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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbar- C.F._1 tolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Cassata, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Abruzzi, n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Bono e Fernanda Bono, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Or- C.F._2 lando, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Aloisio Saverio, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14/04/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 12/01/2022,
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed ha dedotto che, in data 11/10/2019, era deceduta la Sig. Persona_1
[..
, madre dell'odierna ricorrente, in conseguenza delle gravissime lesioni su- bite nell'incidente verificatosi in data 27/08/2019 mentre viaggiava a bordo del motociclo Honda, modello Hornet 600, targato AF 59129, condotto dal
Sig. ed assicurato per la con la compagnia convenuta. CP_2 CP_3
La ricorrente ha dedotto che il proprio genitore, coniuge della de cuius,
Sig. , con atto in Notar del 30/05/2020 Persona_2 Persona_3
(doc. 1), le aveva ceduto tutti i crediti risarcitori derivanti dal sinistro in og- getto, con le relative azioni sicchè, con nota PEC del 28/09/2020 (doc. 2), in proprio e nella qualità di cessionaria del credito del padre unitamente ad al- tri congiunti, aveva costituito in mora e chiesto il ri- Controparte_1
sarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Dopo lunghe trattative, con mail del 14/06/2021 (doc. 4) la Società di as- sicurazione aveva eseguito pagamenti nei confronti dei congiunti della sig.ra
(cfr. atti di transazione, quietanza e fatture doc. nn. 5/16) e, tutta- Per_4
via, in relazione alla posizione dell'odierna ricorrente nella qualità di cessio- naria del credito di , concordata in € 170.000,00, oltre € Persona_2
5.309,80 per rimborso spese legali, al netto della ritenuta d'acconto, CP_4
aveva richiesto che la quietanza venisse sottoscritta anche dal cedente,
[...]
assumendo che il credito in oggetto, in quanto di natura personalissima, non poteva essere ceduto.
Con nota PEC del 30/11/2021 (doc. 17), la ricorrente aveva invitato, sen- za esito, l'Assicurazione ad effettuare il pagamento in suo favore n.q. di ces-
- 2 - sionaria del credito del padre.
ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Condan- Parte_1
nare la “ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45, di pagarle, nella qualità di cessionaria del credito di , la somma di € 170.000,00, a tito- Persona_2
lo di risarcimento del danno da questi sofferto in dipendenza del decesso del coniuge , nonché la somma di € 5.309,80, al netto della ritenu- Persona_5
ta d'acconto, a titolo di rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale;
- condannare l'intimata al pagamento del presente giudizio, con le spese forfet- tarie, C.P.A. e IVA.».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
ed ha eccepito, in primo luogo la disintegrità del contraddittorio, non avendo la ricorrente convenuto in giudizio il responsabile del danno proprietario del
Motociclo Honda targato AF 59129, sig. CP_2
Inoltre, la Compagnia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ri- corrente e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia diritto risarcitorio del sig. in relazione al sinistro stradale di cui al presente giudi- Persona_2
zio, l'insussistenza di qualunque danno in capo al sig. , in Persona_2
quanto coniuge separato sin dal lontano 2009 e, comunque, la non cedibilità del diritto – comunque insussistente – avente carattere strettamente perso- nale. ha, quindi, concluso chiedendo al Tribuna- Controparte_1
le di «preliminarmente ordinare alla ricorrente la integrazione del contradditto- rio nei confronti del proprietario del Motociclo Honda targato AF 59129, sig.
e, comunque rigettare, in toto, perché inammissibili, infondate, CP_2
illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di di- ritto, le domande tutte, quali dalla sig.ra fatte valere nel pre- Parte_1
- 3 - sente giudizio, condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali e competenze legali in favore della Società convenuta».
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava quale trasportata la de cuius, si è costituito in giudizio ed ha contestato la sussistenza del diritto al risarci- CP_2
mento del danno da parte del coniuge separato, , chiedendo al Persona_2
Tribunale di «Rigettare tutte le domande di parte ricorrente per le motivazioni sopra esposte - In subordine, ritenere unica obbligata Controparte_1
al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non richiesti da Parte_1
nell'atto produttivo del giudizio. Con vittoria di spese e compensi».
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi i ter- mini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice e acquisizione documentale.
Con ordinanza riservata del 9/10/2024 il G.I. ha formulato alle parti una proposta conciliativa che non è stata accettata dai convenuti e, pertanto, all'udienza del 14/04/2025 svolta in modalità c.d. cartolare la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito del- le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto deve, nel merito, osservarsi che è pacifico tra le parti sia l'accadimento del sinistro con le modalità indicate in ricorso, che il nesso causale con il decesso della sig.ra , nonché la sua la Persona_5
qualità di soggetto trasportato a bordo del motociclo condotto da CP_5
[.
, assicurato per la con la e, infine, la CP_3 Controparte_1
circostanza che i coniugi fossero legalmente separati giusto CP_6
decreto di omologa della separazione consensuale del 10 marzo-10 giugno
2009 (da qui la superfluità dell'ordine di esibizione richiesto da fin CP_1
negli scritti conclusionali).
- 4 - Le parti hanno a lungo dibattuto, invece, in ordine alla esistenza di un ac- cordo transattivo seguito all'offerta in favore della ricorrente n.q. della som- ma di € 170.000,00 che sarebbe stata accettata dalla medesima e, dunque, non avrebbe potuto, secondo la prospettazione attorea, più essere messa in discussione.
Inoltre, le parti convenute hanno contestato recisamente la configurabilità di un diritto al risarcimento del danno c.d. parentale in capo al coniuge se- parato e, infine, ha eccepito la incedibilità del relativo credito ri- CP_1
sarcitorio.
Tale ultima questione va affrontata in via preliminare ed a tale riguardo deve ribadirsi che la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso della piena cedibilità del credito risarcitorio relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale (nella specie danno biologico e danno morale non terminali), af- fermando espressamente che «Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando ca- rattere strettamente personale» e «non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio» Cass. n. 4300 del 14/02/2019,
Cass. n. 51 del 10/1/2012; Cass. n. 52 del 10/01/2012; Cass. n. 22601 del
03/10/2013).
Deve, pertanto, affermarsi la piena cedibilità del credito azionato da
[...]
n.q. di cessionaria del credito del padre giusto atto Pt_1 Persona_2
in Notar del 30/05/2020. Persona_3
Con riferimento alla asserita esistenza di un accordo transattivo deve os- servarsi, in primo luogo e già in punto di allegazione, che la domanda formu- lata in ricorso non è diretta ad ottenere l'adempimento da parte della
[...]
degli obblighi assunti in seno ad una transazione raggiunta in via CP_7
- 5 - stragiudiziale con la ricorrente, ma è, invero, diretta ad ottenere giudizial- mente il risarcimento del danno negatole in via stragiudiziale dalla CP_4
[...]
Ad ogni modo, dall'esame della documentazione prodotta, non può evin- cersi l'esistenza di una transazione tra le parti e a tal fine non può soccorrere nemmeno l'interrogatorio formale formulato dalla attrice in seno alla memo- ria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 che, per tale ra- gione è stato ritenuto inconducente.
A tale proposito deve ribadirsi che, qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem - come per la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 stes- so codice - deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testi- moni o presunzioni, ma non è vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento (Cass. n. 1947 del 1989 richiamata, in motivazione, da Cass. 8 marzo 2023, n. 6945: “della transa- zione non può essere data prova né per testi né per presunzioni, ma solamente per iscritto, ovvero con altri mezzi (ma solamente nei casi diversi da quelli con- templati dal n. 12 dell'art. 1350 c.c.), quali la confessione, l'interrogatorio for- male o il giuramento” Cass., Sez. L, Sentenza n. 2681 del 23/04/1980; Cass.
5364/83; Cass. 3217/82; Cass., n. 1947 del 27/04/1989; Cass., n. 14469 del 30/05/2008; Corte appello Milano sez. II, 29/02/2020, n. 692; Corte appello Genova sez. impugnazioni, 21/07/2023, n.898).
Quando la parte vuole provare la transazione con i mezzi istruttori am- messi dalla giurisprudenza (confessione, interrogatorio formale, giuramento), tuttavia, occorre che tutti gli elementi costitutivi del contratto emergano con tali mezzi probatori (cfr. Cass., Sez. III, 8 novembre 1974, n. 3447 in tema di prova della transazione tramite interrogatorio formale “L'interrogatorio forma-
- 6 - le, deferito alla controparte per provocarne la confessione dell'esistenza di una transazione, deve essere dedotto per articoli separati e specifici che indichino in modo chiaro e non equivoco le clausole della transazione”).
Nella specie, invece, il mezzo istruttorio per come articolato è inidoneo a provare l'intervenuto accordo transattivo in quanto diretto a provare solo che
«l'organo deliberante della Compagnia ha dato mandato all'Avv. Federica Ros- so, tecnico della Direzione Sinistri, di offrire transattivamente ai congiunti di
deceduta in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, le Persona_5
somme» di seguito specificate, tra cui quelle in favore del cedente ER
.
[...]
Tuttavia, sulla scorta di quanto allegato da parte della stessa parte attrice, risulta che tale offerta non è mai in concreto pervenuta, per i dubbi manife- stati dal difensore della Compagnia in ordine alla cedibilità del credito o delle modalità di accettazione della eventuale proposta da parte del coniuge sepa- rato della de cuius e padre della . ER
Per quanto attiene alla risarcibilità del danno parentale in favore del co- niuge separato va, anche in questa sede, ribadito quanto già affermato in se- no all'ordinanza riservata del 9/10/2024 in seno alla quale è stata, altresì, formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ.
Lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con risto- ro del danno da perdita del rapporto parentale, dovendo aversi riguardo, ol- tre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconcilia- zione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione.
La Suprema Corte di cassazione con riguardo alla perdita del rapporto pa- rentale, ha individuato nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi so- lo un elemento idoneo a far ritenere attenuata ovvero del tutto superata la
- 7 - presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv, 625065 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del
04/11/2019, Rv. 655783 - 01).
