TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 04/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
719/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di URBINO
Il Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.719 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
vertente
TRA
Parte_1 P.IVA 1 ) con l'avv.RONCAROLO STEFANIA
PARTE ATTRICE
E
P.IVA_2 ) con l'avv.ROSSI MATTEO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo..)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: dichiarare privo di efficacia, nullo/annullabile il T.E.E. ed il D.I. per mancanza dei presupposti di legge per la sua emanazione, dichiarare in ogni caso prescritto ai sensi dell'art. 2951 c.c. il debito derivante da attività di trasporto come documentalmente ammesso dalla stessa Controparte_1 ovvero, nel caso si ritenesse il debito dovuto per procacciamento occasionale d'affari, come espressamente confermato dalla Controparte_1 dichiararlo prescritto ai sensi dell'art. 2950 in virtù dei contenuti della sentenza Cassazione SS.UU. n. 19161/2017
trattandosi di mediazione atipica, in ulteriore subordine dichiarare prescritto il credito vantato dalla Controparte_1 per violazione del principio ne bis in idem, e per abuso del diritto a seguito di duplicazione dell'azione monitoria, condizione rilevabile d'ufficio PARTE OPPOSTA: In via principale,
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 93/19, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 03.04.19 dal Tribunale Civile di Urbino su richiesta dell' Controparte_1 in danno dell' Parte_1 e ritualmente notificato, per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione interposta, con ogni consequenziale statuizione di Legge;
b) dichiarare comunque sussistente la pretesa creditoria azionata dall' Controparte_1
e conseguentemente condannare l' in persona del suo titolare e legale Parte_1 و
rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell'odierna convenuta in opposizione l'importo di
€ 6.894,40, o quella maggior o minor somma che risultasse congrua e dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 09.10.02 n. 231 dal giorno del dovuto al saldo effettivo ed a rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale statuizione di
Legge;
c) previa ogni opportuna declaratoria, rigettare tutte le eccezioni e le domande svolte nei confronti della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto perParte_1 dall'
i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di Legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte. La società Pt_1 si occupa di trasporti in particolare per merci provenienti dal territorio polacco a quello italiano e nel periodo da marzo a giugno 2014 la società Pt_1 ha svolto delle spedizioni per conto della Target 2000 S.p.A. mentre la società Controparte_1 si occupava per conto della Target e della Pt_1 della spedizione e di tutti i servizi di consulenza accessori alla spedizione in qualità di "procacciatore".
In esecuzione di accordo commerciale sottoscritto dalle parti, la creditrice opposta ha procacciato trasporti in favore della debitrice opponente maturando il credito oggetto del decreto ingiuntivo europeo emesso, credito portato dalle fatture n. 41 del 31.03.14 per € 771,00, n. 89 del 30.04.14 per € 2.042,00, n. 125 del 30.05.14 per € 878,40, n. 140 del 31.05.14 per € 714,00, n. 188 del 30.06.14 per € 100,00, n. 190 del 30.06.14 per € 2.389,00.
Parte opponente preliminarmente faceva rilevare che il ricorso per ingiunzione notificato dal
Ricorrente indica quale termine per l'opposizione il termine di 50 giorni nonché che la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine di gg90 e che tutto ciò avrebbe portato grave pregiudizio del diritto di difesa rendendo la procedura inefficace e nulla. Le eccezioni sono infondate. Trattasi infatti di Decreto Ingiuntivo emesso secondo le disposizioni nazionali, ma munito della certificazione, emessa dalla cancelleria del Tribunale di Urbino, di Titolo Esecutivo Europeo, la cui disciplina è regolata dal Regolamento 805/04. Il titolo esecutivo europeo è relativo all'esecutorietà del titolo posto alla base, ma non inerisce direttamente al titolo stesso, che quindi resta regolato, quanto alla disciplina applicabile, alle norme relative al Paese d'origine che lo ha emesso. Ne deriva, nel caso di specie, che il termine indicato nel decreto ingiuntivo per proporre l'opposizione
(40 giorni) è corretto. In ogni caso, la spiegata opposizione ha comunque sanato il vizio. Inoltre, la notifica è stata effettuata correttamente nel termine in quanto, dai documenti allegati al fascicolo, risulta che il decreto è stato notificato da parte del creditore entro il termine di 90 giorni. Infatti, in virtù del principio di cd “scissione soggettiva" (affermata da Cass. Civ. sentenza n. 477/2002), dal punto di vista del notificante, la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui, quest'ultimo porti a compimento tutte le formalità a lui direttamente impartite dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla sfera di dominio del notificante medesimo.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito va rigettata. Infatti, l'opponente lamenta che il credito sarebbe prescritto in virtù del termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c., per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto, dato che il riconoscimento di debito è stato effettuato a novembre 2014. In realtà però il contratto è di procacciamento d'affari, con applicazione delle norme in materia di agenzia, comprese quelle in materia di prescrizione, ovvero dell'art. 2948 c.c. (5 anni)
L'ultima eccezione riguarda la mancata indicazione della data dell'emissione della dichiarazione di esecutività nell'atto di precetto. In primo luogo, la notificazione del titolo esecutivo europeo, in base alla disciplina di cui al Regolamento 805/04, non richiede la spedizione in forma esecutiva nello Stato di esecuzione. L'eccezione è infondata anche in considerazione del fatto che l'indicazione nel precetto della dichiarazione d'esecutività del decreto ingiuntivo è superflua nel caso di notifica del precetto insieme al decreto ingiuntivo ((cfr. Cass. civ., sez. III, 23.10.14, n.
22510: "L'art. 654 c.p.c., consente effettivamente, nel caso che il precetto si riferisca ad un decreto ingiuntivo, di fare a meno di una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, il tutto per semplificare e velocizzare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo già necessariamente avvenuta in precedenza ai fini della decorrenza del termine per la
-
proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo al momento della notifica non era ancora munito di esecutività, Cass. n. 12731 del 2007)".
Veniamo al merito.
In base al rapporto contrattuale allegato agli atti di causa, è possibile affermare che lo stesso sia riconducibile alla figura atipica del procacciamento d'affari.
Trattasi di contratto atipico ex art. 1322 c.c. La figura del procacciatore d'affari si differenzia dal mediatore, perché mentre il secondo opera in maniera imparziale, il procacciatore d'affari agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente), può pretendere il compenso, sicchè sono applicabili a quest'ultimo, in via analogica, le disposizioni del contratto di agenzia. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9418 del 2025, per la quale “mantengono in comune la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione
-Cass., Sez. 2, 4/9/2020, n. 18489; Cass., Sez. 2, 20/12/2016, n. 26360; Cass., Sez. 2, 24/2/2009, n.
4422; Cass., Sez. 3, 16/12/2005, n. 27729; Cass., Sez. 2, 6/4/2000, n. 4327)"). La distinzione è stata oggetto anche di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che il mediatore ed il procacciatore d'affari individuano due distinte figure negoziali, la prima tipica e la seconda atipica, che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, atteso che, mentre il primo mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, acquisendo il diritto ad ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento, purchè iscritto nel ruolo degli agenti di affari di mediazione, il secondo è un collaboratore occasionale, la cui attività promozionale, è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione, sicchè egli è collaboratore della società preponente e svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità,
consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nella conclusione dei contratti, restando il suo compito limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste (Cass. Sez. U. 2/8/2017 n. 19161). Ebbene nel caso di specie, emerge inequivocabilmente la figura del procacciatore d'affari in capo alla ditta creditrice opposta, giacchè nell'accordo commerciale in atti (all. 3 al fascicolo monitorio), si legge che la Controparte_1 ha procurato alla debitrice il contratto per la fornitura di servizi di trasporto e che l'opposta è consulente per i servizi di trasporto della società
TARGET 2000 S.p.A., quindi gestirà il rapporto di fornitura di servizi di trasporto e logistica per conto di essa.
Quindi la ditta opposta ha fornito la propria consulenza per mettere in contatto la debitrice con la società TARGET 2000 S.p.a. per il servizio di trasporto. La stessa circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale della dipendente della società creditrice, la quale ha confermato la circostanza.
Nell'accordo commerciale è specificato che i compensi per il servizio di consulenza erano a carico della debitrice solo dopo che TARGET 2000 Spa avrà pagato le fatture delle operazioni di trasporto effettuate, con termine dell'accordo tra debitore e creditore coincidente con la scadenza del contratto di servizi di trasporto e logistica tra TARGET 2000 S.p.A. e Pt_1 Inoltre la visura commerciale dell'opposta menziona tra le attività esercitate, da ultimo, proprio l'attività di consulenza di trasporti.
Se ne deduce che risultano pienamente integrati gli elementi suindicati relativi alla figura del procacciatore d'affari ed in virtù di quanto sopra indicato, in applicazione analogica delle disposizioni in materia di agenzia, ne deriva che il termine di prescrizione applicabile sia quello di cui all'art. 2948 c.c., di talchè l'eccezione di prescrizione del credito è infondata, come già dedotto.
