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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/08/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7077/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. IRONE Parte_1 P.IVA_1
SILVIA e dall'avv. DAL SOGLIO PAOLO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), Largo Fusinelle nr.
6/B
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI PAOLO del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, viale Cesare
Battisti nr. 1
CONVENUTA OPPOSTA
che porta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7111/2021 promossa da:
pagina 1 di 30 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CALGARO Parte_2 P.IVA_3
MARIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Thiene (VI), Viale Bassani nr. 87/G
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI PAOLO del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, viale Cesare
Battisti nr. 1
CONVENUTA OPPOSTA
aventi ad oggetto: Fideiussione – Polizza Fideiussoria
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
1) per le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la nullità delle obbligazioni fatte valere dalla convenuta o comunque pronunciarsi l'annullamento dei contratti di fideiussione azionati in via monitoria, accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attrice opponente e, per l'effetto, revocarsi l'ingiunzione opposta;
2) in subordine, ridursi secondo giustizia l'importo del credito azionato in via monitoria e disporsi la revoca dell'ingiunzione sul punto;
3) spese e compensi di causa rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
PER Parte_2
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità delle obbligazioni fatte valere dalla convenuta per nullità dei contratti di fideiussione azionati in via monitoria,
pagina 2 di 30 accertarsi e dichiararsi che nulla deve alla Convenuta e, per l'effetto, Parte_2
revocarsi l'ingiunzione opposta.
2) In subordine, dichiararsi annullate e/o inefficacie, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. o ex art.lo 1394 c.c. le fideiussioni prestate da nell'interesse di Parte_2
a favore della Ricorrente Opposta descritte in premessa Controparte_2
di citazione.
3) Dichiararsi nullo, annullarsi, revocarsi o comunque dichiararsi inefficacie il
D.I. n° 2194/2021 del Tribunale di Vicenza emesso in data 26.10.2021 opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
4) Accertare le somme effettivamente dovute da alla Controparte_2
Banca, eventualmente garantite da Parte_2
5) Accertarsi e dichiararsi la liberazione di dalle obbligazioni Parte_2
fideiussorie ex art 1956 c.c. dando atto che nulla da esse è dovuto alla Banca.
6) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, ex adverso, proposte perché infondate e, in parte, prescritte per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte,
e dichiarare definitivo, il decreto ingiuntivo n. 2194/2021 emesso dal Tribunale
di Vicenza, Dott.ssa Elisa Zambelli il 24.10.2021 nel procedimento R.G.
5197/2021.
pagina 3 di 30 IN OGNI CASO
Condannare e in solido tra loro e nei limiti della Parte_1 Parte_2
garanzia prestata, al pagamento a favore di Controparte_3
della somma pari ad euro 1.592.274,94 derivante dai rapporti
[...]
intrattenuti tra Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e - ivi Controparte_2
compreso il prestito d'uso del 15.6.2012 non ricompreso nella somma ingiunta
- e del cui credito residuo si è resa cessionaria. CP_1
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A..
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadisce la tardività del disconoscimento del doc. 39) formulato da Pt_1
e, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla
[...]
Dott.ssa in data 11.12.2023, ci si richiama ai rilievi ed alle Persona_1
osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico di parte, Dott.ssa
, riportate alle pagg. da 154 a 157 dell'elaborato peritale. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il d.i. n. 2194/2021 R. Ing. (R.G. 5197/2021), emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 24/26.10.21 con il quale le era stato ingiunto, in solido con
(d'ora in avanti ) di pagare, in forza e nei limiti delle Parte_2 Pt_2
garanzie rilasciate, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, ad CP_1
pagina 4 di 30 la somma di € 1.321.026,06 e le spese della procedura di ingiunzione, CP_1
derivanti dal saldo passivo di vari rapporti intrattenuti da Controparte_2
(d'ora in avanti ) con la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e garantiti
[...] CP_2
da varie fideiussioni delle ingiunte.
A fondamento della propria opposizione premetteva di essere una Pt_1
società “immobiliare” che poteva concedere fideiussioni solo per l'attuazione dell'oggetto sociale, di essere stata amministrata dal maggio 2001 al decesso,
avvenuto il 11.04.2017 da la quale, dal 13.05.2005 sedeva anche Persona_3
nel consiglio di amministrazione di di cui era anche socia dal 2004. Con CP_2
riferimento ai rapporti di con aveva rilasciato le CP_2 Controparte_4
seguenti fideiussioni:
1) fideiussione generica del 11.01.2008 per l'importo di € 1.000.000 (doc.
36 monitorio);
2) fideiussione specifica del 23.06.2010 (doc. 37 monitorio) per l'importo di € 500.000 a garanzia del credito di cui al contratto di mutuo n. 30/4780224
del 06.07.2010, il cui piano di ammortamento sarebbe stato asseritamente modificato il 28.05.2014;
3) fideiussione specifica del 18.12.2012 (doc. 40 monitorio) per l'importo di € 250.000, a garanzia del finanziamento concesso da il Parte_3
25.02.2013, il cui piano di ammortamento sarebbe stato asseritamente modificato il 28.05.2014.
formulava i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
a) inefficacia della fideiussione omnibus del 11.01.2008:
pagina 5 di 30 a1) per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in quanto la stessa era conforme allo schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005
con conseguente nullità dell'intero rapporto o in subordine parzialmente nulla quanto alla deroga dell'art. 1957 c.c.;
a2) per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., in quanto l'assemblea dei soci di non aveva mai deliberato il compimento di tale operazione, Pt_1
la quale modificava sostanzialmente l'oggetto sociale con conseguente nullità
della garanzia prestata;
a3) sussistenza di conflitto di interessi dell'amministratore unico Per_3
che, alla data di rilascio della garanzia, era amministratore di e
[...] Pt_1
di società in favore della quale era prestata la fideiussione. Tale conflitto CP_2
era noto alla Banca e comunque risultava dal registro delle imprese,
conseguentemente la garanzia era inefficace ex art. 2475ter, comma 1, c.c.;
b) inefficacia della fideiussione specifica del 23.06.2010 per motivi analoghi a quelli sub. a1) e a2);
c) inefficacia della fideiussione specifica del 18.12.2012 per i motivi di cui sub. a) e per falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a Per_3
[...]
Infine eccepiva di nulla dovere ad per la quota del mutuo Pt_1 CP_1
contratto da garantita da e rilevava che le garanzie CP_2 Parte_3
prestate rappresentavano un atto di liberalità verso mancante delle forme CP_2
previste ex art. 782 c.c. a pena di nullità.
Concludeva quindi come in atti.
pagina 6 di 30 II. Si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente che CP_1
era società immobiliare della famiglia che controllava Pt_1 Per_3 CP_2
contestava specificamente i motivi di opposizione attorei, concludendo come in atti, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali formulate da Pt_1
III. Nella causa riunita R.G. 7111/2021 opponeva il medesimo Pt_2
decreto ingiuntivo formulando i seguenti motivi:
- I motivo: annullabilità ex art. 1442, comma 4, c.c. delle fideiussioni rilasciate ai sensi degli artt. 1394 e 2475ter c.c..: amministratore Parte_4
unico di disconosceva le sottoscrizioni delle fideiussioni specifiche del Pt_2
18.12.2012 (docc. 41 e 42 monitorio), mentre per quanto riguarda la fideiussione generica rilasciata il 31.01.2018 (doc. 36 monitorio) e la fideiussione specifica (doc. 37 monitorio) ne eccepiva l'annullabilità in quanto a.u. di alla data di rilascio delle garanzie, era Parte_4 Pt_2
personalmente socia di di cui era divenuta componente del c.d.a. senza CP_2
deleghe solo in data 26.11.2014. Tale conflitto era conosciuto o conoscibile dalla Banca, in quanto pubblicizzato nel registro delle imprese e comunque per la preparazione tecnica dei funzionari della Banca.