La medesima giurisprudenza ha ribadito che resta sempre ferma la possi- bilità, per il coniuge superstite, di dimostrare la sussistenza di un vincolo af- fettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assen- za di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 18284 del 25/06/2021; Cass. n. 24689 del
05/11/2020; Cass. n. 7743 del 08/04/2020), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., n. 28989 del
11/11/2019; Cass. n. 3767 del 15/02/2018; Cass. n. 29784 del
19/11/2018; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Cass. n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. n. 26300 del 29/09/2021).
Orbene, nella specie parte attrice ha allegato che, sebbene legalmente se- parati, i coniugi avevano mantenuto un rapporto di mutua solidarietà.
In occasione dell'interrogatorio formale deferitole dai convenuti,
[...]
ha dichiarato: «si sono separati nel 2009 Ma nel corso degli anni Pt_1
successivi hanno avuto dei riavvicinamenti, tanto che mio padre era venuto a vivere con noi in più occasioni (…) vi sono stati dei periodi di riconciliazione ed
i primi due anni dalla separazione ogni sabato sera c'era rigorosamente una cena tutti insieme e non vi è stato mai uno stacco definitivo e dopo l'incidente mio padre è venuto ogni giorno a trovare la mamma e ci ha aiutato a portarla a casa quando l'hanno dimessa (…) è vero, per come ho già detto. Nel 2011 è esplosa casa di mia nonna per una fuga di gas ed è stata pronunciata
- 8 - l'inagibilità anche del nostro appartamento e mio padre ci ha da subito e per mesi ospitati a casa sua fino ad aprile dell'anno successivo. Così come quando
a mio padre è scaduto il contratto di affitto mia mamma si è offerta di ospitarlo nella casa che non abitavamo più che nelle more era stata dichiarata accessi- bile”.
Va poi osservato che in fase stragiudiziale la Compagnia di assicurazione convenuta non ha negato la sussistenza del diritto del coniuge separato al risarcimento del danno, ma ha mostrato perplessità esclusivamente in ordi- ne alla validità della cessione del credito per un diritto avente natura perso- nalissima (Si veda, in proposito, la nota mail del 12/10/2021 a firma del le- gale di nella quale si legge «Per quanto concerne la posizione CP_1
dell'ex-marito separato, per la quale, in mera ottica transattiva, sarebbe possi- bile raggiungere un accordo, Le devo segnalare che, come anticipato via filo, permangono perplessità sulla validità/congruità della cessione di credito, sep- pur notarile, per un diritto (quello da perdita del congiunto) avente natura per- sonalissima e non certo nella sua quantificazione. Le segnalo che la Banca che dovrebbe fare il pagamento richiede una procura notarile all'incasso. Ma, in ogni caso, stante anche l'importo in essere, devo insistere nella firma dell'atto di quietanza direttamente da parte del Signor . In ogni caso, in Persona_2
copia alla presente Le indico la nostra fiduciaria, avv. Bono, cui abbiamo dato mandato di verificare la documentazione da Lei inviata e verificare con Lei co- me procedere» all. n. 20 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice).
Va quindi a questo punto rammentato che, in materia di danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psi- cofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti han-
- 9 - no diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo sco- po di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguen- za dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Allorquando - invece - viene in rilievo il danno subito da parenti estranei al nucleo familiare primario (come, ad esempio, i nonni o gli affini), sebbene
- 10 - non sia condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29
Cost. alla sola cd. “famiglia nucleare”, non opera alcuna presunzione ed il rapporto non di stretta parentela per essere meritevole di tutela ai fini del ri- sarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiede la prova dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva (cfr. Cass. Civ., sez.
3, 10 luglio 2018, n. 18069).
In altri termini, la giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribu- nale ritiene che l'esistenza della convivenza tra i soggetti non costituisca un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno (in assenza della quale, cioè, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento) ma un mero indizio dell'an debeatur ed un elemento di quantificazione del danno
(cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 ottobre 2016, n. 21230 secondo cui “non ritiene il
Collegio che solo in caso di convivenza il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale (...) atteso che in tal modo si esclude
a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non pa- trimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrin- seco, transitorio e del tutto causale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo” fermo restando che “il danno non patrimoniale, anche quel- lo determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce dan- no conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condivi- dersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ri- corso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”).
Inoltre, è stato efficacemente sostenuto dalla giurisprudenza di Cassazione che “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma de- terminate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determi- nate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assisten- ziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti af-
- 11 - fettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà” (ex plurimis, Cass. Civ. n.
23917/2013, Cass. Civ. n. 18069/2018; Cass. Civ. n. 7743 /2020).
Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta, poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre ele- mento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccani- smo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rima- ne aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parenta- li per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Sulla scia di tali considerazioni, si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successi- vamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al co- niuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).
La domanda attorea deve, pertanto, ritenersi fondata.
Venendo alla liquidazione, che va ricordato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adegua- ta valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve esse- re liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
- 12 - oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della partico- larità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornen- done adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 26300/2021).
