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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 769/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 769/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
VISCONTI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAMELA Controparte_1 C.F._2
PALMERINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto dalle parti in Pescosansonesco (PE) il 29.8.1976 alle condizioni di seguito riportate
“1) la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano, a tempo Pt_1
indeterminato, mentre il quello al piano terra;
Controparte_1
2) le utenze di luce, acqua e riscaldamento verranno divise, con l'installazione di contatori dedicati a ciascuna abitazione e il costo di questi interventi sarà a carico del SI. . I lavori dovranno CP_1
concludersi entro la fine del 2024;
3) il SI. cederà la nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio entro la fine CP_1 Per_1 del 2024.”.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
7.5.2024 nella quale aderiva alla domanda di divorzio e formulava altresì le seguenti conclusioni:
“- rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'utilizzo dell'appartamento della casa familiare al primo piano e per l'effetto assegnare la casa coniugale sita in Pescosansonesco (Pe) alla
Via Le Coste n.3 interamente al SI. unico proprietario, non essendovi i Controparte_1 presupposti di legge per la conferma dell'assegnazione alla SI.ra Pt_1
- per l'effetto disporre l'allontanamento della SI.ra dalla suddetta abitazione entro un Pt_1
termine da disporsi dal Giudice a seguito del provvedimento sulle statuizioni temporanee ed urgenti, disponendo altresì che la ricorrente asporti solo ed esclusivamente il mobilio di sua proprietà.
- conseguentemente rigettare la richiesta della ricorrente a che si dividano le utenze domestiche, con costo per gli interventi da porre unicamente a carico del resistente SI. ; CP_1
- rigettare la richiesta di imposizione dell'atto di cessione della nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio da parte del SI. entro la fine del 2024, anche in considerazione Per_1 CP_1
che unico erede del medesimo è proprio il figlio a cui certamente andrà in successione l'immobile di
Pescosansonesco.”.
Con ordinanza del 18.10.2024 veniva sottolineata l'impossibilità per questo Giudice di modificare un elemento non essenziale dell'accordo raggiunto in sede di separazione, riguardante l'utilizzo a tempo indeterminato da parte della ricorrente dell'appartamento della casa familiare al primo piano e l'utilizzo da parte del resistente dell'appartamento sito al piano terra. Con la medesima ordinanza le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
pagina 2 di 5 Parte ricorrente
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra e il SI. , ordinando Pt_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza,
2) la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano, a tempo Pt_1
indeterminato, mentre il quello al piano terra;
Controparte_1
3) le utenze di luce, acqua e riscaldamento verranno divise, con l'installazione di contatori dedicati a ciascuna abitazione e il costo di questi interventi sarà a carico del SI. . I lavori dovranno CP_1
concludersi entro la fine del 2024;
4) condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della SI.ra Pt_1
”.
[...]
Parte resistente:
“1.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri Parte_2
secondo il rito concordatario nel Comune di Pescosansonesco (PE) in data 29.08.1976, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1976, Parte II, Serie A, n. 7, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere con relativa annotazione;
2.- disporre la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano mentre il Pt_1
quello al piano terra;
Controparte_1
3.- rigettare la richiesta della ricorrente a che si dividano le utenze domestiche, con costo per gli interventi da porre unicamente a carico del resistente SI. ; CP_1
4.- rigettare la richiesta di imposizione dell'atto di cessione della nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio da parte del SI. entro la fine del 2024, trattandosi di atto di Per_1 CP_1
liberalità che non può essere oggetto di imposizione.
Con regolamentazione delle spese di lite come per legge.”.
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
………………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi provvedimento del 3.3.2022 del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di pagina 3 di 5 separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le ulteriori domande proposte dalle parti vanno dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni:
1) l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies comma 1 c.c. (formulato come l'art. 155 quater comma 1 c.c., ora abrogato), è finalizzata unicamente alla tutela della prole (tra le altre Cass. Civile 19347/2016 e 9079/2011), segnatamente di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente, in particolare per garantire ai medesimi la conservazione dell'habitat familiare;
nel caso di specie non vi sono, né vi erano all'epoca della separazione, figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e perciò la casa familiare non si può assegnare a una parte o all'altra o ad entrambe;
2) nemmeno può questo tribunale modificare l'accordo delle parti raggiunto in sede di separazione, ma riguardante aspetti che il giudice della separazione non avrebbe potuto disciplinare, cioè elementi non essenziali dell'accordo di separazione;
ci si riferisce all'accordo con cui in sede di separazione i coniugi hanno pattuito che Parte_1 avrebbe utilizzato l'appartamento della casa familiare al primo piano a tempo indeterminato, mentre il quello al piano terra, che la si sarebbe fatta carico Controparte_1 Pt_1
del pagamento delle utenze comuni alle due abitazioni, mentre il le avrebbe CP_1
dovuto versare entro il 15.03.2022 euro 2.000,00 quale contributo alla sistemazione della cucina del piano di sotto e con cui il si è impegnato, essendo d'accordo Controparte_1
la a cedere la nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio Pt_1 Per_1
si tratta evidentemente di patti diversi da quelli che integrano il contenuto essenziale degli accordi (quelli riguardanti il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti) e, dunque, di contenuto eventuale, costituenti negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c; ma gli accordi di tale genere “ semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio che non può revocarli o modificarne il contenuto” (Cass. civ. sentenza n. 20034/2024).