- II motivo: contestazione del credito ingiunto per disconoscimento delle fideiussioni e in quanto la Banca, in riferimento al mutuo di € 500.000 aveva confessato di essere creditrice della minor somma di € 155.495,94.
- III motivo: contestazione del valore dell'estratto conto “notarile” e,
quanto al prestito d'uso d'oro, della quantità di oro consegnata e della pagina 7 di 30 differenza tra detta quantità e quella restituita. Eccezione di liberazione dall'obbligo fideiussorio ex art. 1957 c.c.. Contestazione degli interessi applicati, dei saldi, della c.m.s..
- IV motivo: illegittimità del gioco delle valute in senso sfavorevole al cliente;
- V motivo: liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
IV. Si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente che CP_1
era società immobiliare della famiglia che controllava Pt_2 Per_3 CP_2
contestava specificamente i motivi di opposizione attorei, concludendo come in atti, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali formulate da Pt_2
V. Disposta la riunione al presente procedimento del procedimento R.G.
7111/21 (proposto da avverso il medesimo d.i.), sospesa la provvisoria Pt_2
esecutività del d.i. opposto, concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante CTU grafologica avente ad oggetto le sottoscrizioni disconosciute dalle opponenti (CTU dott.ssa ) con il quesito di cui Persona_1
al verbale dell'udienza del 16.05.23. Esperito l'incombente, subentrato dal
03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 06.03.25 e quindi trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. L'opposizione è infondata, così come la domanda dell'opposta relativa al credito per i prestiti d'uso d'oro.
pagina 8 di 30 VI.
1. In via preliminare conviene riepilogare, utilizzando la tabella di parte opposta, i rapporti oggetto di causa:
- posizione Pt_1
- posizione Melita:
pagina 9 di 30 VI.
2. Quanto alla fideiussione generica da € 1.000.000 del 11.1.2008 (doc.
36 monitorio) ne contesta la validità sotto tre distinti profili deducendo: Pt_1
1) nullità per violazione della normativa antitrust;
2) nullità per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.; 3) annullabilità per conflitto di interesse dell'A.U. di sig.ra Pt_1 Persona_3
VI.
2.1. Quanto al primo profilo appare evidente che la fideiussione di cui trattasi sia conforme al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia nr. 55/2005 contenendo tutte le clausole, artt. 2, 6 e 8, rilevate in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990. E' vero che la fideiussione è di quasi 3 anni successiva al predetto provvedimento ma, dalla stessa dicitura in calce alla medesima (MMM365 06/2005), è evidente che il modello utilizzato dalla Banca era del 2005 (e pertanto la delibera della Banca
pagina 10 di 30 d'Italia citata acquista forza di “prova privilegiata” in ordine all'intesa anticoncorrenziale) e quindi, in assenza della prova della mancanza di intesa anticoncorrenziale, che in questo caso incomberebbe all'opposta, deve essere accertata, per quanto qui rileva, la nullità della clausola n. 6 della garanzia, con la conseguente reviviscenza del disposto dell'art. 1957 c.c..
A differenza di quanto dedotto da la nullità è, però, solo parziale e Pt_1
limitata alle clausole sopra indicate:
“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., S.U., n. 41994/2021). In
ogni caso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n.
11673/2007; Cass., n. 2314/2016)” (cfr. Cass. 18087/2024) e nella fattispecie nessuna prova ha offerto l'opponente dovendosi comunque ricordare Pt_1
che, come statuito dalla citata Cass., S.U. 41994/2021 in motivazione: “Agli
effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige,
infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal pagina 11 di 30 giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità
parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata
(Cass. 21/05/2007, n. 11673). [..] Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più
gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscerli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva – al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia,
anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”. Ora, non si può negare, e d'altra parte nemmeno le opponenti lo fanno specificamente, che fosse società riconducibile alla CP_2
famiglia così come lo erano e sebbene le quote di Per_3 Pt_1 Pt_2
maggioranza di entrambe fossero intestate a Fiduciaria Vicentina s.r.l. (e quindi i reali titolari fossero “schermati” dalla intestazione fiduciaria).
pagina 12 di 30 Nonostante la nullità della clausola n. 6 della garanzia, l'opposta non è
decaduta dal diritto di pretendere il soddisfacimento del credito da parte della garante in quanto la fideiussione, all'art. 7 prevede una clausola del seguente tenore “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, …”
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi Cass.
Civ. 7345/1995 Cass Civ. 2742/2002, Cass Civ. 10574/2003, Cass.
Civ.13078/2008 e Cass Civ. 22346/2017 citate da App. Venezia 2166/2025), la clausola, inserita in un contratto di fideiussione, con la quale il garante si obbliga a pagare al creditore "a semplice richiesta", "dietro semplice richiesta scritta", "a prima richiesta" o con formula equivalenti (pur non conferendo di per sé al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, per il quale non troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 1957 c.c.) costituisce una deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso che per impedire la decadenza dalla fideiussione è sufficiente una semplice richiesta scritta e non è necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria. La clausola di pagamento “a prima richiesta” può essere apposta anche a una fideiussione tipica, e in questo caso la clausola ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., consentendo al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante. Se la clausola di
"pagamento a semplice richiesta scritta" non fosse interpretata come derogativa nel senso sopra esposto, si determinerebbe, peraltro, una contraddizione insanabile tra quanto disposto dalla norma (per giurisprudenza costante di per pagina 13 di 30 sé derogabile) e la volontà manifestata dalle parti, giacché non può considerarsi
"a semplice richiesta scritta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. La volontà contrattualmente espressa dalle parti del negozio di garanzia di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione a semplice richiesta scritta è invero inconciliabile con il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., il quale, al contrario, postula che la richiesta di adempimento sia formulata con una domanda giudiziale. Dunque l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di "pagamento a prima richiesta scritta"
deve essere interpretato come una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; deroga parziale limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, essendo il creditore esonerato dall'ulteriore onere di proporre azione giudiziaria. In altre parole, quando inserita in una fideiussione, la clausola "a prima richiesta scritta", quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, determina una deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che riguarda soltanto il tipo e la forma delle istanze da proporre contro il debitore ed il fideiussore. Essa,
dunque, non va ad incidere sul termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.,
bensì su ciò che il creditore deve fare entro quel termine per evitare la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore. Ed ancora “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta pagina 14 di 30 stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (v. da ultimo
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10.1.2025, Rv. 673651 – 01;
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13.1.2025: “(omissis) In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002,
Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n.
1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.);
pagina 15 di 30 Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è
sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale –
intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8
febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque,
in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può
essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n.
13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20
settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass.
civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c.,
esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr.
pagina 16 di 30 Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del
resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n.
31509/2021 cit.).”
Inoltre Cass. n. 2532 del 2005 (citata anche da Cass. 2607/2024) statuisce che “La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue
“istanze” (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è
concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo”.