L'opposizione è quindi infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.93/2019
H
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00
oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Urbino il 11/06/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi)
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di URBINO
Il Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.719 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
vertente
TRA
Parte_1 P.IVA 1 ) con l'avv.RONCAROLO STEFANIA
PARTE ATTRICE
E
P.IVA_2 ) con l'avv.ROSSI MATTEO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo..)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: dichiarare privo di efficacia, nullo/annullabile il T.E.E. ed il D.I. per mancanza dei presupposti di legge per la sua emanazione, dichiarare in ogni caso prescritto ai sensi dell'art. 2951 c.c. il debito derivante da attività di trasporto come documentalmente ammesso dalla stessa Controparte_1 ovvero, nel caso si ritenesse il debito dovuto per procacciamento occasionale d'affari, come espressamente confermato dalla Controparte_1 dichiararlo prescritto ai sensi dell'art. 2950 in virtù dei contenuti della sentenza Cassazione SS.UU. n. 19161/2017
trattandosi di mediazione atipica, in ulteriore subordine dichiarare prescritto il credito vantato dalla Controparte_1 per violazione del principio ne bis in idem, e per abuso del diritto a seguito di duplicazione dell'azione monitoria, condizione rilevabile d'ufficio PARTE OPPOSTA: In via principale,
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 93/19, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 03.04.19 dal Tribunale Civile di Urbino su richiesta dell' Controparte_1 in danno dell' Parte_1 e ritualmente notificato, per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione interposta, con ogni consequenziale statuizione di Legge;
b) dichiarare comunque sussistente la pretesa creditoria azionata dall' Controparte_1
e conseguentemente condannare l' in persona del suo titolare e legale Parte_1 و
rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell'odierna convenuta in opposizione l'importo di
€ 6.894,40, o quella maggior o minor somma che risultasse congrua e dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 09.10.02 n. 231 dal giorno del dovuto al saldo effettivo ed a rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale statuizione di
Legge;
c) previa ogni opportuna declaratoria, rigettare tutte le eccezioni e le domande svolte nei confronti della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto perParte_1 dall'
i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di Legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte. La società Pt_1 si occupa di trasporti in particolare per merci provenienti dal territorio polacco a quello italiano e nel periodo da marzo a giugno 2014 la società Pt_1 ha svolto delle spedizioni per conto della Target 2000 S.p.A. mentre la società Controparte_1 si occupava per conto della Target e della Pt_1 della spedizione e di tutti i servizi di consulenza accessori alla spedizione in qualità di "procacciatore".
In esecuzione di accordo commerciale sottoscritto dalle parti, la creditrice opposta ha procacciato trasporti in favore della debitrice opponente maturando il credito oggetto del decreto ingiuntivo europeo emesso, credito portato dalle fatture n. 41 del 31.03.14 per € 771,00, n. 89 del 30.04.14 per € 2.042,00, n. 125 del 30.05.14 per € 878,40, n. 140 del 31.05.14 per € 714,00, n. 188 del 30.06.14 per € 100,00, n. 190 del 30.06.14 per € 2.389,00.
Parte opponente preliminarmente faceva rilevare che il ricorso per ingiunzione notificato dal
Ricorrente indica quale termine per l'opposizione il termine di 50 giorni nonché che la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine di gg90 e che tutto ciò avrebbe portato grave pregiudizio del diritto di difesa rendendo la procedura inefficace e nulla. Le eccezioni sono infondate. Trattasi infatti di Decreto Ingiuntivo emesso secondo le disposizioni nazionali, ma munito della certificazione, emessa dalla cancelleria del Tribunale di Urbino, di Titolo Esecutivo Europeo, la cui disciplina è regolata dal Regolamento 805/04. Il titolo esecutivo europeo è relativo all'esecutorietà del titolo posto alla base, ma non inerisce direttamente al titolo stesso, che quindi resta regolato, quanto alla disciplina applicabile, alle norme relative al Paese d'origine che lo ha emesso. Ne deriva, nel caso di specie, che il termine indicato nel decreto ingiuntivo per proporre l'opposizione
(40 giorni) è corretto. In ogni caso, la spiegata opposizione ha comunque sanato il vizio. Inoltre, la notifica è stata effettuata correttamente nel termine in quanto, dai documenti allegati al fascicolo, risulta che il decreto è stato notificato da parte del creditore entro il termine di 90 giorni. Infatti, in virtù del principio di cd “scissione soggettiva" (affermata da Cass. Civ. sentenza n. 477/2002), dal punto di vista del notificante, la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui, quest'ultimo porti a compimento tutte le formalità a lui direttamente impartite dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla sfera di dominio del notificante medesimo.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito va rigettata. Infatti, l'opponente lamenta che il credito sarebbe prescritto in virtù del termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c., per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto, dato che il riconoscimento di debito è stato effettuato a novembre 2014. In realtà però il contratto è di procacciamento d'affari, con applicazione delle norme in materia di agenzia, comprese quelle in materia di prescrizione, ovvero dell'art. 2948 c.c. (5 anni)
L'ultima eccezione riguarda la mancata indicazione della data dell'emissione della dichiarazione di esecutività nell'atto di precetto. In primo luogo, la notificazione del titolo esecutivo europeo, in base alla disciplina di cui al Regolamento 805/04, non richiede la spedizione in forma esecutiva nello Stato di esecuzione. L'eccezione è infondata anche in considerazione del fatto che l'indicazione nel precetto della dichiarazione d'esecutività del decreto ingiuntivo è superflua nel caso di notifica del precetto insieme al decreto ingiuntivo ((cfr. Cass. civ., sez. III, 23.10.14, n.
22510: "L'art. 654 c.p.c., consente effettivamente, nel caso che il precetto si riferisca ad un decreto ingiuntivo, di fare a meno di una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, il tutto per semplificare e velocizzare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo già necessariamente avvenuta in precedenza ai fini della decorrenza del termine per la
-
proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo al momento della notifica non era ancora munito di esecutività, Cass. n. 12731 del 2007)".
Veniamo al merito.
In base al rapporto contrattuale allegato agli atti di causa, è possibile affermare che lo stesso sia riconducibile alla figura atipica del procacciamento d'affari.
Trattasi di contratto atipico ex art. 1322 c.c. La figura del procacciatore d'affari si differenzia dal mediatore, perché mentre il secondo opera in maniera imparziale, il procacciatore d'affari agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente), può pretendere il compenso, sicchè sono applicabili a quest'ultimo, in via analogica, le disposizioni del contratto di agenzia. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9418 del 2025, per la quale “mantengono in comune la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione
-Cass., Sez. 2, 4/9/2020, n. 18489; Cass., Sez. 2, 20/12/2016, n. 26360; Cass., Sez. 2, 24/2/2009, n.
4422; Cass., Sez. 3, 16/12/2005, n. 27729; Cass., Sez. 2, 6/4/2000, n. 4327)"). La distinzione è stata oggetto anche di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che il mediatore ed il procacciatore d'affari individuano due distinte figure negoziali, la prima tipica e la seconda atipica, che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, atteso che, mentre il primo mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, acquisendo il diritto ad ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento, purchè iscritto nel ruolo degli agenti di affari di mediazione, il secondo è un collaboratore occasionale, la cui attività promozionale, è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione, sicchè egli è collaboratore della società preponente e svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità,
consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nella conclusione dei contratti, restando il suo compito limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste (Cass. Sez. U. 2/8/2017 n. 19161). Ebbene nel caso di specie, emerge inequivocabilmente la figura del procacciatore d'affari in capo alla ditta creditrice opposta, giacchè nell'accordo commerciale in atti (all. 3 al fascicolo monitorio), si legge che la Controparte_1 ha procurato alla debitrice il contratto per la fornitura di servizi di trasporto e che l'opposta è consulente per i servizi di trasporto della società
TARGET 2000 S.p.A., quindi gestirà il rapporto di fornitura di servizi di trasporto e logistica per conto di essa.
Quindi la ditta opposta ha fornito la propria consulenza per mettere in contatto la debitrice con la società TARGET 2000 S.p.a. per il servizio di trasporto. La stessa circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale della dipendente della società creditrice, la quale ha confermato la circostanza.
Nell'accordo commerciale è specificato che i compensi per il servizio di consulenza erano a carico della debitrice solo dopo che TARGET 2000 Spa avrà pagato le fatture delle operazioni di trasporto effettuate, con termine dell'accordo tra debitore e creditore coincidente con la scadenza del contratto di servizi di trasporto e logistica tra TARGET 2000 S.p.A. e Pt_1 Inoltre la visura commerciale dell'opposta menziona tra le attività esercitate, da ultimo, proprio l'attività di consulenza di trasporti.
Se ne deduce che risultano pienamente integrati gli elementi suindicati relativi alla figura del procacciatore d'affari ed in virtù di quanto sopra indicato, in applicazione analogica delle disposizioni in materia di agenzia, ne deriva che il termine di prescrizione applicabile sia quello di cui all'art. 2948 c.c., di talchè l'eccezione di prescrizione del credito è infondata, come già dedotto.
L'opposizione è quindi infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.93/2019
H
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00
oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Urbino il 11/06/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi)