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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA RE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4914/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Lucia Sipari
E
CP_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Luigina Tucci
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
E chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 14 ottobre 2021. Le parti riferiscono di essersi separati con sentenza n. 19123/2023 resa dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 31257/2022,
e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore nata il [...] è collocata presso la madre e Per_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
3) la minore avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre;
4) il padre terrà con sé la figlia nei seguenti periodi: in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze della minore medesima e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
un giorno a settimana (il mercoledì salvo diverso accordo) dall'uscita della scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso con la madre;
per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre,
o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, l'altro genitore potrà averla con sé per un'altra settimana, durante il mese di febbraio o marzo;
nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà
tenere, comunque, con sé la figlia il giorno del proprio compleanno nonché
il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per il compleanno della figlia, la minore festeggerà la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggerà con le stesse modalità
nel primo giorno non scolastico del weekend;
5) determina in euro 300 il contributo mensile dovuto da Parte_2
per il mantenimento della figlia, da corrispondere a presso il CP_1
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'I.S.T.A.T. con base dicembre 2023;
6) Sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a)
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c)
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
-con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto con la minore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14 ottobre 2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4914/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14 ottobre
2021 tra , nato a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Roma il 10 giugno 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 890, Parte 1, Serie 03, Anno 2021, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RE TT TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA RE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4914/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Lucia Sipari
E
CP_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Luigina Tucci
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
E chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 14 ottobre 2021. Le parti riferiscono di essersi separati con sentenza n. 19123/2023 resa dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 31257/2022,
e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore nata il [...] è collocata presso la madre e Per_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
3) la minore avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre;
4) il padre terrà con sé la figlia nei seguenti periodi: in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze della minore medesima e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, a weekend alterni dal venerdì sera al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
un giorno a settimana (il mercoledì salvo diverso accordo) dall'uscita della scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
nelle settimane in cui il weekend sarà trascorso con la madre;
per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre,
o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, l'altro genitore potrà averla con sé per un'altra settimana, durante il mese di febbraio o marzo;
nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà
tenere, comunque, con sé la figlia il giorno del proprio compleanno nonché
il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
per il compleanno della figlia, la minore festeggerà la mattina /pranzo con un genitore dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 21,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggerà con le stesse modalità
nel primo giorno non scolastico del weekend;
5) determina in euro 300 il contributo mensile dovuto da Parte_2
per il mantenimento della figlia, da corrispondere a presso il CP_1
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'I.S.T.A.T. con base dicembre 2023;
6) Sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a)
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c)
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
-con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
8) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto con la minore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14 ottobre 2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4914/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14 ottobre
2021 tra , nato a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Roma il 10 giugno 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 890, Parte 1, Serie 03, Anno 2021, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RE TT TA EN