Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza collegiale 21 giugno 2021
Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 21/06/2021, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00525/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del -OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-, promanato dal -OMISSIS-^-OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere del -OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-^ di -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
del proprio diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro con valutazione ed espressione del giudizio di idoneità/inidoneità al servizio, del diritto al giusto procedimento e del diritto soggettivo di transito ex art. 930 C.O.M.;
e per la nomina
di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio esperto in medicina legale esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto che al fine di decidere emerge la necessità di integrare la documentazione, disponendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda al deposito di una relazione sui fatti di causa - corredata dagli atti del procedimento amministrativo - anche con riguardo a quanto rappresentato con i motivi impugnazione esposti nel ricorso;
Ritenuto che tali incombenti dovranno essere espletati entro il termine di venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto infine di rinviare la causa alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, per la trattazione dell’istanza cautelare e per l’eventuale pronuncia, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., di sentenza in forma semplificata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa, per l’esame dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.