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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 263 DELL'ANNO 2025
FRA
E Parte_1 Parte_2 Parte_3
E
IM) Controparte_1
Oggi 20.5.2025 alle ore 11.20 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per le ricorrenti: l'avv. ACQUILINO SERGIO per la parte convenuta Controparte_2
nessuno compare.
L'avv. Acquilino si richiama al ricorso e insiste per l'accoglimento delle domande.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 263/2025 promossa da:
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_1
), rappresentate e difese dall'Avv. SERGIO C.F._3
ACQUILINO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTI RICORRENTI contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le ricorrenti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza:
2 a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015;
b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo a ciascuno dei ricorrenti e ad accreditarvi la somma di € 2.500,00 per Parte_2
, la somma di € 3.500,00 per e la somma di € 1.000,00 per
[...] Parte_3
o le somme maggiori o minori meglio viste, in subordine Parte_1 eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, alla ricorrente la somma di € Parte_2
2.500,00, alla ricorrente la somma di € 3.500,00 ed alla ricorrente Parte_3
la somma di € 1.000,00, o le somme maggiori o minori meglio viste, Parte_1 in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, anche eventualmente determinate in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma
Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.3.2025, le ricorrenti hanno adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - è una docente non di Parte_2 ruolo di scuola secondaria di primo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo G. Manzino di Savona, e ha prestato e presta servizio alle dipendenze del
, in forza dei plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1
indicati in atti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; - è una docente non di ruolo di scuola secondaria di secondo Parte_3 grado, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore F. Patetta di Cairo Montenotte, e ha prestato e presta servizio alle dipendenze del , in Controparte_1
forza dei plurimi contratti a tempo determinato indicati in atti, negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; -
3 è una docente non di ruolo di scuola dell'infanzia, attualmente in Parte_1 servizio presso la Scuola per l'Infanzia di Albenga II di Albenga, e ha prestato e presta servizio alle dipendenze del , in forza dei plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato indicati in atti, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- in quanto assunte a tempo determinato, non è stata loro riconosciuta dal la CP_1
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
Le ricorrenti, sulla base di tali premesse di fatto:
- hanno lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Premettendo che il beneficio costituisce componente della retribuzione, hanno rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere state sottoposte ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- hanno chiesto, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 co. 121, 122, 124 della l 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, quale contributo alla Controparte_1
formazione professionale;
- In via subordinata, condannarsi il al riconoscimento di Controparte_1
tale somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta, oltre rivalutazione e interessi legali.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1
non si è costituito, e deve essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza, il procuratore delle parti ricorrenti si è richiamato agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
4 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
Le domande delle ricorrenti formulate in via principale sono fondate, e meritano accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È pacifico e documentato dagli stati matricolari e dalla documentazione agli atti che:
1) , attualmente docente non di ruolo con sede di servizio presso la Parte_2
Scuola secondaria di Primo Grado “ai Martiri Libertà” di Quiliano con contratto sino al
30.6.2025, ha prestato e presta servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato: sino al 9.6.21 nell'anno CP_1 scolastico 2020/2021, annuale nell'anno scolastico 2021/2022, sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) , attualmente docente non di ruolo con sede di servizio presso Parte_3
l' F. Patetta” di Cairo Montenotte con contratto sino al 30.6.2025, ha prestato e CP_3
presta servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza CP_1
di contratti a tempo determinato: sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2021/2022;
3) , attualmente docente non di ruolo con sede di servizio Parte_1 presso la Scuola dell'infanzia “I.C. Albenga II” di Albenga con contratto sino al 30.6.2025, ha prestato e presta servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato: annuale, nell'anno scolastico CP_1
2023/2024; brevi e saltuarie e sino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico
2024/2025.
Le ricorrenti lamentano di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai
5 docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_4
15219/15).
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
6 In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1
ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1
pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
7 - una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
8 personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, tali norme trovano applicazione soltanto con riferimento alla domanda proposta da , assunta nell'a.s. 2023/2024 con contratto Parte_1
annuale.
La ricorrente, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, ha chiesto il riconoscimento della Carta docente anche in relazione a tale anno scolastico, nel corso del quale la stessa ha ottenuto un incarico di supplenza annuale avente scadenza al 31.8.2024.
9 Il legislatore, tuttavia, ha espressamente riconosciuto il beneficio oggetto di causa
“per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (art. 15 D.L n. 69/23, convertito con modificazioni nella L. 103/23).
In virtù di tale disposizione di legge l'amministrazione riconosce la Carta docente, in via amministrativa, a tutti insegnanti destinatari nell'anno scolastico 2023/24 di un
“contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” come l'odierna ricorrente.
Vista la causa petendi dedotta in giudizio, quindi, il beneficio non può essere riconosciuto a per l'annualità 2023/24. Parte_1
Qualora, poi, la ricorrente non abbia ottenuto il riconoscimento della Carta per il servizio annuale svolto nel relativo anno scolastico (eventualità, peraltro, poco probabile vista l'automaticità della liquidazione), la stessa potrà agire nei confronti dell'amministrazione chiedendo l'applicazione dell'art. 15 del D.L. 69/23 e non lamentando la sussistenza di un trattamento discriminatorio (che per le supplenze annuali
2023/24 non ricorre).
Resta tuttavia fermo che, per le altre annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono
10 chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
In ossequio al principio di non discriminazione, il Controparte_1
avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente
[...]
a tutto il personale che abbia lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, come le ricorrenti.
Dando applicazione ai principi sopra esposti nel caso concreto ne discende che:
1) La domanda di deve essere accolta, considerando che ella: - ha Parte_2 agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 la ricorrente è stata dipendente del in modo stabile e CP_1
continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo;
2) La domanda di deve essere accolta, considerando che ella: - ha agito per Parte_3
l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la ricorrente è stata dipendente del in modo stabile e continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue CP_1
esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo;
3) La domanda di deve essere accolta, limitatamente all'anno Parte_1
scolastico 2024/2025, considerando che ella: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che nell'anno scolastico 2024/2025 la ricorrente è stata dipendente del
11 in modo stabile e continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue CP_1
esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere alle ricorrenti la carta CP_1
docenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per le annualità oggetto di ricorso e, per le domande relative all'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di Controparte_1 concerto con il . Controparte_6
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto delle ricorrenti alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità: per , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_2
2024/2025; per , aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per Parte_1
, a.s. 2024/2025; per l'effetto;
[...]
3) Condanna il a rilasciare alle ricorrenti la Controparte_1
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma
12 di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 2 anteriori all'a.s.
2024/2025; per l'a.s. 2024/2025, condanna il Controparte_1 ad accreditarvi la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L.
207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1
nei limiti e secondo i criteri di Controparte_6
assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Condanna il resistente a pagare in favore delle ricorrenti le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 2.109,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Savona, 20.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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