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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5105/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5105/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL Capasso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Menichetti
RESISTENTE
e
, con la Curatrice speciale Avv. ER TR CP_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con ricorso depositato il 30.7.2019, ha chiesto la pronuncia di divorzio con Parte_1 affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore (n. il 4.2.2011 a Roma), divieto CP_2 di avvicinamento del padre ai luoghi abitualmente frequentati dalla figlia, incontri protetti presso i servizi sociali e contributo, a carico del padre, di € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia.
A fondamento della domanda ha dedotto che le parti sono separate in virtù di decreto di omologa del
Tribunale di Velletri, emesso il 7.6.2017 (che aveva disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre); che, in seguito ad un esposto della ricorrente, la della Pt_2
Repubblica incardinava dinanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento ex art. 330 c.c., che si concludeva con la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del , divieto di CP_1 avvicinamento dello stesso ai luoghi frequentati dalla figlia e con incarico ai Servizi Sociali e al
TSMREE della ASL di calendarizzare gli incontri padre/figlia in modalità protetta, nonché di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
che contestualmente al suddetto procedimento, la ricorrente instaurava un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (RG n. 292/17), all'esito del quale il Tribunale di Velletri, atteso anche il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, modificava le condizioni di separazione affidando la minore in via esclusiva e rafforzata alla madre, CP_2 disponendo che il padre potesse incontrare la figlia minore solo con modalità protette;
che il resistente ha continuato a non ottemperare correttamente sia alle statuizioni di natura economica che a quelle relative all'obbligo di seguire un percorso sulla genitorialità presso i Servizi Sociali del Comune di
Anzio; che pende un procedimento penale a carico del in relazione agli artt. 570 c.p. e 388 CP_1 comma 2 c.p.; che i coniugi dalla data della separazione continuano a vivere separati.
Con comparsa depositata il 5.3.2020, si è costituito in giudizio il quale ha chiesto in Controparte_1 via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, essendosi egli trasferito a Viterbo;
nel merito, ha chiesto la pronuncia di divorzio e l'affidamento condiviso della figlia con disciplina del diritto di visita come da decreto di omologa della separazione e con CP_2 onere a suo carico di corrispondere per la figlia un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
A fondamento delle proprie ragioni il resistente ha contestato la versione dei fatti della ricorrente, rilevando, in particolare, di aver proposto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma ricorso ex art. 332 c.c. al fine di essere reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia
(R.G. n. 2272/2018). CP_2
All'udienza presidenziale del 10.9.2020, è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, ha disposto, in attesa delle indagini ordinate dal Tribunale per i
Minorenni, l'affidamento esclusivo di alla madre, con conferma del regime di visita in atto, e CP_2 di tutte le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione, concedendo, altresì, i termini della fase istruttoria.
La ricorrente ha depositato in data 9.12.2020 la memoria integrativa;
il resistente si è costituito nella fase istruttoria, con comparsa depositata il 6.5.2021, nella quale ha rappresentato di essere stato reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia con decreto del 9.2.2021 CP_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma, emesso all'esito delle indagini psicodiagnostiche espletate.
Nella predetta comparsa il resistente ha chiesto, in via preliminare, la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento, diritto di visita e mantenimento, nonché la sentenza parziale sullo status, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle domande già formulate in ordine alla responsabilità genitoriale della figlia . CP_2
Con provvedimento del 19.7.2021 il Tribunale ha rigettato la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulle richieste istruttorie nonché per la pronunzia della sentenza sullo status.
Successivamente, con ordinanza del 6.12.2022, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il Tribunale ha disposto che i servizi sociali depositassero una relazione aggiornata e ha concesso termine alle parti per il deposito di documentazione bancaria, reddituale e patrimoniale.
Con sentenza non definitiva n. 584/2023, pubblicata il 24.3.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulle ulteriori domande.
Con provvedimento del 5.5.2023 il Tribunale ha nominato quale curatore speciale della minore l'avv.
ER TR, nonché ordinato ai servizi sociali di depositare la relazione aggiornata già richiesta.
In data 26.5.2023 è pervenuta la relazione dei servizi sociali di Anzio.
Con memoria depositata il 26.10.2023, si è costituita in giudizio l'avv. ER TR, quale
Curatrice speciale della minore, la quale ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso di ad CP_2 entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e con monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
la disciplina degli incontri padre/figlia da svolgersi inizialmente presso il servizio sociale o professionista privato scelto dalle parti (all'attualità la dott. , con Pt_3 previsione di successivo ampliamento secondo le modalità ritenute più opportune da parte dei servizi sociali. La Curatrice speciale ha chiesto, altresì, la conferma dell'assegno mensile di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri), da porsi a carico del padre, per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 17.1.2024 è stata sentita la psicologa, dott.ssa professionista privata Persona_1 che ha seguito;
successivamente, all'udienza del 7.2.2024 è stata sentita la minore, alla CP_2 presenza della curatrice speciale e del prof. già CTU nominato nel procedimento dinanzi Per_2 al Tribunale per i Minorenni di Per_2
Con ordinanza del 17.2.2024 è stato conferito incarico al CTU, prof. di svolgere un Per_2 approfondimento istruttorio in ordine alla capacità genitoriale delle parti e al rapporto con la figlia minore. La relazione peritale è stata depositata in data 19.12.2024.
Con provvedimento del 15.1.2025 il Tribunale ha invitato le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con l'associazione Promo Civitas, nonché incaricato i servizi sociali competenti di eseguire un monitoraggio costante del nucleo con relazioni trimestrali, ed ha rinviato per la verifica all'udienza del 19.5.2025.
A tale udienza, il Giudice, esaminata la relazione dei servizi sociali e tenuto conto della richiesta della speciale in ordine all'affidamento condiviso della minore, nonché delle risultanze della Parte_4
CTU espletata, nonché ancora dell'andamento degli incontri padre – figlia, ha disposto, a modifica dei provvedimenti in essere, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori rinviando, per CP_2 la verifica della prosecuzione dei percorsi intrapresi, all'udienza del 24.11.2025.
Nelle note depositate per tale udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, ritenuto compatibile anche dalla Curatrice speciale, ed hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte di rilevante interesse per la minore, mentre per quelle di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore;
2) la figlia minore rimarrà collocata CP_2 prevalentemente presso l'abitazione materna;
3) il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità e tempi di frequentazione come concordato dalle parti ed indicati nel piano genitoriale del
17/11/2025 sottoscritto da entrambi i genitori;
4) il signor corrisponderà alla Controparte_1 signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Parte_1 CP_2
un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5)
[...] con compensazione delle spese di giudizio”.
Nelle predette note le parti hanno, altresì, rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice, dato atto, ha riservato di riferire la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene questo collegio che la comune volontà delle parti possa essere trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni concordate in ordine alla figlia , appaiono conformi CP_2 all'interesse della medesima, anche tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti istruttori espletati in corso di causa.
L'affidamento condiviso della minore, richiesto congiuntamente dalle parti nonché dalla curatrice speciale, risulta essere la forma di affidamento più idonea anche secondo il CTU, prof. Per_2 (cfr. pag. 30 della relazione peritale laddove si legge “In accordo con i CCTTPP e la CS si ritiene che la formula di affidamento più idonea sia quella dell'affidamento condiviso. Al fine di poter eventualmente relazionare eventuali momenti di stallo e criticità nel percorso avviato (come già accaduto nel corso della consulenza) è necessario che il SS territoriale sia incaricato di un monitoraggio oppure che il Tribunale, su accordo delle parti, incarichi un esperto art. 473-bis.26 cpc il quale potrà interfacciarsi direttamente con il Tribunale)”.
Quanto al regime di frequentazione padre/figlia, le parti hanno concordato “di non fissare degli incontri prestabiliti e rigidi tra padre e figlia, ma di darsi delle linee guida per accogliere le esigenze della figlia e rispettarne i tempi. Padre e figlia si vedranno almeno una volta a settimana. La madre continuerà ad incoraggiare a trascorrere del tempo con il padre anche oltre questo giorno a CP_2 settimana e ad utilizzare l'angolo studio che il signor ha predisposto per la figlia nel suo CP_1 ufficio. Il padre, a sua volta, continuerà a proporre alla figlia delle occasioni per trascorrere del tempo insieme, ma senza insistere se dovesse opporsi. FESTIVITA' NATALIZIE I genitori CP_2 decideranno di volta in volta, sempre coinvolgendo , i giorni che quest'ultima trascorrerà con CP_2 il papà. Non essendo particolarmente interessato a trascorrere con la figlia, almeno per il momento,
i giorni festivi (25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio), il signor per quest'anno trascorrerà CP_1 con sabato 27 dicembre o domenica 28 dicembre. Stessa cosa dicasi per il periodo di CP_2 capodanno. Il papà auspica che in futuro accetti di trascorrere con lui almeno uno dei giorni CP_2 festivi e la madre faciliterà, per quanto possibile, tale processo di accettazione. VACANZE
PASQUALI ED ESTIVE Anche durante le vacanze pasquali e quelle estive, i genitori decideranno di volta in volta, sempre coinvolgendo , i giorni che quest'ultima trascorrerà con il papà, oltre al CP_2 solito incontro settimanale”.
Tale piano, concordato dalle parti con l'assistenza del coordinatore genitoriale Persona_3
(professionista dell'Associazione Promo Civitas di Nettuno), risulta conforme alle esigenze della minore (attualmente di quasi quindici anni di età).
L'accordo raggiunto, inoltre, appare congruo anche in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia, tenuto conto della capacità economica e reddituale di ciascun genitore. Pertanto, la determinazione delle parti può essere condivisa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, visto l'esito conciliativo del giudizio, ivi incluse le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dà atto della sentenza non definitiva n. 584/2023, pubblicata il 24.3.2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia come da accordo CP_2 delle parti trascritto in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5105/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL Capasso
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Menichetti
RESISTENTE
e
, con la Curatrice speciale Avv. ER TR CP_2
INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con ricorso depositato il 30.7.2019, ha chiesto la pronuncia di divorzio con Parte_1 affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore (n. il 4.2.2011 a Roma), divieto CP_2 di avvicinamento del padre ai luoghi abitualmente frequentati dalla figlia, incontri protetti presso i servizi sociali e contributo, a carico del padre, di € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia.
A fondamento della domanda ha dedotto che le parti sono separate in virtù di decreto di omologa del
Tribunale di Velletri, emesso il 7.6.2017 (che aveva disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre); che, in seguito ad un esposto della ricorrente, la della Pt_2
Repubblica incardinava dinanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento ex art. 330 c.c., che si concludeva con la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del , divieto di CP_1 avvicinamento dello stesso ai luoghi frequentati dalla figlia e con incarico ai Servizi Sociali e al
TSMREE della ASL di calendarizzare gli incontri padre/figlia in modalità protetta, nonché di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
che contestualmente al suddetto procedimento, la ricorrente instaurava un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (RG n. 292/17), all'esito del quale il Tribunale di Velletri, atteso anche il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, modificava le condizioni di separazione affidando la minore in via esclusiva e rafforzata alla madre, CP_2 disponendo che il padre potesse incontrare la figlia minore solo con modalità protette;
che il resistente ha continuato a non ottemperare correttamente sia alle statuizioni di natura economica che a quelle relative all'obbligo di seguire un percorso sulla genitorialità presso i Servizi Sociali del Comune di
Anzio; che pende un procedimento penale a carico del in relazione agli artt. 570 c.p. e 388 CP_1 comma 2 c.p.; che i coniugi dalla data della separazione continuano a vivere separati.
Con comparsa depositata il 5.3.2020, si è costituito in giudizio il quale ha chiesto in Controparte_1 via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, essendosi egli trasferito a Viterbo;
nel merito, ha chiesto la pronuncia di divorzio e l'affidamento condiviso della figlia con disciplina del diritto di visita come da decreto di omologa della separazione e con CP_2 onere a suo carico di corrispondere per la figlia un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
A fondamento delle proprie ragioni il resistente ha contestato la versione dei fatti della ricorrente, rilevando, in particolare, di aver proposto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma ricorso ex art. 332 c.c. al fine di essere reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia
(R.G. n. 2272/2018). CP_2
All'udienza presidenziale del 10.9.2020, è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, ha disposto, in attesa delle indagini ordinate dal Tribunale per i
Minorenni, l'affidamento esclusivo di alla madre, con conferma del regime di visita in atto, e CP_2 di tutte le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione, concedendo, altresì, i termini della fase istruttoria.
La ricorrente ha depositato in data 9.12.2020 la memoria integrativa;
il resistente si è costituito nella fase istruttoria, con comparsa depositata il 6.5.2021, nella quale ha rappresentato di essere stato reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia con decreto del 9.2.2021 CP_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma, emesso all'esito delle indagini psicodiagnostiche espletate.
Nella predetta comparsa il resistente ha chiesto, in via preliminare, la modifica dei provvedimenti presidenziali in punto di affidamento, diritto di visita e mantenimento, nonché la sentenza parziale sullo status, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle domande già formulate in ordine alla responsabilità genitoriale della figlia . CP_2
Con provvedimento del 19.7.2021 il Tribunale ha rigettato la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulle richieste istruttorie nonché per la pronunzia della sentenza sullo status.
Successivamente, con ordinanza del 6.12.2022, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il Tribunale ha disposto che i servizi sociali depositassero una relazione aggiornata e ha concesso termine alle parti per il deposito di documentazione bancaria, reddituale e patrimoniale.
Con sentenza non definitiva n. 584/2023, pubblicata il 24.3.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulle ulteriori domande.
Con provvedimento del 5.5.2023 il Tribunale ha nominato quale curatore speciale della minore l'avv.
ER TR, nonché ordinato ai servizi sociali di depositare la relazione aggiornata già richiesta.
In data 26.5.2023 è pervenuta la relazione dei servizi sociali di Anzio.
Con memoria depositata il 26.10.2023, si è costituita in giudizio l'avv. ER TR, quale
Curatrice speciale della minore, la quale ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso di ad CP_2 entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e con monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
la disciplina degli incontri padre/figlia da svolgersi inizialmente presso il servizio sociale o professionista privato scelto dalle parti (all'attualità la dott. , con Pt_3 previsione di successivo ampliamento secondo le modalità ritenute più opportune da parte dei servizi sociali. La Curatrice speciale ha chiesto, altresì, la conferma dell'assegno mensile di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri), da porsi a carico del padre, per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 17.1.2024 è stata sentita la psicologa, dott.ssa professionista privata Persona_1 che ha seguito;
successivamente, all'udienza del 7.2.2024 è stata sentita la minore, alla CP_2 presenza della curatrice speciale e del prof. già CTU nominato nel procedimento dinanzi Per_2 al Tribunale per i Minorenni di Per_2
Con ordinanza del 17.2.2024 è stato conferito incarico al CTU, prof. di svolgere un Per_2 approfondimento istruttorio in ordine alla capacità genitoriale delle parti e al rapporto con la figlia minore. La relazione peritale è stata depositata in data 19.12.2024.
Con provvedimento del 15.1.2025 il Tribunale ha invitato le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con l'associazione Promo Civitas, nonché incaricato i servizi sociali competenti di eseguire un monitoraggio costante del nucleo con relazioni trimestrali, ed ha rinviato per la verifica all'udienza del 19.5.2025.
A tale udienza, il Giudice, esaminata la relazione dei servizi sociali e tenuto conto della richiesta della speciale in ordine all'affidamento condiviso della minore, nonché delle risultanze della Parte_4
CTU espletata, nonché ancora dell'andamento degli incontri padre – figlia, ha disposto, a modifica dei provvedimenti in essere, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori rinviando, per CP_2 la verifica della prosecuzione dei percorsi intrapresi, all'udienza del 24.11.2025.
Nelle note depositate per tale udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, ritenuto compatibile anche dalla Curatrice speciale, ed hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che CP_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte di rilevante interesse per la minore, mentre per quelle di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore;
2) la figlia minore rimarrà collocata CP_2 prevalentemente presso l'abitazione materna;
3) il padre eserciterà il diritto di visita secondo le modalità e tempi di frequentazione come concordato dalle parti ed indicati nel piano genitoriale del
17/11/2025 sottoscritto da entrambi i genitori;
4) il signor corrisponderà alla Controparte_1 signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Parte_1 CP_2
un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5)
[...] con compensazione delle spese di giudizio”.
Nelle predette note le parti hanno, altresì, rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice, dato atto, ha riservato di riferire la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene questo collegio che la comune volontà delle parti possa essere trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni concordate in ordine alla figlia , appaiono conformi CP_2 all'interesse della medesima, anche tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti istruttori espletati in corso di causa.
L'affidamento condiviso della minore, richiesto congiuntamente dalle parti nonché dalla curatrice speciale, risulta essere la forma di affidamento più idonea anche secondo il CTU, prof. Per_2 (cfr. pag. 30 della relazione peritale laddove si legge “In accordo con i CCTTPP e la CS si ritiene che la formula di affidamento più idonea sia quella dell'affidamento condiviso. Al fine di poter eventualmente relazionare eventuali momenti di stallo e criticità nel percorso avviato (come già accaduto nel corso della consulenza) è necessario che il SS territoriale sia incaricato di un monitoraggio oppure che il Tribunale, su accordo delle parti, incarichi un esperto art. 473-bis.26 cpc il quale potrà interfacciarsi direttamente con il Tribunale)”.
Quanto al regime di frequentazione padre/figlia, le parti hanno concordato “di non fissare degli incontri prestabiliti e rigidi tra padre e figlia, ma di darsi delle linee guida per accogliere le esigenze della figlia e rispettarne i tempi. Padre e figlia si vedranno almeno una volta a settimana. La madre continuerà ad incoraggiare a trascorrere del tempo con il padre anche oltre questo giorno a CP_2 settimana e ad utilizzare l'angolo studio che il signor ha predisposto per la figlia nel suo CP_1 ufficio. Il padre, a sua volta, continuerà a proporre alla figlia delle occasioni per trascorrere del tempo insieme, ma senza insistere se dovesse opporsi. FESTIVITA' NATALIZIE I genitori CP_2 decideranno di volta in volta, sempre coinvolgendo , i giorni che quest'ultima trascorrerà con CP_2 il papà. Non essendo particolarmente interessato a trascorrere con la figlia, almeno per il momento,
i giorni festivi (25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio), il signor per quest'anno trascorrerà CP_1 con sabato 27 dicembre o domenica 28 dicembre. Stessa cosa dicasi per il periodo di CP_2 capodanno. Il papà auspica che in futuro accetti di trascorrere con lui almeno uno dei giorni CP_2 festivi e la madre faciliterà, per quanto possibile, tale processo di accettazione. VACANZE
PASQUALI ED ESTIVE Anche durante le vacanze pasquali e quelle estive, i genitori decideranno di volta in volta, sempre coinvolgendo , i giorni che quest'ultima trascorrerà con il papà, oltre al CP_2 solito incontro settimanale”.
Tale piano, concordato dalle parti con l'assistenza del coordinatore genitoriale Persona_3
(professionista dell'Associazione Promo Civitas di Nettuno), risulta conforme alle esigenze della minore (attualmente di quasi quindici anni di età).
L'accordo raggiunto, inoltre, appare congruo anche in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia, tenuto conto della capacità economica e reddituale di ciascun genitore. Pertanto, la determinazione delle parti può essere condivisa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, visto l'esito conciliativo del giudizio, ivi incluse le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dà atto della sentenza non definitiva n. 584/2023, pubblicata il 24.3.2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia come da accordo CP_2 delle parti trascritto in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO RD ER