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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 848/2022 RGC promossa
DA
- , con sede in alla via Conca Parte_1 Pt_1
n. 71, in persona del l.r.p.t.;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Marconi n. 9;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata a [...] il [...]; CP_1
CF: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nivo Fior del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfranco Veneto alla via Verdi n. 41;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 680/2023 del 12.06.2023 del Tribunale di CO,
resa in procedimento n. 457/2021 RGC.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' di ha impugnato la decisione in epigrafe con la Parte_1 Pt_1
quale era stata accolta la domanda risarcitoria per responsabilità medica promossa nei confronti della medesima da . CP_1
Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione ed avanzare altresì appello incidentale.
pag. 2/15 Su istanza dell'appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata fino alla concorrenza di € 986.557,50= pari all'importo dalla stessa liquidato all'attrice appellata a titolo di danno non patrimoniale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. La sentenza del Tribunale di
CO sarebbe innanzitutto nulla per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore della sig.ra
La decisione difatti non esplicherebbe il percorso logico- CP_1
motivazionale sulla base del quale il Giudice sarebbe pervenuto alla disposta quantificazione, non chiarendo ad esempio quali tabelle sarebbero state usate,
quali componenti di danno siano state effettivamente riconosciute, se sia stata applicata o meno una personalizzazione etc. Con un secondo motivo, poi,
l'appellante, sul presupposto che comunque la quantificazione del danno pag. 3/15 patrimoniale operata dal Tribunale avrebbe pedissequamente seguito la prospettazione sul punto dell'attrice, contesta che alla luce delle (carenti)
produzioni di quest'ultima, nessun danno patrimoniale in assoluto avrebbe dovuto essere liquidato in favore della stessa e comunque – in subordine – che lo stesso, integrando un danno già verificatosi e non un danno futuro, avrebbe dovuto essere al più liquidato in maniera differenziale e non con l'adottato criterio della capitalizzazione. Fermo quanto precede, il danno patrimoniale in tal modo calcolato avrebbe dovuto essere scomputato di quanto dall'attrice percepito a titolo di prestazioni previdenziali / assistenziali da parte dell' CP_2
con particolare riferimento appunto alla pensione di invalidità dalla medesima goduta. Al proposito peraltro, aggiunge l'appellante, le somme a tal titolo percepite dall'attrice non possono essere confuse – come ha fatto invece la sentenza impugnata – con quelle ulteriori, derivanti da attività lavorativa, dalla stessa indicate nelle dichiarazioni dei redditi prodotti agli atti sino all'anno
2011, posto che le prime non costituiscono reddito e non vanno inserite in dichiarazione dei redditi.
Per conseguenza, conclude l'appellante, la condanna disposta dalla sentenza di primo grado dovrebbe essere quantomeno considerevolmente ridotta e ricondotta ad equità e giustizia.
Costituendosi in appello, la sig.ra ha variamente evidenziato CP_1
l'infondatezza dello stesso e l'opportunità di una conferma della decisione pag. 4/15 gravata – per la quale ha insistito – non senza avanzare appello incidentale nei confronti del capo della sentenza riguardante il danno da spese assistenziali che la medesima ha dovuto e/o dovrà affrontare in conseguenza del fatto dannoso contestato. Deduce innanzitutto, al riguardo, l'appellante incidentale che sulla questione della risarcibilità del danno per spese assistenziali si sarebbe formato il giudicato perché la sentenza di primo grado lo avrebbe comunque riconosciuto (salvo poi a non liquidarlo perché ritenuto integralmente coperto dalle prestazioni previdenziali / assistenziali godute dall'attrice) senza che sul punto l'appellante abbia mosso contestazioni di sorta. Ciò posto, la sentenza impugnata avrebbe innanzitutto errato nel non quantificare il danno da spese assistenziali e, comunque, lo avrebbe escluso compensandolo con voci economiche (la pensione di invalidità) disomogenee non aventi la specifica finalità di risarcire tale tipo di danno, di modo che, al più, quel che si sarebbe potuto detrarre da tale (non riconosciuta) voce di danno sarebbe stata solo l'indennità di accompagnamento percepita dalla sig.ra Anche tale CP_1
danno, dunque, conclude l'appellante incidentale, sarebbe dovuto essere liquidato con il sistema della capitalizzazione, avuto riguardo ad uno stipendio mensile di circa € 3.000,00= in favore di due persone che si occupino costantemente dell'assistenza dell'attrice.
In via preliminare occorre prendere atto che – come del resto dichiarato concordemente da entrambe le parti nei propri atti introduttivi del presente pag. 5/15 giudizio – il riconoscimento di responsabilità dell' Parte_1
in ordine ai fatti lamentati dalla sig.ra come pure la
[...] CP_1
conseguente condanna della prima al risarcimento del danno biologico in favore della seconda, nella misura peraltro liquidata dalla sentenza di primo grado, non appaiono oggetto della presente impugnazione e costituiscono pertanto statuizioni indiscutibilmente passate in giudicato.
Premesso dunque che le doglianze di entrambe le presenti impugnazioni, sia principale che incidentale, afferiscono esclusivamente al riconoscimento e alla quantificazione del danno patrimoniale reclamato dalla sig.ra va CP_1
innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione sollevata dall'appellante principale con il primo motivo di impugnazione. Pur dinanzi, difatti, ad una motivazione di certo estremamente essenziale, è evidente l'intenzione del Giudice di aderire completamente alla quantificazione del danno patrimoniale come prospettata e conteggiata nel corso del giudizio dall'attrice, circostanza che del resto è stata ben percepita dalla difesa dell'AOU che appunto, nel secondo motivo di appello, muove precise e circostanziate critiche nei confronti della sussistenza stessa del danno,
così come della sua quantificazione, mostrando così di essere pienamente in grado di criticare ed impugnare (mediante l'operato riferimento alla prospettazione dell'attrice) la decisione di merito, ed evidenziando così di conseguenza come la stessa non abbia di fatto leso in alcun modo le garanzie ed pag. 6/15 i diritti dell'appellante stessa. La motivazione della sentenza impugnata,
pertanto, può essere contestata come errata (come è stato effettivamente fatto),
ma non certamente come nulla.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del secondo motivo di appello principale, non può innanzitutto condividersi la contestazione dell'AOU
secondo cui, avendo l'attrice appellata prodotto agli atti solo le dichiarazioni dei redditi fino all'anno 2011 (dichiarazione 2012 per il 2011) e non quelle successive, ella non avrebbe così consentito di apprezzare la persistenza e in ultimo la stessa esistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica reclamato, con la conseguenza che lo stesso andrebbe radicalmente escluso. La produzione sul punto dell'attrice, al contrario, va ritenuta esauriente e completa sol che si consideri che la medesima – secondo la normativa all'epoca vigente – avrebbe comunque terminato la propria vita lavorativa all'età di 60 anni e cioè proprio nell'anno 2011 cui si riferisce appunto l'ultima dichiarazione dei redditi agli atti. Qualsiasi dichiarazione successiva a tale anno non avrebbe comunque potuto riguardare redditi da lavoro dipendente e, dunque, sarebbe stata del tutto irrilevante. Chiarito quanto precede, è dunque evidente che nel caso di specie si è dinanzi ad un danno integralmente verificatosi prima dell'avvio del giudizio di primo grado, e dunque non ad un danno futuro (come reclamato dall'attrice appellata) bensì
ad un danno concreto ed attuale che, come tale, può e deve essere pag. 7/15 puntualmente quantificato. Né vi è alcuno spazio per porre la questione in termini di danno futuro con riguardo – come suggerito dall'appellante – al trattamento pensionistico in favore dell'attrice appellata;
e ciò perché non solo dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del giudizio non risulta che la sig.ra sia titolare di alcun trattamento pensionistico personale (forse CP_1
per mancato raggiungimento del minimo di contribuzione), ma anche e soprattutto perché non risulta dedotto alcun danno specifico relativo al mancato raggiungimento (per effetto degli eventi di causa) del diritto alla pensione e/o comunque perché non sono stati allegati e provati dati di cognizione di sorta circa quest'ultimo (requisiti, eventuale riduzione del dovuto per conseguenza dell'evento dannoso etc. etc.).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, dunque,
non può che essere liquidato con riferimento esclusivo ai minori guadagni conseguiti dalla sig.ra per effetto dei fatti di causa, per la durata CP_1
della propria vita lavorativa e cioè appunto sino all'anno 2011. Tale danno,
dunque, va quantificato con riferimento al differente ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito dalla signora per il periodo successivo CP_1
al fatto dannoso rispetto a quello conseguito allo stesso titolo per il periodo precedente. E pertanto, posto che l'evento dannoso si è verificato nell'anno
2003, e che nello stesso anno l'ammontare del reddito da lavoro dipendente della sig.ra non pare aver subito diminuzioni di sorta (dacchè anzi CP_1
pag. 8/15 risulta anche superiore a quello dei due anni precedenti), il danno da perdita della capacità lavorativa specifica andrà considerato facendo riferimento da un lato alle differenze in difetto registrate dall'anno 2004 in poi, e dall'altro al reddito massimo conseguito dalla medesima nei tre anni precedenti al sinistro che, nella specie, risulta essere quello dell'anno 2000 (dichiarato nell'anno 2001)
pari a complessivi € 39.653,39=. Tenuto dunque conto che rispetto a tale valore di riferimento negli anni successivi al sinistro il reddito da lavoro dipendente risulta ridottosi per complessivi € 116.207,12= (ovvero: € 14.838,39= per l'anno
2004; € 14.144,39= per l'anno 2005; € 24.847,39= per l'anno 2006; € 15.932,39= per l'anno 2007; € 15.593,39= per l'anno 2008; € 14.903,39= per l'anno 2009; €
14.771,39= per l'anno 2010, € 14.444,39= per l'anno 2011), il danno complessivo da perdita di capacità lavorativa specifica non può che essere quantificato nel predetto importo. Sul punto va precisato che il reddito da lavoro dipendente dichiarato dalla negli anni indicati non può che essere considerato CP_1
come tale, non avendo l'interessata fornito una giustificazione alternativa della ricezione di tali somme. D'altro canto, le stesse non possono essere riferite né
alla pensione di invalidità e/o alla indennità di accompagnamento (che, oltre ad aver avuto decorrenza – quanto alla pensione di invalidità - solo dall'anno 2007,
non costituiscono comunque reddito e non vanno esposte in dichiarazione), né
alla pensione di reversibilità del marito, che la sig.ra risulta aver CP_1
iniziato a percepire diversi anni più tardi. Ciò posto, dal danno così come sopra pag. 9/15 quantificato non può che essere poi dedotto ciò che la danneggiata ha percepito,
nello stesso periodo, a titolo di pensione di invalidità, sia perché tale prestazione ha comunque la finalità di indennizzare, almeno in parte, il danno economico subito per la perdita della capacità lavorativa, sia perché il danneggiante resta comunque esposto all'azione di rivalsa dell'ente previdenziale che abbia erogato la prestazione stessa (cfr. Cass., 4734/2019;
Cass., 18050/2019). Gli importi percepiti a titolo di pensione di inabilità (nella loro misura lorda, così come del resto al loro sono stati inizialmente considerati gli importi del reddito da lavoro dipendente), debbono essere pertanto scomputati, per ogni anno interessato, dal danno così come sopra evidenziato.
Per conseguenza, tenuto conto che la pensione di inabilità risulta erogata (cfr.
dal Gennaio 2007, si avrà che il danno da perdita della capacità lavorativa CP_2
specifica risulterà ridotto a: € 4.796,83= per l'anno 2007 (€ 15.932,39= - €
11.135,56= percepiti per pensione di inabilità); € 4.682,01= per l'anno 2008 (€
15.593,39= - € 10.911,29=); € 3.620,95= per l'anno 2009 (€ 14.903,39= - €
11.282,44=); € 3.420,96= per l'anno 2010 (€ 14.771,39= - € 11.350,43=); € 2.934,97)
per l'anno 2011 (€ 14.444,39= - € 11.509,42=), per un importo totale e finale pertanto, alla luce di tutti i conteggi sopra riportati, di € 73.285,39=, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione a partire da ogni anno di maturazione del reddito al soddisfo.
pag. 10/15 Con riguardo invece alla voce di danno patrimoniale costituita dalle spese assistenziali – e venendo così all'esame anche dell'appello incidentale - se da un lato non è possibile accedere alla tesi della er cui si sarebbe formato CP_1
giudicato sull'avvenuto riconoscimento in primo grado di tale danno (e ciò per il semplice fatto che la sentenza impugnata non ha comunque infine riconosciuto la liquidazione dello stesso, seppur sulla base di una opinabile compensazione), può comunque ritenersi che lo stesso risulti effettivamente dovuto sulla base dell'accertamento compiuto dalla Commissione Medica
Provinciale dell' del 2010 con la quale è stata riconosciuta alla CP_2 CP_1
l'invalidità totale del 100% oltre all'indennità di accompagnamento. Anche
questo danno, tuttavia, deve essere quantificato non sulla base di considerazioni astratte e peraltro non provate (come ad esempio quella,
proposta dall'appellante incidentale, secondo cui la signora avrebbe CP_1
addirittura bisogno dell'assistenza di due persone contemporaneamente), ma invece su dati oggettivi e comprovabili e relativi alle spese effettivamente sinora sostenute dalla sig.ra per la propria assistenza. A questo proposito, CP_1
l'attrice appellante ha prodotto agli atti il contratto di assunzione – nel mese di
Aprile 2013 – della dipendente domestica sig.ra la quale, Persona_1
sebbene non specificamente assunta con le mansioni di badante e/o assistente personale (bensì di domestica), può ragionevolmente ritenersi – attese le oggettive condizioni fisiche della datrice di lavoro come risultanti dagli atti –
pag. 11/15 addetta certamente all'assistenza e alla cura della sig.ra Ciò posto, CP_1
nell'ottica comunque di una valutazione equitativa del danno in argomento, e considerati i correnti prezzi di mercato dell'impiego di una badante che nel loro complesso (contributi previdenziali e TFR compresi) possono quantificarsi in €
13.000,00= annuali, avuto altresì riguardo alla attuale aspettativa di vita per le donne in Italia (pari a circa 85 anni di età), può ritenersi che il danno da esigenze assistenziali vada liquidato nell'importo di € 13.000,00= annui per le annualità dal 2013 al 2036 (anno di compimento dell'età di anni 85 da parte della compresi. Dal danno così quantificato, tuttavia, per le stesse CP_1
ragioni innanzi spiegate, deve essere dedotto il valore delle prestazioni assistenziali di cui nel frattempo la sig.ra gode e/o ha goduto nel CP_1
tempo, con riferimento, in particolare, all'indennità di accompagnamento erogata in suo favore già dall'anno 2004 il cui, importo – sempre sulla base di una valutazione equitativa – può essere quantificato in € 6.000,00= annuali per tutti gli anni dal 2004 al 2036 compresi. Il danno economico subito dalla a titolo di necessità di prestazioni assistenziali conseguente agli CP_1
eventi di causa può pertanto essere allo stato quantificato in € 114.000,00= oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo. Al riguardo infine è appena il caso di osservare che non vi è alcuna ulteriore necessità istruttoria – come sollecitata invece da parte appellante principale – di appurare ulteriormente se mai la sig.ra abbia goduto CP_1
pag. 12/15 di altre prestazioni economiche di carattere assistenziale. Di seguito alla nota della Regione Marche del 16.05.2024 – nella quale, oltre a darsi atto che la non aveva mai goduto del “contributo a favore di persone con CP_1
disabilità gravissima”, si precisava che invece l'erogazione di un eventuale
“assegno di cura” avrebbe dovuto essere verificata presso l'Ambito Territoriale
Sociale di Osimo – quest'ultimo risulta aver risposto, con nota del 10.12.2024,
che detto assegno non è mai stato erogato alla sig.ra Ciò è CP_1
sufficiente per escludere, dunque, l'avvenuta erogazione di ulteriori indennità
di carattere assistenziale, mentre l'eventuale attivazione a favore della stessa del
Contr servizio di assistenza domiciliare (su cui il comune di Loreto non ha fornito risposta) non è rilevante ai fini dell'odierno decidere perché il medesimo, quand'anche sussistente, non sarebbe comunque in grado di eliminare le esigenze quotidiane di assistenza della disabile.
Alla luce pertanto di tutto quanto precede, il danno patrimoniale subito dalla sig.ra per i fatti di causa, in parziale riforma della decisione CP_1
gravata, va riconsiderato e quantificato in: € 73.285,39= per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre ad interessi legali su ogni importo annuale di reddito come rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT
dalla maturazione dello stesso sino all'effettivo soddisfo, ed in € 114.000,0= per danno da esigenze assistenziali, oltre a interessi legali sulla somma via via anno pag. 13/15 per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della presente decisione al soddisfo.
Non appare infine fondata, neppure alla luce dell'esito finale del giudizio, la censura di parte appellante circa la regolazione delle spese legali di primo grado: attesa infatti l'evidente soccombenza principale dell'AOU, la quantificazione di dette spese (comprensive di quelle di ATP) come operata in primo grado appare prossima ai valori medi di tariffa anche avuto riguardo alla riduzione del risarcimento operata in questa sede.
La decisione gravata va dunque confermata quanto alla regolazione delle spese di primo grado, ivi compresa la rifusione delle spese vive (contributo unificato,
compensi dei CCTTUU come dagli stessi fatturati) relative al procedimento di
ATP.
Quanto invece alle spese di questo grado, attesa la soccombenza reciproca delle parti, esse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CO, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, così provvede:
• Condanna l' a corrispondere a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, i CP_1
seguenti importi: € 73.285,39= per danno da perdita della capacità
pag. 14/15 lavorativa specifica, oltre a interessi e rivalutazione come in parte motiva;
€ 114.000,00= per danno da esigenze assistenziali, oltre a interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in CO nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi dott. Giamichele Marcelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 848/2022 RGC promossa
DA
- , con sede in alla via Conca Parte_1 Pt_1
n. 71, in persona del l.r.p.t.;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Marconi n. 9;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata a [...] il [...]; CP_1
CF: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nivo Fior del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfranco Veneto alla via Verdi n. 41;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 680/2023 del 12.06.2023 del Tribunale di CO,
resa in procedimento n. 457/2021 RGC.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' di ha impugnato la decisione in epigrafe con la Parte_1 Pt_1
quale era stata accolta la domanda risarcitoria per responsabilità medica promossa nei confronti della medesima da . CP_1
Si è costituita in appello parte appellata per resistere all'impugnazione ed avanzare altresì appello incidentale.
