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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 aprile
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2311/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Tonia Parte_1 C.F._1
Cocchiola ed elettivamente domiciliato in Gesualdo (AV) alla via Roma n. 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. e P.IV ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Viale degli Alimena n.108, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in
Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01220221460000300003 (fascicolo n. 2022/6368), notificata in data
14.05.2024, per la somma di €#74.039,66# (settantaquattromilatrentanove,66), nella CP_ parte in cui l'iniziativa è assunta a tutela dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31220170001027216000, n.31220180001068136000, n. 31220180002546836000, n.
31220190002284088000 e n. 31220210000940612000. chiede altresì accertarsi
1 l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi, mai notificati come mai sarebbe stato notificato il preavviso di iscrizione della ipoteca.
Rappresenta, inoltre, che l'iscrizione riguarda due immobili siti in Gesualdo (AV), iscritti al Catasto ed identificati al Foglio 13, Particella 01170, Sub. 2 e Sub. 8, precisando, però, di risultare proprietario del solo immobile di cui al Sub.8, come da visura allegata. I resistenti si sono costituiti.
Il ricorso va rigettato.
2) Il preavviso di iscrizione di ipoteca 01276202200001731000 è stato notificato, come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia (all. 3 della produzione telematica) e da questa collocata in data 12.6.2023.
Le contestazioni mosse a tali atti nelle note per la udienza del 14 marzo 2025 sono infondate. E' irrilevante che le varie attività susseguitesi siano state poste in essere da messi notificatori differenti, e la stessa parte ammette che le formalità previste per la notifica ex art. 140 cpc sono state rispettate, ed ancora irrilevante è la data di trasmissione della ultima raccomandata informativa. va anche rilevato che la documentazione prodotta in merito alla effettiva affissione al portone dell'abitazione del ricorrente fa fede fino a querela di falso.
3) Ininfluente la attestazione della conformità agli originali della documentazione prodotta dai resistenti, non contestata in alcun modo, l'unica questione che appare fondata è quella relativa alla notifica dell'avviso n. 31220210000940612000, notificato ad un indirizzo Pec che non appare riconducibile al ricorrente, in Email_1
difetto di allegazioni in senso contrario da parte di chi la notifica ha effettuato.
L'avviso di addebito 31220210000940612000 risulta però ricompreso nella intimazione di pagamento n. 01220239002816345000, pacificamente notificata il 22.8.2023, per cui
è almeno da quella data che il ricorrente ha avuto formale e piena conoscenza della esistenza dell'avviso, conoscenza in tutto equiparabile, ai fini che qui rilevano, alla notifica.
4) L'eccezione di prescrizione è infondata.
Pacifica l'applicazione del termine quinquennale, gli avvisi di addebito non sono stati opposti nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi, ovvero, per l'avviso n.31220210000940612000, dalla concreta conoscenza di esso avvenuta mediante la notifica della intimazione di pagamento n. 01220239002816345000, per cui nessuna eccezione in senso contrario alla debenza delle somme può essere mossa per i periodi anteriori alla cristallizzazione dei crediti.
2 Improponibili tutte le eccezioni, anche quella di prescrizione, collocate anteriormente alla definitività di ciascun titolo, dalla data di notifica ovvero di conoscenza dei titoli alla data di notifica delle intimazioni di pagamento prodotte dalla resistente CP_1
(intimazione n. 01220199004961784000 notifica nel 2019; intimazione
01220219000293049000 notifica del 15.11.2021; intimazione 01220239002816345000 notifica del 22.8.2023,) riferite , con singole eccezioni, anche agli avvisi per cui è causa, ed al preavviso di ipoteca di cui si è detto (notifica 12.6.2023) , tutti atti interruttivi della prescrizione, il termine quinquennale non era spirato, come non è spirato ancora dall'ultimo atto interruttivo alla notifica della iscrizione di ipoteca.
5) L'estratto di ruolo prodotta dai resistenti, e oggetto di contestazione, perché non motivato, nelle note di udienza è irrilevante ai fini del decidere.
