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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 4167/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Parte_1 C.F._1 26/05/1953, con l'avv. ERNESTO FRAGANO
e
(cf. , nato/a a AI Controparte_1 C.F._2 (Ucraina), il 19/08/1969, con l'avv. SIMONETTA RUBINATO
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. FILIPPO DONI
avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di indennità di fine rapporto lavorativo
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Prende atto il Collegio dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 sulle rispettive quote di attribuzione della pensione di Controparte_1 reversibilità di (deceduto il 6.10.2024) spettanti loro Persona_1 in qualità – rispettivamente – di coniuge divorziato e di coniuge superstite.
Sin dalla proposizione del ricorso, infatti, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo sulle rispettive quote di attribuzione della pensione di reversibilità del stabilite nel 60% in favore della Per_1 e nel 40% in favore della Pt_1 CP_1
L' si è quindi rimesso alla Controparte_3 decisione del Tribunale.
*** *** ***
Ritiene il Collegio la congruità delle quote stabilite ai fini dell'attribuzione del trattamento di reversibilità di in favore del coniuge Persona_1 divorziato e del coniuge superstite ( , in considerazione Pt_1 CP_1 sia della durata temporale dei rispettivi vincoli matrimoniali, sia in considerazione delle rispettive condizioni economiche, sia della misura dell'assegno divorzile percepito dalla Pt_1
Conseguentemente, il Tribunale assegna in favore di in Parte_1 qualità di coniuge divorziato, la quota del 60% del 60% dell'intera pensione di reversibilità di assegna, in favore di Persona_1 [...]
in qualità di coniuge superstite, la quota del 40% del 60% CP_1 dell'intera pensione di reversibilità del marito.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del (6.10.2024). Per_1
Di fatti, l'art. 9 L. 898/1970, nel testo novellato dalla L. 74/1989, attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità; perciò, la sentenza che statuisce in merito ha natura costitutiva, con efficacia ex tunc, e fa sorgere un diritto previdenziale, al quale si applica la relativa normativa previdenziale che prevede, espressamente, che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato (ex multis, Cass. 2092/2007; Cass. 22259/2013).
2 La natura della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. ASSEGNA in favore di in qualità di coniuge Parte_1 divorziato, la quota del sessanta per cento (60%) del sessanta per centro (60%) dell'intera pensione di reversibilità di deceduto Persona_1 il 6.10.2025;
2. ASSEGNA in favore di in qualità di coniuge Controparte_1 divorziato, la quota del quaranta per cento (40%) del sessanta per centro (60%) dell'intera pensione di reversibilità di deceduto Persona_1 il 6.10.2025;
3. DICHIARA l Controparte_3 tenuto a ripartire la pensione di reversibilità di Persona_1 attribuendo a e le quote Parte_1 Controparte_1 predette, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (6.10.2024);
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 30 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 4167/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a VI (TV), il Parte_1 C.F._1 26/05/1953, con l'avv. ERNESTO FRAGANO
e
(cf. , nato/a a AI Controparte_1 C.F._2 (Ucraina), il 19/08/1969, con l'avv. SIMONETTA RUBINATO
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. FILIPPO DONI
avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di indennità di fine rapporto lavorativo
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Prende atto il Collegio dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 sulle rispettive quote di attribuzione della pensione di Controparte_1 reversibilità di (deceduto il 6.10.2024) spettanti loro Persona_1 in qualità – rispettivamente – di coniuge divorziato e di coniuge superstite.
Sin dalla proposizione del ricorso, infatti, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo sulle rispettive quote di attribuzione della pensione di reversibilità del stabilite nel 60% in favore della Per_1 e nel 40% in favore della Pt_1 CP_1
L' si è quindi rimesso alla Controparte_3 decisione del Tribunale.
*** *** ***
Ritiene il Collegio la congruità delle quote stabilite ai fini dell'attribuzione del trattamento di reversibilità di in favore del coniuge Persona_1 divorziato e del coniuge superstite ( , in considerazione Pt_1 CP_1 sia della durata temporale dei rispettivi vincoli matrimoniali, sia in considerazione delle rispettive condizioni economiche, sia della misura dell'assegno divorzile percepito dalla Pt_1
Conseguentemente, il Tribunale assegna in favore di in Parte_1 qualità di coniuge divorziato, la quota del 60% del 60% dell'intera pensione di reversibilità di assegna, in favore di Persona_1 [...]
in qualità di coniuge superstite, la quota del 40% del 60% CP_1 dell'intera pensione di reversibilità del marito.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del (6.10.2024). Per_1
Di fatti, l'art. 9 L. 898/1970, nel testo novellato dalla L. 74/1989, attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità; perciò, la sentenza che statuisce in merito ha natura costitutiva, con efficacia ex tunc, e fa sorgere un diritto previdenziale, al quale si applica la relativa normativa previdenziale che prevede, espressamente, che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato (ex multis, Cass. 2092/2007; Cass. 22259/2013).
2 La natura della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. ASSEGNA in favore di in qualità di coniuge Parte_1 divorziato, la quota del sessanta per cento (60%) del sessanta per centro (60%) dell'intera pensione di reversibilità di deceduto Persona_1 il 6.10.2025;
2. ASSEGNA in favore di in qualità di coniuge Controparte_1 divorziato, la quota del quaranta per cento (40%) del sessanta per centro (60%) dell'intera pensione di reversibilità di deceduto Persona_1 il 6.10.2025;
3. DICHIARA l Controparte_3 tenuto a ripartire la pensione di reversibilità di Persona_1 attribuendo a e le quote Parte_1 Controparte_1 predette, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (6.10.2024);
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 30 ottobre 2025 Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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