 5, c.p.c., in particolare dei 60 giorni tra notifica del ricorso e data di udienza;
il ricorso è stato invece ritualmente notificato a mezzo pec al P.M.- sede.
All'udienza del 13.11.2024, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 473- bis. 22, c. 4, c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 5.12.2024, il Giudice relatore ha fatto precisare a parte ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero (pervenuto in data
2.4.2024), è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e ritualmente notificati ma CP_1 CP_2 non costituitisi (peraltro, in atti vi è documentazione circa la conoscenza, da parte dei predetti, del presente giudizio, così come la loro non opposizione alla domanda di parte ricorrente;
cfr. pec da questi inviate in data
10.7.2024): trattasi di parti necessarie ai sensi dell'art. 31, c. 3, d.lgs. n. 150/11, in quanto coniuge e figlio pag. 3 di 7 della ricorrente.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di
“escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la Suprema
Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita, del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c. 4, d.lgs.
n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del 9.2.2024, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. del Testimone_1
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, (centro convenzionato con la Regione Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12, di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa) e dalla relazione del 14.2.2024 dell'endocrinologo (dott. dell'Azienda Persona_2
Ospedaliero-Universitaria Pisana “Presidio Cisanello” (trattasi di ente pubblico, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), riversate in atti, si evince che Parte_1
- adotta attualmente un atteggiamento, una postura e un comportamento non verbale di tipo maschile, con modalità spontanee, senza manierismi o artificiosità che risultino eccessivi o inadeguati.
- ha mostrato fin dalla prima infanzia una forte identificazione con il sesso maschile, con la crescente volontà di vivere e apparire come maschio in tutti gli ambiti della propria vita. Fin da piccolo comincia a manifestare preferenza per giochi, abbigliamento e accessori maschili;
- ha acquisito l'adozione del ruolo di genere maschile progressivamente durante il percorso di pag. 4 di 7 consapevolezza avvenuto già a partire dall'età infantile, fino ad arrivare alla stabilità attuale. Si assiste a un deciso viraggio verso un'espressione di genere maschile negli ultimi anni;
- ha fatto coming out nel 2023 con i familiari sulla sua identità di genere variante e sul desiderio di iniziare il percorso di affermazione del genere maschile. Attualmente è riconosciuto come maschio e supportato nel suo percorso dalla famiglia;
- dopo un percorso di riflessione e valutazione durato molti anni, ha raggiunto la piena consapevolezza della sua identità di genere maschile e ha deciso di avviare il percorso valutativo per iniziare le terapie ormonali e chirurgiche per la riassegnazione di sesso. Ha aspettato a lungo prima di iniziare il percorso per il desiderio di attendere che il figlio crescesse e diventasse completamente CP_2 autonomo e indipendente;
- vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita;
- ha ottenuto il certificato di Disforia di genere di tipo FtM (Female-To-Male), a gennaio 2024, presso il Consultorio Transgenere, dopo la valutazione psicologica;
- non ha concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione del genere maschile, in relazione al quale il percorso valutativo ha confermato l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza da parte dell'attrice;
- assume terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante con testosterone (Gender Affirming Hormone
Therapy), da luglio 2023, presso l' di Cisanello (Pisa) ed è seguita dal dott. CP_3 Per_2
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non riscontrandosi problematiche fisiche conseguenti all'uso di ormoni, e la stessa è consapevole della irreversibilità dei cambiamenti corporei indotti dagli androgeni, nell'eventualità di interruzione della terapia;
- a seguito dell'inizio della suddetta terapia, riporta sollievo e miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita;
- è intenzionata a effettuare gli interventi di mastectomia totale bilaterale con ricostruzione del petto maschile e di isteroannessiectomia, valutando se nel futuro sottoporsi anche a chirurgia ricostruttiva dei genitali maschili (metoidioplastica o falloplastica), pur non sentendone al momento attuale il bisogno;
- mostra fino dall'età infantile, parallelamente all'identificazione con il sesso maschile e il desiderio di modificare il corpo in tal senso ed esprimere un ruolo di genere da ragazzo, un crescente disagio verso i caratteri sessuali primari e secondari del corpo, soprattutto il seno e i genitali femminili, verso cui sperimenta un senso di estraneità, distacco e repulsione, che lo spinge fino dall'età adolescenziale al desiderio di modificare chirurgicamente il corpo per integrare completamente l'identità psicologica e quella anatomica;
- prova disagio psicologico in relazione ai documenti che non rispecchiano correttamente la propria identità di genere e, pertanto, risulta fondamentale la riassegnazione anagrafica, e quindi la conversione anagrafica dei documenti nel genere maschile, per poter ottenere il riconoscimento dello pag. 5 di 7 status di uomo anche a livello sociale;
- ad oggi l'aspetto, gli atteggiamenti e l'espressione di genere sono completamente maschili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza: il ruolo di genere maschile è vissuto in modo spontaneo e privo di artificiosità. Parte attrice è riconosciuta da tutti come uomo e gli altri si relazionano a lui come tale.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 13.11.2024, ha confermato un Parte_1 cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che Pt_1 abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità
[...] come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere maschile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, con conseguente assegnazione a del nome di “ ” e il sesso maschile, conformemente a Parte_1 Per_1 quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n. 143/2024 del
23.7.2024, ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione del sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità pag. 6 di 7 costituzionale dell'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a (nata il [...]), con attribuzione alla Parte_1 stessa del sesso maschile;
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da “ a “ ”; Pt_1 Per_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile in maschile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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