La scansione temporale delle richieste di iguardo il credito è stata la CP_4
seguente:
pagina 17 di 30 − il 12.4.2016 Legi depositava domanda di concordato preventivo “in bianco”;
− il 5.8.2016 Banca Popolare di Vicenza inviava comunicazione del credito all'attestatore del piano (cfr. doc. 6R opposta):
− il 18.10.2016 veniva ammessa alla procedura di Controparte_2
concordato preventivo;
− il 21.2.2017 inviava al Commissario Giudiziale precisazione del CP_4
credito (cfr. doc. 7R opposta);
pagina 18 di 30 − il 26.10.2017 veniva dichiarata fallita;
Controparte_2
− il 10.6.2019, entro i termini previsti dall'art. 101 l.f., quale CP_1
cessionaria del credito, depositata domanda di ammissione al passivo che veniva, quanto al capitale, interamente ammesso in chirografo (esclusi gli ulteriori interessi convenzionali maturati dal 11.04.2016 al 26.10.2.2017
richiesti e non dovuti perché l'efficacia della sentenza di fallimento decorre dalla data di pubblicazione al registro imprese della domanda di concordato preventivo essendoci continuità tra le procedure concorsuali.).
A fronte di ciò, e stante anche la continuità tra le due procedure concorsuali, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è da escludere in quanto aveva proposto le proprie istanze verso la debitrice principale fin CP_4
dall'apertura della procedura di concordato preventivo e poi coltivandole anche in sede fallimentare.
VI.
2.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., si deve ribadire che Fiduciaria Vicentina s.r.l. era socia al 99% di ed era Pt_1
socia al 33,3% di le cui altre due socie paritarie risultavano le sig.re CP_2 Pt_4
e (amministratrice di e . Non è mai stata Persona_3 Pt_1 Pt_2
specificamente contestata la circostanza che le opponenti fossero le società
“immobiliari” della famiglia di talché certo non potevano dirsi terze Per_3
rispetto alla società “produttiva” della famiglia, ovvero tanto che CP_2 Pt_1
pagina 19 di 30 (si veda verbale assemblea del 12.02.2008, doc. 60 opposta) conferiva a Per_3
amministratore unico, il potere di sottoscrivere fideiussioni a favore di
[...]
per l'importo di € 4.000.000. CP_2
Anche a voler ritenere che con la predetta delibera la società non abbia voluto ratificare l'operato dell'A.U. in riferimento alla fideiussione di cui trattasi, come sostiene l'opposta, appare dirimente richiamare il disposto dell'art. 2475bis, comma 2, c.c. secondo cui “Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.” e ciò non è stato provato dall'opponente, dovendosi anche ricordare il collegamento tra le due società il che fa ritenere veramente assai difficile da sostenere che Per_3
volesse danneggiare la società immobiliare “di famiglia”.
[...]
VI.
2.3. L'eccezione di annullabilità del contratto di fideiussione per conflitto di interesse dell' al contempo anche socia della Parte_5
società garantita pur non essendo prescritta, stante il disposto dell'art. CP_2
pagina 20 di 30 1442, comma 4, c.c., non è fondata. Il disposto dell'art. 2475ter c.c., comma 1,
così recita: “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità
del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante,
da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione,
riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi”
(Cass. civ. n. 8907/24). Nella fattispecie tale conflitto non sussiste in quanto,
come deciso in un caso simile da Cass. 24547/2016, trattandosi di società, come già detto, riconducibili alla medesima famiglia ed essendo la socia praticamente totalitaria della garante, socia anche della garantita (insieme alle due amministratrici delle società garanti per le restanti quote, a dimostrazione della natura di società riconducibili al medesimo centro di interessi, sebbene le quote societarie fossero fiduciariamente schermate), era evidente l'interesse della prima al buon andamento della seconda (tant'è vero che pochi mesi dopo l'assemblea autorizza a sottoscrivere garanzie a favore di per € Pt_1 CP_2
4.000.000). In pratica le società immobiliari erano utilizzate come “polmone pagina 21 di 30 finanziario” della società commerciale nell'ambito di una strategia perseguita da entrambe le amministratrici delle prime e socie anche della seconda.
VI.
3. Anche quanto alla fideiussione specifica del 23.06.2010 (doc. 37
monitorio), posta a garanzia del rimborso del contratto di mutuo n. 30/4780224
del 06.07.2010, vengono dedotti nullità per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c..
VI.
3.1. Quanto al primo profilo la Cassazione ha avuto modo di statuire che “ (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce..”(cfr. Cass. 1170/2025,
enfasi aggiunte) e non vale a fornire la prova di una diversa intesa anticoncorrenziale (riguardante le fideiussioni specifiche, peraltro in periodo successivo a quello analizzato dal provvedimento della Banca d'Italia nr.
55/2005) la produzione, effettuata da di fideiussioni specifiche di altre Pt_1
Banche in quanto la prova dell'intesa anticoncorrenziale richiede un quid pagina 22 di 30 pluris rispetto alla semplice riproduzione di clausole standard da parte di un certo numero di Istituti di credito.
In ogni caso, a maggior argomentare, si richiama comunque quanto giàesposto al paragrafo VI.2.1..
VI.
3.2. Quanto al secondo profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.2.2..
VI.
4. Quanto alla fideiussione specifica del 18.12.2012 (doc. 40
monitorio) rilasciata a garanzia del finanziamento concesso il 25.02.2013 viene nuovamente eccepita la nullità per violazione dell'art. 2, l. 287/1990, la falsità
della sottoscrizione apposta da al doc. 40 monitorio, la nullità Persona_3
per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. e l'annullabilità per conflitto di interessi dell'A.U. di Pt_1
VI.
4.1. Quanto al primo profilo ci si riporta a quanto esposto al paragrafo
VI.3.1..
VI.
4.2. Riguardo la dedotta falsità della sottoscrizione di Persona_3
sul doc. 40 contenente la fideiussione di cui trattasi le verifiche sulle firme X4 e
X5, secondo le conclusioni della CTU, supportano in modo forte l'autografia mentre la verifica della firma X6 supporterebbe moderatamente l'eterografia.
Tuttavia anche a voler ritenere tale ultima firma non riconducibile a Per_3
la stessa è irrilevante avendo già la stessa sottoscritto il testo della
[...]
garanzia e approvato specificatamente ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,
c.c. alcune clausole mentre la firma X6 era solo per ricevuta della conferma della garanzia.
pagina 23 di 30 VI.
4.3. Quanto al terzo profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.2.2..
VI.
4.4. Quanto al quarto profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.
2.3 e soprattutto il conflitto di interessi è smentito in radice dal doc. 61
opposta (verbale di assemblea di Kenzia che autorizza a Persona_3
sottoscrivere la fideiussione evidenziando l'interesse della società in tale operazione).
VI.
5. L'eccezione relativa alla quota di risulta del tutto Parte_3
generica, in ogni caso l'importo era stato erogato (dato non smentito)
interamente da quindi è titolare del relativo diritto al pagamento. CP_4 CP_1
VI.
6. E' da escludere la nullità delle fideiussioni in quanto donazioni prive della forma solenne in quanto, anche a volerle considerare tali, e ciò non pare in virtù del già evidenziato interesse della garante a prestare fideiussione alla garantita (che esclude l'intento di liberalità) l'assunzione di garanzie per debiti altrui (avalli, fidejussioni, ecc.) non rappresenta donazione [neanche]
indiretta: infatti, una volta pagato il debito in luogo del debitore, il garante diviene titolare di azione di regresso, e soltanto in quel momento può
realizzare un intento donativo, rinunziandovi (arg. ex Cass. Sez. I, 21 maggio
2010, n. 12507).
VI.
7. L'opposizione è fondata, al contrario, quanto al credito relativo ai prestiti d'uso d'oro in quanto scadenti nel 2015 e nel 2016 (ultima scadenza
05.07.2016) in quanto, come già evidenziato dal giudice del monitorio, è
pagina 24 di 30 carente la prova del relativo credito, e la documentazione depositata nella presente fase di opposizione da non colma tale carenza probatorio, CP_1
trattandosi di documenti “interni” di non sottoscritti dalla debitrice. CP_4
VII. Quanto alla posizione di si procederà all'analisi dei motivi Pt_2
nell'ordine in cui sono stati rubricati dalla opponente, riportandosi, in caso di motivi analoghi a quelli formulati da a quanto già esposto in merito. Pt_1
VII.
1.1. Quanto alla annullabilità per conflitto di interessi delle fideiussioni prestate da e sottoscritte dalla sig.ra ci si Pt_2 Parte_4
riporta a quanto esposto al paragrafo VI.2.3..
VII.
1.2. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta da Pt_4
nelle fideiussioni specifiche del 18.12.2012, sub. docc. 41 e 42 monitorio
[...]
(firme Y1-Y3 e Y4-Y6 della CTU) la consulenza ha concluso nel senso che le risultanze dell'accertamento peritale non supportano alcuna delle ipotesi ovvero le supportano entrambe (livello 0), quanto alle sottoscrizioni Y1, Y2,
Y3, Y5, Y6 e supportano moderatamente l'ipotesi di autografia (livello 1) per la sottoscrizione Y4.
Sul punto conviene richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi pagina 25 di 30 concreti sottoposti al suo esame (Cass. Civ. n. 2579/2009). “Il giudice del merito, benché abbia disposto la consulenza grafica per verificare l'autografia di una scrittura disconosciuta, se l'indagine esperita non è giunta a risultati del tutto rassicuranti, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, il comportamento processuale delle parti,
senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. (Cass. Civ. n. 14227/1999). Orbene, ritiene il giudicante che la questione sollevata circa l'esistenza di due fideiussioni per lo stesso finanziamento sia in realtà stata spiegata efficacemente dall'opposta trattandosi del finanziamento da € 500.000, per metà erogato con fondi della Banca e per metà con fondi di (pertanto per € 250.000 per ciascun Parte_3
soggetto), il che giustifica l'esistenza delle due fideiussioni. Quanto alle sottoscrizioni apposte, valutando l'intero compendio probatorio a disposizione,
si ritiene che le stesse debbano ritenersi sottoscritte da per i Parte_4
seguenti concorrenti elementi:
- si tratta delle garanzie che l'Assemblea di aveva autorizzato Pt_2
a sottoscrivere in data 29.11.2012, quindi pochi giorni prima Parte_4
dell'effettiva sottoscrizione delle garanzie (doc. 60 opposta):
pagina 26 di 30 Inoltre, nell'atto integrativo del 28.05.2014, con richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti 30/5030848 e 30/5030849, garantiti dalle predette fideiussione, firma per quale garante senza nulla opporre o Parte_4 Pt_2
contestare quanto alla garanzia antecedentemente prestata, così come nessuna contestazione solleva a seguito della intimazione di del 22.03.21 Pt_2 CP_1
(doc. 54 opposta), ove la società medesima viene espressamente qualificata come garante. Da tale convergente compendio probatorio si ritiene di poter considerare provato che in persona della sig.ra sua Pt_2 Parte_4
amministratrice unica, abbia sottoscritto le due fideiussioni specifiche del
18.12.2012.
VII.
2. Quanto all'ammontare del credito fatto valere da in CP_1
monitorio, vi è da premettere che formula una contestazione generica Pt_2
non ancorata a precisi dati di fatto e conseguenti importi, bensì formulata solo
“in diritto”. Vi è da premettere che ha dato piena prova del credito CP_1
ingiunto, depositando la documentazione completa (contratti ed estratti conto)
del credito, così che spettava alla opponente formulare specifiche contestazioni o provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dall'opposta. Dalla lettura pagina 27 di 30 dell'atto di è evidente tale genericità (pag. 10 atto di opposizione: “La Pt_2
Opponente contesta, fin d'ora, la legittimità dell'eventuale meccanismo con il quale la Banca convenuta ha calcolato le valute degli interessi e delle commissioni nei rapporti con Postergando gli accrediti Controparte_2
relativi ai versamenti in riferimento alle singole operazioni, dilatando in tal modo il montante degli interessi passivi per il correntista..”). Una doglianza così formulata, senza alcun riferimento a quale dei rapporti azionati si riferisca,
a quale disposizione contrattuale e a quale periodo temporale è inammissibile,
anche perché rende impossibile per l'opposta qualunque replica e comunque non raggiungendo quel minimo di specificità perché possa essere presa in considerazione. Lo stesso dicasi per le doglianze riferibili ai tassi di interesse applicati, alla c.m.s. e al dedotto anatocismo (che peraltro non risulta fondato dalla lettura dei docc. 7 e 8 monitorio che prevedono la pari periodicità di addebito degli interessi attivi e passivi).
VII.
3. Quanto alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. la stessa è
da escludersi in virtù del fatto che era socia di Legi, così come lo Parte_4
era Fiduciaria Vicentina, socia maggioritaria di così che doveva Pt_2
ritenersi che e la sua A.U. dovessero essere a conoscenza dell'eventuale Pt_2
peggioramento delle condizioni finanziarie di medesima (cfr. Cass. CP_2
2902/2016: “per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della societa' (mediante la revoca pagina 28 di 30 dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti
(mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (Sez. 3, Sentenza n. 8850 del
07/09/1998, in fattispecie anteriore alle modifiche dell'articolo 1956 c.c.
introdotte dalla Legge 27 febbraio 1992, articolo 54). Oltretutto non Pt_2
prova, e nemmeno deduce, quale sarebbe il credito concesso dalla Banca
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice.
VII.
4. Sui prestiti d'uso d'oro valga quanto già esposto al paragrafo VI.7.
VIII. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto, così come deve essere rigettata la domanda dell'opposta relativa all'ulteriore credito derivante dai prestiti d'uso d'oro concessi a CP_2
IX. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente delle opponenti e sono liquidate, a carico solidale delle stesse ex art. 97 c.p.c. (stante il debito solidale delle medesime e quindi la evidente comunanza di interessi in causa), come da dispositivo ex d.m. 55/2014
e ss.mm.ii. al parametro medio per il valore di causa portato dal d.i. e per tutte le fasi previste dal citato d.m..
Le spese della CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico delle opponenti in solido tra loro.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 29 di 30 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 2194/2021
R. Ing.- R.G. 5197/2021, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24/26.10.21);
2) respinge la domanda dell'opposta relativa al credito derivante dai prestiti d'uso d'oro accesi da Controparte_5
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
4) condanna le opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione liquidate in € 37.951 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico delle opponenti, in solido tra loro, con obbligo di rimborso alla controparte che le abbia eventualmente anticipate.
Così deciso in Vicenza il 22/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7077/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. IRONE Parte_1 P.IVA_1
SILVIA e dall'avv. DAL SOGLIO PAOLO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), Largo Fusinelle nr.
