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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1776/2025
Oggi 19/11/2025 sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv.to Gibellini per AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
OL
Per , Avvta Guidotti I in sost. l'avv.to/l'avv.ta CP_1
AR AN
Drssa AL RÒ OS in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avvto Gibellini precisa le conclusioni come da atto di appello
L'Avvta Guidotti precisa le conclusioni come da comparsa.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
LO IR
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1776/2025 tra le parti:
Parte Appellante: Controparte_2
in persona della o del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI OL
Parte Appellata: con l'Avv. AR CP_1
AN
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 2402/2024 con cui il Giudice di Pace di Controparte_2 Bologna ha rideterminato la sanzione irrogata nei confronti di in forza di CP_1 ordinanza ingiunzione prot. n. 0142841 del 20.11.2023, notifi 3, emessa a seguito del verbale di contestazione prot. n. 0059521 del 04.06.2021, nel quale veniva accertato che la violava le disposizioni dell'art. 1 L. 386/90. CP_1
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la sussistenza dei presupposti dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista solo per la prima violazione.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione di . Controparte_2 CP_1
si difende eccependo che la rideterminazione da parte della giudice di CP_1 primo grado è equa, tenuto conto della modestia degli importi, della vicinanza temporale delle condotte, del fatto che i debiti sottesi agli assegni sono stati pagati.
In subordine, propone appello incidentale sulla base dei motivi di opposizione formulati in primo grado.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e in subordine l'annullamento CP_1 dell'ordin .
2.
L'appello è infondato.
Secondo la Prefettura, “neppure può trovare applicazione al caso di specie l'art. 8 bis l. 689/1981, anch'esso dunque erroneamente richiamato nell'appellata sentenza. Risulta palese dalla lettura della norma che i presupposti integrativi della fattispecie di
“reiterazione delle violazioni”, ivi disciplinata, non ricorrano nel caso di specie”.
In realtà, se si considera che la linea argomentativa seguita per escludere l'applicabilità dell'art. 8 comma I L. cit. era quella di porre in evidenza che la violazione non si era consumata con un'unica azione od omissione, deve rilevarsi che, invece, vi è stata una reiterazione della medesima violazione, come si coglie anche dalla circostanza per cui gli assegni in questione erano quattro.
Quindi, incontroverso che si sia trattato della stessa violazione ripetuta quattro volte (o comunque di violazioni “della stessa indole”), e che l'accertamento è avvenuto con un unico provvedimento esecutivo, se “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione (che ha gli effetti stabiliti dalla legge) quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, sarebbe contraddittorio invece valutarle se siano state commesse in tempi ravvicinati e in base a una negligenza unitaria.
Poiché non ricorrono elementi per ipotizzare che si sia trattato di qualcosa di diverso da una programmazione o una negligenza, deve essere confermata la rideterminazione compiuta dalla giudice di primo grado.
3.
Essendo stato respinto l'appello principale, non devono essere esaminati i profili di appello incidentale svolti in subordine.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
Nelle sue conclusioni parte appellata chiede la condanna alle spese anche per il primo grado, ma non è stato formulato uno specifico motivo di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) rigetta l'appello;
4 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 1.923,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 19/11/2025
Il giudice
LO IR
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SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1776/2025
Oggi 19/11/2025 sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv.to Gibellini per AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
OL
Per , Avvta Guidotti I in sost. l'avv.to/l'avv.ta CP_1
AR AN
Drssa AL RÒ OS in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avvto Gibellini precisa le conclusioni come da atto di appello
L'Avvta Guidotti precisa le conclusioni come da comparsa.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
LO IR
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1776/2025 tra le parti:
Parte Appellante: Controparte_2
in persona della o del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI OL
Parte Appellata: con l'Avv. AR CP_1
AN
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 2402/2024 con cui il Giudice di Pace di Controparte_2 Bologna ha rideterminato la sanzione irrogata nei confronti di in forza di CP_1 ordinanza ingiunzione prot. n. 0142841 del 20.11.2023, notifi 3, emessa a seguito del verbale di contestazione prot. n. 0059521 del 04.06.2021, nel quale veniva accertato che la violava le disposizioni dell'art. 1 L. 386/90. CP_1
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la sussistenza dei presupposti dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista solo per la prima violazione.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione di . Controparte_2 CP_1
si difende eccependo che la rideterminazione da parte della giudice di CP_1 primo grado è equa, tenuto conto della modestia degli importi, della vicinanza temporale delle condotte, del fatto che i debiti sottesi agli assegni sono stati pagati.
In subordine, propone appello incidentale sulla base dei motivi di opposizione formulati in primo grado.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e in subordine l'annullamento CP_1 dell'ordin .
2.
L'appello è infondato.
Secondo la Prefettura, “neppure può trovare applicazione al caso di specie l'art. 8 bis l. 689/1981, anch'esso dunque erroneamente richiamato nell'appellata sentenza. Risulta palese dalla lettura della norma che i presupposti integrativi della fattispecie di
“reiterazione delle violazioni”, ivi disciplinata, non ricorrano nel caso di specie”.
In realtà, se si considera che la linea argomentativa seguita per escludere l'applicabilità dell'art. 8 comma I L. cit. era quella di porre in evidenza che la violazione non si era consumata con un'unica azione od omissione, deve rilevarsi che, invece, vi è stata una reiterazione della medesima violazione, come si coglie anche dalla circostanza per cui gli assegni in questione erano quattro.
Quindi, incontroverso che si sia trattato della stessa violazione ripetuta quattro volte (o comunque di violazioni “della stessa indole”), e che l'accertamento è avvenuto con un unico provvedimento esecutivo, se “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione (che ha gli effetti stabiliti dalla legge) quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, sarebbe contraddittorio invece valutarle se siano state commesse in tempi ravvicinati e in base a una negligenza unitaria.
Poiché non ricorrono elementi per ipotizzare che si sia trattato di qualcosa di diverso da una programmazione o una negligenza, deve essere confermata la rideterminazione compiuta dalla giudice di primo grado.
3.
Essendo stato respinto l'appello principale, non devono essere esaminati i profili di appello incidentale svolti in subordine.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
Nelle sue conclusioni parte appellata chiede la condanna alle spese anche per il primo grado, ma non è stato formulato uno specifico motivo di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) rigetta l'appello;
4 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 1.923,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 19/11/2025
Il giudice
LO IR
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