TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/09/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1205 /2024 r.g. promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SUZANA KORRIKU Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in FOLIGNO, PIAZZA GARIBALDI N. 10 presso il difensore avv. SUZANA KORRIKU
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF , presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE e contro
Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 28.3.2024, impugnava il provvedimento del Parte_1 19.1.2024 (notificato il 3.3.2024) con cui il Questore della provincia di Perugia aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98.
Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva considerato le circostanze inerenti al suo percorso di integrazione in Italia. A tal riguardo il sig. riferiva: di vivere in Italia presso la Pt_1 sorella e la famiglia di lei, composta dal cognato e dai nipoti;
di continuare a mantenere rapporti con i propri familiari in Marocco;
di aver svolto dei lavori saltuari in Italia;
di aver frequentato un corso di lingua italiana.
Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Con comparsa del 13.2.2025 si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1
l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
Il pubblico ministero, nonostante rituale avviso a cura della cancelleria, non faceva pervenire le proprie conclusioni, né provvedeva al deposito dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
*******
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, regolata dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs. 150/2011, come introdotto dal d.l. 113/2018.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale.
Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del
[...]
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare deve osservarsi che il giudizio in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante al permesso di soggiorno invocato e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Nel merito la domanda è infondata.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma pagina 2 di 5 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 3.2.2023 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_2 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
pagina 3 di 5 La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, il collegio deve evidenziare come non sia stata fornita prova sull'effettivo stato di integrazione del ricorrente in Italia.
In effetti, deve darsi atto che, sebbene il sig. risieda in Italia dal 2020, non è stata prodotta Pt_1 alcuna documentazione che attesti la sua frequenza di corsi di lingua italiana ( risultando invero la sola domanda di iscrizione ad un corso di lingua per l'anno 2023/2024 cui non ha fatto seguito alcun attestato di partecipazione o di conseguimento di livello di conoscenza della lingua italiana) o il suo inserimento lavorativo, così come manca qualsiasi riferimento alla partecipazione a corsi di formazione o ad attività di carattere sociale.
Il ricorrente si è limitato ad allegare una scrittura privata datata 14.3.2024 inerente a una mera promessa di assunzione che non dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro attuale e non vale pertanto a far ritenere già raggiunta un'integrazione sul piano lavorativo.
Deve dunque osservarsi che il ricorrente a distanza di cinque anni dal suo arrivo in Italia non è ancora riuscito a costruirsi una rete di relazioni atta a renderlo, almeno in prospettiva, autonomo, e che pertanto non si intravvede alcun effettivo beneficio in una sua persistente permanenza sul territorio italiano.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e quella che troverebbe in Marocco in caso di rientro, non si riscontrano criticità.
Alla luce di quanto supra, il collegio non ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per protezione speciale, cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998
Tenuto conto che l'amministrazione convenuta si è costituita a mezzo di un proprio dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 35 bis comma 7 d.lgs. 25/2008) e non ha depositato nota di liquidazione delle spese vive, le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
Ed infatti deve ritenersi che l'autorità amministrativa che, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della di Perugia;
CP_2
rigetta la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98; pagina 4 di 5 dichiara irripetibili le spese.
Perugia, 30.7.2025 La presidente relatrice Gaia Muscato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1205 /2024 r.g. promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SUZANA KORRIKU Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in FOLIGNO, PIAZZA GARIBALDI N. 10 presso il difensore avv. SUZANA KORRIKU
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF , presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE e contro
Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 28.3.2024, impugnava il provvedimento del Parte_1 19.1.2024 (notificato il 3.3.2024) con cui il Questore della provincia di Perugia aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98.
Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva considerato le circostanze inerenti al suo percorso di integrazione in Italia. A tal riguardo il sig. riferiva: di vivere in Italia presso la Pt_1 sorella e la famiglia di lei, composta dal cognato e dai nipoti;
di continuare a mantenere rapporti con i propri familiari in Marocco;
di aver svolto dei lavori saltuari in Italia;
di aver frequentato un corso di lingua italiana.
Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Con comparsa del 13.2.2025 si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1
l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
Il pubblico ministero, nonostante rituale avviso a cura della cancelleria, non faceva pervenire le proprie conclusioni, né provvedeva al deposito dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
*******
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, regolata dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs. 150/2011, come introdotto dal d.l. 113/2018.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale.
Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del
[...]
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare deve osservarsi che il giudizio in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante al permesso di soggiorno invocato e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Nel merito la domanda è infondata.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma pagina 2 di 5 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 3.2.2023 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_2 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
pagina 3 di 5 La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, il collegio deve evidenziare come non sia stata fornita prova sull'effettivo stato di integrazione del ricorrente in Italia.
In effetti, deve darsi atto che, sebbene il sig. risieda in Italia dal 2020, non è stata prodotta Pt_1 alcuna documentazione che attesti la sua frequenza di corsi di lingua italiana ( risultando invero la sola domanda di iscrizione ad un corso di lingua per l'anno 2023/2024 cui non ha fatto seguito alcun attestato di partecipazione o di conseguimento di livello di conoscenza della lingua italiana) o il suo inserimento lavorativo, così come manca qualsiasi riferimento alla partecipazione a corsi di formazione o ad attività di carattere sociale.
Il ricorrente si è limitato ad allegare una scrittura privata datata 14.3.2024 inerente a una mera promessa di assunzione che non dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro attuale e non vale pertanto a far ritenere già raggiunta un'integrazione sul piano lavorativo.
Deve dunque osservarsi che il ricorrente a distanza di cinque anni dal suo arrivo in Italia non è ancora riuscito a costruirsi una rete di relazioni atta a renderlo, almeno in prospettiva, autonomo, e che pertanto non si intravvede alcun effettivo beneficio in una sua persistente permanenza sul territorio italiano.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e quella che troverebbe in Marocco in caso di rientro, non si riscontrano criticità.
Alla luce di quanto supra, il collegio non ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per protezione speciale, cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998
Tenuto conto che l'amministrazione convenuta si è costituita a mezzo di un proprio dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 35 bis comma 7 d.lgs. 25/2008) e non ha depositato nota di liquidazione delle spese vive, le spese processuali devono dichiararsi irripetibili.
Ed infatti deve ritenersi che l'autorità amministrativa che, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della di Perugia;
CP_2
rigetta la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98; pagina 4 di 5 dichiara irripetibili le spese.
Perugia, 30.7.2025 La presidente relatrice Gaia Muscato
pagina 5 di 5