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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1022 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 99 C.F._1
BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 100 98100
MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto Parte_1 all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 (per
102 giornate presso la ditta Muscarà Salvatore) e, per l'effetto, il riconoscimento/il mantenimento delle correlate prestazioni (disoccupazione agricola/indennità 2017), nonché l'annullamento delle pretese restitutorie dell' per asserito indebito. L si è costituito eccependo, in via CP_2 CP_2 preliminare, decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 marzo
1970, n. 83, in quanto la cancellazione parziale delle giornate 2016 è stata disposta con IV elenco trimestrale 2018, pubblicato dal 10/03/2019 al 25/03/2019; il ricorso giurisdizionale è stato iscritto a ruolo il 13/03/2020. L ha, CP_1 inoltre, dedotto l'infondatezza nel merito, richiamando il verbale ispettivo del
30/11/2018 relativo alla ditta Muscarà.
Ricorre, altresì, un precedente conforme tra le stesse parti (e medesimo compendio ispettivo), ove la Corte d'Appello di Messina (sent. 7 maggio 2025, n.
99/25 R.G.L.) ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando la contumacia dell'appellata e rigettando le domande di per maturata Parte_1 decadenza e, in subordine, per inattendibilità della prova testimoniale rispetto alle risultanze ispettive.
L'art. 22 cit. prevede il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in applicazione della normativa sulla manodopera agricola. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che il dies a quo decorre:
• dalla scadenza del termine per il primo rimedio amministrativo (30 giorni) se il provvedimento non è stato impugnato in via amministrativa, ovvero
• dalla definizione del procedimento amministrativo (anche per silenzio- rigetto ex art. 11 D.Lgs. n. 375/1993), qualora i ricorsi amministrativi siano stati proposti. .
Nel caso concreto, l' ha documentato che la cancellazione è confluita CP_2 nel primo elenco di variazione 2018 e che la pubblicazione avvenne dal 10 al 25 marzo 2019; non risultano ricorsi amministrativi idonei a sospendere o differire il termine decadenziale. Conseguentemente, alla data di iscrizione a ruolo
(13/03/2020), il termine di 120 giorni era decorso, con definitiva improponibilità dell'azione (decadenza sostanziale, insuscettibile di sanatoria: Cass. SS.UU.
1133/2000). Tali approdi sono stati ribaditi dalla Corte d'Appello di Messina in causa analoga fra le stesse parti, valorizzando anche l'efficacia probatoria della dicitura di pubblicazione quale rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c., disconoscibile solo con contestazione specifica e tempestiva .
La questione di decadenza è assorbente rispetto al merito e preclude l'esame delle deduzioni sulla sussistenza del rapporto e sulle prestazioni, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (v. anche Corte cost. 192/2005 sul bilanciamento tra esigenze di certezza della spesa pubblica e tutela previdenziale). Per completezza, va osservato che, anche a voler oltrepassare la decadenza, la domanda sarebbe infondata. L'iscrizione negli elenchi ha valore di mera agevolazione probatoria che viene meno a seguito di disconoscimento motivato dall' (art. 9 D.Lgs. n. 375/1993): incombe allora al lavoratore CP_2 provare esistenza, durata e onerosità del rapporto ex art. 2094 c.c. .
Nel caso in esame, il verbale ispettivo (atto pubblico: artt. 2699-2700 c.c.; art. 10, co. 5, D.Lgs. n. 124/2004), corredato da plurimi riscontri oggettivi
(congruità G.L.A./superfici coltivate, scostamento retribuzioni effettive/buste paga, ammissioni del titolare, debiti contributivi, dichiarazioni di 21 addetti), ha condotto all'annullamento parziale delle giornate denunciate (residuo 5 giornate su 102 per il 2016), evidenziando sistematiche irregolarità e fittizietà delle denunce. A fronte di tali risultanze, la documentazione unilaterale (DMAG, buste paga) ha valore solo indiziario e non supera il compendio probatorio amministrativo liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. .
Le difese attoree evocano l'art. 52 L. 88/1989 (e l'art. 13 L. 412/1991) per escludere la ripetibilità; ma tale regime opera per somme corrisposte in base a provvedimenti propri dell'ente poi rettificati per errori dell'ente e in assenza di dolo dell'interessato. Qui, per contro, l'indebito discende dal venir meno del presupposto costitutivo (giornate effettive) a seguito di provvedimento di disconoscimento/cancellazione: non ricorre, dunque, l'ipotesi di error in procedendo dell'ente, bensì di accertata insussistenza del rapporto per la maggior parte delle giornate. In ogni caso, la declaratoria di decadenza preclude la tutela azionata.
In ragione della natura assorbente della decadenza, della complessità delle questioni e del contesto di oscillazioni giurisprudenziali in sub-materia, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti (art. 92, co. 2,
c.p.c., nel testo applicabile), secondo il criterio di equità più volte valorizzato anche in casi analoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
:
[...]
1. Dichiara l'intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 dal diritto e dall'azione diretti all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, con conseguente improponibilità della domanda;
2. Dichiara, per l'effetto, assorbite le ulteriori domande di
[...]
inerenti prestazioni e restituzioni, e, in ogni caso, Parte_1 le rigetta in via subordinata per infondatezza;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità e complessità della vicenda.
Così deciso in Patti 25/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo