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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/12/2024, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3918/ 2023 promossa da:
Parte 1
(Avv. Barbara Transitano)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1
(Avv. Nicola Pierotti;
Avv. Irene Margherita Gonnelli)
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.09.2024 le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente insiste nelle istanze istruttorie e si riporta a tutto quanto già dedotto e richiesto in atti;
parte resistente conclude come da comparsa di costituzione e risposta, anche a conferma dei provvedimenti provvisori assunti. In via istruttoria come da comparsa e memoria ex at. 473bis.17 n.
2 c.p.c. Con richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio Controparte 1 per Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. Parte 1
Per e Per 2 nate dall'unione sentimentale domandare: a) l'affidamento condiviso delle due figlie tra le parti, rispettivamente il 13.06.2007 a Camaiore (LU) e il 06.01.2015 a Massa;
b) l'assegnazione a sé stessa della casa familiare, di comune proprietà delle parti, sita in Pietrasanta alla Via Crociale
n. 137, con collocamento prevalente delle minori presso la madre;
c) un assegno mensile di €.300,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia a carico del resistente;
d) la ripartizione al 50% delle spese straordinarie inerenti le suddette figlie;
e) l'importo integrale dell'assegno unico familiare.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 concordando sul regime di affidamento condiviso delle figlie, ma contestando ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente, nonché eccependo la nullità del ricorso introduttivo poiché, a suo dire, privo degli elementi probatori atti a consentire la piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che:
- all'inizio dell'anno 2023 è cessata la convivenza di fatto tra le parti;
di comune accordo, il resistente ha continuato ad abitare nella casa familiare insieme alle figlie
-
Per e Per 2 mentre la ricorrente si è trasferita in altro immobile condotto in locazione;
le parti hanno stabilito autonomamente, con scrittura privata, le modalità di frequentazione delle figlie, definendo un calendario su base settimanale, con mantenimento diretto nei rispettivi periodi di permanenza;
Per il rapporto tra la madre e la figlia più grande, risulta difficoltoso, tanto che la ragazza -oggi di anni diciassette- vive esclusivamente con il padre e rifiuta di andare dall'altro genitore;
la figlia più piccola, Per 2 frequenta abitualmente entrambi i genitori, secondo il calendario dagli stessi autonomamente predisposto;
da gennaio 2023 il resistente sostiene per intero le rate dei contratti di mutuo cointestati tra le
-
parti, mentre la ricorrente sostiene il canone dell'immobile condotto in locazione;
entrambi i genitori concorrono alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;
l'assegno unico familiare è suddiviso a metà tra le parti.
All'udienza del 17.05.2024 le parti sono comparse personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori. La ricorrente ha dichiarato che le figlie abitano presso il padre;
entrambi i comparenti hanno confermato che la figlia più piccola, Per_2 frequenta abitualmente i genitori secondo il calendario dagli stessi predisposto: A) prima settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso il padre;
mercoledì e giovedì presso la madre;
B) seconda settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso la madre;
mercoledì e giovedì presso il padre. La ricorrente ha dichiarato, altresì, di avere un reddito mensile di €.1.300,00 e di corrispondere un canone di locazione di €.650,00 al mese;
il resistente ha dichiarato di avere redditi mensili di €.1.800,00, di pagare interamente la rata mensile di mutuo pari a €.760,00 e che l'assegno unico di €.443,00 viene diviso al 50% tra le parti.
Il Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed in via istruttoria, ritenuta la necessità Per di indagare in ordine alle ragioni della mancanza di frequentazioni della figlia con la madre, ha delegato il relatore per l'audizione della minore.
All'udienza del 19.06.2024, presenti i procuratori delle parti, ha avuto luogo l'ascolto della minore Persona 3 la quale così si è espressa: "Per ora non mi sento pronta per andare a stare a casa della mamma, non ci vado tanto d'accordo, la sento ogni tanto, e la vedo quando viene a prendere.
Non mi sembra che la mamma manifesti interesse per le cose importanti che mi riguardano, preferisco stare con mio papà. Non so se mi piacerebbe provare ad avere degli incontri con la mamma alla presenza di un assistente sociale o di un educatore. Questi contrasti con la mamma c'erano anche prima che i miei genitori si separassero, mio papà mi ha chiesto se volevo andare dalla mamma ed io ho risposto di no e lui mi ha detto che era una scelta mia".
All'esito dell'audizione, fatte entrare le parti, il Giudice Istruttore ha invitato quest'ultime ad intraprendere un percorso psicologico al fine di recuperare il rapporto madre-figlia; il difensore di parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il Giudice ha rinviato a tal fine la causa.
All'udienza del 27.09.2024, precisate le conclusioni delle parti, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione di termini per note.
0000000
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, formulata dal resistente.
Quest'ultimo deduce che il ricorso sia privo degli elementi necessari a consentire la piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa, richiamando gli artt. 473 bis.12 e 473 bis.19
c.p.c.
Orbene, il ricorso introduttivo risulta correlato di tutti gli elementi e le allegazioni probatorie atte a consentire alla controparte il pieno e completo esercizio del diritto di difesa, talché non può dirsi affetto da alcuna nullità.
** In ordine al regime di affidamento delle minori Persona 3 e Persona 4 può essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Si rileva che, a norma dell'art. 337 bis c.c., il regime di affidamento per i figli di genitori non coniugati
è retto dal capo II del titolo IX del libro I del codice civile.
L'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., contempla l'affidamento condiviso quale modello prioritario da adottare, affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore.
Nella vicenda in esame non sussistono motivi per derogare a siffatta regola generale, stante anche la concorde volontà delle parti in tal senso.
Discorso diverso deve, invece, essere fatto riguardo al collocamento prevalente delle minori, attese Per le attuali difficoltà di frequentazione della figlia con la madre, così come dichiarate dalla minore Per in sede di ascolto;
tenuto conto che, allo stato, vive esclusivamente con il padre, mentre Per 2
-
frequenta paritariamente entrambi i genitori, si reputa opportuno conservare l'assetto di vita già in Per essere, prevedendo: a) il collocamento prevalente della figlia presso il padre, tenuto conto resso entrambi dell'attuale difficoltà nei rapporti con la madre;
b) il collocamento alternato di Per 2
i genitori, a settimane alterne, secondo le modalità dichiarate dalle parti, nella specie: A) prima settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso il padre;
mercoledì e giovedì presso la madre;
B) seconda settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso la madre;
mercoledì
e giovedì presso il padre.
La casa familiare, sita in Pietrasanta alla Via Crociale n. 137, è assegnata a Controparte 1 genitore collocatario in via prevalente delle figlie minori e ciò anche per garantire in continuità nell'assetto Per l'assetto di vita già in essere, tenuto, altresì, conto delle attuali difficoltà della figlia nella frequentazione con la madre così come manifestate dalla stessa in sede di ascolto.
Quanto alle ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie un eguale periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non consecutivi, nel rispetto degli interessi, dei bisogni e delle Per aspirazioni delle minori con la precisazione che quanto a ciò potrà essere attuato solo allorché la minore, di anni 17, avrà superato le sue difficoltà relative alla ripresa dei rapporti con la madre.
Anche per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza con Per la precisazione, quanto a di quanto sopra detto.
Si ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla Per genitorialità al fine risolvere le difficoltà nel rapporto di con la madre.
In ordine al contributo per il mantenimento delle minori, si osserva quanto segue: tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, così come risultanti dalla documentazione prodotta in atti;
tenuto conto Per che, allo stato, il padre provvede in maniera integrale al mantenimento della figlia che vive esclusivamente con lui;
tenuto conto degli esborsi mensili sopportati da ciascuna parte, rispettivamente, per le rate del mutuo bancario e per il canone di locazione;
tenuto conto che l'assegno unico è ripartito a metà tra i genitori;
può essere disposto, in conformità all'assetto in essere, che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva convivenza, oltre spese straordinarie ripartite al 50% ciascuno.
Il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente determina la soccombenza della stessa, con condanna al pagamento delle spese di lite così come liquidate in dispositivo ( causa di valore indeterminabile, complessità bassa, applicazione dei minimi tariffari tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare complessità e della modesta attività istruttoria ).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 commi 1 o 3 c.p.c., si ritiene che non sussista, nella vicenda in esame, una fattispecie di responsabilità aggravata, non risultando configurati i requisiti della mala fede o colpa grave a carico del genitore soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona 3 e Persona 4
Per presso il padre e collocamento di Per 2 ei termini di cui collocamento prevalente di in parte motiva;
2) assegna la casa familiare, sita in Pietrasanta alla Via Crociale n. 137, a Controparte_1
3) dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva convivenza, oltre al riparto 50% delle spese straordinarie;
4) invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine Per risolvere le difficoltà nel rapporto di con la madre. 5) condanna Parte 1 a rimborsare a Controparte 1 le spese di lite, che liquida in €
3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA in misura di legge.
