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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1579/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Antonio Lucio DONADIO (C.F. ) e Sebastiano TANZOLA C.F._2
(C.F. ) C.F._3
- attore -
contro
(P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carmela PEPE GROSSO (c.f. ) C.F._4
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1
per sentirla condannare, a titolo di responsabilità Controparte_1 contrattuale, al pagamento di € 233.761,25 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni derivati da accidente vascolare cerebrale di tipo ischemico, verificatosi a seguito dall'intervento chirurgico subito, per ernia inguinale, in data
12.11.2020 presso la predetta struttura sanitaria privata.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- in data 12.11.2020 veniva ricoverato presso la e CP_1 Controparte_1
sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica protesica inguinale destra, eseguito dall'Equipe operatoria composta dal Dott. Persona_1
(Chirurgo), Dott. (Chirurgo), Dott. Persona_2 Persona_3
(Anestesista), Dott. (Infermiere); Persona_4
- l'intervento, durato dalle 17.30 alle 18.00 circa, era eseguito in anestesia generale, nonostante il paziente, in occasione del colloquio svolto due giorni prima con l'anestesista Dott. , avesse chiesto di ricevere l'anestesia spinale o locale;
Per_3
- era dimesso il 13.11.2020, al termine del decorso post operatorio apparentemente regolare, con prescrizione di 20 giorni di riporto e terapia antibiotica domiciliare, ma, già durante il tragitto verso la propria abitazione, accusava dolori cervicali, nausea e mal d'auto, e, per di più, giunto a casa, dopo aver consumato i pasti, preso l'antibiotico ed essersi addormentato, alle ore 1:30 del giorno 14.11.2020, avvertiva un calo di pressione e forte debolezza e, alle ore 6:00, sintomi ben più gravi a causa dei quali era soccorso con ambulanza del 118 e trasportato all'Ospedale di Lagonegro, dove rimaneva ricoverato dal 14 al 21.11.21 presso l'U.O.C. Medicina Generale, che gli diagnosticava un accidente vascolare cerebrale e postumi da ictus, cui seguivano visite ed esami presso diverse strutture.
Ha, quindi, evidenziato, alla luce della CTP allegata, che sussiste la responsabilità medica per consenso informato incompleto, imperizia, imprudenza e negligenza nella scelta anestesiologica generale ed frettolose dimissioni, atteso che;
- l'anestesia generale è notoriamente a maggiore rischio di complicanze ed eventi avversi (ictus, infarto ecc.), anche per i tempi di smaltimento della stessa, laddove
2 l'intervento di ernia inguinale è generalmente eseguito in anestesia locale o spinale;
- la scelta dell'anestesia generale praticata non era motivata nella Cartella Clinica e nel Modulo di Informazione e Consenso all'Anestesia, redatto prima dell'intervento dal Dr. in maniera incompleta e grossolana, quasi in bianco, Per_3 con la conseguenza che il consenso diventa “meno informato” e illecito per non aver neppure prospettato la maggiore possibilità di eventi trombotici;
- gli esami di laboratorio al momento del ricovero (colesterolo totale di 232 mg/dl ed elevato numero di Dibucaina 77% unitamente all'aumento del volume piastrinico) era indicativi di una maggiore predisposizione per eventi trombotici ed avrebbero dovuto sconsigliare l'anestesia generale;
- le dimissione di un soggetto sottoposto ad anestesia generale era inspiegabilmente effettuate dopo circa 16 ore dall'intervento, ben sapendo che l'anestesia generale può comportare complicanze tardive, come si è poi verificato.
Ha, infine, messo in risalto (anche attraverso la CTP allegata), che:
- ha subito la lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi non avendo ricevuto informazioni sui rischi anestesiologici;
- l'ictus cerebrale subito in conseguenza della scelta anestesiologica effettuata dai sanitari ha portato ad un ricovero e necessità di riabilitazione corrispondenti ad una
Inabilità Totale di circa 10 giorni, seguita da una Inabilità Parziale al 50% per almeno 70 giorni ed al 25% per altri 90 giorni;
- l'accidente vascolare cerebrale, pur se stabilizzato, ha comunque determinato una emiparesi sinistra con invalidità permanente del 30-35% ed impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di odontotecnico;
- l'attore, ancora oggi, manifesta difficoltà nell'espletamento delle proprie attività lavorative per mancanza di forza prensile alla mano sinistra;
non riesce più a coltivare la sua passione di ciclista;
non svolge più attività sportive;
- ha subito gravi danni morali in ambito sociale e familiare;
- ha sostenuto spese documentate (per ragioni sanitarie e correlati pernottamenti) pari complessivamente ad € 6.084,75;
1.2. – Si è costituita la la quale ha chiesto di Controparte_1
rigettare la domanda attorea per infondatezza atteso che:
3 - l'evento che ha colpito l'attore era imprevedibile ed inevitabile e non è addebitabile alla condotta dei sanitari, i quali hanno agito a regola d'arte;
- infatti, nessuna complicanza intra e post operatoria è stata registrata durante il ricovero, mentre i sintomi sono insorti dopo le dimissioni, a due giorni di distanza dall'intervento;
- inoltre, la scelta del tipo di anestesia, se locale o generale, rientra nella discrezionalità del clinico operatore, che soltanto in presenza di motivati fattori di rischio (tra i quali non rientrano i risultati degli esami di laboratorio preintervento dell'attore) è invitato a preferire l'una all'altra poiché entrambe presentano rischi di diversa natura.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'audizione dei testi e Testimone_1 [...]
(entrambi all'udienza del 21.12.2023) e nell'espletamento della CTU Tes_2
medico legale a cura della Dott.ssa (cfr. relazione depositata in data Persona_5
3.7.2024; chiarimenti depositati in data 12.12.2024).
2. – Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Per consolidata giurisprudenza – ormai positivizzata nell'art. 7, 1° comma, l.
24/2017, entrato in vigore l'1.4.2017 e, quindi, applicabile al caso in esame – il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura privata) ha fonte nel contratto, atipico ed a prestazioni corrispettive, c.d. di ospedalità o assistenza sanitaria, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico dell'ospedale o della casa di cura, “una serie complessa di prestazioni”, di natura sanitaria (compresa la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze), ma anche lato sensu di ospitalità alberghiera, “destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3 n. 10832 del 16/5/2014, Sez.
3 n. 14258 dell'8/7/2020): pertanto, la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr., ex multis, tra le
4 più significative, Sez. U, Sentenza n. 9556 del 1/7/2002; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del
14/7/2004; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 28987 del
11/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
Ne discende, sul piano del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/1/2008).
Più specificamente, è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento per errore medico provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez.
3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel
5 processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del
20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 6/7/2021).
2.2. – Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria prodotta si ricava che il 12.11.2020 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1 ernioplastica protesica inguinale da parte dall'Equipe operatoria composta dal Dott.
(Chirurgo), Dott. (Chirurgo), Dott. Persona_1 Persona_2 [...]
(Anestesista), Dott. (Infermiere), presso la Per_3 Persona_4 [...]
con dimissioni in data del 13.11.2020. Controparte_1
Tanto basta per dimostrare il contatto sociale (del resto, incontestato) con la clinica convenuta alla base dell'invocata responsabilità contrattuale.
2.3. – Inoltre, sussiste il nesso di causalità tra l'ictus patito dell'attore e l'inadempimento dei sanitari per quanto evidenziato nella CTU espletata.
2.3.1. – Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'eccezione di nullità (relativa) della predetta CTU, per non essere stata affidata al collegio previsto dall'art. 15 l. 24/2017, è tardivamente formulata nell'interesse di parte convenuta (con note depositate il
24.10.2024) soltanto dopo avere appreso gli esiti sfavorevoli dell'accertamento tecnico
(relazione depositata il 3.7.2024), piuttosto che dopo avere avuto conoscenza dell'ordinanza contenente i quesiti (8.2.2024) e prima dell'avvio delle operazioni
(11.3.2024).
