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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1405/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Brognaturo (VV) Piazza del Popolo n. 23, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Nicola Papa, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV) Corso Vittorio Emanuele Controparte_1
III n. 28, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Mario Graziano Drago, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 26/2018 pubblicata in data 22 gennaio 2018, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda attorea proposta da nei confronti del convenuto al fine di fare Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare che il convenuto occupa illegittimamente una parte di proprietà attorea e condannarlo a demolire la parte dei fabbricati ricadenti all'interno della sua proprietà e a restituire il suolo occupato e a risarcire i danni.
Avverso suddetta sentenza è insorto il quale ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 19 luglio 2018.
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha censurato il capo della Parte_1 liquidazione delle spese.
Con ordinanza del 6 aprile 2021, il processo è stato dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso di dichiarato dal difensore. Parte_1
1 Con decreto del 3-6 ottobre 2025, il Consigliere coordinatore della Prima sezione civile, d'intesa con la
Presidente della Corte, ritenuta la necessità di eliminare le cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di procedura civile, ha fissato l'udienza del 4 novembre 2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, disponendo altresì lo svolgimento della trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 13 novembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 2 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 13 novembre
2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Vibo Valentia n. 26/2018 pubblicata in data 22 gennaio 2018, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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