Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 9 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 7039/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Annamaria De Giacomo in sostituzione dell'avv. Miozzo per parte attrice e l'avv. Caterina D'GE in sostituzione dell'av. OA D'GE per la convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. D'GE in particolare precisa che la compagnia ha contestato sia l'an che il quantum debeatur ed inoltre che nessuna eccezione di decadenza in senso stretto è stata mai formulata da Controparte e che la documentazione è stata prodotta nei termini di rito.
L'avv. De Giacomo si riporta agli atti anche sul punto.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.45, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7039/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Miozzo
( per procura in atti Email_1
ATTRICE
E
(già , n. q. Controparte_1 Controparte_2
di Impresa Designata ex artt. 283 e segg. D.lgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
OA D'GE ( giusta procura in Email_2
atti
CONVENUTA
OGGETTO: rivalsa nei confronti del fondo di garanzia
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata, nell'ambito del presente giudizio, da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di (già Controparte_1 CP_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
, n. q. di Impresa Designata ex artt. 283 e segg. Controparte_1
D.lgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione del 13 maggio 2022 – la ha chiesto all'odierna Parte_1 [...]
quale impresa designata dal fondo di garanzia per le Controparte_1
vittime della strada di essere rifusa di quanto dalla stessa sopportato per il risarcimento del danno in seguito al sinistro occorso a in Parte_2
qualità di terzo trasportato, e pari a complessivi € 29.000,00.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti
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ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che l'incidente del 17 febbraio 2017 sia stato cagionato da un veicolo, avente obbligo di assicurazione, rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la n.q. di impresa designata, ex art. 20 L. Controparte_1
990/1969 (ora art. 286 del citato D.Lgs. 209/2005), per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 19, primo comma, lett. a), della medesima legge (poi trasfuso nell'art. 283, lett. a, D.Lgs. 209/2005).
In proposito si osserva che, nel caso in cui venga chiamato a rispondere il ex art. 19, primo comma, lett. Controparte_3
a), L. 990/1969, è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10762/1992).
Allo stesso modo, nel caso in esame, laddove tende con Parte_1
la presente domanda ad ottenere la rivalsa per il risarcimento pagato alla
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terza trasportata su veicolo con la medesima assicurato alla data del sinistro.
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Infatti, in mancanza di un rapporto attestante l'intervento di organi di
P.S. in occasione del sinistro, la prova della verificazione del medesimo avrebbe dovuto trovare fondamento sulle deposizioni dei testi indicati da parte attrice ed ammessi dal giudice con ordinanza a verbale del 1° marzo
2023.
Senonché, all'udienza del 2 ottobre 2023, in cui era previsto l'espletamento delle prove orali, il teste ha escluso di Testimone_1
trovarsi sul luogo del sinistro e che probabilemte si trattava di altro
. Tes_1
I testi a supporto delle dichiarazioni di parte attrice pertanto non sono stati escussi.
Di qui la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto storico del sinistro e, a fortiori, della riconducibilità di quest'ultimo alla condotta di una cd. “auto pirata”, il che impone – evidentemente – il rigetto delle istanze risarcitorie formulate dell'attore nei confronti della CP_1
Assicurazioni n.q. Pt_1
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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