6/B
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI PAOLO del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, viale Cesare
Battisti nr. 1
CONVENUTA OPPOSTA
che porta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7111/2021 promossa da:
pagina 1 di 30 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CALGARO Parte_2 P.IVA_3
MARIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Thiene (VI), Viale Bassani nr. 87/G
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI PAOLO del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, viale Cesare
Battisti nr. 1
CONVENUTA OPPOSTA
aventi ad oggetto: Fideiussione – Polizza Fideiussoria
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
1) per le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la nullità delle obbligazioni fatte valere dalla convenuta o comunque pronunciarsi l'annullamento dei contratti di fideiussione azionati in via monitoria, accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attrice opponente e, per l'effetto, revocarsi l'ingiunzione opposta;
2) in subordine, ridursi secondo giustizia l'importo del credito azionato in via monitoria e disporsi la revoca dell'ingiunzione sul punto;
3) spese e compensi di causa rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
PER Parte_2
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità delle obbligazioni fatte valere dalla convenuta per nullità dei contratti di fideiussione azionati in via monitoria,
pagina 2 di 30 accertarsi e dichiararsi che nulla deve alla Convenuta e, per l'effetto, Parte_2
revocarsi l'ingiunzione opposta.
2) In subordine, dichiararsi annullate e/o inefficacie, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. o ex art.lo 1394 c.c. le fideiussioni prestate da nell'interesse di Parte_2
a favore della Ricorrente Opposta descritte in premessa Controparte_2
di citazione.
3) Dichiararsi nullo, annullarsi, revocarsi o comunque dichiararsi inefficacie il
D.I. n° 2194/2021 del Tribunale di Vicenza emesso in data 26.10.2021 opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
4) Accertare le somme effettivamente dovute da alla Controparte_2
Banca, eventualmente garantite da Parte_2
5) Accertarsi e dichiararsi la liberazione di dalle obbligazioni Parte_2
fideiussorie ex art 1956 c.c. dando atto che nulla da esse è dovuto alla Banca.
6) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, ex adverso, proposte perché infondate e, in parte, prescritte per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte,
e dichiarare definitivo, il decreto ingiuntivo n. 2194/2021 emesso dal Tribunale
di Vicenza, Dott.ssa Elisa Zambelli il 24.10.2021 nel procedimento R.G.
5197/2021.
pagina 3 di 30 IN OGNI CASO
Condannare e in solido tra loro e nei limiti della Parte_1 Parte_2
garanzia prestata, al pagamento a favore di Controparte_3
della somma pari ad euro 1.592.274,94 derivante dai rapporti
[...]
intrattenuti tra Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e - ivi Controparte_2
compreso il prestito d'uso del 15.6.2012 non ricompreso nella somma ingiunta
- e del cui credito residuo si è resa cessionaria. CP_1
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A..
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadisce la tardività del disconoscimento del doc. 39) formulato da Pt_1
e, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla
[...]
Dott.ssa in data 11.12.2023, ci si richiama ai rilievi ed alle Persona_1
osservazioni formulate dal proprio consulente tecnico di parte, Dott.ssa
, riportate alle pagg. da 154 a 157 dell'elaborato peritale. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il d.i. n. 2194/2021 R. Ing. (R.G. 5197/2021), emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 24/26.10.21 con il quale le era stato ingiunto, in solido con
(d'ora in avanti ) di pagare, in forza e nei limiti delle Parte_2 Pt_2
garanzie rilasciate, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, ad CP_1
pagina 4 di 30 la somma di € 1.321.026,06 e le spese della procedura di ingiunzione, CP_1
derivanti dal saldo passivo di vari rapporti intrattenuti da Controparte_2
(d'ora in avanti ) con la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e garantiti
[...] CP_2
da varie fideiussioni delle ingiunte.
A fondamento della propria opposizione premetteva di essere una Pt_1
società “immobiliare” che poteva concedere fideiussioni solo per l'attuazione dell'oggetto sociale, di essere stata amministrata dal maggio 2001 al decesso,
avvenuto il 11.04.2017 da la quale, dal 13.05.2005 sedeva anche Persona_3
nel consiglio di amministrazione di di cui era anche socia dal 2004. Con CP_2
riferimento ai rapporti di con aveva rilasciato le CP_2 Controparte_4
seguenti fideiussioni:
1) fideiussione generica del 11.01.2008 per l'importo di € 1.000.000 (doc.
36 monitorio);
2) fideiussione specifica del 23.06.2010 (doc. 37 monitorio) per l'importo di € 500.000 a garanzia del credito di cui al contratto di mutuo n. 30/4780224
del 06.07.2010, il cui piano di ammortamento sarebbe stato asseritamente modificato il 28.05.2014;
3) fideiussione specifica del 18.12.2012 (doc. 40 monitorio) per l'importo di € 250.000, a garanzia del finanziamento concesso da il Parte_3
25.02.2013, il cui piano di ammortamento sarebbe stato asseritamente modificato il 28.05.2014.
formulava i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
a) inefficacia della fideiussione omnibus del 11.01.2008:
pagina 5 di 30 a1) per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in quanto la stessa era conforme allo schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005
con conseguente nullità dell'intero rapporto o in subordine parzialmente nulla quanto alla deroga dell'art. 1957 c.c.;
a2) per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., in quanto l'assemblea dei soci di non aveva mai deliberato il compimento di tale operazione, Pt_1
la quale modificava sostanzialmente l'oggetto sociale con conseguente nullità
della garanzia prestata;
a3) sussistenza di conflitto di interessi dell'amministratore unico Per_3
che, alla data di rilascio della garanzia, era amministratore di e
[...] Pt_1
di società in favore della quale era prestata la fideiussione. Tale conflitto CP_2
era noto alla Banca e comunque risultava dal registro delle imprese,
conseguentemente la garanzia era inefficace ex art. 2475ter, comma 1, c.c.;
b) inefficacia della fideiussione specifica del 23.06.2010 per motivi analoghi a quelli sub. a1) e a2);
c) inefficacia della fideiussione specifica del 18.12.2012 per i motivi di cui sub. a) e per falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a Per_3
[...]
Infine eccepiva di nulla dovere ad per la quota del mutuo Pt_1 CP_1
contratto da garantita da e rilevava che le garanzie CP_2 Parte_3
prestate rappresentavano un atto di liberalità verso mancante delle forme CP_2
previste ex art. 782 c.c. a pena di nullità.
Concludeva quindi come in atti.
pagina 6 di 30 II. Si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente che CP_1
era società immobiliare della famiglia che controllava Pt_1 Per_3 CP_2
contestava specificamente i motivi di opposizione attorei, concludendo come in atti, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali formulate da Pt_1
III. Nella causa riunita R.G. 7111/2021 opponeva il medesimo Pt_2
decreto ingiuntivo formulando i seguenti motivi:
- I motivo: annullabilità ex art. 1442, comma 4, c.c. delle fideiussioni rilasciate ai sensi degli artt. 1394 e 2475ter c.c..: amministratore Parte_4
unico di disconosceva le sottoscrizioni delle fideiussioni specifiche del Pt_2
18.12.2012 (docc. 41 e 42 monitorio), mentre per quanto riguarda la fideiussione generica rilasciata il 31.01.2018 (doc. 36 monitorio) e la fideiussione specifica (doc. 37 monitorio) ne eccepiva l'annullabilità in quanto a.u. di alla data di rilascio delle garanzie, era Parte_4 Pt_2
personalmente socia di di cui era divenuta componente del c.d.a. senza CP_2
deleghe solo in data 26.11.2014. Tale conflitto era conosciuto o conoscibile dalla Banca, in quanto pubblicizzato nel registro delle imprese e comunque per la preparazione tecnica dei funzionari della Banca.
