Decreto cautelare 21 giugno 2024
Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 3
- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2024, proposto da
Associazione -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Enrico Degani, Marco Ubezio, Ninoska Petrella, Ilaria Ricci Curbastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale (Atto n. DD 3830) del 14/5/2024 dell’Area Presidio Gestione Sicurezza e Controllo Servizi Territoriali della Direzione Educazione del Comune di Milano con la quale era disposto il divieto di prosecuzione dell’attività per l’infanzia svolta presso i locali ubicati in -OMISSIS- – -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la dichiarazione resa a verbale dal difensore dei ricorrenti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa LV NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) I ricorrenti, genitori di bambini iscritti alle Scuola gestite dall’Associazione Tangiro, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, con cui il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività per l’infanzia svolta presso i locali ubicati in -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione, chiedendo quindi la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.
La difesa dell’Amministrazione ha preso atto, senza alcuna opposizione.
Quindi il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) In tale contesto il ricorso deve essere definito in rito con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti per costante giurisprudenza, per il principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione della difesa comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
LV NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NI | AN LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.