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e il 29.8.1976 nel Comune di Pescosansonesco (PE) e trascritto
[...] Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1976;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescosansonesco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibili le restanti domande delle parti;
4) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 769/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
VISCONTI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAMELA Controparte_1 C.F._2
PALMERINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto dalle parti in Pescosansonesco (PE) il 29.8.1976 alle condizioni di seguito riportate
“1) la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano, a tempo Pt_1
indeterminato, mentre il quello al piano terra;
Controparte_1
2) le utenze di luce, acqua e riscaldamento verranno divise, con l'installazione di contatori dedicati a ciascuna abitazione e il costo di questi interventi sarà a carico del SI. . I lavori dovranno CP_1
concludersi entro la fine del 2024;
3) il SI. cederà la nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio entro la fine CP_1 Per_1 del 2024.”.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
7.5.2024 nella quale aderiva alla domanda di divorzio e formulava altresì le seguenti conclusioni:
“- rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'utilizzo dell'appartamento della casa familiare al primo piano e per l'effetto assegnare la casa coniugale sita in Pescosansonesco (Pe) alla
Via Le Coste n.3 interamente al SI. unico proprietario, non essendovi i Controparte_1 presupposti di legge per la conferma dell'assegnazione alla SI.ra Pt_1
- per l'effetto disporre l'allontanamento della SI.ra dalla suddetta abitazione entro un Pt_1
termine da disporsi dal Giudice a seguito del provvedimento sulle statuizioni temporanee ed urgenti, disponendo altresì che la ricorrente asporti solo ed esclusivamente il mobilio di sua proprietà.
- conseguentemente rigettare la richiesta della ricorrente a che si dividano le utenze domestiche, con costo per gli interventi da porre unicamente a carico del resistente SI. ; CP_1
- rigettare la richiesta di imposizione dell'atto di cessione della nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio da parte del SI. entro la fine del 2024, anche in considerazione Per_1 CP_1
che unico erede del medesimo è proprio il figlio a cui certamente andrà in successione l'immobile di
Pescosansonesco.”.
Con ordinanza del 18.10.2024 veniva sottolineata l'impossibilità per questo Giudice di modificare un elemento non essenziale dell'accordo raggiunto in sede di separazione, riguardante l'utilizzo a tempo indeterminato da parte della ricorrente dell'appartamento della casa familiare al primo piano e l'utilizzo da parte del resistente dell'appartamento sito al piano terra. Con la medesima ordinanza le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
pagina 2 di 5 Parte ricorrente
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra e il SI. , ordinando Pt_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza,
2) la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano, a tempo Pt_1
indeterminato, mentre il quello al piano terra;
Controparte_1
3) le utenze di luce, acqua e riscaldamento verranno divise, con l'installazione di contatori dedicati a ciascuna abitazione e il costo di questi interventi sarà a carico del SI. . I lavori dovranno CP_1
concludersi entro la fine del 2024;
4) condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della SI.ra Pt_1
”.
[...]
Parte resistente:
“1.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri Parte_2
secondo il rito concordatario nel Comune di Pescosansonesco (PE) in data 29.08.1976, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1976, Parte II, Serie A, n. 7, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere con relativa annotazione;
2.- disporre la SI.ra utilizzerà l'appartamento della casa familiare al primo piano mentre il Pt_1
quello al piano terra;
Controparte_1
3.- rigettare la richiesta della ricorrente a che si dividano le utenze domestiche, con costo per gli interventi da porre unicamente a carico del resistente SI. ; CP_1
4.- rigettare la richiesta di imposizione dell'atto di cessione della nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio da parte del SI. entro la fine del 2024, trattandosi di atto di Per_1 CP_1
liberalità che non può essere oggetto di imposizione.
Con regolamentazione delle spese di lite come per legge.”.
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
………………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi provvedimento del 3.3.2022 del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di pagina 3 di 5 separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le ulteriori domande proposte dalle parti vanno dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni:
1) l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies comma 1 c.c. (formulato come l'art. 155 quater comma 1 c.c., ora abrogato), è finalizzata unicamente alla tutela della prole (tra le altre Cass. Civile 19347/2016 e 9079/2011), segnatamente di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente, in particolare per garantire ai medesimi la conservazione dell'habitat familiare;
nel caso di specie non vi sono, né vi erano all'epoca della separazione, figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e perciò la casa familiare non si può assegnare a una parte o all'altra o ad entrambe;
2) nemmeno può questo tribunale modificare l'accordo delle parti raggiunto in sede di separazione, ma riguardante aspetti che il giudice della separazione non avrebbe potuto disciplinare, cioè elementi non essenziali dell'accordo di separazione;
ci si riferisce all'accordo con cui in sede di separazione i coniugi hanno pattuito che Parte_1 avrebbe utilizzato l'appartamento della casa familiare al primo piano a tempo indeterminato, mentre il quello al piano terra, che la si sarebbe fatta carico Controparte_1 Pt_1
del pagamento delle utenze comuni alle due abitazioni, mentre il le avrebbe CP_1
dovuto versare entro il 15.03.2022 euro 2.000,00 quale contributo alla sistemazione della cucina del piano di sotto e con cui il si è impegnato, essendo d'accordo Controparte_1
la a cedere la nuda proprietà dell'intera casa familiare al figlio Pt_1 Per_1
si tratta evidentemente di patti diversi da quelli che integrano il contenuto essenziale degli accordi (quelli riguardanti il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti) e, dunque, di contenuto eventuale, costituenti negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c; ma gli accordi di tale genere “ semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio che non può revocarli o modificarne il contenuto” (Cass. civ. sentenza n. 20034/2024).
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e il 29.8.1976 nel Comune di Pescosansonesco (PE) e trascritto
[...] Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1976;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescosansonesco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibili le restanti domande delle parti;
4) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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