- II motivo: contestazione del credito ingiunto per disconoscimento delle fideiussioni e in quanto la Banca, in riferimento al mutuo di € 500.000 aveva confessato di essere creditrice della minor somma di € 155.495,94.
- III motivo: contestazione del valore dell'estratto conto “notarile” e,
quanto al prestito d'uso d'oro, della quantità di oro consegnata e della pagina 7 di 30 differenza tra detta quantità e quella restituita. Eccezione di liberazione dall'obbligo fideiussorio ex art. 1957 c.c.. Contestazione degli interessi applicati, dei saldi, della c.m.s..
- IV motivo: illegittimità del gioco delle valute in senso sfavorevole al cliente;
- V motivo: liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
IV. Si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente che CP_1
era società immobiliare della famiglia che controllava Pt_2 Per_3 CP_2
contestava specificamente i motivi di opposizione attorei, concludendo come in atti, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali formulate da Pt_2
V. Disposta la riunione al presente procedimento del procedimento R.G.
7111/21 (proposto da avverso il medesimo d.i.), sospesa la provvisoria Pt_2
esecutività del d.i. opposto, concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante CTU grafologica avente ad oggetto le sottoscrizioni disconosciute dalle opponenti (CTU dott.ssa ) con il quesito di cui Persona_1
al verbale dell'udienza del 16.05.23. Esperito l'incombente, subentrato dal
03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 06.03.25 e quindi trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. L'opposizione è infondata, così come la domanda dell'opposta relativa al credito per i prestiti d'uso d'oro.
pagina 8 di 30 VI.
1. In via preliminare conviene riepilogare, utilizzando la tabella di parte opposta, i rapporti oggetto di causa:
- posizione Pt_1
- posizione Melita:
pagina 9 di 30 VI.
2. Quanto alla fideiussione generica da € 1.000.000 del 11.1.2008 (doc.
36 monitorio) ne contesta la validità sotto tre distinti profili deducendo: Pt_1
1) nullità per violazione della normativa antitrust;
2) nullità per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.; 3) annullabilità per conflitto di interesse dell'A.U. di sig.ra Pt_1 Persona_3
VI.
2.1. Quanto al primo profilo appare evidente che la fideiussione di cui trattasi sia conforme al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia nr. 55/2005 contenendo tutte le clausole, artt. 2, 6 e 8, rilevate in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990. E' vero che la fideiussione è di quasi 3 anni successiva al predetto provvedimento ma, dalla stessa dicitura in calce alla medesima (MMM365 06/2005), è evidente che il modello utilizzato dalla Banca era del 2005 (e pertanto la delibera della Banca
pagina 10 di 30 d'Italia citata acquista forza di “prova privilegiata” in ordine all'intesa anticoncorrenziale) e quindi, in assenza della prova della mancanza di intesa anticoncorrenziale, che in questo caso incomberebbe all'opposta, deve essere accertata, per quanto qui rileva, la nullità della clausola n. 6 della garanzia, con la conseguente reviviscenza del disposto dell'art. 1957 c.c..
A differenza di quanto dedotto da la nullità è, però, solo parziale e Pt_1
limitata alle clausole sopra indicate:
“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., S.U., n. 41994/2021). In
ogni caso l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n.
11673/2007; Cass., n. 2314/2016)” (cfr. Cass. 18087/2024) e nella fattispecie nessuna prova ha offerto l'opponente dovendosi comunque ricordare Pt_1
che, come statuito dalla citata Cass., S.U. 41994/2021 in motivazione: “Agli
effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige,
infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal pagina 11 di 30 giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità
parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata
(Cass. 21/05/2007, n. 11673). [..] Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più
gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscerli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva – al riguardo – il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia,
anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”. Ora, non si può negare, e d'altra parte nemmeno le opponenti lo fanno specificamente, che fosse società riconducibile alla CP_2
famiglia così come lo erano e sebbene le quote di Per_3 Pt_1 Pt_2
maggioranza di entrambe fossero intestate a Fiduciaria Vicentina s.r.l. (e quindi i reali titolari fossero “schermati” dalla intestazione fiduciaria).
pagina 12 di 30 Nonostante la nullità della clausola n. 6 della garanzia, l'opposta non è
decaduta dal diritto di pretendere il soddisfacimento del credito da parte della garante in quanto la fideiussione, all'art. 7 prevede una clausola del seguente tenore “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, …”
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi Cass.
Civ. 7345/1995 Cass Civ. 2742/2002, Cass Civ. 10574/2003, Cass.
Civ.13078/2008 e Cass Civ. 22346/2017 citate da App. Venezia 2166/2025), la clausola, inserita in un contratto di fideiussione, con la quale il garante si obbliga a pagare al creditore "a semplice richiesta", "dietro semplice richiesta scritta", "a prima richiesta" o con formula equivalenti (pur non conferendo di per sé al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, per il quale non troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 1957 c.c.) costituisce una deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso che per impedire la decadenza dalla fideiussione è sufficiente una semplice richiesta scritta e non è necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria. La clausola di pagamento “a prima richiesta” può essere apposta anche a una fideiussione tipica, e in questo caso la clausola ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., consentendo al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante. Se la clausola di
"pagamento a semplice richiesta scritta" non fosse interpretata come derogativa nel senso sopra esposto, si determinerebbe, peraltro, una contraddizione insanabile tra quanto disposto dalla norma (per giurisprudenza costante di per pagina 13 di 30 sé derogabile) e la volontà manifestata dalle parti, giacché non può considerarsi
"a semplice richiesta scritta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. La volontà contrattualmente espressa dalle parti del negozio di garanzia di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione a semplice richiesta scritta è invero inconciliabile con il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., il quale, al contrario, postula che la richiesta di adempimento sia formulata con una domanda giudiziale. Dunque l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di "pagamento a prima richiesta scritta"
deve essere interpretato come una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; deroga parziale limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, essendo il creditore esonerato dall'ulteriore onere di proporre azione giudiziaria. In altre parole, quando inserita in una fideiussione, la clausola "a prima richiesta scritta", quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, determina una deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che riguarda soltanto il tipo e la forma delle istanze da proporre contro il debitore ed il fideiussore. Essa,
dunque, non va ad incidere sul termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.,
bensì su ciò che il creditore deve fare entro quel termine per evitare la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore. Ed ancora “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta pagina 14 di 30 stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (v. da ultimo
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10.1.2025, Rv. 673651 – 01;
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13.1.2025: “(omissis) In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002,
Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n.
1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.);
pagina 15 di 30 Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è
sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale –
intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8
febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque,
in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può
essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n.
13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20
settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass.
civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c.,
esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr.
pagina 16 di 30 Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del
resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n.
31509/2021 cit.).”
Inoltre Cass. n. 2532 del 2005 (citata anche da Cass. 2607/2024) statuisce che “La decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue
“istanze” (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è
concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo”.
La scansione temporale delle richieste di iguardo il credito è stata la CP_4
seguente:
pagina 17 di 30 − il 12.4.2016 Legi depositava domanda di concordato preventivo “in bianco”;
− il 5.8.2016 Banca Popolare di Vicenza inviava comunicazione del credito all'attestatore del piano (cfr. doc. 6R opposta):
− il 18.10.2016 veniva ammessa alla procedura di Controparte_2
concordato preventivo;
− il 21.2.2017 inviava al Commissario Giudiziale precisazione del CP_4
credito (cfr. doc. 7R opposta);
pagina 18 di 30 − il 26.10.2017 veniva dichiarata fallita;
Controparte_2
− il 10.6.2019, entro i termini previsti dall'art. 101 l.f., quale CP_1
cessionaria del credito, depositata domanda di ammissione al passivo che veniva, quanto al capitale, interamente ammesso in chirografo (esclusi gli ulteriori interessi convenzionali maturati dal 11.04.2016 al 26.10.2.2017
richiesti e non dovuti perché l'efficacia della sentenza di fallimento decorre dalla data di pubblicazione al registro imprese della domanda di concordato preventivo essendoci continuità tra le procedure concorsuali.).
A fronte di ciò, e stante anche la continuità tra le due procedure concorsuali, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è da escludere in quanto aveva proposto le proprie istanze verso la debitrice principale fin CP_4
dall'apertura della procedura di concordato preventivo e poi coltivandole anche in sede fallimentare.
VI.
2.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., si deve ribadire che Fiduciaria Vicentina s.r.l. era socia al 99% di ed era Pt_1
socia al 33,3% di le cui altre due socie paritarie risultavano le sig.re CP_2 Pt_4
e (amministratrice di e . Non è mai stata Persona_3 Pt_1 Pt_2
specificamente contestata la circostanza che le opponenti fossero le società
“immobiliari” della famiglia di talché certo non potevano dirsi terze Per_3
rispetto alla società “produttiva” della famiglia, ovvero tanto che CP_2 Pt_1
pagina 19 di 30 (si veda verbale assemblea del 12.02.2008, doc. 60 opposta) conferiva a Per_3
amministratore unico, il potere di sottoscrivere fideiussioni a favore di
[...]
per l'importo di € 4.000.000. CP_2
Anche a voler ritenere che con la predetta delibera la società non abbia voluto ratificare l'operato dell'A.U. in riferimento alla fideiussione di cui trattasi, come sostiene l'opposta, appare dirimente richiamare il disposto dell'art. 2475bis, comma 2, c.c. secondo cui “Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.” e ciò non è stato provato dall'opponente, dovendosi anche ricordare il collegamento tra le due società il che fa ritenere veramente assai difficile da sostenere che Per_3
volesse danneggiare la società immobiliare “di famiglia”.
[...]
VI.
2.3. L'eccezione di annullabilità del contratto di fideiussione per conflitto di interesse dell' al contempo anche socia della Parte_5
società garantita pur non essendo prescritta, stante il disposto dell'art. CP_2
pagina 20 di 30 1442, comma 4, c.c., non è fondata. Il disposto dell'art. 2475ter c.c., comma 1,
così recita: “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità
del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante,
da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione,
riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi”
(Cass. civ. n. 8907/24). Nella fattispecie tale conflitto non sussiste in quanto,
come deciso in un caso simile da Cass. 24547/2016, trattandosi di società, come già detto, riconducibili alla medesima famiglia ed essendo la socia praticamente totalitaria della garante, socia anche della garantita (insieme alle due amministratrici delle società garanti per le restanti quote, a dimostrazione della natura di società riconducibili al medesimo centro di interessi, sebbene le quote societarie fossero fiduciariamente schermate), era evidente l'interesse della prima al buon andamento della seconda (tant'è vero che pochi mesi dopo l'assemblea autorizza a sottoscrivere garanzie a favore di per € Pt_1 CP_2
4.000.000). In pratica le società immobiliari erano utilizzate come “polmone pagina 21 di 30 finanziario” della società commerciale nell'ambito di una strategia perseguita da entrambe le amministratrici delle prime e socie anche della seconda.
VI.
3. Anche quanto alla fideiussione specifica del 23.06.2010 (doc. 37
monitorio), posta a garanzia del rimborso del contratto di mutuo n. 30/4780224
del 06.07.2010, vengono dedotti nullità per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c..
VI.
3.1. Quanto al primo profilo la Cassazione ha avuto modo di statuire che “ (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce..”(cfr. Cass. 1170/2025,
enfasi aggiunte) e non vale a fornire la prova di una diversa intesa anticoncorrenziale (riguardante le fideiussioni specifiche, peraltro in periodo successivo a quello analizzato dal provvedimento della Banca d'Italia nr.
55/2005) la produzione, effettuata da di fideiussioni specifiche di altre Pt_1
Banche in quanto la prova dell'intesa anticoncorrenziale richiede un quid pagina 22 di 30 pluris rispetto alla semplice riproduzione di clausole standard da parte di un certo numero di Istituti di credito.
In ogni caso, a maggior argomentare, si richiama comunque quanto giàesposto al paragrafo VI.2.1..
VI.
3.2. Quanto al secondo profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.2.2..
VI.
4. Quanto alla fideiussione specifica del 18.12.2012 (doc. 40
monitorio) rilasciata a garanzia del finanziamento concesso il 25.02.2013 viene nuovamente eccepita la nullità per violazione dell'art. 2, l. 287/1990, la falsità
della sottoscrizione apposta da al doc. 40 monitorio, la nullità Persona_3
per violazione dell'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. e l'annullabilità per conflitto di interessi dell'A.U. di Pt_1
VI.
4.1. Quanto al primo profilo ci si riporta a quanto esposto al paragrafo
VI.3.1..
VI.
4.2. Riguardo la dedotta falsità della sottoscrizione di Persona_3
sul doc. 40 contenente la fideiussione di cui trattasi le verifiche sulle firme X4 e
X5, secondo le conclusioni della CTU, supportano in modo forte l'autografia mentre la verifica della firma X6 supporterebbe moderatamente l'eterografia.
Tuttavia anche a voler ritenere tale ultima firma non riconducibile a Per_3
la stessa è irrilevante avendo già la stessa sottoscritto il testo della
[...]
garanzia e approvato specificatamente ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,
c.c. alcune clausole mentre la firma X6 era solo per ricevuta della conferma della garanzia.
pagina 23 di 30 VI.
4.3. Quanto al terzo profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.2.2..
VI.
4.4. Quanto al quarto profilo si richiama quanto esposto al paragrafo
VI.
2.3 e soprattutto il conflitto di interessi è smentito in radice dal doc. 61
opposta (verbale di assemblea di Kenzia che autorizza a Persona_3
sottoscrivere la fideiussione evidenziando l'interesse della società in tale operazione).
VI.
5. L'eccezione relativa alla quota di risulta del tutto Parte_3
generica, in ogni caso l'importo era stato erogato (dato non smentito)
interamente da quindi è titolare del relativo diritto al pagamento. CP_4 CP_1
VI.
6. E' da escludere la nullità delle fideiussioni in quanto donazioni prive della forma solenne in quanto, anche a volerle considerare tali, e ciò non pare in virtù del già evidenziato interesse della garante a prestare fideiussione alla garantita (che esclude l'intento di liberalità) l'assunzione di garanzie per debiti altrui (avalli, fidejussioni, ecc.) non rappresenta donazione [neanche]
indiretta: infatti, una volta pagato il debito in luogo del debitore, il garante diviene titolare di azione di regresso, e soltanto in quel momento può
realizzare un intento donativo, rinunziandovi (arg. ex Cass. Sez. I, 21 maggio
2010, n. 12507).