Proprio al fine di consentire una adeguata valorizzazione del “caso concre- to”, recentemente il Tribunale di Milano ha modificato le proprie tabelle, in- troducendo nel 2022 un sistema a punti che, muovendo da un “valore base”, si fonda su 5 parametri [a) età della vittima primaria;
b) età della vittima se- condaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qua- lità e intensità della specifica relazione affettiva perduta].
Tenuto conto degli indicatori sopra indicati relativi alla liquidazione nei confronti del coniuge non separato, si perviene ad un risarcimento di impor- to variabile tra un minimo di € 265.948,00 ed un massimo di € 383.278,00 con un valore medio di € 324.613,00.
Tuttavia, rispetto a tale ipotesi liquidatoria, appare necessario operare una congrua riduzione tenuto conto della assenza di convivenza, nonché applica- re il punteggio minimo per la qualità e l'intensità della specifica relazione af- fettiva perduta, in considerazione della circostanza, pacifica e rilevante ai fini della valutazione dell'aspetto dinamico e relazionale che, al momento del de- cesso, la vittima era ormai da tempo separata dall'ex coniuge ed aveva già ri- costruito uno stabile rapporto sentimentale e di comunanza di vita con un altro uomo.
Ancora, deve osservarsi che la perdita dell'ex coniuge non convivente, pur
- 13 - provocando un danno di natura morale ed esistenziale, non è equiparabile alla morte del coniuge non separato, rispetto al quale sia ancora viva l'affec- tio maritalis e la totale condivisione di vita, poiché, come già rilevato, la sepa- razione e l'assenza di convivenza costituiscono elementi idonei a far presu- mere l'attenuazione della presunzione della perdita di effettivi rapporti affetto e solidarietà con il coniuge defunto.
Alla luce di tutte le superiori circostanze si impone la liquidazione di una somma che si assesti al di sotto dei minimi fissati dalle Tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita parentale.
Tale operazione è sicuramente ammissibile, atteso che le tabelle fornisco- no un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale dal qua- le il giudice può discostarsi qualora sia necessario in relazione alle circostan- ze del caso concreto, allo scopo di garantire l'effettiva personalizzazione del risarcimento.
Nella specie, il Tribunale ritiene congrua la somma di euro 150.000,00, maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo
(Cass. n. 1712/95).
Quanto alla somma di € 5.309,80, al netto della ritenuta d'acconto, a tito- lo di rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale, parte ricorrente ha dato atto che la stessa è stata pagata, giusta fattura in atti (cfr. doc. 16).
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 D.M.
55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore fino ad € 260.000,00 relativamente a tutte le fasi.
Sussistono i presupposti per la condanna di e di a CP_1 CP_2
- 14 - mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Rileva in questo senso la circostanza che, al rifiuto della proposta concilia- tiva giudiziale da parte della suddetta Compagnia, ha fatto seguito la con- danna della medesima al risarcimento dei danni nella identica misura che tale proposta aveva determinato nell'ottica della composizione della lite.
Tanto palesa il carattere obiettivamente ingiustificato dell'ulteriore resi- stenza spiegata dalla Assicurazione, che nelle successive difese si è limitata a ribadire la posizione di totale negazione sostenuta fin dalla costituzione in giudizio e di cui, con la proposta medesima, era già stata rimarcata l'infondatezza.
Dal canto suo, non ha preso alcuna posizione in merito. CP_2
Dalla natura abusiva della condotta processuale di e di CP_1 CP_2
successiva alla mancata adesione alla proposta discende la condanna
[...]
degli stessi al pagamento, in favore dell'attrice, di “una somma equitativa- mente determinata” a mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che pare congruo determinare nell'ammontare di euro 6.380,00, corrispondente ai compensi per la fase decisionale secondo i parametri massimi, proprio in ragione della necessità per l'attrice, stante il contegno ingiustificato di di espli- CP_1
care in tale fase un'attività difensiva altrimenti evitabile (essendo peraltro pacifico come, in relazione alla fattispecie ex art. 96, comma 3, c.p.c., la par- te vittoriosa non sia onerata della prova di uno specifico danno derivato dall'abuso dello strumento processuale: cfr., per tutte, Cass. n. 9912/2018).
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
- 15 -
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da , n.q. di cessiona- Parte_1
ria del credito risarcitorio per danno non patrimoniale iure proprio subito da
, nei confronti di e Persona_2 Controparte_1 CP_5
[.
, così decide: condanna e , in solido, al pa- Controparte_1 CP_2
gamento in favore di parte attrice nella spiegata qualità l'importo di €
150.000,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza ed oltre interessi legali su tale somma fino al saldo. condanna, inoltre, e , in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
condanna, infine, e , in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di parte attrice ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. al pagamento della somma di euro € 6.380,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
indica nei convenuti, in solido, la parte obbligata al risarcimento del dan- no derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recupe- rata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt.
59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 01/08/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 16 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbar- C.F._1 tolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Cassata, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Abruzzi, n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Bono e Fernanda Bono, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Or- C.F._2 lando, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Aloisio Saverio, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14/04/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 12/01/2022,
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed ha dedotto che, in data 11/10/2019, era deceduta la Sig. Persona_1
[..
, madre dell'odierna ricorrente, in conseguenza delle gravissime lesioni su- bite nell'incidente verificatosi in data 27/08/2019 mentre viaggiava a bordo del motociclo Honda, modello Hornet 600, targato AF 59129, condotto dal
Sig. ed assicurato per la con la compagnia convenuta. CP_2 CP_3
La ricorrente ha dedotto che il proprio genitore, coniuge della de cuius,
Sig. , con atto in Notar del 30/05/2020 Persona_2 Persona_3
(doc. 1), le aveva ceduto tutti i crediti risarcitori derivanti dal sinistro in og- getto, con le relative azioni sicchè, con nota PEC del 28/09/2020 (doc. 2), in proprio e nella qualità di cessionaria del credito del padre unitamente ad al- tri congiunti, aveva costituito in mora e chiesto il ri- Controparte_1
sarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Dopo lunghe trattative, con mail del 14/06/2021 (doc. 4) la Società di as- sicurazione aveva eseguito pagamenti nei confronti dei congiunti della sig.ra
(cfr. atti di transazione, quietanza e fatture doc. nn. 5/16) e, tutta- Per_4
via, in relazione alla posizione dell'odierna ricorrente nella qualità di cessio- naria del credito di , concordata in € 170.000,00, oltre € Persona_2
5.309,80 per rimborso spese legali, al netto della ritenuta d'acconto, CP_4
aveva richiesto che la quietanza venisse sottoscritta anche dal cedente,
[...]
assumendo che il credito in oggetto, in quanto di natura personalissima, non poteva essere ceduto.
Con nota PEC del 30/11/2021 (doc. 17), la ricorrente aveva invitato, sen- za esito, l'Assicurazione ad effettuare il pagamento in suo favore n.q. di ces-
- 2 - sionaria del credito del padre.
ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Condan- Parte_1
nare la “ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado, 45, di pagarle, nella qualità di cessionaria del credito di , la somma di € 170.000,00, a tito- Persona_2
lo di risarcimento del danno da questi sofferto in dipendenza del decesso del coniuge , nonché la somma di € 5.309,80, al netto della ritenu- Persona_5
ta d'acconto, a titolo di rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale;
- condannare l'intimata al pagamento del presente giudizio, con le spese forfet- tarie, C.P.A. e IVA.».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
ed ha eccepito, in primo luogo la disintegrità del contraddittorio, non avendo la ricorrente convenuto in giudizio il responsabile del danno proprietario del
Motociclo Honda targato AF 59129, sig. CP_2
Inoltre, la Compagnia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ri- corrente e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia diritto risarcitorio del sig. in relazione al sinistro stradale di cui al presente giudi- Persona_2
zio, l'insussistenza di qualunque danno in capo al sig. , in Persona_2
quanto coniuge separato sin dal lontano 2009 e, comunque, la non cedibilità del diritto – comunque insussistente – avente carattere strettamente perso- nale. ha, quindi, concluso chiedendo al Tribuna- Controparte_1
le di «preliminarmente ordinare alla ricorrente la integrazione del contradditto- rio nei confronti del proprietario del Motociclo Honda targato AF 59129, sig.
e, comunque rigettare, in toto, perché inammissibili, infondate, CP_2
illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di di- ritto, le domande tutte, quali dalla sig.ra fatte valere nel pre- Parte_1
- 3 - sente giudizio, condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali e competenze legali in favore della Società convenuta».
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava quale trasportata la de cuius, si è costituito in giudizio ed ha contestato la sussistenza del diritto al risarci- CP_2
mento del danno da parte del coniuge separato, , chiedendo al Persona_2
Tribunale di «Rigettare tutte le domande di parte ricorrente per le motivazioni sopra esposte - In subordine, ritenere unica obbligata Controparte_1
al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non richiesti da Parte_1
nell'atto produttivo del giudizio. Con vittoria di spese e compensi».
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi i ter- mini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice e acquisizione documentale.
Con ordinanza riservata del 9/10/2024 il G.I. ha formulato alle parti una proposta conciliativa che non è stata accettata dai convenuti e, pertanto, all'udienza del 14/04/2025 svolta in modalità c.d. cartolare la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito del- le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto deve, nel merito, osservarsi che è pacifico tra le parti sia l'accadimento del sinistro con le modalità indicate in ricorso, che il nesso causale con il decesso della sig.ra , nonché la sua la Persona_5
qualità di soggetto trasportato a bordo del motociclo condotto da CP_5
[.
, assicurato per la con la e, infine, la CP_3 Controparte_1
circostanza che i coniugi fossero legalmente separati giusto CP_6
decreto di omologa della separazione consensuale del 10 marzo-10 giugno
2009 (da qui la superfluità dell'ordine di esibizione richiesto da fin CP_1
negli scritti conclusionali).
- 4 - Le parti hanno a lungo dibattuto, invece, in ordine alla esistenza di un ac- cordo transattivo seguito all'offerta in favore della ricorrente n.q. della som- ma di € 170.000,00 che sarebbe stata accettata dalla medesima e, dunque, non avrebbe potuto, secondo la prospettazione attorea, più essere messa in discussione.
Inoltre, le parti convenute hanno contestato recisamente la configurabilità di un diritto al risarcimento del danno c.d. parentale in capo al coniuge se- parato e, infine, ha eccepito la incedibilità del relativo credito ri- CP_1
sarcitorio.
Tale ultima questione va affrontata in via preliminare ed a tale riguardo deve ribadirsi che la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso della piena cedibilità del credito risarcitorio relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale (nella specie danno biologico e danno morale non terminali), af- fermando espressamente che «Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando ca- rattere strettamente personale» e «non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio» Cass. n. 4300 del 14/02/2019,
Cass. n. 51 del 10/1/2012; Cass. n. 52 del 10/01/2012; Cass. n. 22601 del
03/10/2013).
Deve, pertanto, affermarsi la piena cedibilità del credito azionato da
[...]
n.q. di cessionaria del credito del padre giusto atto Pt_1 Persona_2
in Notar del 30/05/2020. Persona_3
Con riferimento alla asserita esistenza di un accordo transattivo deve os- servarsi, in primo luogo e già in punto di allegazione, che la domanda formu- lata in ricorso non è diretta ad ottenere l'adempimento da parte della
[...]
degli obblighi assunti in seno ad una transazione raggiunta in via CP_7
- 5 - stragiudiziale con la ricorrente, ma è, invero, diretta ad ottenere giudizial- mente il risarcimento del danno negatole in via stragiudiziale dalla CP_4
[...]
Ad ogni modo, dall'esame della documentazione prodotta, non può evin- cersi l'esistenza di una transazione tra le parti e a tal fine non può soccorrere nemmeno l'interrogatorio formale formulato dalla attrice in seno alla memo- ria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 che, per tale ra- gione è stato ritenuto inconducente.
A tale proposito deve ribadirsi che, qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem - come per la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 stes- so codice - deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testi- moni o presunzioni, ma non è vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento (Cass. n. 1947 del 1989 richiamata, in motivazione, da Cass. 8 marzo 2023, n. 6945: “della transa- zione non può essere data prova né per testi né per presunzioni, ma solamente per iscritto, ovvero con altri mezzi (ma solamente nei casi diversi da quelli con- templati dal n. 12 dell'art. 1350 c.c.), quali la confessione, l'interrogatorio for- male o il giuramento” Cass., Sez. L, Sentenza n. 2681 del 23/04/1980; Cass.
5364/83; Cass. 3217/82; Cass., n. 1947 del 27/04/1989; Cass., n. 14469 del 30/05/2008; Corte appello Milano sez. II, 29/02/2020, n. 692; Corte appello Genova sez. impugnazioni, 21/07/2023, n.898).
Quando la parte vuole provare la transazione con i mezzi istruttori am- messi dalla giurisprudenza (confessione, interrogatorio formale, giuramento), tuttavia, occorre che tutti gli elementi costitutivi del contratto emergano con tali mezzi probatori (cfr. Cass., Sez. III, 8 novembre 1974, n. 3447 in tema di prova della transazione tramite interrogatorio formale “L'interrogatorio forma-
- 6 - le, deferito alla controparte per provocarne la confessione dell'esistenza di una transazione, deve essere dedotto per articoli separati e specifici che indichino in modo chiaro e non equivoco le clausole della transazione”).
Nella specie, invece, il mezzo istruttorio per come articolato è inidoneo a provare l'intervenuto accordo transattivo in quanto diretto a provare solo che
«l'organo deliberante della Compagnia ha dato mandato all'Avv. Federica Ros- so, tecnico della Direzione Sinistri, di offrire transattivamente ai congiunti di
deceduta in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, le Persona_5
somme» di seguito specificate, tra cui quelle in favore del cedente ER
.
[...]
Tuttavia, sulla scorta di quanto allegato da parte della stessa parte attrice, risulta che tale offerta non è mai in concreto pervenuta, per i dubbi manife- stati dal difensore della Compagnia in ordine alla cedibilità del credito o delle modalità di accettazione della eventuale proposta da parte del coniuge sepa- rato della de cuius e padre della . ER
Per quanto attiene alla risarcibilità del danno parentale in favore del co- niuge separato va, anche in questa sede, ribadito quanto già affermato in se- no all'ordinanza riservata del 9/10/2024 in seno alla quale è stata, altresì, formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ.
Lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con risto- ro del danno da perdita del rapporto parentale, dovendo aversi riguardo, ol- tre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconcilia- zione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione.
La Suprema Corte di cassazione con riguardo alla perdita del rapporto pa- rentale, ha individuato nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi so- lo un elemento idoneo a far ritenere attenuata ovvero del tutto superata la
- 7 - presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1025 del 17/01/2013, Rv, 625065 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
25415 del 12/11/2013, Rv. 629166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del
04/11/2019, Rv. 655783 - 01).
La medesima giurisprudenza ha ribadito che resta sempre ferma la possi- bilità, per il coniuge superstite, di dimostrare la sussistenza di un vincolo af- fettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assen- za di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 18284 del 25/06/2021; Cass. n. 24689 del
05/11/2020; Cass. n. 7743 del 08/04/2020), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., n. 28989 del
11/11/2019; Cass. n. 3767 del 15/02/2018; Cass. n. 29784 del
19/11/2018; cfr. altresì, sul necessario rilievo della convivenza ai suddetti fini: Cass. n. 10579 del 21/04/2021 e Cass. n. 26300 del 29/09/2021).
Orbene, nella specie parte attrice ha allegato che, sebbene legalmente se- parati, i coniugi avevano mantenuto un rapporto di mutua solidarietà.
In occasione dell'interrogatorio formale deferitole dai convenuti,
[...]
ha dichiarato: «si sono separati nel 2009 Ma nel corso degli anni Pt_1
successivi hanno avuto dei riavvicinamenti, tanto che mio padre era venuto a vivere con noi in più occasioni (…) vi sono stati dei periodi di riconciliazione ed
i primi due anni dalla separazione ogni sabato sera c'era rigorosamente una cena tutti insieme e non vi è stato mai uno stacco definitivo e dopo l'incidente mio padre è venuto ogni giorno a trovare la mamma e ci ha aiutato a portarla a casa quando l'hanno dimessa (…) è vero, per come ho già detto. Nel 2011 è esplosa casa di mia nonna per una fuga di gas ed è stata pronunciata
- 8 - l'inagibilità anche del nostro appartamento e mio padre ci ha da subito e per mesi ospitati a casa sua fino ad aprile dell'anno successivo. Così come quando
a mio padre è scaduto il contratto di affitto mia mamma si è offerta di ospitarlo nella casa che non abitavamo più che nelle more era stata dichiarata accessi- bile”.
Va poi osservato che in fase stragiudiziale la Compagnia di assicurazione convenuta non ha negato la sussistenza del diritto del coniuge separato al risarcimento del danno, ma ha mostrato perplessità esclusivamente in ordi- ne alla validità della cessione del credito per un diritto avente natura perso- nalissima (Si veda, in proposito, la nota mail del 12/10/2021 a firma del le- gale di nella quale si legge «Per quanto concerne la posizione CP_1
dell'ex-marito separato, per la quale, in mera ottica transattiva, sarebbe possi- bile raggiungere un accordo, Le devo segnalare che, come anticipato via filo, permangono perplessità sulla validità/congruità della cessione di credito, sep- pur notarile, per un diritto (quello da perdita del congiunto) avente natura per- sonalissima e non certo nella sua quantificazione. Le segnalo che la Banca che dovrebbe fare il pagamento richiede una procura notarile all'incasso. Ma, in ogni caso, stante anche l'importo in essere, devo insistere nella firma dell'atto di quietanza direttamente da parte del Signor . In ogni caso, in Persona_2
copia alla presente Le indico la nostra fiduciaria, avv. Bono, cui abbiamo dato mandato di verificare la documentazione da Lei inviata e verificare con Lei co- me procedere» all. n. 20 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice).
Va quindi a questo punto rammentato che, in materia di danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psi- cofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti han-
- 9 - no diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo sco- po di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguen- za dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Allorquando - invece - viene in rilievo il danno subito da parenti estranei al nucleo familiare primario (come, ad esempio, i nonni o gli affini), sebbene
- 10 - non sia condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29
Cost. alla sola cd. “famiglia nucleare”, non opera alcuna presunzione ed il rapporto non di stretta parentela per essere meritevole di tutela ai fini del ri- sarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiede la prova dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva (cfr. Cass. Civ., sez.
3, 10 luglio 2018, n. 18069).
In altri termini, la giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribu- nale ritiene che l'esistenza della convivenza tra i soggetti non costituisca un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno (in assenza della quale, cioè, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento) ma un mero indizio dell'an debeatur ed un elemento di quantificazione del danno
(cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 ottobre 2016, n. 21230 secondo cui “non ritiene il
Collegio che solo in caso di convivenza il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale (...) atteso che in tal modo si esclude
a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non pa- trimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrin- seco, transitorio e del tutto causale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo” fermo restando che “il danno non patrimoniale, anche quel- lo determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce dan- no conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condivi- dersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ri- corso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”).
Inoltre, è stato efficacemente sostenuto dalla giurisprudenza di Cassazione che “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma de- terminate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determi- nate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assisten- ziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti af-
- 11 - fettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà” (ex plurimis, Cass. Civ. n.
23917/2013, Cass. Civ. n. 18069/2018; Cass. Civ. n. 7743 /2020).
Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta, poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre ele- mento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccani- smo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rima- ne aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parenta- li per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Sulla scia di tali considerazioni, si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successi- vamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al co- niuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).
La domanda attorea deve, pertanto, ritenersi fondata.