pag. 2/15 Su istanza dell'appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata fino alla concorrenza di € 986.557,50= pari all'importo dalla stessa liquidato all'attrice appellata a titolo di danno non patrimoniale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. La sentenza del Tribunale di
CO sarebbe innanzitutto nulla per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore della sig.ra
La decisione difatti non esplicherebbe il percorso logico- CP_1
motivazionale sulla base del quale il Giudice sarebbe pervenuto alla disposta quantificazione, non chiarendo ad esempio quali tabelle sarebbero state usate,
quali componenti di danno siano state effettivamente riconosciute, se sia stata applicata o meno una personalizzazione etc. Con un secondo motivo, poi,
l'appellante, sul presupposto che comunque la quantificazione del danno pag. 3/15 patrimoniale operata dal Tribunale avrebbe pedissequamente seguito la prospettazione sul punto dell'attrice, contesta che alla luce delle (carenti)
produzioni di quest'ultima, nessun danno patrimoniale in assoluto avrebbe dovuto essere liquidato in favore della stessa e comunque – in subordine – che lo stesso, integrando un danno già verificatosi e non un danno futuro, avrebbe dovuto essere al più liquidato in maniera differenziale e non con l'adottato criterio della capitalizzazione. Fermo quanto precede, il danno patrimoniale in tal modo calcolato avrebbe dovuto essere scomputato di quanto dall'attrice percepito a titolo di prestazioni previdenziali / assistenziali da parte dell' CP_2
con particolare riferimento appunto alla pensione di invalidità dalla medesima goduta. Al proposito peraltro, aggiunge l'appellante, le somme a tal titolo percepite dall'attrice non possono essere confuse – come ha fatto invece la sentenza impugnata – con quelle ulteriori, derivanti da attività lavorativa, dalla stessa indicate nelle dichiarazioni dei redditi prodotti agli atti sino all'anno
2011, posto che le prime non costituiscono reddito e non vanno inserite in dichiarazione dei redditi.
Per conseguenza, conclude l'appellante, la condanna disposta dalla sentenza di primo grado dovrebbe essere quantomeno considerevolmente ridotta e ricondotta ad equità e giustizia.
Costituendosi in appello, la sig.ra ha variamente evidenziato CP_1
l'infondatezza dello stesso e l'opportunità di una conferma della decisione pag. 4/15 gravata – per la quale ha insistito – non senza avanzare appello incidentale nei confronti del capo della sentenza riguardante il danno da spese assistenziali che la medesima ha dovuto e/o dovrà affrontare in conseguenza del fatto dannoso contestato. Deduce innanzitutto, al riguardo, l'appellante incidentale che sulla questione della risarcibilità del danno per spese assistenziali si sarebbe formato il giudicato perché la sentenza di primo grado lo avrebbe comunque riconosciuto (salvo poi a non liquidarlo perché ritenuto integralmente coperto dalle prestazioni previdenziali / assistenziali godute dall'attrice) senza che sul punto l'appellante abbia mosso contestazioni di sorta. Ciò posto, la sentenza impugnata avrebbe innanzitutto errato nel non quantificare il danno da spese assistenziali e, comunque, lo avrebbe escluso compensandolo con voci economiche (la pensione di invalidità) disomogenee non aventi la specifica finalità di risarcire tale tipo di danno, di modo che, al più, quel che si sarebbe potuto detrarre da tale (non riconosciuta) voce di danno sarebbe stata solo l'indennità di accompagnamento percepita dalla sig.ra Anche tale CP_1
danno, dunque, conclude l'appellante incidentale, sarebbe dovuto essere liquidato con il sistema della capitalizzazione, avuto riguardo ad uno stipendio mensile di circa € 3.000,00= in favore di due persone che si occupino costantemente dell'assistenza dell'attrice.
In via preliminare occorre prendere atto che – come del resto dichiarato concordemente da entrambe le parti nei propri atti introduttivi del presente pag. 5/15 giudizio – il riconoscimento di responsabilità dell' Parte_1
in ordine ai fatti lamentati dalla sig.ra come pure la
[...] CP_1
conseguente condanna della prima al risarcimento del danno biologico in favore della seconda, nella misura peraltro liquidata dalla sentenza di primo grado, non appaiono oggetto della presente impugnazione e costituiscono pertanto statuizioni indiscutibilmente passate in giudicato.