2.3.2. – Nel merito, dalla CTU espletata si evince che:
- le informazioni sui rischi anestesiologici erano state fornite per scritto ed in modo adeguato;
- sussisteva il consenso scritto del paziente all'intervento di ernioplastica in anestesia generale (sia pure nel modulo relativo all'intervento);
- l'anestesia generale non era controindicata rispetto all'intervento ed alle condizioni del paziente;
- non vi sono evidenze in letteratura che, con una diversa tecnica anestesiologica non si sarebbe verificato l'ictus, peraltro manifestato oltre 24 ore dopo l'anestesia;
- in mancanza di altre cause concrete, è probabile che l'ictus sia stato provocato da un rialzo pressorio (riscontrato nel successivo ricovero presso l'Ospedale di
Lagonegro) a causa del famaci utilizzati in occasione dell'intervento in anestesia
6 generale presso la struttura sanitaria della convenuta, ma sarebbe potuto accadere anche in caso di anestesia locale;
- tuttavia, dalla cartella clinica della non risulta il Controparte_1
rispetto delle condizioni di dimissibilità dopo anestesia come codificate dalla
RT (società italiana di anestesia analgesica e terapia intensiva), ossia la stabilità cardiocircolatoria con rilevazione dei parametri viti, tra cui, per quanto di specifico interesse, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca;
- tale omissione integra un indubbio comportamento colposo dei sanitari in nesso di causalità con la lesione subita dall'attore in quanto, come detto, l'ictus è stato verosimilmente provocato dal rialzo pressorio dovuto alla somministrazione di farmaci in occasione dell'anestesia e, quindi, sarebbe stato evitabile se fossero stati rilevati i parametri privati prima di procedere alle programmate dimissioni.
A fronte di ciò, la convenuta non ha provato che i sanitari hanno agito con la diligenza richiesta, rilevando i parametri vitali prima delle dimissioni, né che il loro inadempimento è dipeso da causa ad essi non imputabile.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per i danni derivati dall'ictus subito da a causa della mancata rilevazione Parte_1
dei parametri vitali al momento delle dimissioni.
2.4. – Quanto ai danni risarcibili, la CTU espletata ha evidenziato che l'attore, in conseguenza del predetto ictus, ha riportato l'invalidità temporanea di 13 gg. al 100%, di 60 gg al 75 %, di 30 gg al 50 % e 80 gg al 25%, con postumi permanenti descritti come “emiparesi con lieve deficit di forza e minimo impaccio ai movimenti fini della mano” e stimati nel 7% di invalidità.
Al riguardo, in sede di integrazione, il CTU ha convincentemente chiarito che “la tabella ministeriale delle menomazioni di cui al DM 3.7.2003, attuativo dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni non prevede la voce tabellare relativa all'emiparesi né alla ipostenia. L'unica voce è la paraparesi con deficit di forza lieve-moderato e possibilità di deambulare senza appoggio, a seconda anche del deficit della funzionalità sfinteriale che prevede un range dal 20 al 45%. L'obiettività effettuata dalla sottoscritta ha rilevato una ipostenia all'emisoma sinistro maggiore all'arto superiore ed un ipertono spastico all'arto inferiore sinistro con ipotonotrofia muscolare del muscolo quadricipite femorale. La paraparesi è una condizione che si manifesta con parziale
7 perdita della capacità motoria spontanea di entrambi gli arti superiori o di entrambi gli arti inferiori, mentre l'ipostenia è solo la riduzione della forza muscolare, in tal caso a carico dell'arto superiore sinistro e meno dell'arto inferiore sinistro. Per tale motivo la sottoscritta ha effettuato una valutazione proporzionale al deficit di forza, servendosi anche delle tabelle SIMLA che invece prevedono la specifica voce e calcolandolo al
7%”.
Inoltre, sebbene l'emiparesi accertata dal CTU abbia portato soltanto ad un “lieve deficit di forza” e ad un “minimo impaccio ai movimenti fini della mano” non vi sono ragioni per non credere al teste , il quale – dipendente del laboratorio Testimone_1 odontotecnico dell'attore – ha riferito che tali limitazioni hanno impedito al Pt_1 di svolgere le lavorazioni di odontotecnico “perché la mano sinistra serve a reggere il pezzo da modellare” e “non esiste alcuno strumento che consente di tenere il pezzo in luogo della mano sinistra”, sicché l'attore, dopo l'ictus, si limita a svolgere le attività
“preliminari”, lasciando la lavorazione vera e propria delle protesi fisse allo stesso e delle protesi mobili ad un collaboratore esterno di nome . Tes_1 CP_2
Nondimeno parte attrice non ha specificamente dedotto la perdita di reddito futuro né, coerentemente, ha fornito documentazione contabile utile a valutarla.
Neppure vi sono elementi per ritenere che le prodotte fatture del laboratorio odontotecnico di o dell'odontotecnico – al Controparte_3 Controparte_4
di là del fatto che nessuno dei essi ha il nome del collaboratore (tale ) CP_2
menzionato dal teste – si riferiscano specificamente ad attività resa Tes_1 necessaria in conseguenza dei deficit funzionali della mano sinistra dell'attore.