Venendo alla liquidazione, che va ricordato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adegua- ta valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve esse- re liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
- 12 - oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della partico- larità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornen- done adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 26300/2021).
Proprio al fine di consentire una adeguata valorizzazione del “caso concre- to”, recentemente il Tribunale di Milano ha modificato le proprie tabelle, in- troducendo nel 2022 un sistema a punti che, muovendo da un “valore base”, si fonda su 5 parametri [a) età della vittima primaria;
b) età della vittima se- condaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qua- lità e intensità della specifica relazione affettiva perduta].
Tenuto conto degli indicatori sopra indicati relativi alla liquidazione nei confronti del coniuge non separato, si perviene ad un risarcimento di impor- to variabile tra un minimo di € 265.948,00 ed un massimo di € 383.278,00 con un valore medio di € 324.613,00.
Tuttavia, rispetto a tale ipotesi liquidatoria, appare necessario operare una congrua riduzione tenuto conto della assenza di convivenza, nonché applica- re il punteggio minimo per la qualità e l'intensità della specifica relazione af- fettiva perduta, in considerazione della circostanza, pacifica e rilevante ai fini della valutazione dell'aspetto dinamico e relazionale che, al momento del de- cesso, la vittima era ormai da tempo separata dall'ex coniuge ed aveva già ri- costruito uno stabile rapporto sentimentale e di comunanza di vita con un altro uomo.
Ancora, deve osservarsi che la perdita dell'ex coniuge non convivente, pur
- 13 - provocando un danno di natura morale ed esistenziale, non è equiparabile alla morte del coniuge non separato, rispetto al quale sia ancora viva l'affec- tio maritalis e la totale condivisione di vita, poiché, come già rilevato, la sepa- razione e l'assenza di convivenza costituiscono elementi idonei a far presu- mere l'attenuazione della presunzione della perdita di effettivi rapporti affetto e solidarietà con il coniuge defunto.
Alla luce di tutte le superiori circostanze si impone la liquidazione di una somma che si assesti al di sotto dei minimi fissati dalle Tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita parentale.
Tale operazione è sicuramente ammissibile, atteso che le tabelle fornisco- no un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale dal qua- le il giudice può discostarsi qualora sia necessario in relazione alle circostan- ze del caso concreto, allo scopo di garantire l'effettiva personalizzazione del risarcimento.
Nella specie, il Tribunale ritiene congrua la somma di euro 150.000,00, maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo
(Cass. n. 1712/95).
Quanto alla somma di € 5.309,80, al netto della ritenuta d'acconto, a tito- lo di rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale, parte ricorrente ha dato atto che la stessa è stata pagata, giusta fattura in atti (cfr. doc. 16).
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 D.M.
55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore fino ad € 260.000,00 relativamente a tutte le fasi.
Sussistono i presupposti per la condanna di e di a CP_1 CP_2
- 14 - mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Rileva in questo senso la circostanza che, al rifiuto della proposta concilia- tiva giudiziale da parte della suddetta Compagnia, ha fatto seguito la con- danna della medesima al risarcimento dei danni nella identica misura che tale proposta aveva determinato nell'ottica della composizione della lite.
Tanto palesa il carattere obiettivamente ingiustificato dell'ulteriore resi- stenza spiegata dalla Assicurazione, che nelle successive difese si è limitata a ribadire la posizione di totale negazione sostenuta fin dalla costituzione in giudizio e di cui, con la proposta medesima, era già stata rimarcata l'infondatezza.
Dal canto suo, non ha preso alcuna posizione in merito. CP_2
Dalla natura abusiva della condotta processuale di e di CP_1 CP_2
successiva alla mancata adesione alla proposta discende la condanna
[...]
degli stessi al pagamento, in favore dell'attrice, di “una somma equitativa- mente determinata” a mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che pare congruo determinare nell'ammontare di euro 6.380,00, corrispondente ai compensi per la fase decisionale secondo i parametri massimi, proprio in ragione della necessità per l'attrice, stante il contegno ingiustificato di di espli- CP_1
care in tale fase un'attività difensiva altrimenti evitabile (essendo peraltro pacifico come, in relazione alla fattispecie ex art. 96, comma 3, c.p.c., la par- te vittoriosa non sia onerata della prova di uno specifico danno derivato dall'abuso dello strumento processuale: cfr., per tutte, Cass. n. 9912/2018).
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da , n.q. di cessiona- Parte_1
ria del credito risarcitorio per danno non patrimoniale iure proprio subito da
, nei confronti di e Persona_2 Controparte_1 CP_5
[.
, così decide: condanna e , in solido, al pa- Controparte_1 CP_2
gamento in favore di parte attrice nella spiegata qualità l'importo di €
150.000,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza ed oltre interessi legali su tale somma fino al saldo. condanna, inoltre, e , in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
condanna, infine, e , in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di parte attrice ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. al pagamento della somma di euro € 6.380,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
indica nei convenuti, in solido, la parte obbligata al risarcimento del dan- no derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recupe- rata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt.
59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 01/08/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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