Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Decreto presidenziale 13 settembre 2022
Decreto cautelare 13 settembre 2022
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2022
Sentenza 22 settembre 2025
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/09/2025, n. 16444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16444 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08402/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8402 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore Cine Tv Roberto Rossellini - Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio - provvedimento di non ammissione all’esame di Stato pubblicato sul Registro di classe in data 11.6.2022; del verbale del C.d.C. del 9.6.2022 dello scrutinio finale nella parte in cui ha riportato il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di stato; della scheda di valutazione del 15.6.2022, ricevuta in data 5.7.2022; del verbale del C.d.C. del 4.11.2021, ricevuto in data 5.7.22, nella parte in cui ha proposto e deliberato un percorso di studi differenziato con prove non equipollenti; del verbale del C.d.C. del 1.12.2021, ricevuto in data 5.7.2022, nella parte in cui riferisce che lo studente e i docenti hanno sottoscritto un PDP differenziato in base al quale lo studente non conseguirà un titolo di studio, bensì un attestato di credito formativo e laddove il C.d.C. ha deliberato all’unanimità di non far sostenere l’esame di Stato al ricorrente; del verbale del C.d.C. del 15.3.2022, ricevuto in data 5.7.2022 nella parte in cui è stato deliberato di non poter strutturare le verifiche in sotto obiettivi poiché tale misura non è prevista per coloro che sono riconosciuti come DSA e poiché tale misura non potrebbe essere adottata in sede di esame; del P.D.P. dell’11.4.2022 protocollato in data 12.5.2022 prot.n. 2248/V.10 e di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto di Istruzione Superiore Cine Tv Roberto Rossellini - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio - provvedimento di non ammissione all’esame di Stato pubblicato sul Registro di classe in data 11.6.2022; del verbale del C.d.C. del 9.6.2022 dello scrutinio finale nella parte in cui ha riportato il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di stato; della scheda di valutazione del 15.6.2022, ricevuta in data 5.7.2022; del verbale del C.d.C. del 4.11.2021, ricevuto in data 5.7.22, nella parte in cui ha proposto e deliberato un percorso di studi differenziato con prove non equipollenti; del verbale del C.d.C. del 1.12.2021, ricevuto in data 5.7.2022, nella parte in cui riferisce che lo studente e i docenti hanno sottoscritto un PDP differenziato in base al quale lo studente non conseguirà un titolo di studio, bensì un attestato di credito formativo e laddove il C.d.C. ha deliberato all’unanimità di non far sostenere l’esame di Stato al ricorrente; del verbale del C.d.C. del 15.3.2022, ricevuto in data 5.7.2022 nella parte in cui è stato deliberato di non poter strutturare le verifiche in sotto obiettivi poiché tale misura non è prevista per coloro che sono riconosciuti come DSA e poiché tale misura non potrebbe essere adottata in sede di esame; del P.D.P. dell’11.4.2022 protocollato in data 12.5.2022 prot.n. 2248/V.10 e di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno derivante dagli impugnati provvedimenti.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ IRRAGIONEVOLEZZA, PERPLESSITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.M. 5669/2011, DELL’ART. 1, COMMA 4, E ART. 10 D.P.R. 122/2009 E DELL’ART. 2, COMMA 4, TERZO PERIODO D.P.R. 249/1998 NONCHE’ DELLA C.M. N. 89/2012, DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE APPROVATE CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16.9.2021, DELLE DELIBERE DEL C.D.C. del 1.12.21 e 9.6.22 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. IN RELAZIONE AGLI ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA – OMESSA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con tale motivo il ricorrente (il quale ha premesso che gli è stata riscontrata “ una diagnosi di una severa disgrafia, un disturbo del linguaggio, seppur in miglioramento, un’ansia reattiva e una malformazione facciale congenita (ora superata con l’intervento) che ha inciso sull’eloquio e sulla fonetica ”, cfr. pag. 2) ha lamentato che, nonostante il proprio DSA, la scuola non l’avrebbe posto “ nelle condizioni di poter dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto ed avendo espresso giudizi e valutazioni irragionevoli oltrechè illogici e contraddittori ” (cfr. pag. 6); non avrebbe inoltre tenuto conto del miglioramento del rendimento, che sarebbe “ evidente non soltanto con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, paragonando il primo quadrimestre con il secondo, ma anche con riferimento ai risultati ottenuti (…) all’esito dell’anno scolastico 2020/2021 ” (cfr. pag. 7); ed ancora, lo stesso sarebbe stato sottoposto “ a un numero tutt’altro che congruo di verifiche, alcune delle quali svolte in aperto contrasto con le indicazioni inserite nel P.D.P., rende la valutazione illegittima per violazione di legge e irragionevole rendendo evidente l’eccesso di potere ” (cfr. pag. 8).
Alla scuola si è, altresì, imputato una condotta illegittima “ non solo per assenza di uno specifico percorso predisposto per il ricorrente, non solo per assenza di specifiche griglie di valutazione, ma soprattutto perché il disturbo del ragazzo, in particolar modo quello di ansia reattiva, è stato posto alla base di decisioni penalizzanti, senza che la scuola, o meglio alcuni professori, abbiano saputo porre in campo interventi e modalità didattiche, oltre che capacità psicopedagogiche, necessarie a compensare i problemi legati al disturbo di ansia ” (cfr. pag. 10).
Ha, in particolare, stigmatizzato le valutazioni effettuate nelle materie inglese, linguaggio e progettazione audiovisiva e laboratorio di suono, e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso ricorrente “ è stato affiancato nello studio a casa da un team di tutor/docenti che hanno rilasciato dichiarazioni (…) che mettono in luce il travisamento e la contraddittorietà dei giudizi espressi dai singoli Professori e dal Consiglio di classe ” (cfr. pag. 14).
E’ stata, dunque, esplicitata la parallela valutazione in rapporto alle verifiche – a dire del ricorrente più circostanziate e, quindi, più attendibili sul piano della ponderazione qualitativa – condotte privatamente rispetto agli esiti delle interrogazioni in classe.
Il ricorrente ha, ancora, censurato la deteriore valutazione del comportamento (da 9 a 8), deducendone l’illegittimità per manifesta illogicità.
E, non ultimo, ha contestato l’inerzia dell’Istituto scolastico alle note del difensore, dirette ad evidenziare le illegittimità delle valutazioni dei docenti.
2°) “ VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.M. 12.07.2011 PARAG. 3.1: RITARDO NELLA REDAZIONE DEL P.DP. E MANCATO RISPETTO DEL P.D.P. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 170/2010, DEL D.M. 5669/2011 E DELLE ALLEGATE LINEE GUIDA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITA’ MANIFESTA ”.
Infine, il ricorrente ha contestato il ritardo nell’adozione del P.d.P. “ soltanto in data 11.4.2022 e protocollato in data 12.5.2022 al n. 2248/V.10 ”, lamentando che “ tale ritardo rende evidente la violazione dell’art. 2 della L. 170/2010 che, nel dettare le finalità della legge stessa, prevede, tra le altre, che debba essere garantito al ragazzo DSA il diritto all’istruzione, debba essere favorito il successo scolastico per garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità, nonché debbano essere ridotti i disagi relazioni ed emozionali, nonché la violazione dell’art. 5 della L. 170/2010 e dell’art. 4 del D.M. 5669/2001 (…) che prevedono che la scuola debba garantire una didattica individualizzata e personalizzata e l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative ” (cfr. pag. 28).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l’Istituto di Istruzione Superiore Cine Tv Roberto Rossellini – Roma, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2022 è stata respinta la domanda cautelare, “ considerato, infatti, che lo studente ha riportato insufficienze, talune anche gravi, in numerose materie e che ha tenuto durante l’anno un comportamento non partecipativo rispetto alle attività didattiche (v. scrutinio finale e specifiche relazioni dei docenti) e non è stato ammesso agli esami di Stato col voto unanime dei docenti; - che tali circostanze rendono evidente la presenza di numerose lacune che non consentono di ritenere fondata la domanda ”.
Nessuna ulteriore memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 19 settembre 2025; ma a tale udienza il difensore del ricorrente ha reso noto che quest’ultimo ha conseguito il diploma, insistendo per l’accoglimento della proposta domanda risarcitoria; a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di annullamento degli impugnati provvedimenti, e ciò alla luce della dichiarazione del difensore del ricorrente.
La domanda risarcitoria, invece, va respinta, essendo, comunque, infondate nel merito le doglianze del ricorrente.
Quest’ultimo ha riportato i seguenti voti: italiano 5 (2 ore di assenza); storia 5 (1 ora di assenza); inglese 5 (11 ore di assenza); matematica 6 (3 ore di assenza); laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 (8 ore di assenza); tecniche di produzione e di organizzazione 5 (4 ore di assenza); tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 5 (6 ore di assenza); linguaggio e tecnica della progettazione e comunicazione audiovisiva 4 (34 ore di assenza); tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti 6 (4 ore di assenza); storia e arti visive 6 (0 ore di assenza); educazione civica 5 (0 ore di assenza); comportamento 8.
In linea generale, occorre premettere che la determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall’alunno; pertanto, tale apprezzamento è insindacabile, in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, diversamente opinando, l’adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l’area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico (cfr. TAR Campania - Napoli, 17 luglio 2019, n. 3933).
Nella specie, non è contestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che al ricorrente, in possesso di certificazione DSA, è stato predisposto un PDP in cui sono indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati; è, piuttosto, contestata la valutazione finale e, più esplicitamente, che “ alcuni professori hanno chiaramente ostacolato il percorso formativo del -OMISSIS- nella convinzione, errata, che lo stesso non fosse da subito e comunque idoneo a conseguire il diploma finale, come deliberato in data 4.11.2021, 1.12.2021 ”; e, inoltre, che “ il P.D.P. è stato emesso con colpevole ritardo in data 11.4.2022 e protocollato circa un mese dopo, il 12.5.2022 ” (cfr. pag. 3), ciò determinando – a dire dello stesso ricorrente – che le verifiche, quindi la concreta possibilità di comprovare i propri progressi, sarebbero state numericamente insufficienti.
Si tratta di rilievi – trasfusi nei due motivi di ricorso – che non colgono nel segno.
Quanto al primo profilo di doglianza, afferente ad un atteggiamento avverso di alcuni docenti, si tratta di una congettura non provata e, comunque, smentita da una disamina complessiva dei voti finali, risultati insufficienti in (materie anche fondamentali come) italiano, storia, inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecniche di produzione e di organizzazione, tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, linguaggio e tecnica della progettazione e comunicazione audiovisiva ed educazione civica.
Giudizi che, pur non evidenziando insufficienze croniche ed insuperabili (presumibilmente dovute al contributo dei docenti privati), depongono, in ogni caso, per l’assenza di un livello complessivo di preparazione idoneo a giustificare il superamento dell’anno scolastico.
Con riguardo, invece, all’inadeguatezza delle verifiche indotte dal disturbo dell’apprendimento, il Collegio evidenzia che, trattandosi di una causalità omissiva, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova, anche in via presuntiva e probabilistica, che se vi fosse stata una più ampia copertura e intensificazione della didattica di recupero da parte della scuola i risultati scolastici, con alto livello di probabilità, sarebbero stati ben più positivi al punto di ribaltare i risultati già notevolmente deficitari del primo quadrimestre e condurre a diverso esito lo scrutinio di fine anno (sulla prova di resistenza cfr. TAR Veneto, 7 marzo 2018, n. 260).
Una prova che avrebbe dovuto, anche, investire l’incidenza del ritardo della scuola nell’adozione del piano didattico personalizzato sull’irrecuperabilità delle svariate insufficienze.
Non è, pertanto, imputabile all’Amministrazione alcuna responsabilità per una vicenda che, al di là dei delicati profili umani, è stata esaminata dalla scuola nel rispetto della disciplina speciale e che, soprattutto, non è stata trattata con atteggiamento pietistico, bensì con attenzione ai reali bisogni di apprendimento dello studente.
In conclusione, il ricorso è, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, in parte, va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.