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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1923/2025 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , con sede in Prignano sulla Parte_1 P.IVA_1
Secchia (MO), Via Monte n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Simone Soavi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
- attrice - contro
P. IVA , con sede in Reggio Controparte_1 P.IVA_2
Emilia, Via Euripide n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Geminio C. Ruffini e Nino G. Ruffini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P.
Borsellino n. 22
- convenuta -
OGGETTO: appalto.
1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, ai sensi delle norme applicabili fra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli artt. 1175, 1223, 1375, 1453, 1458
c.c., Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Dichiarare fondata e provata la domanda attorea, o comunque pronunciare qualsiasi statuizione ritenuta necessaria ed opportuna al suo accoglimento.
2) Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 26.1.2023 prodotto come doc. 1 dall'attrice per grave inadempimento di
[...]
ovvero per il diverso motivo ritenuto opportuno. CP_1
3) Condannare a versare a le somme di € Controparte_1 Parte_1
50.325,00, di € 1.560,00, di € 5.097,39, di € 258,00, di € 5.760,50, di € 13.610,08 in ragione dei titoli indicati in atti, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che per i medesimi titoli verranno determinate in corso di causa o ritenute di giustizia anche in via equitativa, in ogni caso oltre agli interessi legali maturandi dal dovuto al saldo, nonché all'anatocismo e/o alla rivalutazione monetaria ove ritenuti applicabili.
4) Condannare al risarcimento dei danni ai sensi del Controparte_1
1° e/o del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alla metà delle spese di lite che verranno liquidate ovvero in quella che sarà determinata equitativamente.
5) Rigettare le domande, eccezioni, deduzioni della convenuta in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e diritto.
6) Condannare al rimborso delle spese di lite, Controparte_1 aumentate nella misura di un terzo prevista dall'art. 4, 8° comma,
D.M. n. 54/2014, ove ritenuto applicabile.
Per parte convenuta:
Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, previa
2 di 18 rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze non accolte:
RESPINGERE ogni diversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti;
ACCERTATO il grave inadempimento di per i motivi meglio Parte_1 esposti in atti DICHIARARE la risoluzione del contratto di appalto del
26 gennaio 2023 per fatto imputabile alla stessa Parte_1
CONDANNARE a risarcire a tutti i danni Parte_1 Controparte_1 dalla medesima patiti e patiendi, danni che, allo stato, salva miglior stima, si quantificano in €.160.285,65, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al dì del saldo effettivo;
COMPENSARE quanto eventualmente dovuto da a Controparte_1
CFG s.r.l. , fino a concorrenza, con quanto dovuto da quest'ultima e con vittoria delle spese di lite”.
In via istruttoria: rinnova le istanze istruttorie non accolte in fase istruttoria, ovvero per l'ammissione dei residui capitoli di prova testimoniali dedotti, nonché per l'ammissione delle due consulenze tecniche richieste a pag. 16 e 17 della II' memoria autorizzata ex art.
171 ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'appaltatrice per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 26 gennaio 2023, avente ad oggetto la edificazione di un capannone su un'area di sua proprietà sita nella frazione di Casinalbo
a Formigine (MO), per grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna alla restituzione dell'acconto versato di € 50.325,00, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
12.675,89 per spese sostenute ed € 13.610,08 per perdita del valore
3 di 18 locativo, oltre a quelli per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1
e 3, c.p.c.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 19 settembre 2024, chiedendo anch'essa la risoluzione del contratto ma per grave inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
160.285,65 per spese di progettazione, per costi delle opere realizzate, per oneri economici sostenuti e da sostenere in esecuzione del contratto stipulato con la società terza fornitrice del prefabbricato, nonché per mancato guadagno, e con compensazione tra i rispettivi debiti.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie integrative, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della società attrice ed escussione di testimoni ( , , ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Terminata l'istruttoria orale, disposto un rinvio in pendenza di trattative e respinta l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata dall'attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto d'appalto stipulato in data 26 gennaio 2023, con cui incaricava Parte_1 CP_1 di realizzare un capannone industriale su un terreno di sua
[...] proprietà sito in Via E. Mattei snc nella frazione di Casinalbo nel
Comune di Formigine (MO).
In particolare, tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione delle fondazioni del capannone, la fornitura ed il montaggio del prefabbricato, la realizzazione del pavimento e l'esecuzione del getto
4 di 18 integrativo dei solai, per il corrispettivo “a corpo” di € 275.000,00
(cfr. docc. 1 e 2 dell'attrice).
1.1. Il contratto d'appalto dev'essere dichiarato risolto.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. 19706/2020, Cass.
26907/2014).
Ciò vale anche nel caso in cui si accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, perché il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto (Cass. 6675/2018, Cass.
10389/2005).
Nella specie, la volontà di ciascuna parte converge inequivocabilmente in un'unica direzione, contraria (ciascuna per i suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale.
Le parti hanno, cioè, assunto posizioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale, i cui effetti, pertanto, non possono che cessare in coerenza con il venir meno dell'iniziale incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto.
In conclusione, va pronunciata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
1.2. Poiché la risoluzione contrattuale, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, comporta
5 di 18 l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. 28722/2022, Cass. 4442/2014, Cass.
2439/2006, Cass. 18143/2004, Cass. 7829/2003), va accolta la domanda di di restituzione dell'acconto pacificamente Parte_1 versato, pari ad € 50.325,00, oltre ad interessi legali dalla domanda
(18 giugno 2024) al saldo.
1.3. Cionondimeno, poiché entrambe le parti hanno chiesto il risarcimento dei danni, occorre accertare quale dei due contraenti debba considerarsi inadempiente, e ciò al fine di stabilire quale di essi debba eventualmente sopportare le conseguenze di ordine risarcitorio della propria inadempienza.
Infatti, alla risoluzione del contratto segue l'esame delle richieste di risarcimento del danno che entrambe le parti, assumendosi non inadempienti, hanno proposto (cfr. Cass. 13827/2019), atteso che l'attribuzione di un inadempimento colpevole costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi,
l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra (cfr. Cass.
18932/2016).
Nella specie, per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo, per quanto qui di interesse, le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
In data 5 febbraio 2024 le parti si incontravano presso il terreno dove avrebbero dovuto essere realizzate le opere appaltate, per effettuare delle misurazioni in contraddittorio, preliminari all'inizio dei lavori, che si prospettava imminente, essendo ormai positivamente avviato alla conclusione l'iter per l'ottenimento del permesso di costruire, effettivamente rilasciato in data 21 febbraio 2024.
Durante tale incontro esibiva un elenco di opere Controparte_1 che asseriva fossero extra-capitolato e dovessero essere eseguite
6 di 18 prima di quelle contrattualmente pattuite, per un costo preventivato pari complessivamente ad € 34.288,00 oltre IVA (cfr. doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta). predisponeva poi un altro e più ampio elenco di Controparte_1 opere, datato 13 marzo 2024, inserendone anche di ulteriori ed anche extra-capitolato, suddivise nelle seguenti categorie: «Verifica plinti capannoni esistenti», «Accantieramento e oneri di sicurezza»,
«Movimento terra + riempimenti», «Rimozione marciapiede esistente per formazione plinti», «Costruzione marciapiede», «Scarico acque bianche e copertura», «Scarico acque nere», «Linea acqua acquedotto», «Linea telecom + fibra», «Anello messa a terra treccia nuda in rame diametro 35», per il corrispettivo complessivo di €
56.502,00. (cfr. doc. 20 della convenuta).
a sua volta, proponeva una modifica del contratto Parte_1
d'appalto, che prevedeva l'esecuzione solo di alcune delle lavorazioni extra-capitolato indicate dall'appaltatrice ed un conseguente aumento del corrispettivo a complessivi € 300.000,00 + IVA (cfr. doc. 22 della convenuta).
Di contro, si diceva disponibile ad accettare un Controparte_1 aumento del corrispettivo ad € 315.000/318.000,00 (cfr. pagina 9 della comparsa costitutiva).
Stante la mancata convergenza sulla modifica contrattuale,
[...]
con missiva inviata a mezzo PEC in data 15 aprile 2024, Pt_1 diffidava ad adempiere al contratto nel termine di Controparte_1 quindici giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe senz'altro risolto (cfr. doc. 8 dell'attrice e doc. 25 della convenuta).
con missiva inviata a mezzo PEC in data 19 Controparte_1 aprile 2024, pur confermando la volontà di adempiere al contratto, diffidava a sua volta ad adempiervi, segnatamente ad Parte_1
«approntare tutti i progetti, le opere e gli adempimenti previsti a carico della committenza (art. 10), necessari prima dell'inizio dei
7 di 18 lavori», a « «pagare il corrispettivo ammontante al 20% previsto “a inizio lavori di fondazione” (art. 11)», ad «obbligarsi a pagare le opere resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali ordinate dalla committenza, nonché per le opere non previste e non prevedibili in fase contrattuale (art. 3)», nonché ad «obbligarsi a pagare la revisione prezzi (art. 2)», con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine di quindici giorni, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto per fatto e colpa della società committente
(cfr. doc. 9 dell'attrice e doc. 26 della convenuta).
Tanto premesso, giova ricordare che, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, è necessario procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di ambedue le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, dei rispettivi interessi e della oggettiva entità degli inadempimenti (Cass.
13840/2010, Cass. 10678/2005, Cass. 10477/2004).
Poiché la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, lo stesso dev'essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass. 14648/2013).
La giurisprudenza ha poi precisato che la valutazione comparativa di inadempimenti contrattuali reciproci non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando
8 di 18 la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale
(Cass. 14030/2025) e, dunque, tenendo conto dell'elemento logico in base alla relazione causale e alla adeguatezza tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro (Cass. 6564/2004).
Nella specie, la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata sulla base della situazione cristallizzatasi nei mesi tra febbraio e aprile 2024, quando si è verificata una definitiva paralisi contrattuale che ha portato l'appaltatrice a non iniziare neppure l'esecuzione delle opere.
Le parti, infatti, giunte ormai al momento in cui era concretamente possibile iniziare le lavorazioni, non si sono trovate d'accordo su alcuni profili.
In primo luogo, pretendeva il riconoscimento di Controparte_1 un corrispettivo di € 3.650,00 in conseguenza della modifica delle lavorazioni relative alle fondazioni, resasi, a suo dire, necessaria dopo aver scoperto, alla fine di maggio 2023, che queste ultime non potevano essere realizzate come originariamente previsto a causa dell'esistenza nel sottosuolo di fondazioni debordanti dai capannoni confinanti (cfr. voci 1, 2 e 3 «Verifica plinti capannoni esistenti» sub doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta).
a sostegno della richiesta, ha dedotto che si Controparte_1 sarebbe trattato di una situazione «imprevista ed imprevedibile», poiché le fondazioni si trovavano al di sotto del suolo e, quindi, non erano visibili quando aveva effettuato i sopralluoghi per la preventivazione dei costi dell'opera, invocando all'uopo l'art. 2 del contratto, in forza del quale le parti avevano pattuito che «saranno concordati a parte eventuali problemi che non riusciamo a quantificare in questa fase legati al sottosuolo».
La pretesa, però, era non giustificata e, condivisibilmente, veniva respinta da Parte_1
9 di 18 Infatti, la previsione contrattuale va evidentemente riferita all'ipotesi in cui, in corso d'opera o prima ancora di iniziarla, ed in modo del tutto imprevedibile, si scoprano condizioni del sottosuolo non previamente accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali, oppure si rinvengano nel sottosuolo beni o materiali, tali da impedire o rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori.
Nella specie, la scoperta, fatta dopo la conclusione del contratto, di maggiori lavorazioni dovute all'esistenza di fondazioni dei fabbricati adiacenti non può chiaramente ricondursi ad un “problema” riguardante il sottosuolo, ma è piuttosto imputabile all'appaltatore, che non ha esattamente adempiuto all'obbligo di diligenza su esso gravante, in quanto egli avrebbe potuto agevolmente rendersi conto che i plinti dei capannoni confinanti, realizzati nel sottosuolo ed ovviamente di dimensioni e superficie maggiori rispetto ai pilastri, potevano sconfinare nel terreno di proprietà dell'attrice e comunque avrebbe potuto e dovuto effettuare previamente dei semplici saggi per appurare la circostanza.
A maggior ragione se si consideri che era tenuta Controparte_1 ad un obbligo di diligenza ancora più rigoroso, atteso che all'art. 6 del contratto, rubricato “Dichiarazioni di sopralluogo”, aveva espressamente dichiarato di avere verificato preliminarmente il terreno sul quale avrebbe dovuto realizzare il manufatto
(«L'Appaltatore, dopo essersi recato sul luogo in cui si svolgeranno i lavori, dopo aver esaminato i disegni di progetto, dopo essere perfettamente edotto sulle aree che gli verranno messe a disposizioni sia per l'esecuzione del lavoro che per le proprie installazioni logistiche, e sulle modalità con cui i lavori dovranno svilupparsi nonché dopo aver valutato e considerato ogni onere e rischio comunque connesso all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto ed altra circostanza, anche solo prevista o prevedibile, che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori e sui relativi costi,
10 di 18 dichiara che i prezzi pattuiti sono da considerarsi congrui e remunerativi») ed ha svolto anche i compiti di progettista e di direttore dei lavori (cfr. art. 9 del contratto, laddove tra gli oneri a carico dell'appaltatore vi erano quello di «Progettista strutturale intero intervento capannone», «Progettazione fondazioni», «Direzione generale montaggio capannone»).
Pertanto, la scoperta delle caratteristiche delle fondazioni dei fabbricati confinanti, agevolmente conoscibili prima della stipula del contratto, non poteva essere invocata dall'appaltatore – peraltro nove mesi dopo la scoperta e senza avere mai durante il periodo successivo avanzato alcuna richiesta né sollevato la problematica – per pretendere un incremento del corrispettivo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti, oltretutto, come riconosciuto dalla stessa odierna convenuta, incidenti «in minima parte sull'economia del contratto» (cfr. pagina 4 della seconda memoria integrativa).
In secondo luogo, chiedeva un corrispettivo Controparte_1 aggiuntivo di € 30.327,00 per le opere che, pur rientrando, ai sensi dell'art. 10 del contratto, tra quelle «a carico della Committente», le aveva chiesto di eseguire. Parte_1
Si tratta, in particolare, delle seguenti opere:
(i) «Fornitura e posa di recinzione metallica dim 3,50 x h 2 mt, compreso piedini in cemento movibili (max 2 mesi)» per il corrispettivo di € 880,00 (cfr. voce 4 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 6 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Recinzione del cantiere», a carico della committente;
(ii) «Tracciamento disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciamento con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente degli scavi. fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 2.300,00 (cfr. voce 7 del
11 di 18 preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 14 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alle lavorazioni, descritte in contratto come «4 punti di ingombro fabbricato» e «Tracciamento disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciato con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente dagli scavi», a carico della committente;
(iii) «Modine in legno per tracciamento esecutivi su tavola fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 1.500,00
(cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 13 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc.
20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Modinatura in legno per tracciamento plinti, travi, cordoli ecc. del nuovo fabbricato», a carico della committente;
(iv) «Prove di laboratorio certificato su materiali ferro e cemento» per il corrispettivo di € 1.500,00 (cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 15 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Prove di laboratorio su materiali», a carico della committente;
(v) «Formazione di piano scavi + analisi terreno per poter portare il terreno in esubero degli scavi della fondazioni in discarica autorizzata per lo smaltimento», «Scavo di schiarifica del piano attuale di campagna cm h 20, dal piano finito quota pavimento interno in cemento cm h -85, con terreno caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi, mq 375 x h 02,0 = mc 75»,
«Terreno proveniente da scavi fondazioni caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi», «Fornitura e posa di riciclato edile pulito partendo dalla quota di sbanco di schiarifica per formare la massicciata carrabile mq 330 h 0,55 = mc 181,50 + materiale per reinterro fondazioni fino alla quota superiore del cls collo dei plinti,
12 di 18 circa mc 80 totale 181 + 80 = mc 261» per il corrispettivo complessivo di € 24.147,00 (cfr. voci 18, 19, 20, 21 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «messa a disposizione delle aree di lavoro, opportunamente riempita con riciclato ghiaia per renderla carrabile», a carico della committente.
Anche in tal caso il rifiuto di di dare esecuzione Controparte_1 al contratto deve ritenersi ingiustificato.
Infatti, se è vero che, secondo il regolamento contrattuale, la committente era tenuta a preparare adeguatamente l'area per consentire all'appaltatrice di eseguire le opere, effettuando quindi alcune attività preliminari come la inghiaiatura per rendere carrabile il terreno, la recinzione del cantiere, la modinatura, il tracciamento e le prove di laboratorio, è però altrettanto vero che:
− non ha mai negato né che tali attività fossero a suo Parte_1 carico né di doverne sostenere il costo, avendo la stessa convenuta riconosciuto che la controparte, nell'imminenza dell'avvio del cantiere, si era attivata per chiedere dei preventivi ad altre imprese (cfr. pagina 6 della comparsa costitutiva);
− il costo delle opere di cui al punto (v) appare non dovuto, perché si tratta di lavorazioni già ricomprese nel contratto, avente ad oggetto proprio l'esecuzione delle fondazioni e dunque di tutte le attività ad esse accessorie, quali gli scavi, gli smaltimenti ed i riempimenti, avendole l'appaltatrice significativamente escluse dal primo preventivo datato 26 gennaio 2024 ed avendovi invece inserito solo la «Fornitura e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x
(21+5) 26 x h 0,20 = mc 84» (cfr. voce 8 del preventivo sub doc. 7 dell'attrice);
− l'ammontare complessivo delle opere preliminari a carico di
[...]
preventivato dall'appaltatrice, era pari ad € 8.868,00 (€ 880,00 Pt_1 per recinzione, € 1.500,00 per modinatura, € 2.300,00 per
13 di 18 tracciamento, € 1.500,00 per prove di laboratorio, € 2.688,00 per
«Fornitura e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x (21+5) 26
x h 0,20 = mc 84»), e, dunque, era di importo oggettivamente modesto, corrispondente al 3,22% del valore del contratto (pari ad €
275.000,00);
− l'art. 3 del contratto, rubricato “Nuovi prezzi”, stabiliva che
«Qualora si rendessero necessarie variazioni a progetto ovvero venissero ordinate alla ditta appaltatrice opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia qui contemplato e non sia stato trovato un accordo preventivo all'esecuzione, le parti contraenti concordano di far riferimento alle tariffe stabilite dai bollettini camera di commercio di Modena relativi al periodo dell'uso, alle considerazioni sopra richiamate», sicché, in caso di mancato accordo sul corrispettivo di dette opere, che si era dichiarata Controparte_1 disponibile ad eseguirle al posto della committente, ben avrebbe potuto farsene carico, se effettivamente interessata a dare esecuzione al contratto, salvo poi agire per il pagamento del corrispettivo medesimo, ovviamente calcolato sulla base del criterio contrattualmente pattuito, ossia sulla base dei prezzi della Camera di
Commercio di Modena.
