Art. 10. (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi) 1. Gli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente e la misura del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, sono perequati annualmente, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo e' arrotondato alle 10.000 lire piu' vicine.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente e la misura del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, sono rivalutati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente e la misura del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, sono rivalutati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente.