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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2024, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. 5721/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5721/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
GIACOMO presso il cui studio in Lucera alla via MADDALENA CANDIDA MAZZACCARA 1 ha eletto domicilio
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI PIO Controparte_1 C.F._2
LANFRANCO presso ill cui studio in Foggia alla via E. PERRONE N. 24 ha eletto domicilio
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 12/6/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, intimava a Parte_1 Controparte_1 sfratto per morosità dall'immobile sito in Foggia alla via Castiglione n. 11/13, dall'intimato condotto in locazione in forza di contratto regolarmente registrato. Si costituiva in giudizio , opponendosi alla convalida e contestando la gravità Controparte_1 dell'inadempimento. Con provvedimento interinale del 27/11/2023 il Tribunale non convalidava lo sfratto, rigettava l'istanza ex art. 6655 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito. La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12/6/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere, in quanto, all'esito della sanatoria della morosità da parte dell'intimante, entrambe le parti hanno sollecitato una pronuncia in tal senso, chiedendo espressamente la compensazione integrale delle spese di lite. La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta pagina 1 di 2 soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 4034/07). La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06). Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie, come già detto entrambe le parti hanno invocato la compensazione delle spese, sicché nulla osta all'adozione di una pronuncia in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/6/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 9 luglio 2024 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5721/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
GIACOMO presso il cui studio in Lucera alla via MADDALENA CANDIDA MAZZACCARA 1 ha eletto domicilio
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI PIO Controparte_1 C.F._2
LANFRANCO presso ill cui studio in Foggia alla via E. PERRONE N. 24 ha eletto domicilio
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 12/6/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, intimava a Parte_1 Controparte_1 sfratto per morosità dall'immobile sito in Foggia alla via Castiglione n. 11/13, dall'intimato condotto in locazione in forza di contratto regolarmente registrato. Si costituiva in giudizio , opponendosi alla convalida e contestando la gravità Controparte_1 dell'inadempimento. Con provvedimento interinale del 27/11/2023 il Tribunale non convalidava lo sfratto, rigettava l'istanza ex art. 6655 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito. La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12/6/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere, in quanto, all'esito della sanatoria della morosità da parte dell'intimante, entrambe le parti hanno sollecitato una pronuncia in tal senso, chiedendo espressamente la compensazione integrale delle spese di lite. La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta pagina 1 di 2 soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 4034/07). La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06). Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie, come già detto entrambe le parti hanno invocato la compensazione delle spese, sicché nulla osta all'adozione di una pronuncia in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/6/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 9 luglio 2024 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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