In terzo luogo, chiedeva un corrispettivo Controparte_1 aggiuntivo per opere extra-capitolato (rimozione e costruzione marciapiede, fognature acque bianche e nere, acquedotto, linea telefonica e fibra) che le aveva chiesto di eseguire. Parte_1
Tuttavia, in disparte il fatto che la committente aveva tutt'al più domandato la disponibilità dell'appaltatrice ad eseguire anche tali opere finali, chiedendo un preventivo e tentando successivamente di addivenire ad un accordo economico sul corrispettivo, che, peraltro, anche in tal caso, poteva e dovesse essere determinato sulla base dei prezzi della Camera di Commercio di Modena, deve considerarsi illegittimo il rifiuto di di dare esecuzione quantomeno Controparte_1
14 di 18 alle originarie opere del contratto, atteso che la convenuta non poteva certo pretendere di adempiere alle obbligazioni originarie solo se si fosse trovato un accordo anche sulle distinte e separate opere extra-capitolato.
In definitiva, dalla valutazione complessiva della vicenda contrattuale emerge che – da un lato – non si è mai Parte_1 rifiutata di eseguire o comunque sostenere i costi delle attività preliminari a suo carico, non potendo ragionevolmente pretendersi che le effettuasse in ogni caso, nonostante il fondato sospetto (se non la certezza) che l'appaltatore non avrebbe dato esecuzione al contratto se le parti non avessero trovato un complessivo e più ampio accordo economico anche su altre opere, alcune già ricomprese nell'originario contratto ed altre pacificamente extra-capitolato, e che
– dall'altro lato – non ha mai offerto di adempiere se Controparte_1 non alle proprie illegittime condizioni, chiedendo, nella
contro
-diffida ad adempiere, il pagamento di corrispettivi non dovuti, per opere prevedibili, oppure per opere già oggetto del contratto, oppure in violazione delle scadenze contrattuali, oppure per opere non concordate con la committenza e non ancora eseguite, oppure per una generica ed indeterminata «revisione prezzi».
Ne consegue che la risoluzione del contratto va imputata a fatto e colpa di che, pertanto, non ha diritto ad alcun Controparte_1 risarcimento dei danni.
1.4. La domanda risarcitoria proposta da è infondata. Parte_1
L'attrice ha chiesto, anzitutto, il rimborso delle seguenti spese inutilmente sostenute in esecuzione del contratto: (i) € 1.560,00 IVA esclusa, per redazione della relazione geologica allegata al permesso di costruire (doc. 10); (ii) € 5.097,39, a titolo di oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria esposti nel permesso di costruire
(doc. 11); (iii) € 258,00 IVA esclusa, per spese di allacciamento acqua da utilizzarsi nel cantiere (doc. 12); (iv) € 5.760,50 IVA
15 di 18 esclusa, per compensi e rimborso spese vive versati allo CP_2 per l'attività professionale prestata (doc. 13).
Senonché, deve escludersi che abbia subito alcun Parte_1 danno, atteso che, pacificamente, dopo l'interruzione del rapporto contrattuale con l'opera è stata affidata e realizzata Controparte_1 da un terzo e che, pertanto, tali Controparte_3 spese si sono comunque rivelate necessarie per la costruzione del manufatto, senza che risulti – né, invero, sia stato dedotto – che l'odierna attrice non abbia potuto usufruire comunque di tali esborsi per l'esecuzione del successivo contratto d'appalto oppure abbia dovuto sostenere altre e maggiori spese.
L'attrice ha chiesto, poi, il riconoscimento del danno per la perdita del valore locativo del capannone per un periodo di otto mesi
(da maggio 2024, ossia dal termine dei lavori, pattuiti in due mesi, decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori datata 28 febbraio
2024, a dicembre 2024, ossia al termine dei lavori pattuito con il nuovo appaltatore).
Anche tale voce risarcitoria dev'essere esclusa.
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario – configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione – non può ritenersi sussistente in re ipsa (Cass.
14268/2021), ma può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e
16 di 18 direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Cass. 10477/2024).
Quindi, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. 14947/2023).
In altri termini, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass.
6909/2025, Cass. S.U. 33645/2022), sicché il proprietario è tenuto ad allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni, i fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 10328/2025, Cass. 14268/2021).
Nella specie, non ha mai allegato di avere avuto né Parte_1 intenzione di mettere a reddito il capannone né tantomeno occasioni concrete per farlo, e, invero, neppure risulta che, una volta terminata l'edificazione da parte dell'impresa successivamente incaricata delle opere, l'immobile sia stato effettivamente concesso in locazione a terzi.
2. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'attrice, atteso che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017), non
17 di 18 essendo in alcun modo sufficiente – come nel caso di specie – la mera infondatezza della domanda proposta o delle eccezioni sollevate.
3. Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, le spese di lite vanno compensate per un quarto, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 3/4) essere posta a carico della convenuta, prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano in complessivi € 10.000,00, sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia.
L'attore ha anche diritto alla rifusione delle spese vive documentate, pari ad € 408,75 (ossia a 3/4 di € 545,00, di cui €
518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data 26 gennaio 2023, per grave inadempimento di
[...]
e, per l'effetto, condanna a restituire CP_1 Controparte_1
a la somma di € 50.325,00, oltre ad interessi legali dal 18 Parte_1 giugno 2024 al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3. compensa per 1/4 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere a i restanti 3/4, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
408,75 per esborsi ed € 7.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
AN Rago
18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
AN Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1923/2025 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , con sede in Prignano sulla Parte_1 P.IVA_1
Secchia (MO), Via Monte n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Simone Soavi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
- attrice - contro
P. IVA , con sede in Reggio Controparte_1 P.IVA_2
Emilia, Via Euripide n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Geminio C. Ruffini e Nino G. Ruffini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P.
Borsellino n. 22
- convenuta -
OGGETTO: appalto.
1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, ai sensi delle norme applicabili fra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli artt. 1175, 1223, 1375, 1453, 1458
c.c., Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Dichiarare fondata e provata la domanda attorea, o comunque pronunciare qualsiasi statuizione ritenuta necessaria ed opportuna al suo accoglimento.
2) Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 26.1.2023 prodotto come doc. 1 dall'attrice per grave inadempimento di
[...]
ovvero per il diverso motivo ritenuto opportuno. CP_1
3) Condannare a versare a le somme di € Controparte_1 Parte_1
50.325,00, di € 1.560,00, di € 5.097,39, di € 258,00, di € 5.760,50, di € 13.610,08 in ragione dei titoli indicati in atti, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che per i medesimi titoli verranno determinate in corso di causa o ritenute di giustizia anche in via equitativa, in ogni caso oltre agli interessi legali maturandi dal dovuto al saldo, nonché all'anatocismo e/o alla rivalutazione monetaria ove ritenuti applicabili.
4) Condannare al risarcimento dei danni ai sensi del Controparte_1
1° e/o del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. in misura pari alla metà delle spese di lite che verranno liquidate ovvero in quella che sarà determinata equitativamente.
5) Rigettare le domande, eccezioni, deduzioni della convenuta in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e diritto.
6) Condannare al rimborso delle spese di lite, Controparte_1 aumentate nella misura di un terzo prevista dall'art. 4, 8° comma,
D.M. n. 54/2014, ove ritenuto applicabile.
Per parte convenuta:
Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, previa
2 di 18 rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze non accolte:
RESPINGERE ogni diversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti;
ACCERTATO il grave inadempimento di per i motivi meglio Parte_1 esposti in atti DICHIARARE la risoluzione del contratto di appalto del
26 gennaio 2023 per fatto imputabile alla stessa Parte_1
CONDANNARE a risarcire a tutti i danni Parte_1 Controparte_1 dalla medesima patiti e patiendi, danni che, allo stato, salva miglior stima, si quantificano in €.160.285,65, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al dì del saldo effettivo;
COMPENSARE quanto eventualmente dovuto da a Controparte_1
CFG s.r.l. , fino a concorrenza, con quanto dovuto da quest'ultima e con vittoria delle spese di lite”.
In via istruttoria: rinnova le istanze istruttorie non accolte in fase istruttoria, ovvero per l'ammissione dei residui capitoli di prova testimoniali dedotti, nonché per l'ammissione delle due consulenze tecniche richieste a pag. 16 e 17 della II' memoria autorizzata ex art.
171 ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'appaltatrice per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 26 gennaio 2023, avente ad oggetto la edificazione di un capannone su un'area di sua proprietà sita nella frazione di Casinalbo
a Formigine (MO), per grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna alla restituzione dell'acconto versato di € 50.325,00, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
12.675,89 per spese sostenute ed € 13.610,08 per perdita del valore
3 di 18 locativo, oltre a quelli per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1
e 3, c.p.c.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 19 settembre 2024, chiedendo anch'essa la risoluzione del contratto ma per grave inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
160.285,65 per spese di progettazione, per costi delle opere realizzate, per oneri economici sostenuti e da sostenere in esecuzione del contratto stipulato con la società terza fornitrice del prefabbricato, nonché per mancato guadagno, e con compensazione tra i rispettivi debiti.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie integrative, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della società attrice ed escussione di testimoni ( , , ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Terminata l'istruttoria orale, disposto un rinvio in pendenza di trattative e respinta l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata dall'attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto d'appalto stipulato in data 26 gennaio 2023, con cui incaricava Parte_1 CP_1 di realizzare un capannone industriale su un terreno di sua
[...] proprietà sito in Via E. Mattei snc nella frazione di Casinalbo nel
Comune di Formigine (MO).
In particolare, tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione delle fondazioni del capannone, la fornitura ed il montaggio del prefabbricato, la realizzazione del pavimento e l'esecuzione del getto
4 di 18 integrativo dei solai, per il corrispettivo “a corpo” di € 275.000,00
(cfr. docc. 1 e 2 dell'attrice).
1.1. Il contratto d'appalto dev'essere dichiarato risolto.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. 19706/2020, Cass.
26907/2014).
Ciò vale anche nel caso in cui si accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, perché il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto (Cass. 6675/2018, Cass.
10389/2005).
Nella specie, la volontà di ciascuna parte converge inequivocabilmente in un'unica direzione, contraria (ciascuna per i suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale.
Le parti hanno, cioè, assunto posizioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale, i cui effetti, pertanto, non possono che cessare in coerenza con il venir meno dell'iniziale incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto.
In conclusione, va pronunciata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
1.2. Poiché la risoluzione contrattuale, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, comporta
5 di 18 l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. 28722/2022, Cass. 4442/2014, Cass.
2439/2006, Cass. 18143/2004, Cass. 7829/2003), va accolta la domanda di di restituzione dell'acconto pacificamente Parte_1 versato, pari ad € 50.325,00, oltre ad interessi legali dalla domanda
(18 giugno 2024) al saldo.
1.3. Cionondimeno, poiché entrambe le parti hanno chiesto il risarcimento dei danni, occorre accertare quale dei due contraenti debba considerarsi inadempiente, e ciò al fine di stabilire quale di essi debba eventualmente sopportare le conseguenze di ordine risarcitorio della propria inadempienza.
Infatti, alla risoluzione del contratto segue l'esame delle richieste di risarcimento del danno che entrambe le parti, assumendosi non inadempienti, hanno proposto (cfr. Cass. 13827/2019), atteso che l'attribuzione di un inadempimento colpevole costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità ed impedisce, quindi,
l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra (cfr. Cass.
18932/2016).
Nella specie, per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo, per quanto qui di interesse, le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
In data 5 febbraio 2024 le parti si incontravano presso il terreno dove avrebbero dovuto essere realizzate le opere appaltate, per effettuare delle misurazioni in contraddittorio, preliminari all'inizio dei lavori, che si prospettava imminente, essendo ormai positivamente avviato alla conclusione l'iter per l'ottenimento del permesso di costruire, effettivamente rilasciato in data 21 febbraio 2024.
Durante tale incontro esibiva un elenco di opere Controparte_1 che asseriva fossero extra-capitolato e dovessero essere eseguite
6 di 18 prima di quelle contrattualmente pattuite, per un costo preventivato pari complessivamente ad € 34.288,00 oltre IVA (cfr. doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta). predisponeva poi un altro e più ampio elenco di Controparte_1 opere, datato 13 marzo 2024, inserendone anche di ulteriori ed anche extra-capitolato, suddivise nelle seguenti categorie: «Verifica plinti capannoni esistenti», «Accantieramento e oneri di sicurezza»,
«Movimento terra + riempimenti», «Rimozione marciapiede esistente per formazione plinti», «Costruzione marciapiede», «Scarico acque bianche e copertura», «Scarico acque nere», «Linea acqua acquedotto», «Linea telecom + fibra», «Anello messa a terra treccia nuda in rame diametro 35», per il corrispettivo complessivo di €
56.502,00. (cfr. doc. 20 della convenuta).
a sua volta, proponeva una modifica del contratto Parte_1
d'appalto, che prevedeva l'esecuzione solo di alcune delle lavorazioni extra-capitolato indicate dall'appaltatrice ed un conseguente aumento del corrispettivo a complessivi € 300.000,00 + IVA (cfr. doc. 22 della convenuta).
Di contro, si diceva disponibile ad accettare un Controparte_1 aumento del corrispettivo ad € 315.000/318.000,00 (cfr. pagina 9 della comparsa costitutiva).
Stante la mancata convergenza sulla modifica contrattuale,
[...]
con missiva inviata a mezzo PEC in data 15 aprile 2024, Pt_1 diffidava ad adempiere al contratto nel termine di Controparte_1 quindici giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe senz'altro risolto (cfr. doc. 8 dell'attrice e doc. 25 della convenuta).
con missiva inviata a mezzo PEC in data 19 Controparte_1 aprile 2024, pur confermando la volontà di adempiere al contratto, diffidava a sua volta ad adempiervi, segnatamente ad Parte_1
«approntare tutti i progetti, le opere e gli adempimenti previsti a carico della committenza (art. 10), necessari prima dell'inizio dei
7 di 18 lavori», a « «pagare il corrispettivo ammontante al 20% previsto “a inizio lavori di fondazione” (art. 11)», ad «obbligarsi a pagare le opere resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali ordinate dalla committenza, nonché per le opere non previste e non prevedibili in fase contrattuale (art. 3)», nonché ad «obbligarsi a pagare la revisione prezzi (art. 2)», con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine di quindici giorni, il contratto si sarebbe dovuto intendere risolto per fatto e colpa della società committente
(cfr. doc. 9 dell'attrice e doc. 26 della convenuta).
Tanto premesso, giova ricordare che, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, è necessario procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di ambedue le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, dei rispettivi interessi e della oggettiva entità degli inadempimenti (Cass.
13840/2010, Cass. 10678/2005, Cass. 10477/2004).
Poiché la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, lo stesso dev'essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass. 14648/2013).
La giurisprudenza ha poi precisato che la valutazione comparativa di inadempimenti contrattuali reciproci non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando
8 di 18 la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale
(Cass. 14030/2025) e, dunque, tenendo conto dell'elemento logico in base alla relazione causale e alla adeguatezza tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro (Cass. 6564/2004).
Nella specie, la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata sulla base della situazione cristallizzatasi nei mesi tra febbraio e aprile 2024, quando si è verificata una definitiva paralisi contrattuale che ha portato l'appaltatrice a non iniziare neppure l'esecuzione delle opere.
Le parti, infatti, giunte ormai al momento in cui era concretamente possibile iniziare le lavorazioni, non si sono trovate d'accordo su alcuni profili.
In primo luogo, pretendeva il riconoscimento di Controparte_1 un corrispettivo di € 3.650,00 in conseguenza della modifica delle lavorazioni relative alle fondazioni, resasi, a suo dire, necessaria dopo aver scoperto, alla fine di maggio 2023, che queste ultime non potevano essere realizzate come originariamente previsto a causa dell'esistenza nel sottosuolo di fondazioni debordanti dai capannoni confinanti (cfr. voci 1, 2 e 3 «Verifica plinti capannoni esistenti» sub doc. 7 dell'attrice e doc. 17 della convenuta).
a sostegno della richiesta, ha dedotto che si Controparte_1 sarebbe trattato di una situazione «imprevista ed imprevedibile», poiché le fondazioni si trovavano al di sotto del suolo e, quindi, non erano visibili quando aveva effettuato i sopralluoghi per la preventivazione dei costi dell'opera, invocando all'uopo l'art. 2 del contratto, in forza del quale le parti avevano pattuito che «saranno concordati a parte eventuali problemi che non riusciamo a quantificare in questa fase legati al sottosuolo».
La pretesa, però, era non giustificata e, condivisibilmente, veniva respinta da Parte_1
9 di 18 Infatti, la previsione contrattuale va evidentemente riferita all'ipotesi in cui, in corso d'opera o prima ancora di iniziarla, ed in modo del tutto imprevedibile, si scoprano condizioni del sottosuolo non previamente accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali, oppure si rinvengano nel sottosuolo beni o materiali, tali da impedire o rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori.
Nella specie, la scoperta, fatta dopo la conclusione del contratto, di maggiori lavorazioni dovute all'esistenza di fondazioni dei fabbricati adiacenti non può chiaramente ricondursi ad un “problema” riguardante il sottosuolo, ma è piuttosto imputabile all'appaltatore, che non ha esattamente adempiuto all'obbligo di diligenza su esso gravante, in quanto egli avrebbe potuto agevolmente rendersi conto che i plinti dei capannoni confinanti, realizzati nel sottosuolo ed ovviamente di dimensioni e superficie maggiori rispetto ai pilastri, potevano sconfinare nel terreno di proprietà dell'attrice e comunque avrebbe potuto e dovuto effettuare previamente dei semplici saggi per appurare la circostanza.
A maggior ragione se si consideri che era tenuta Controparte_1 ad un obbligo di diligenza ancora più rigoroso, atteso che all'art. 6 del contratto, rubricato “Dichiarazioni di sopralluogo”, aveva espressamente dichiarato di avere verificato preliminarmente il terreno sul quale avrebbe dovuto realizzare il manufatto
(«L'Appaltatore, dopo essersi recato sul luogo in cui si svolgeranno i lavori, dopo aver esaminato i disegni di progetto, dopo essere perfettamente edotto sulle aree che gli verranno messe a disposizioni sia per l'esecuzione del lavoro che per le proprie installazioni logistiche, e sulle modalità con cui i lavori dovranno svilupparsi nonché dopo aver valutato e considerato ogni onere e rischio comunque connesso all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto ed altra circostanza, anche solo prevista o prevedibile, che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori e sui relativi costi,
10 di 18 dichiara che i prezzi pattuiti sono da considerarsi congrui e remunerativi») ed ha svolto anche i compiti di progettista e di direttore dei lavori (cfr. art. 9 del contratto, laddove tra gli oneri a carico dell'appaltatore vi erano quello di «Progettista strutturale intero intervento capannone», «Progettazione fondazioni», «Direzione generale montaggio capannone»).
Pertanto, la scoperta delle caratteristiche delle fondazioni dei fabbricati confinanti, agevolmente conoscibili prima della stipula del contratto, non poteva essere invocata dall'appaltatore – peraltro nove mesi dopo la scoperta e senza avere mai durante il periodo successivo avanzato alcuna richiesta né sollevato la problematica – per pretendere un incremento del corrispettivo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti, oltretutto, come riconosciuto dalla stessa odierna convenuta, incidenti «in minima parte sull'economia del contratto» (cfr. pagina 4 della seconda memoria integrativa).
In secondo luogo, chiedeva un corrispettivo Controparte_1 aggiuntivo di € 30.327,00 per le opere che, pur rientrando, ai sensi dell'art. 10 del contratto, tra quelle «a carico della Committente», le aveva chiesto di eseguire. Parte_1
Si tratta, in particolare, delle seguenti opere:
(i) «Fornitura e posa di recinzione metallica dim 3,50 x h 2 mt, compreso piedini in cemento movibili (max 2 mesi)» per il corrispettivo di € 880,00 (cfr. voce 4 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 6 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Recinzione del cantiere», a carico della committente;
(ii) «Tracciamento disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciamento con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente degli scavi. fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 2.300,00 (cfr. voce 7 del
11 di 18 preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 14 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alle lavorazioni, descritte in contratto come «4 punti di ingombro fabbricato» e «Tracciamento disegni esecutivi con chiodo su tavole, verifica del tracciato con direttore dei lavori, tracciamento a terra con vernice florescente dagli scavi», a carico della committente;
(iii) «Modine in legno per tracciamento esecutivi su tavola fino a max 750 mq di pianta di capannone» per il corrispettivo di € 1.500,00
(cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 13 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc.
20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Modinatura in legno per tracciamento plinti, travi, cordoli ecc. del nuovo fabbricato», a carico della committente;
(iv) «Prove di laboratorio certificato su materiali ferro e cemento» per il corrispettivo di € 1.500,00 (cfr. voce 6 del preventivo datato 26 gennaio 2024 sub doc. 7 dell'attrice e voce 15 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «Prove di laboratorio su materiali», a carico della committente;
(v) «Formazione di piano scavi + analisi terreno per poter portare il terreno in esubero degli scavi della fondazioni in discarica autorizzata per lo smaltimento», «Scavo di schiarifica del piano attuale di campagna cm h 20, dal piano finito quota pavimento interno in cemento cm h -85, con terreno caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi, mq 375 x h 02,0 = mc 75»,
«Terreno proveniente da scavi fondazioni caricato su camion e trasportato in apposita discarica per smaltimento (discarica entro 15 km) oneri di smaltimento compresi», «Fornitura e posa di riciclato edile pulito partendo dalla quota di sbanco di schiarifica per formare la massicciata carrabile mq 330 h 0,55 = mc 181,50 + materiale per reinterro fondazioni fino alla quota superiore del cls collo dei plinti,
12 di 18 circa mc 80 totale 181 + 80 = mc 261» per il corrispettivo complessivo di € 24.147,00 (cfr. voci 18, 19, 20, 21 del preventivo datato 13 marzo 2024 sub doc. 20 della convenuta), corrispondente alla lavorazione, descritta in contratto come «messa a disposizione delle aree di lavoro, opportunamente riempita con riciclato ghiaia per renderla carrabile», a carico della committente.
Anche in tal caso il rifiuto di di dare esecuzione Controparte_1 al contratto deve ritenersi ingiustificato.
Infatti, se è vero che, secondo il regolamento contrattuale, la committente era tenuta a preparare adeguatamente l'area per consentire all'appaltatrice di eseguire le opere, effettuando quindi alcune attività preliminari come la inghiaiatura per rendere carrabile il terreno, la recinzione del cantiere, la modinatura, il tracciamento e le prove di laboratorio, è però altrettanto vero che:
− non ha mai negato né che tali attività fossero a suo Parte_1 carico né di doverne sostenere il costo, avendo la stessa convenuta riconosciuto che la controparte, nell'imminenza dell'avvio del cantiere, si era attivata per chiedere dei preventivi ad altre imprese (cfr. pagina 6 della comparsa costitutiva);
− il costo delle opere di cui al punto (v) appare non dovuto, perché si tratta di lavorazioni già ricomprese nel contratto, avente ad oggetto proprio l'esecuzione delle fondazioni e dunque di tutte le attività ad esse accessorie, quali gli scavi, gli smaltimenti ed i riempimenti, avendole l'appaltatrice significativamente escluse dal primo preventivo datato 26 gennaio 2024 ed avendovi invece inserito solo la «Fornitura e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x
(21+5) 26 x h 0,20 = mc 84» (cfr. voce 8 del preventivo sub doc. 7 dell'attrice);
− l'ammontare complessivo delle opere preliminari a carico di
[...]
preventivato dall'appaltatrice, era pari ad € 8.868,00 (€ 880,00 Pt_1 per recinzione, € 1.500,00 per modinatura, € 2.300,00 per
13 di 18 tracciamento, € 1.500,00 per prove di laboratorio, € 2.688,00 per
«Fornitura e posa di riciclato edile pulito per formazione di una prima massicciata carrabile per macchine operatrici, dim mt 16 x (21+5) 26
x h 0,20 = mc 84»), e, dunque, era di importo oggettivamente modesto, corrispondente al 3,22% del valore del contratto (pari ad €
275.000,00);
− l'art. 3 del contratto, rubricato “Nuovi prezzi”, stabiliva che
«Qualora si rendessero necessarie variazioni a progetto ovvero venissero ordinate alla ditta appaltatrice opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia qui contemplato e non sia stato trovato un accordo preventivo all'esecuzione, le parti contraenti concordano di far riferimento alle tariffe stabilite dai bollettini camera di commercio di Modena relativi al periodo dell'uso, alle considerazioni sopra richiamate», sicché, in caso di mancato accordo sul corrispettivo di dette opere, che si era dichiarata Controparte_1 disponibile ad eseguirle al posto della committente, ben avrebbe potuto farsene carico, se effettivamente interessata a dare esecuzione al contratto, salvo poi agire per il pagamento del corrispettivo medesimo, ovviamente calcolato sulla base del criterio contrattualmente pattuito, ossia sulla base dei prezzi della Camera di
Commercio di Modena.
In terzo luogo, chiedeva un corrispettivo Controparte_1 aggiuntivo per opere extra-capitolato (rimozione e costruzione marciapiede, fognature acque bianche e nere, acquedotto, linea telefonica e fibra) che le aveva chiesto di eseguire. Parte_1
Tuttavia, in disparte il fatto che la committente aveva tutt'al più domandato la disponibilità dell'appaltatrice ad eseguire anche tali opere finali, chiedendo un preventivo e tentando successivamente di addivenire ad un accordo economico sul corrispettivo, che, peraltro, anche in tal caso, poteva e dovesse essere determinato sulla base dei prezzi della Camera di Commercio di Modena, deve considerarsi illegittimo il rifiuto di di dare esecuzione quantomeno Controparte_1
14 di 18 alle originarie opere del contratto, atteso che la convenuta non poteva certo pretendere di adempiere alle obbligazioni originarie solo se si fosse trovato un accordo anche sulle distinte e separate opere extra-capitolato.
In definitiva, dalla valutazione complessiva della vicenda contrattuale emerge che – da un lato – non si è mai Parte_1 rifiutata di eseguire o comunque sostenere i costi delle attività preliminari a suo carico, non potendo ragionevolmente pretendersi che le effettuasse in ogni caso, nonostante il fondato sospetto (se non la certezza) che l'appaltatore non avrebbe dato esecuzione al contratto se le parti non avessero trovato un complessivo e più ampio accordo economico anche su altre opere, alcune già ricomprese nell'originario contratto ed altre pacificamente extra-capitolato, e che
– dall'altro lato – non ha mai offerto di adempiere se Controparte_1 non alle proprie illegittime condizioni, chiedendo, nella
contro
-diffida ad adempiere, il pagamento di corrispettivi non dovuti, per opere prevedibili, oppure per opere già oggetto del contratto, oppure in violazione delle scadenze contrattuali, oppure per opere non concordate con la committenza e non ancora eseguite, oppure per una generica ed indeterminata «revisione prezzi».
Ne consegue che la risoluzione del contratto va imputata a fatto e colpa di che, pertanto, non ha diritto ad alcun Controparte_1 risarcimento dei danni.
1.4. La domanda risarcitoria proposta da è infondata. Parte_1
L'attrice ha chiesto, anzitutto, il rimborso delle seguenti spese inutilmente sostenute in esecuzione del contratto: (i) € 1.560,00 IVA esclusa, per redazione della relazione geologica allegata al permesso di costruire (doc. 10); (ii) € 5.097,39, a titolo di oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria esposti nel permesso di costruire
(doc. 11); (iii) € 258,00 IVA esclusa, per spese di allacciamento acqua da utilizzarsi nel cantiere (doc. 12); (iv) € 5.760,50 IVA
15 di 18 esclusa, per compensi e rimborso spese vive versati allo CP_2 per l'attività professionale prestata (doc. 13).
Senonché, deve escludersi che abbia subito alcun Parte_1 danno, atteso che, pacificamente, dopo l'interruzione del rapporto contrattuale con l'opera è stata affidata e realizzata Controparte_1 da un terzo e che, pertanto, tali Controparte_3 spese si sono comunque rivelate necessarie per la costruzione del manufatto, senza che risulti – né, invero, sia stato dedotto – che l'odierna attrice non abbia potuto usufruire comunque di tali esborsi per l'esecuzione del successivo contratto d'appalto oppure abbia dovuto sostenere altre e maggiori spese.
L'attrice ha chiesto, poi, il riconoscimento del danno per la perdita del valore locativo del capannone per un periodo di otto mesi
(da maggio 2024, ossia dal termine dei lavori, pattuiti in due mesi, decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori datata 28 febbraio
2024, a dicembre 2024, ossia al termine dei lavori pattuito con il nuovo appaltatore).
Anche tale voce risarcitoria dev'essere esclusa.
Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario – configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione – non può ritenersi sussistente in re ipsa (Cass.
14268/2021), ma può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e
16 di 18 direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Cass. 10477/2024).
Quindi, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. 14947/2023).
In altri termini, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Cass.
6909/2025, Cass. S.U. 33645/2022), sicché il proprietario è tenuto ad allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni, i fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 10328/2025, Cass. 14268/2021).
Nella specie, non ha mai allegato di avere avuto né Parte_1 intenzione di mettere a reddito il capannone né tantomeno occasioni concrete per farlo, e, invero, neppure risulta che, una volta terminata l'edificazione da parte dell'impresa successivamente incaricata delle opere, l'immobile sia stato effettivamente concesso in locazione a terzi.
2. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'attrice, atteso che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017), non
17 di 18 essendo in alcun modo sufficiente – come nel caso di specie – la mera infondatezza della domanda proposta o delle eccezioni sollevate.
3. Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, le spese di lite vanno compensate per un quarto, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 3/4) essere posta a carico della convenuta, prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano in complessivi € 10.000,00, sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia.
L'attore ha anche diritto alla rifusione delle spese vive documentate, pari ad € 408,75 (ossia a 3/4 di € 545,00, di cui €
518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data 26 gennaio 2023, per grave inadempimento di
[...]
e, per l'effetto, condanna a restituire CP_1 Controparte_1
a la somma di € 50.325,00, oltre ad interessi legali dal 18 Parte_1 giugno 2024 al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3. compensa per 1/4 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere a i restanti 3/4, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
408,75 per esborsi ed € 7.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
AN Rago
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