Premesso dunque che le doglianze di entrambe le presenti impugnazioni, sia principale che incidentale, afferiscono esclusivamente al riconoscimento e alla quantificazione del danno patrimoniale reclamato dalla sig.ra va CP_1
innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione sollevata dall'appellante principale con il primo motivo di impugnazione. Pur dinanzi, difatti, ad una motivazione di certo estremamente essenziale, è evidente l'intenzione del Giudice di aderire completamente alla quantificazione del danno patrimoniale come prospettata e conteggiata nel corso del giudizio dall'attrice, circostanza che del resto è stata ben percepita dalla difesa dell'AOU che appunto, nel secondo motivo di appello, muove precise e circostanziate critiche nei confronti della sussistenza stessa del danno,
così come della sua quantificazione, mostrando così di essere pienamente in grado di criticare ed impugnare (mediante l'operato riferimento alla prospettazione dell'attrice) la decisione di merito, ed evidenziando così di conseguenza come la stessa non abbia di fatto leso in alcun modo le garanzie ed pag. 6/15 i diritti dell'appellante stessa. La motivazione della sentenza impugnata,
pertanto, può essere contestata come errata (come è stato effettivamente fatto),
ma non certamente come nulla.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del secondo motivo di appello principale, non può innanzitutto condividersi la contestazione dell'AOU
secondo cui, avendo l'attrice appellata prodotto agli atti solo le dichiarazioni dei redditi fino all'anno 2011 (dichiarazione 2012 per il 2011) e non quelle successive, ella non avrebbe così consentito di apprezzare la persistenza e in ultimo la stessa esistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica reclamato, con la conseguenza che lo stesso andrebbe radicalmente escluso. La produzione sul punto dell'attrice, al contrario, va ritenuta esauriente e completa sol che si consideri che la medesima – secondo la normativa all'epoca vigente – avrebbe comunque terminato la propria vita lavorativa all'età di 60 anni e cioè proprio nell'anno 2011 cui si riferisce appunto l'ultima dichiarazione dei redditi agli atti. Qualsiasi dichiarazione successiva a tale anno non avrebbe comunque potuto riguardare redditi da lavoro dipendente e, dunque, sarebbe stata del tutto irrilevante. Chiarito quanto precede, è dunque evidente che nel caso di specie si è dinanzi ad un danno integralmente verificatosi prima dell'avvio del giudizio di primo grado, e dunque non ad un danno futuro (come reclamato dall'attrice appellata) bensì
ad un danno concreto ed attuale che, come tale, può e deve essere pag. 7/15 puntualmente quantificato. Né vi è alcuno spazio per porre la questione in termini di danno futuro con riguardo – come suggerito dall'appellante – al trattamento pensionistico in favore dell'attrice appellata;
e ciò perché non solo dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del giudizio non risulta che la sig.ra sia titolare di alcun trattamento pensionistico personale (forse CP_1
per mancato raggiungimento del minimo di contribuzione), ma anche e soprattutto perché non risulta dedotto alcun danno specifico relativo al mancato raggiungimento (per effetto degli eventi di causa) del diritto alla pensione e/o comunque perché non sono stati allegati e provati dati di cognizione di sorta circa quest'ultimo (requisiti, eventuale riduzione del dovuto per conseguenza dell'evento dannoso etc. etc.).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, dunque,
non può che essere liquidato con riferimento esclusivo ai minori guadagni conseguiti dalla sig.ra per effetto dei fatti di causa, per la durata CP_1
della propria vita lavorativa e cioè appunto sino all'anno 2011. Tale danno,
dunque, va quantificato con riferimento al differente ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito dalla signora per il periodo successivo CP_1
al fatto dannoso rispetto a quello conseguito allo stesso titolo per il periodo precedente. E pertanto, posto che l'evento dannoso si è verificato nell'anno