Tuttavia, la modifica, in senso limitativo, delle mansioni dell'attore costituisce, unitamente all'abbandono dell'attività sportiva di ciclista (come riferita dai testi e ), quella rilevante incidenza della menomazione accertata su Tes_1 Tes_2
specifici aspetti dinamico relazioni meritevole di adeguata personalizzazione attraverso l'aumento del 20%, ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005, dell'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente.
Ne deriva che – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs. 209/2005, richiamato dall'art. 7, 4° comma, l. 24/2017, tenuto conto dei 52 anni d'età che l'attore (nato il [...]) aveva al tempo dell'ictus (il 14.11.2020) – va liquidato, a titolo di danni non patrimoniali il complessivo importo di € 17.081,26, ottenuto dalla sommatoria di:
8 - € 9.953,28,00 per danno biologico permanente con riferimento al 7% di invalidità permanente;
- € 1.990,66, pari al 20% di € 9.953,28,00 per l'illustrata personalizzazione del danno biologico permanente;
- € 5.137,32 per danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di € 718,12 per
13 gg di ITP al 100%, € 2.485,80,00 per 60 gg di ITP al 75%, € 828,60 per 30 gg di ITP al 50% ed € 1.104,80 per 80 gg di ITP al 25%);
L'importo complessivo di € 17.081,26, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (14.11.2020), successivamente, rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sul totale così determinato (divenuto debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Devono poi aggiungersi spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU per €
862,97, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sul totale rivalutato e maggiorato degli interessi (divenuto debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.5. – In conclusione, quindi, occorre condannare la Controparte_1
a pagare la somma di € 17.944,23 (di cui € 862,97 da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali (da calcolarsi come già precisato) fino al soddisfo, in favore di
Parte_1
2.6. – Le spese di giudizio vanno regolate come da dispositivo in applicazione della principio di soccombenza alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum, oltre effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed accessori.
Infine, per la medesima ragione, le spese della CTU vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 a) condanna la al pagamento di € 17.944,23 (di Controparte_1 cui € 862,97 da rivalutarsi), oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_1
b) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge, in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
c) pone le spese della CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 1 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
10
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Antonio Lucio DONADIO (C.F. ) e Sebastiano TANZOLA C.F._2
(C.F. ) C.F._3
- attore -
contro
(P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carmela PEPE GROSSO (c.f. ) C.F._4
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1
per sentirla condannare, a titolo di responsabilità Controparte_1 contrattuale, al pagamento di € 233.761,25 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni derivati da accidente vascolare cerebrale di tipo ischemico, verificatosi a seguito dall'intervento chirurgico subito, per ernia inguinale, in data
12.11.2020 presso la predetta struttura sanitaria privata.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- in data 12.11.2020 veniva ricoverato presso la e CP_1 Controparte_1
sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica protesica inguinale destra, eseguito dall'Equipe operatoria composta dal Dott. Persona_1
(Chirurgo), Dott. (Chirurgo), Dott. Persona_2 Persona_3
(Anestesista), Dott. (Infermiere); Persona_4
- l'intervento, durato dalle 17.30 alle 18.00 circa, era eseguito in anestesia generale, nonostante il paziente, in occasione del colloquio svolto due giorni prima con l'anestesista Dott. , avesse chiesto di ricevere l'anestesia spinale o locale;
Per_3
- era dimesso il 13.11.2020, al termine del decorso post operatorio apparentemente regolare, con prescrizione di 20 giorni di riporto e terapia antibiotica domiciliare, ma, già durante il tragitto verso la propria abitazione, accusava dolori cervicali, nausea e mal d'auto, e, per di più, giunto a casa, dopo aver consumato i pasti, preso l'antibiotico ed essersi addormentato, alle ore 1:30 del giorno 14.11.2020, avvertiva un calo di pressione e forte debolezza e, alle ore 6:00, sintomi ben più gravi a causa dei quali era soccorso con ambulanza del 118 e trasportato all'Ospedale di Lagonegro, dove rimaneva ricoverato dal 14 al 21.11.21 presso l'U.O.C. Medicina Generale, che gli diagnosticava un accidente vascolare cerebrale e postumi da ictus, cui seguivano visite ed esami presso diverse strutture.
Ha, quindi, evidenziato, alla luce della CTP allegata, che sussiste la responsabilità medica per consenso informato incompleto, imperizia, imprudenza e negligenza nella scelta anestesiologica generale ed frettolose dimissioni, atteso che;
- l'anestesia generale è notoriamente a maggiore rischio di complicanze ed eventi avversi (ictus, infarto ecc.), anche per i tempi di smaltimento della stessa, laddove
2 l'intervento di ernia inguinale è generalmente eseguito in anestesia locale o spinale;
- la scelta dell'anestesia generale praticata non era motivata nella Cartella Clinica e nel Modulo di Informazione e Consenso all'Anestesia, redatto prima dell'intervento dal Dr. in maniera incompleta e grossolana, quasi in bianco, Per_3 con la conseguenza che il consenso diventa “meno informato” e illecito per non aver neppure prospettato la maggiore possibilità di eventi trombotici;
- gli esami di laboratorio al momento del ricovero (colesterolo totale di 232 mg/dl ed elevato numero di Dibucaina 77% unitamente all'aumento del volume piastrinico) era indicativi di una maggiore predisposizione per eventi trombotici ed avrebbero dovuto sconsigliare l'anestesia generale;
- le dimissione di un soggetto sottoposto ad anestesia generale era inspiegabilmente effettuate dopo circa 16 ore dall'intervento, ben sapendo che l'anestesia generale può comportare complicanze tardive, come si è poi verificato.
Ha, infine, messo in risalto (anche attraverso la CTP allegata), che:
- ha subito la lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi non avendo ricevuto informazioni sui rischi anestesiologici;
- l'ictus cerebrale subito in conseguenza della scelta anestesiologica effettuata dai sanitari ha portato ad un ricovero e necessità di riabilitazione corrispondenti ad una
Inabilità Totale di circa 10 giorni, seguita da una Inabilità Parziale al 50% per almeno 70 giorni ed al 25% per altri 90 giorni;
- l'accidente vascolare cerebrale, pur se stabilizzato, ha comunque determinato una emiparesi sinistra con invalidità permanente del 30-35% ed impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di odontotecnico;
- l'attore, ancora oggi, manifesta difficoltà nell'espletamento delle proprie attività lavorative per mancanza di forza prensile alla mano sinistra;
non riesce più a coltivare la sua passione di ciclista;
non svolge più attività sportive;
- ha subito gravi danni morali in ambito sociale e familiare;
- ha sostenuto spese documentate (per ragioni sanitarie e correlati pernottamenti) pari complessivamente ad € 6.084,75;
1.2. – Si è costituita la la quale ha chiesto di Controparte_1
rigettare la domanda attorea per infondatezza atteso che:
3 - l'evento che ha colpito l'attore era imprevedibile ed inevitabile e non è addebitabile alla condotta dei sanitari, i quali hanno agito a regola d'arte;
- infatti, nessuna complicanza intra e post operatoria è stata registrata durante il ricovero, mentre i sintomi sono insorti dopo le dimissioni, a due giorni di distanza dall'intervento;
- inoltre, la scelta del tipo di anestesia, se locale o generale, rientra nella discrezionalità del clinico operatore, che soltanto in presenza di motivati fattori di rischio (tra i quali non rientrano i risultati degli esami di laboratorio preintervento dell'attore) è invitato a preferire l'una all'altra poiché entrambe presentano rischi di diversa natura.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'audizione dei testi e Testimone_1 [...]
(entrambi all'udienza del 21.12.2023) e nell'espletamento della CTU Tes_2
medico legale a cura della Dott.ssa (cfr. relazione depositata in data Persona_5
3.7.2024; chiarimenti depositati in data 12.12.2024).
2. – Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Per consolidata giurisprudenza – ormai positivizzata nell'art. 7, 1° comma, l.
24/2017, entrato in vigore l'1.4.2017 e, quindi, applicabile al caso in esame – il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura privata) ha fonte nel contratto, atipico ed a prestazioni corrispettive, c.d. di ospedalità o assistenza sanitaria, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico dell'ospedale o della casa di cura, “una serie complessa di prestazioni”, di natura sanitaria (compresa la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze), ma anche lato sensu di ospitalità alberghiera, “destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3 n. 10832 del 16/5/2014, Sez.
3 n. 14258 dell'8/7/2020): pertanto, la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr., ex multis, tra le
4 più significative, Sez. U, Sentenza n. 9556 del 1/7/2002; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del
14/7/2004; Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 28987 del
11/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
Ne discende, sul piano del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/1/2008).
Più specificamente, è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento per errore medico provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez.
3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel
5 processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del
20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 6/7/2021).
2.2. – Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria prodotta si ricava che il 12.11.2020 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1 ernioplastica protesica inguinale da parte dall'Equipe operatoria composta dal Dott.
(Chirurgo), Dott. (Chirurgo), Dott. Persona_1 Persona_2 [...]
(Anestesista), Dott. (Infermiere), presso la Per_3 Persona_4 [...]
con dimissioni in data del 13.11.2020. Controparte_1
Tanto basta per dimostrare il contatto sociale (del resto, incontestato) con la clinica convenuta alla base dell'invocata responsabilità contrattuale.
2.3. – Inoltre, sussiste il nesso di causalità tra l'ictus patito dell'attore e l'inadempimento dei sanitari per quanto evidenziato nella CTU espletata.
2.3.1. – Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'eccezione di nullità (relativa) della predetta CTU, per non essere stata affidata al collegio previsto dall'art. 15 l. 24/2017, è tardivamente formulata nell'interesse di parte convenuta (con note depositate il
24.10.2024) soltanto dopo avere appreso gli esiti sfavorevoli dell'accertamento tecnico
(relazione depositata il 3.7.2024), piuttosto che dopo avere avuto conoscenza dell'ordinanza contenente i quesiti (8.2.2024) e prima dell'avvio delle operazioni
(11.3.2024).
2.3.2. – Nel merito, dalla CTU espletata si evince che:
- le informazioni sui rischi anestesiologici erano state fornite per scritto ed in modo adeguato;
- sussisteva il consenso scritto del paziente all'intervento di ernioplastica in anestesia generale (sia pure nel modulo relativo all'intervento);
- l'anestesia generale non era controindicata rispetto all'intervento ed alle condizioni del paziente;
- non vi sono evidenze in letteratura che, con una diversa tecnica anestesiologica non si sarebbe verificato l'ictus, peraltro manifestato oltre 24 ore dopo l'anestesia;
- in mancanza di altre cause concrete, è probabile che l'ictus sia stato provocato da un rialzo pressorio (riscontrato nel successivo ricovero presso l'Ospedale di
Lagonegro) a causa del famaci utilizzati in occasione dell'intervento in anestesia
6 generale presso la struttura sanitaria della convenuta, ma sarebbe potuto accadere anche in caso di anestesia locale;
- tuttavia, dalla cartella clinica della non risulta il Controparte_1
rispetto delle condizioni di dimissibilità dopo anestesia come codificate dalla
RT (società italiana di anestesia analgesica e terapia intensiva), ossia la stabilità cardiocircolatoria con rilevazione dei parametri viti, tra cui, per quanto di specifico interesse, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca;
- tale omissione integra un indubbio comportamento colposo dei sanitari in nesso di causalità con la lesione subita dall'attore in quanto, come detto, l'ictus è stato verosimilmente provocato dal rialzo pressorio dovuto alla somministrazione di farmaci in occasione dell'anestesia e, quindi, sarebbe stato evitabile se fossero stati rilevati i parametri privati prima di procedere alle programmate dimissioni.
A fronte di ciò, la convenuta non ha provato che i sanitari hanno agito con la diligenza richiesta, rilevando i parametri vitali prima delle dimissioni, né che il loro inadempimento è dipeso da causa ad essi non imputabile.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per i danni derivati dall'ictus subito da a causa della mancata rilevazione Parte_1
dei parametri vitali al momento delle dimissioni.
2.4. – Quanto ai danni risarcibili, la CTU espletata ha evidenziato che l'attore, in conseguenza del predetto ictus, ha riportato l'invalidità temporanea di 13 gg. al 100%, di 60 gg al 75 %, di 30 gg al 50 % e 80 gg al 25%, con postumi permanenti descritti come “emiparesi con lieve deficit di forza e minimo impaccio ai movimenti fini della mano” e stimati nel 7% di invalidità.
Al riguardo, in sede di integrazione, il CTU ha convincentemente chiarito che “la tabella ministeriale delle menomazioni di cui al DM 3.7.2003, attuativo dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni non prevede la voce tabellare relativa all'emiparesi né alla ipostenia. L'unica voce è la paraparesi con deficit di forza lieve-moderato e possibilità di deambulare senza appoggio, a seconda anche del deficit della funzionalità sfinteriale che prevede un range dal 20 al 45%. L'obiettività effettuata dalla sottoscritta ha rilevato una ipostenia all'emisoma sinistro maggiore all'arto superiore ed un ipertono spastico all'arto inferiore sinistro con ipotonotrofia muscolare del muscolo quadricipite femorale. La paraparesi è una condizione che si manifesta con parziale
7 perdita della capacità motoria spontanea di entrambi gli arti superiori o di entrambi gli arti inferiori, mentre l'ipostenia è solo la riduzione della forza muscolare, in tal caso a carico dell'arto superiore sinistro e meno dell'arto inferiore sinistro. Per tale motivo la sottoscritta ha effettuato una valutazione proporzionale al deficit di forza, servendosi anche delle tabelle SIMLA che invece prevedono la specifica voce e calcolandolo al
7%”.
Inoltre, sebbene l'emiparesi accertata dal CTU abbia portato soltanto ad un “lieve deficit di forza” e ad un “minimo impaccio ai movimenti fini della mano” non vi sono ragioni per non credere al teste , il quale – dipendente del laboratorio Testimone_1 odontotecnico dell'attore – ha riferito che tali limitazioni hanno impedito al Pt_1 di svolgere le lavorazioni di odontotecnico “perché la mano sinistra serve a reggere il pezzo da modellare” e “non esiste alcuno strumento che consente di tenere il pezzo in luogo della mano sinistra”, sicché l'attore, dopo l'ictus, si limita a svolgere le attività
“preliminari”, lasciando la lavorazione vera e propria delle protesi fisse allo stesso e delle protesi mobili ad un collaboratore esterno di nome . Tes_1 CP_2
Nondimeno parte attrice non ha specificamente dedotto la perdita di reddito futuro né, coerentemente, ha fornito documentazione contabile utile a valutarla.
Neppure vi sono elementi per ritenere che le prodotte fatture del laboratorio odontotecnico di o dell'odontotecnico – al Controparte_3 Controparte_4
di là del fatto che nessuno dei essi ha il nome del collaboratore (tale ) CP_2
menzionato dal teste – si riferiscano specificamente ad attività resa Tes_1 necessaria in conseguenza dei deficit funzionali della mano sinistra dell'attore.
Tuttavia, la modifica, in senso limitativo, delle mansioni dell'attore costituisce, unitamente all'abbandono dell'attività sportiva di ciclista (come riferita dai testi e ), quella rilevante incidenza della menomazione accertata su Tes_1 Tes_2
specifici aspetti dinamico relazioni meritevole di adeguata personalizzazione attraverso l'aumento del 20%, ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005, dell'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente.
Ne deriva che – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs. 209/2005, richiamato dall'art. 7, 4° comma, l. 24/2017, tenuto conto dei 52 anni d'età che l'attore (nato il [...]) aveva al tempo dell'ictus (il 14.11.2020) – va liquidato, a titolo di danni non patrimoniali il complessivo importo di € 17.081,26, ottenuto dalla sommatoria di:
8 - € 9.953,28,00 per danno biologico permanente con riferimento al 7% di invalidità permanente;
- € 1.990,66, pari al 20% di € 9.953,28,00 per l'illustrata personalizzazione del danno biologico permanente;
- € 5.137,32 per danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di € 718,12 per
13 gg di ITP al 100%, € 2.485,80,00 per 60 gg di ITP al 75%, € 828,60 per 30 gg di ITP al 50% ed € 1.104,80 per 80 gg di ITP al 25%);
L'importo complessivo di € 17.081,26, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (14.11.2020), successivamente, rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sul totale così determinato (divenuto debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Devono poi aggiungersi spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU per €
862,97, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, infine, sul totale rivalutato e maggiorato degli interessi (divenuto debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.5. – In conclusione, quindi, occorre condannare la Controparte_1
a pagare la somma di € 17.944,23 (di cui € 862,97 da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali (da calcolarsi come già precisato) fino al soddisfo, in favore di
Parte_1
2.6. – Le spese di giudizio vanno regolate come da dispositivo in applicazione della principio di soccombenza alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum, oltre effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed accessori.
Infine, per la medesima ragione, le spese della CTU vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 a) condanna la al pagamento di € 17.944,23 (di Controparte_1 cui € 862,97 da rivalutarsi), oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_1
b) condanna, inoltre, la al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge, in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
c) pone le spese della CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 1 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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