Lucca, 10.12.2024.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3918/ 2023 promossa da:
Parte 1
(Avv. Barbara Transitano)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1
(Avv. Nicola Pierotti;
Avv. Irene Margherita Gonnelli)
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.09.2024 le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente insiste nelle istanze istruttorie e si riporta a tutto quanto già dedotto e richiesto in atti;
parte resistente conclude come da comparsa di costituzione e risposta, anche a conferma dei provvedimenti provvisori assunti. In via istruttoria come da comparsa e memoria ex at. 473bis.17 n.
2 c.p.c. Con richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio Controparte 1 per Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. Parte 1
Per e Per 2 nate dall'unione sentimentale domandare: a) l'affidamento condiviso delle due figlie tra le parti, rispettivamente il 13.06.2007 a Camaiore (LU) e il 06.01.2015 a Massa;
b) l'assegnazione a sé stessa della casa familiare, di comune proprietà delle parti, sita in Pietrasanta alla Via Crociale
n. 137, con collocamento prevalente delle minori presso la madre;
c) un assegno mensile di €.300,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia a carico del resistente;
d) la ripartizione al 50% delle spese straordinarie inerenti le suddette figlie;
e) l'importo integrale dell'assegno unico familiare.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 concordando sul regime di affidamento condiviso delle figlie, ma contestando ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente, nonché eccependo la nullità del ricorso introduttivo poiché, a suo dire, privo degli elementi probatori atti a consentire la piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che:
- all'inizio dell'anno 2023 è cessata la convivenza di fatto tra le parti;
di comune accordo, il resistente ha continuato ad abitare nella casa familiare insieme alle figlie
-
Per e Per 2 mentre la ricorrente si è trasferita in altro immobile condotto in locazione;
le parti hanno stabilito autonomamente, con scrittura privata, le modalità di frequentazione delle figlie, definendo un calendario su base settimanale, con mantenimento diretto nei rispettivi periodi di permanenza;
Per il rapporto tra la madre e la figlia più grande, risulta difficoltoso, tanto che la ragazza -oggi di anni diciassette- vive esclusivamente con il padre e rifiuta di andare dall'altro genitore;
la figlia più piccola, Per 2 frequenta abitualmente entrambi i genitori, secondo il calendario dagli stessi autonomamente predisposto;
da gennaio 2023 il resistente sostiene per intero le rate dei contratti di mutuo cointestati tra le
-
parti, mentre la ricorrente sostiene il canone dell'immobile condotto in locazione;
entrambi i genitori concorrono alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;
l'assegno unico familiare è suddiviso a metà tra le parti.
All'udienza del 17.05.2024 le parti sono comparse personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori. La ricorrente ha dichiarato che le figlie abitano presso il padre;
entrambi i comparenti hanno confermato che la figlia più piccola, Per_2 frequenta abitualmente i genitori secondo il calendario dagli stessi predisposto: A) prima settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso il padre;
mercoledì e giovedì presso la madre;
B) seconda settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso la madre;
mercoledì e giovedì presso il padre. La ricorrente ha dichiarato, altresì, di avere un reddito mensile di €.1.300,00 e di corrispondere un canone di locazione di €.650,00 al mese;
il resistente ha dichiarato di avere redditi mensili di €.1.800,00, di pagare interamente la rata mensile di mutuo pari a €.760,00 e che l'assegno unico di €.443,00 viene diviso al 50% tra le parti.
Il Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed in via istruttoria, ritenuta la necessità Per di indagare in ordine alle ragioni della mancanza di frequentazioni della figlia con la madre, ha delegato il relatore per l'audizione della minore.
All'udienza del 19.06.2024, presenti i procuratori delle parti, ha avuto luogo l'ascolto della minore Persona 3 la quale così si è espressa: "Per ora non mi sento pronta per andare a stare a casa della mamma, non ci vado tanto d'accordo, la sento ogni tanto, e la vedo quando viene a prendere.
Non mi sembra che la mamma manifesti interesse per le cose importanti che mi riguardano, preferisco stare con mio papà. Non so se mi piacerebbe provare ad avere degli incontri con la mamma alla presenza di un assistente sociale o di un educatore. Questi contrasti con la mamma c'erano anche prima che i miei genitori si separassero, mio papà mi ha chiesto se volevo andare dalla mamma ed io ho risposto di no e lui mi ha detto che era una scelta mia".
All'esito dell'audizione, fatte entrare le parti, il Giudice Istruttore ha invitato quest'ultime ad intraprendere un percorso psicologico al fine di recuperare il rapporto madre-figlia; il difensore di parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il Giudice ha rinviato a tal fine la causa.
