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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.7406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.7406/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 18, MILANO, presso lo studio
[...] dell'avv. BARBARO LIDIA ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MARINA 1, ROMA, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. PLACIDI GIAMPIERO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. LENTINI LUCA
( ) C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente e per l'opposto: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
revocare il decreto ingiuntivo n.61/2023, emesso in data 12.12.2022 dal Tribunale ordinario di Milano e pubblicato il 02.01.2023; nulla sulle spese, già regolate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 Rilevato che a R.L. ha opposto il decreto ingiuntivo n.61/2023 del 02.01.2023, Parte_3
chiedendone la revoca e che il ricorrente si è costituito concludendo per il rigetto CP_1 dell'avversa opposizione;
atteso, altresì, che, con note scritte congiunte, depositate ex art.127 ter cpc in data 09.12.2024, in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno concluso congiuntamente come in epigrafe;
ritenuto che la revoca del decreto ingiuntivo, chiesta dalle parti per ragioni di merito, cioè per cessazione della materia del contendere per adempimento dell'opponente, debba essere adottata con sentenza, che definisca il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti di cui in epigrafe, con riferimento al presente giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo;
2) revoca, perciò, il decreto ingiuntivo n.61/2023, del 02.01.2023;
3) dichiara, perciò, altresì, nulla a provvedere sulle spese di lite della fase d'opposizione.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.7406/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 18, MILANO, presso lo studio
[...] dell'avv. BARBARO LIDIA ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MARINA 1, ROMA, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. PLACIDI GIAMPIERO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. LENTINI LUCA
( ) C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente e per l'opposto: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
revocare il decreto ingiuntivo n.61/2023, emesso in data 12.12.2022 dal Tribunale ordinario di Milano e pubblicato il 02.01.2023; nulla sulle spese, già regolate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 Rilevato che a R.L. ha opposto il decreto ingiuntivo n.61/2023 del 02.01.2023, Parte_3
chiedendone la revoca e che il ricorrente si è costituito concludendo per il rigetto CP_1 dell'avversa opposizione;
atteso, altresì, che, con note scritte congiunte, depositate ex art.127 ter cpc in data 09.12.2024, in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno concluso congiuntamente come in epigrafe;
ritenuto che la revoca del decreto ingiuntivo, chiesta dalle parti per ragioni di merito, cioè per cessazione della materia del contendere per adempimento dell'opponente, debba essere adottata con sentenza, che definisca il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti di cui in epigrafe, con riferimento al presente giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo;
2) revoca, perciò, il decreto ingiuntivo n.61/2023, del 02.01.2023;
3) dichiara, perciò, altresì, nulla a provvedere sulle spese di lite della fase d'opposizione.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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