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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa NT Amelia IA Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2401/2024 R.G., avente per oggetto: “usucapione”, promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
RC-stazione n. 78, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CodiceFiscale_1
De Rinaldis, c.f. , con studio in RC (BR) alla via Sabotino n. 9, giusta CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce all'originale del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, il quale ai fini delle notifiche di legge ha indicato il seguente numero di fax:
099/9704742 ed il seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. Controparte_1
; CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], residente a [...] /A, CP_2
c.f. ; CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. CP_3 [...]
; C.F._5
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Maggiore n. 6, c.f. ; CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...] residente in [...]
P. Togliatti n. 41, c.f. ; CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...], residente in [...]
2, c.f. ; CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 67, c.f. ; CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
7, c.f. ; CodiceFiscale_10 , nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Controparte_9
c.f. ; CodiceFiscale_11
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 2, c.f. ; CodiceFiscale_12
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. Controparte_11 [...]
; C.F._13
, nato a [...] il [...] residente a [...]
n. 8, c.f. ; CodiceFiscale_14
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...], c.f. Controparte_13 [...]
C.F._15
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: “dichiarare e riconoscere che per effetto di usucapione, , Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] alla via Prov.le RC-stazione n.
78, c.f. è divenuta proprietaria assoluta dell'appezzamento di terreno CodiceFiscale_1 in agro di RC (BR) alla contrada “Bianchi” (distinto in catasto al foglio 27, particella 139, qualità/classe seminativo 4, superficie 25 are 45 ca, reddito dominicale 6,57, reddito agrario
3,29); per l'effetto, ordinare agli Uffici competenti la relativa trascrizione e voltura del nominativo nonché tutti gli altri incombenti di rito, esonerando i detti Uffici da responsabilità”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, Parte_1 [...]
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, per sentir dichiarare l'avvenuto Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 acquisto, a titolo di usucapione, del diritto di proprietà dell' appezzamento di terreno sito in agro di RC (BR) alla contrada “Bianchi” (distinto in catasto al foglio 27, particella 139, qualità/classe seminativo 4, superficie 25 are 45 ca, reddito dominicale 6,57, reddito agrario
3,29).
Prima di intraprendere il presente giudizio, la ricorrente avviava la procedura di mediazione presso l'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Brindisi iscritta al n. reg. gen.
195/2024, che si chiudeva negativamente per mancata comparizione delle controparti, come da verbale depositato telematicamente in data 18.10.2024. Alla prima udienza del 20.2.2025, il Giudice verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, vuoi a mezzo pec vuoi a mezzo posta ordinaria, dichiarava la contumacia degli stessi, riservando di decidere in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva la prova orale richiesta e rinviava per l'espletamento all'udienza del 26.3.2025, delegando per l'escussione il OP IA Antonietta
Dilonardo.
All'udienza del 26.3.2025, venivano escussi tutti i testi indicati nell'atto introduttivo ovvero
, e e la causa veniva rinviata all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
26.2.2026, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima.
Assegnato il procedimento a questo Giudice, veniva anticipata l'udienza di decisione al 4 dicembre 2025 e veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p. del procedimento cui nessuna delle parti si opponeva.
Veniva indi riservata la decisione.
***
La domanda formulata dalla ricorrente si ritiene fondata e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie acquisite siano sufficienti per riconoscere in capo alla l'oggettivo esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per Pt_1 un tempo idoneo all'effetto acquisitivo di cui all'art. 1158 c.c.
E' attraverso la prova testimoniale che nella fattispecie parte ricorrente ha fornito sicura dimostrazione di un possesso concretizzatosi nell'utilizzo esclusivo dell'immobile predetto e rispetto al quale i proprietari formali sono rimasti estranei.
All'udienza del 26.3.2025, i testi , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato che la ricorrente, da oltre vent'anni, esercitasse effettivamente il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto del terreno sito in agro di RC (BR) alla contrada “Bianchi” (distinto in catasto al foglio 27, particella 139, qualità/classe seminativo 4, superficie 25 are 45 ca, reddito dominicale 6,57, reddito agrario 3,29).
In particolare, i testi escussi hanno riferito che la relazione di fatto della ricorrente con la res è da sempre stata condotta in modo pacifico, pubblico e senza alcuna contestazione o interferenza da parte di alcuno ed in particolare da parte dei formali intestatari dell'immobile o dei loro aventi causa.
Ed infatti, , dipendente della ricorrente da circa venticinque anni, ha affermato “E' Testimone_1 vero che l'attrice possiede un fondo in agro di RC alla c.da Bianchi, che riconosco nell'estratto
Google Map all.3 al fascicolo di parte ricorrente da almeno 25 anni. Tanto posso riferire perché io, insieme ad altri, in qualità di operaio incaricato dalla , ho fatto lo spietramento del Pt_1 terreno, ho impiantato gli alberi di ulivo abbiamo raccolto le olive Adesso abbiamo espiantato gli alberi a causa della Xylella” e prosegue: “Io sono stato sempre pagato dalla che si Pt_1 comportava da proprietaria e non ho mai visto sul fondo altre persone che si comportassero come proprietari.”.
A loro volta, e , anch'essi dipendenti da circa venticinque anni Testimone_2 Testimone_3 della ricorrente, hanno dichiarato: “E' vero che l'attrice possiede un fondo in agro di RC alla c.da Bianchi, che riconosco nell'estratto Google Map all.3 al fascicolo di parte ricorrente da almeno 25 anni. Tanto posso riferire perché io, insieme ad altri, in qualità di operaio incaricato dalla , ho fatto lo spietramento del terreno, ho impiantato gli alberi di ulivo abbiamo Pt_1 raccolto le olive Adesso abbiamo espiantato gli alberi a causa della Xylella” e “Io sono stato sempre pagato dalla che si comportava da proprietaria e non ho mai visto sul fondo Pt_1 altre persone che si comportassero come proprietari”.
In atti non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi le cui dichiarazioni, del resto, non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che possa essere riconosciuto alla ricorrente un pieno godimento di fatto del bene di cui trattasi quantomeno da venticinque anni
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui convenuti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5415 del 6 giugno 1990
- rv. 467569 – in archivio C.E.D.).
In mancanza di siffatta prova – che, in effetti, non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio – deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore della ricorrente , in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile il termine normativamente previsto in via ordinaria è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo a far data dal quale gli attori hanno iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione deve essere individuato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Per quanto sopra, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, la ricorrente deve essere dichiarata proprietari esclusiva Parte_1 dell'immobile indicato in atto di citazione per averlo usucapito.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
In considerazione dei motivi della decisione (ponderando, in particolare, la circostanza che i convenuti contumaci non hanno svolto alcuna opposizione), il Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...] il [...] nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 CP_2
, , , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
[...] Controparte_13
- dichiara, ad ogni effetto di legge, che , nata a [...] il [...] ha Parte_1 acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'appezzamento di terreno in agro di RC (BR) alla contrada “Bianchi” (distinto in catasto al foglio 27, particella 139, qualità/classe seminativo
4, superficie 25 are 45 ca, reddito dominicale 6,57, reddito agrario 3,29);
- ordina al Conservatore dei RR I.I. competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ed all'Agenzia dell'Entrate di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero degli stessi da ogni responsabilità;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa NT Amelia IA Balbo