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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 241 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 28/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BONTEMPI PIETRO il quale insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e per l'avv. WALTER CIPOLLONE in sostituzione dell'avv. CP_1
BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O
[...]
EX INPDAP) 67100 con l'avv. Controparte_3 CP_2
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
Controparte_4
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel
[...]
di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46, con l' Avv. ALESSANDRA BUZZELLI
( dal quale è rappresentata e difesa. C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso 414 cpc – esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 conveniva in giudizio l' , e Parte_1 CP_1
la chiedendo di accertare lo stato di invalida civile Controparte_2
con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 67 % ai fini del riconoscimento del suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_1
chiedeva comune il rigetto della domanda.
L' si costituiva in giudizio eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata in caso di accoglimento della domanda, la compensazione integrale delle spese di lite
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate da entrambi i resistenti sono infondate. Contr La legittimazione passiva della discende dal fatto che è l'azienda il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket sanitario.
Quanto alla legittimazione passiva dell' la stessa discende dall'applicazione del CP_1
DPCM 30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_1
handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Chiarito quanto sopra, si osserva che il ctu dott. ha stabilito che il ricorrente “è Per_1
affetto da: esiti di intervento di decompressione spinale e artrodesi vertebrale per radicolopatia iperacuta da ernia discale L4 -L5; spondiloartrosi lombare con altre discopatie in obesità di grado lieve”. Lo stesso CTU ha concluso che “il signor va considerato invalido Parte_1
civile con riduzione della capacità lavorativa al 67 % a partire dall' epoca della presentazione della domanda (23/05/2023)”
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti. Gli enti convenuti, da parte loro, non hanno sollevato consistenti obiezioni tali da determinare un diverso convincimento.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'esenzione ticket con decorrenza dalla domanda ammnistrativa del 23.5.2023.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' mentre CP_1
Contr possono essere integralmente compensate nei confronti della resistente atteso che oggetto del giudizio è stato il grado di invalidità come accertato dalla Commissione
. CP_1
Anche le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
R espinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
-dichiara che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della Parte_1
capacità lavorativa nella misura del 67% ed ha diritto di ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa del
23.5.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA;
- compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_2
-pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Avezzano 28.3.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza