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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2023 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI LATINA;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: interdizione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Istanza depositata il 26.05.2023, il Pubblico Ministero chiedeva procedersi alla nomina di un
Tutore per nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
Frazione Taverna, 51, affetta da psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronico innestatasi su una disabilità intellettiva lieve. Rappresentava che la CTU espletata nel procedimento VG 850/2022 - relativo all'istanza per la nomina di un A.d.S. sulla stessa aveva Controparte_1 verificato che la condizione in cui si trovava l'interdicenda “limita fortemente la sua capacità di intendere e di volere. La paziente si trova in uno stato di abituale infermità mentale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. / Tale situazione è cronica, non è suscettibile di
pagina 1 di 3 guarigione anzi va incontro a peggioramento se non curata farmacologicamente e con idoneo supporto psico-sociale. / La paziente non ha coscienza di malattia e pertanto rifiuta le cure che devono esserle praticate a domicilio da personale specializzato con tutti gli accorgimenti e i controlli necessari. / Pertanto, risulta inidonea nell'occuparsi delle elementari necessità giornaliere senza assistenza e supervisione, incapace di provvedere ai propri interessi e necessitante di assistenza e rappresentanza. Essendo affetto da patologia cronica necessita di visite psichiatriche periodiche e necessita di assumere in maniera permanente una terapia farmacologica che non assumerebbe autonomamente in quanto non riconosce di averne bisogno”.
In tali premesse, il PM chiedeva che fosse dichiarata l'interdizione della e Controparte_1 nominato un Tutore.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, i comparenti della si Controparte_1 dichiaravano tutti d'accordo sulla richiesta di interdizione, concordando anche la nomina a Per_1 di sorella dell'interdicenda. Persona_2
Il Giudice, quindi, provvedeva alla nomina di quale tutore provvisorio, Persona_2 dopodiché la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter c.p.c..
Nelle more, veniva depositato il certificato di morte da cui risultava il decesso dell'interdicenda
, avvenuto il 21 ottobre 2025. Controparte_1
Ciò premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo adeguatamente documentato il decesso dell'interdicenda.
È infatti pacifico che nel procedimento di interdizione, che attiene allo status del soggetto ed è finalizzato esclusivamente alla tutela di un interesse personalissimo, indisponibile e intrasmissibile dell'interdicendo, la morte dello stesso, al pari della morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale o in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v.
Cass. n. 2944/97, n. 9592/92 e n. 740/90), anch'essi relativi a status della persona, fa venir meno le finalità del processo volto alla tutela di una situazione soggettiva che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce. Pertanto, la morte dell'interdicendo determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sull'originario thema decidendum (Cass. n. 12737/2016) e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 2587/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2023 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI LATINA;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: interdizione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Istanza depositata il 26.05.2023, il Pubblico Ministero chiedeva procedersi alla nomina di un
Tutore per nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
Frazione Taverna, 51, affetta da psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronico innestatasi su una disabilità intellettiva lieve. Rappresentava che la CTU espletata nel procedimento VG 850/2022 - relativo all'istanza per la nomina di un A.d.S. sulla stessa aveva Controparte_1 verificato che la condizione in cui si trovava l'interdicenda “limita fortemente la sua capacità di intendere e di volere. La paziente si trova in uno stato di abituale infermità mentale che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. / Tale situazione è cronica, non è suscettibile di
pagina 1 di 3 guarigione anzi va incontro a peggioramento se non curata farmacologicamente e con idoneo supporto psico-sociale. / La paziente non ha coscienza di malattia e pertanto rifiuta le cure che devono esserle praticate a domicilio da personale specializzato con tutti gli accorgimenti e i controlli necessari. / Pertanto, risulta inidonea nell'occuparsi delle elementari necessità giornaliere senza assistenza e supervisione, incapace di provvedere ai propri interessi e necessitante di assistenza e rappresentanza. Essendo affetto da patologia cronica necessita di visite psichiatriche periodiche e necessita di assumere in maniera permanente una terapia farmacologica che non assumerebbe autonomamente in quanto non riconosce di averne bisogno”.
In tali premesse, il PM chiedeva che fosse dichiarata l'interdizione della e Controparte_1 nominato un Tutore.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, i comparenti della si Controparte_1 dichiaravano tutti d'accordo sulla richiesta di interdizione, concordando anche la nomina a Per_1 di sorella dell'interdicenda. Persona_2
Il Giudice, quindi, provvedeva alla nomina di quale tutore provvisorio, Persona_2 dopodiché la causa veniva rinviata per discussione, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter c.p.c..
Nelle more, veniva depositato il certificato di morte da cui risultava il decesso dell'interdicenda
, avvenuto il 21 ottobre 2025. Controparte_1
Ciò premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo adeguatamente documentato il decesso dell'interdicenda.
È infatti pacifico che nel procedimento di interdizione, che attiene allo status del soggetto ed è finalizzato esclusivamente alla tutela di un interesse personalissimo, indisponibile e intrasmissibile dell'interdicendo, la morte dello stesso, al pari della morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale o in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v.
Cass. n. 2944/97, n. 9592/92 e n. 740/90), anch'essi relativi a status della persona, fa venir meno le finalità del processo volto alla tutela di una situazione soggettiva che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce. Pertanto, la morte dell'interdicendo determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sull'originario thema decidendum (Cass. n. 12737/2016) e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 2587/2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3