All'udienza del 27.09.2024, precisate le conclusioni delle parti, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione di termini per note.
0000000
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, formulata dal resistente.
Quest'ultimo deduce che il ricorso sia privo degli elementi necessari a consentire la piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa, richiamando gli artt. 473 bis.12 e 473 bis.19
c.p.c.
Orbene, il ricorso introduttivo risulta correlato di tutti gli elementi e le allegazioni probatorie atte a consentire alla controparte il pieno e completo esercizio del diritto di difesa, talché non può dirsi affetto da alcuna nullità.
** In ordine al regime di affidamento delle minori Persona 3 e Persona 4 può essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Si rileva che, a norma dell'art. 337 bis c.c., il regime di affidamento per i figli di genitori non coniugati
è retto dal capo II del titolo IX del libro I del codice civile.
L'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., contempla l'affidamento condiviso quale modello prioritario da adottare, affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore.
Nella vicenda in esame non sussistono motivi per derogare a siffatta regola generale, stante anche la concorde volontà delle parti in tal senso.
Discorso diverso deve, invece, essere fatto riguardo al collocamento prevalente delle minori, attese Per le attuali difficoltà di frequentazione della figlia con la madre, così come dichiarate dalla minore Per in sede di ascolto;
tenuto conto che, allo stato, vive esclusivamente con il padre, mentre Per 2
-
frequenta paritariamente entrambi i genitori, si reputa opportuno conservare l'assetto di vita già in Per essere, prevedendo: a) il collocamento prevalente della figlia presso il padre, tenuto conto resso entrambi dell'attuale difficoltà nei rapporti con la madre;
b) il collocamento alternato di Per 2
i genitori, a settimane alterne, secondo le modalità dichiarate dalle parti, nella specie: A) prima settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso il padre;
mercoledì e giovedì presso la madre;
B) seconda settimana: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica presso la madre;
mercoledì
e giovedì presso il padre.
La casa familiare, sita in Pietrasanta alla Via Crociale n. 137, è assegnata a Controparte 1 genitore collocatario in via prevalente delle figlie minori e ciò anche per garantire in continuità nell'assetto Per l'assetto di vita già in essere, tenuto, altresì, conto delle attuali difficoltà della figlia nella frequentazione con la madre così come manifestate dalla stessa in sede di ascolto.
Quanto alle ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie un eguale periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non consecutivi, nel rispetto degli interessi, dei bisogni e delle Per aspirazioni delle minori con la precisazione che quanto a ciò potrà essere attuato solo allorché la minore, di anni 17, avrà superato le sue difficoltà relative alla ripresa dei rapporti con la madre.
Anche per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza con Per la precisazione, quanto a di quanto sopra detto.
Si ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla Per genitorialità al fine risolvere le difficoltà nel rapporto di con la madre.
In ordine al contributo per il mantenimento delle minori, si osserva quanto segue: tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, così come risultanti dalla documentazione prodotta in atti;
tenuto conto Per che, allo stato, il padre provvede in maniera integrale al mantenimento della figlia che vive esclusivamente con lui;
tenuto conto degli esborsi mensili sopportati da ciascuna parte, rispettivamente, per le rate del mutuo bancario e per il canone di locazione;
tenuto conto che l'assegno unico è ripartito a metà tra i genitori;
può essere disposto, in conformità all'assetto in essere, che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva convivenza, oltre spese straordinarie ripartite al 50% ciascuno.
Il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente determina la soccombenza della stessa, con condanna al pagamento delle spese di lite così come liquidate in dispositivo ( causa di valore indeterminabile, complessità bassa, applicazione dei minimi tariffari tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare complessità e della modesta attività istruttoria ).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 commi 1 o 3 c.p.c., si ritiene che non sussista, nella vicenda in esame, una fattispecie di responsabilità aggravata, non risultando configurati i requisiti della mala fede o colpa grave a carico del genitore soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona 3 e Persona 4
Per presso il padre e collocamento di Per 2 ei termini di cui collocamento prevalente di in parte motiva;
2) assegna la casa familiare, sita in Pietrasanta alla Via Crociale n. 137, a Controparte_1
3) dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva convivenza, oltre al riparto 50% delle spese straordinarie;
4) invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine Per risolvere le difficoltà nel rapporto di con la madre. 5) condanna Parte 1 a rimborsare a Controparte 1 le spese di lite, che liquida in €
3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA in misura di legge.
Lucca, 10.12.2024.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Anna Martelli