6) Infine, ai fini del presente giudizio, il fatto che il ricorrente, destinatario dell'avviso di iscrizione di ipoteca, non sia titolare di uno dei beni su cui la ipoteca è stata iscritta non inficia l'atto nella sua restante parte, e rileva solo, come motivo di rigetto della domanda in parte qua, come difetto di legittimazione passiva del ricorrente, non titolato,
a contestare la iscrizione della garanzia reale.
7) Va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, di cui al punto 6) del ricorso, perché infondata alla luce di quanto argomentato ai capi che precedono.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza. Il ricorrente va condannato al pagamento
CP_ delle spese di lite, a favore di e di che liquida a Controparte_3
favore di ciascuno dei resistenti nella somma €#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
5) Va, altresì, considerato che il ricorrente ha contestato la notifica degli atti che, invece, risultano tutti notificati, senza altresì fare riferimenti agli ulteriori atti in motivazione indicati, sicuramente rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda.
Tanto integra se non dolo almeno colpa grave, e giustifica la ulteriore condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 dell'art. 96 co.3 Cpc, al pagamento di una somma ulteriore in favore dei resistenti, somma che considerando il valore della controversia e la natura delle questioni poste, appare adeguato fissare nella somma di €#1.000# (mille).
6) Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della di una somma che, alla luce dei criteri già indicati, Controparte_4 viene individuata in €#500# (cinquecento).
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa
CP_ iscritta al nr. 2311/2024, vertente tra il ricorrente nei confronti dell' e dell' , CP_5
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di Parte_1 [...]
CP_
e di che liquida per ciascun resistente nella somma Controparte_3
€#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se applicabili.
3) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc, della Parte_1 ulteriore somma di somma di €#1.000# (mille), a favore di Controparte_3
CP_
e di
[...]
4) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, della Parte_1 ulteriore somma di somma di €#500# (cinquecento), a favore di CP_4
[...]
Avellino, udienza del 17 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 aprile
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2311/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Tonia Parte_1 C.F._1
Cocchiola ed elettivamente domiciliato in Gesualdo (AV) alla via Roma n. 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. e P.IV ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Viale degli Alimena n.108, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in
Avellino, alla Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01220221460000300003 (fascicolo n. 2022/6368), notificata in data
14.05.2024, per la somma di €#74.039,66# (settantaquattromilatrentanove,66), nella CP_ parte in cui l'iniziativa è assunta a tutela dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31220170001027216000, n.31220180001068136000, n. 31220180002546836000, n.
31220190002284088000 e n. 31220210000940612000. chiede altresì accertarsi
1 l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi, mai notificati come mai sarebbe stato notificato il preavviso di iscrizione della ipoteca.
Rappresenta, inoltre, che l'iscrizione riguarda due immobili siti in Gesualdo (AV), iscritti al Catasto ed identificati al Foglio 13, Particella 01170, Sub. 2 e Sub. 8, precisando, però, di risultare proprietario del solo immobile di cui al Sub.8, come da visura allegata. I resistenti si sono costituiti.
Il ricorso va rigettato.
2) Il preavviso di iscrizione di ipoteca 01276202200001731000 è stato notificato, come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia (all. 3 della produzione telematica) e da questa collocata in data 12.6.2023.
Le contestazioni mosse a tali atti nelle note per la udienza del 14 marzo 2025 sono infondate. E' irrilevante che le varie attività susseguitesi siano state poste in essere da messi notificatori differenti, e la stessa parte ammette che le formalità previste per la notifica ex art. 140 cpc sono state rispettate, ed ancora irrilevante è la data di trasmissione della ultima raccomandata informativa. va anche rilevato che la documentazione prodotta in merito alla effettiva affissione al portone dell'abitazione del ricorrente fa fede fino a querela di falso.
3) Ininfluente la attestazione della conformità agli originali della documentazione prodotta dai resistenti, non contestata in alcun modo, l'unica questione che appare fondata è quella relativa alla notifica dell'avviso n. 31220210000940612000, notificato ad un indirizzo Pec che non appare riconducibile al ricorrente, in Email_1
difetto di allegazioni in senso contrario da parte di chi la notifica ha effettuato.
L'avviso di addebito 31220210000940612000 risulta però ricompreso nella intimazione di pagamento n. 01220239002816345000, pacificamente notificata il 22.8.2023, per cui
è almeno da quella data che il ricorrente ha avuto formale e piena conoscenza della esistenza dell'avviso, conoscenza in tutto equiparabile, ai fini che qui rilevano, alla notifica.
4) L'eccezione di prescrizione è infondata.
Pacifica l'applicazione del termine quinquennale, gli avvisi di addebito non sono stati opposti nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi, ovvero, per l'avviso n.31220210000940612000, dalla concreta conoscenza di esso avvenuta mediante la notifica della intimazione di pagamento n. 01220239002816345000, per cui nessuna eccezione in senso contrario alla debenza delle somme può essere mossa per i periodi anteriori alla cristallizzazione dei crediti.
2 Improponibili tutte le eccezioni, anche quella di prescrizione, collocate anteriormente alla definitività di ciascun titolo, dalla data di notifica ovvero di conoscenza dei titoli alla data di notifica delle intimazioni di pagamento prodotte dalla resistente CP_1
(intimazione n. 01220199004961784000 notifica nel 2019; intimazione
01220219000293049000 notifica del 15.11.2021; intimazione 01220239002816345000 notifica del 22.8.2023,) riferite , con singole eccezioni, anche agli avvisi per cui è causa, ed al preavviso di ipoteca di cui si è detto (notifica 12.6.2023) , tutti atti interruttivi della prescrizione, il termine quinquennale non era spirato, come non è spirato ancora dall'ultimo atto interruttivo alla notifica della iscrizione di ipoteca.
5) L'estratto di ruolo prodotta dai resistenti, e oggetto di contestazione, perché non motivato, nelle note di udienza è irrilevante ai fini del decidere.
6) Infine, ai fini del presente giudizio, il fatto che il ricorrente, destinatario dell'avviso di iscrizione di ipoteca, non sia titolare di uno dei beni su cui la ipoteca è stata iscritta non inficia l'atto nella sua restante parte, e rileva solo, come motivo di rigetto della domanda in parte qua, come difetto di legittimazione passiva del ricorrente, non titolato,
a contestare la iscrizione della garanzia reale.
7) Va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, di cui al punto 6) del ricorso, perché infondata alla luce di quanto argomentato ai capi che precedono.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza. Il ricorrente va condannato al pagamento
CP_ delle spese di lite, a favore di e di che liquida a Controparte_3
favore di ciascuno dei resistenti nella somma €#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
5) Va, altresì, considerato che il ricorrente ha contestato la notifica degli atti che, invece, risultano tutti notificati, senza altresì fare riferimenti agli ulteriori atti in motivazione indicati, sicuramente rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda.
Tanto integra se non dolo almeno colpa grave, e giustifica la ulteriore condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 dell'art. 96 co.3 Cpc, al pagamento di una somma ulteriore in favore dei resistenti, somma che considerando il valore della controversia e la natura delle questioni poste, appare adeguato fissare nella somma di €#1.000# (mille).
6) Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della di una somma che, alla luce dei criteri già indicati, Controparte_4 viene individuata in €#500# (cinquecento).
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa
CP_ iscritta al nr. 2311/2024, vertente tra il ricorrente nei confronti dell' e dell' , CP_5
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di Parte_1 [...]
CP_
e di che liquida per ciascun resistente nella somma Controparte_3
€#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se applicabili.
3) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc, della Parte_1 ulteriore somma di somma di €#1.000# (mille), a favore di Controparte_3
CP_
e di
[...]
4) Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc, della Parte_1 ulteriore somma di somma di €#500# (cinquecento), a favore di CP_4
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Avellino, udienza del 17 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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