VI.
7. L'opposizione è fondata, al contrario, quanto al credito relativo ai prestiti d'uso d'oro in quanto scadenti nel 2015 e nel 2016 (ultima scadenza
05.07.2016) in quanto, come già evidenziato dal giudice del monitorio, è
pagina 24 di 30 carente la prova del relativo credito, e la documentazione depositata nella presente fase di opposizione da non colma tale carenza probatorio, CP_1
trattandosi di documenti “interni” di non sottoscritti dalla debitrice. CP_4
VII. Quanto alla posizione di si procederà all'analisi dei motivi Pt_2
nell'ordine in cui sono stati rubricati dalla opponente, riportandosi, in caso di motivi analoghi a quelli formulati da a quanto già esposto in merito. Pt_1
VII.
1.1. Quanto alla annullabilità per conflitto di interessi delle fideiussioni prestate da e sottoscritte dalla sig.ra ci si Pt_2 Parte_4
riporta a quanto esposto al paragrafo VI.2.3..
VII.
1.2. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta da Pt_4
nelle fideiussioni specifiche del 18.12.2012, sub. docc. 41 e 42 monitorio
[...]
(firme Y1-Y3 e Y4-Y6 della CTU) la consulenza ha concluso nel senso che le risultanze dell'accertamento peritale non supportano alcuna delle ipotesi ovvero le supportano entrambe (livello 0), quanto alle sottoscrizioni Y1, Y2,
Y3, Y5, Y6 e supportano moderatamente l'ipotesi di autografia (livello 1) per la sottoscrizione Y4.
Sul punto conviene richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi pagina 25 di 30 concreti sottoposti al suo esame (Cass. Civ. n. 2579/2009). “Il giudice del merito, benché abbia disposto la consulenza grafica per verificare l'autografia di una scrittura disconosciuta, se l'indagine esperita non è giunta a risultati del tutto rassicuranti, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, il comportamento processuale delle parti,
senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. (Cass. Civ. n. 14227/1999). Orbene, ritiene il giudicante che la questione sollevata circa l'esistenza di due fideiussioni per lo stesso finanziamento sia in realtà stata spiegata efficacemente dall'opposta trattandosi del finanziamento da € 500.000, per metà erogato con fondi della Banca e per metà con fondi di (pertanto per € 250.000 per ciascun Parte_3
soggetto), il che giustifica l'esistenza delle due fideiussioni. Quanto alle sottoscrizioni apposte, valutando l'intero compendio probatorio a disposizione,
si ritiene che le stesse debbano ritenersi sottoscritte da per i Parte_4
seguenti concorrenti elementi:
- si tratta delle garanzie che l'Assemblea di aveva autorizzato Pt_2
a sottoscrivere in data 29.11.2012, quindi pochi giorni prima Parte_4
dell'effettiva sottoscrizione delle garanzie (doc. 60 opposta):
pagina 26 di 30 Inoltre, nell'atto integrativo del 28.05.2014, con richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti 30/5030848 e 30/5030849, garantiti dalle predette fideiussione, firma per quale garante senza nulla opporre o Parte_4 Pt_2
contestare quanto alla garanzia antecedentemente prestata, così come nessuna contestazione solleva a seguito della intimazione di del 22.03.21 Pt_2 CP_1
(doc. 54 opposta), ove la società medesima viene espressamente qualificata come garante. Da tale convergente compendio probatorio si ritiene di poter considerare provato che in persona della sig.ra sua Pt_2 Parte_4
amministratrice unica, abbia sottoscritto le due fideiussioni specifiche del
18.12.2012.
VII.
2. Quanto all'ammontare del credito fatto valere da in CP_1
monitorio, vi è da premettere che formula una contestazione generica Pt_2
non ancorata a precisi dati di fatto e conseguenti importi, bensì formulata solo
“in diritto”. Vi è da premettere che ha dato piena prova del credito CP_1
ingiunto, depositando la documentazione completa (contratti ed estratti conto)
del credito, così che spettava alla opponente formulare specifiche contestazioni o provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dall'opposta. Dalla lettura pagina 27 di 30 dell'atto di è evidente tale genericità (pag. 10 atto di opposizione: “La Pt_2
Opponente contesta, fin d'ora, la legittimità dell'eventuale meccanismo con il quale la Banca convenuta ha calcolato le valute degli interessi e delle commissioni nei rapporti con Postergando gli accrediti Controparte_2
relativi ai versamenti in riferimento alle singole operazioni, dilatando in tal modo il montante degli interessi passivi per il correntista..”). Una doglianza così formulata, senza alcun riferimento a quale dei rapporti azionati si riferisca,
a quale disposizione contrattuale e a quale periodo temporale è inammissibile,
anche perché rende impossibile per l'opposta qualunque replica e comunque non raggiungendo quel minimo di specificità perché possa essere presa in considerazione. Lo stesso dicasi per le doglianze riferibili ai tassi di interesse applicati, alla c.m.s. e al dedotto anatocismo (che peraltro non risulta fondato dalla lettura dei docc. 7 e 8 monitorio che prevedono la pari periodicità di addebito degli interessi attivi e passivi).
VII.
3. Quanto alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. la stessa è
da escludersi in virtù del fatto che era socia di Legi, così come lo Parte_4
era Fiduciaria Vicentina, socia maggioritaria di così che doveva Pt_2
ritenersi che e la sua A.U. dovessero essere a conoscenza dell'eventuale Pt_2
peggioramento delle condizioni finanziarie di medesima (cfr. Cass. CP_2
2902/2016: “per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della societa' (mediante la revoca pagina 28 di 30 dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti
(mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (Sez. 3, Sentenza n. 8850 del
07/09/1998, in fattispecie anteriore alle modifiche dell'articolo 1956 c.c.
introdotte dalla Legge 27 febbraio 1992, articolo 54). Oltretutto non Pt_2
prova, e nemmeno deduce, quale sarebbe il credito concesso dalla Banca
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice.
VII.
4. Sui prestiti d'uso d'oro valga quanto già esposto al paragrafo VI.7.
VIII. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del d.i. opposto, così come deve essere rigettata la domanda dell'opposta relativa all'ulteriore credito derivante dai prestiti d'uso d'oro concessi a CP_2
IX. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente delle opponenti e sono liquidate, a carico solidale delle stesse ex art. 97 c.p.c. (stante il debito solidale delle medesime e quindi la evidente comunanza di interessi in causa), come da dispositivo ex d.m. 55/2014
e ss.mm.ii. al parametro medio per il valore di causa portato dal d.i. e per tutte le fasi previste dal citato d.m..
Le spese della CTU, come già liquidate in atti, sono poste a carico delle opponenti in solido tra loro.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 29 di 30 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 2194/2021
R. Ing.- R.G. 5197/2021, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24/26.10.21);
2) respinge la domanda dell'opposta relativa al credito derivante dai prestiti d'uso d'oro accesi da Controparte_5
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
4) condanna le opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione liquidate in € 37.951 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico delle opponenti, in solido tra loro, con obbligo di rimborso alla controparte che le abbia eventualmente anticipate.
Così deciso in Vicenza il 22/08/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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