2003, e che nello stesso anno l'ammontare del reddito da lavoro dipendente della sig.ra non pare aver subito diminuzioni di sorta (dacchè anzi CP_1
pag. 8/15 risulta anche superiore a quello dei due anni precedenti), il danno da perdita della capacità lavorativa specifica andrà considerato facendo riferimento da un lato alle differenze in difetto registrate dall'anno 2004 in poi, e dall'altro al reddito massimo conseguito dalla medesima nei tre anni precedenti al sinistro che, nella specie, risulta essere quello dell'anno 2000 (dichiarato nell'anno 2001)
pari a complessivi € 39.653,39=. Tenuto dunque conto che rispetto a tale valore di riferimento negli anni successivi al sinistro il reddito da lavoro dipendente risulta ridottosi per complessivi € 116.207,12= (ovvero: € 14.838,39= per l'anno
2004; € 14.144,39= per l'anno 2005; € 24.847,39= per l'anno 2006; € 15.932,39= per l'anno 2007; € 15.593,39= per l'anno 2008; € 14.903,39= per l'anno 2009; €
14.771,39= per l'anno 2010, € 14.444,39= per l'anno 2011), il danno complessivo da perdita di capacità lavorativa specifica non può che essere quantificato nel predetto importo. Sul punto va precisato che il reddito da lavoro dipendente dichiarato dalla negli anni indicati non può che essere considerato CP_1
come tale, non avendo l'interessata fornito una giustificazione alternativa della ricezione di tali somme. D'altro canto, le stesse non possono essere riferite né
alla pensione di invalidità e/o alla indennità di accompagnamento (che, oltre ad aver avuto decorrenza – quanto alla pensione di invalidità - solo dall'anno 2007,
non costituiscono comunque reddito e non vanno esposte in dichiarazione), né
alla pensione di reversibilità del marito, che la sig.ra risulta aver CP_1
iniziato a percepire diversi anni più tardi. Ciò posto, dal danno così come sopra pag. 9/15 quantificato non può che essere poi dedotto ciò che la danneggiata ha percepito,
nello stesso periodo, a titolo di pensione di invalidità, sia perché tale prestazione ha comunque la finalità di indennizzare, almeno in parte, il danno economico subito per la perdita della capacità lavorativa, sia perché il danneggiante resta comunque esposto all'azione di rivalsa dell'ente previdenziale che abbia erogato la prestazione stessa (cfr. Cass., 4734/2019;
Cass., 18050/2019). Gli importi percepiti a titolo di pensione di inabilità (nella loro misura lorda, così come del resto al loro sono stati inizialmente considerati gli importi del reddito da lavoro dipendente), debbono essere pertanto scomputati, per ogni anno interessato, dal danno così come sopra evidenziato.
Per conseguenza, tenuto conto che la pensione di inabilità risulta erogata (cfr.
dal Gennaio 2007, si avrà che il danno da perdita della capacità lavorativa CP_2
specifica risulterà ridotto a: € 4.796,83= per l'anno 2007 (€ 15.932,39= - €
11.135,56= percepiti per pensione di inabilità); € 4.682,01= per l'anno 2008 (€
15.593,39= - € 10.911,29=); € 3.620,95= per l'anno 2009 (€ 14.903,39= - €
11.282,44=); € 3.420,96= per l'anno 2010 (€ 14.771,39= - € 11.350,43=); € 2.934,97)
per l'anno 2011 (€ 14.444,39= - € 11.509,42=), per un importo totale e finale pertanto, alla luce di tutti i conteggi sopra riportati, di € 73.285,39=, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione a partire da ogni anno di maturazione del reddito al soddisfo.
pag. 10/15 Con riguardo invece alla voce di danno patrimoniale costituita dalle spese assistenziali – e venendo così all'esame anche dell'appello incidentale - se da un lato non è possibile accedere alla tesi della er cui si sarebbe formato CP_1
giudicato sull'avvenuto riconoscimento in primo grado di tale danno (e ciò per il semplice fatto che la sentenza impugnata non ha comunque infine riconosciuto la liquidazione dello stesso, seppur sulla base di una opinabile compensazione), può comunque ritenersi che lo stesso risulti effettivamente dovuto sulla base dell'accertamento compiuto dalla Commissione Medica
Provinciale dell' del 2010 con la quale è stata riconosciuta alla CP_2 CP_1
l'invalidità totale del 100% oltre all'indennità di accompagnamento. Anche
questo danno, tuttavia, deve essere quantificato non sulla base di considerazioni astratte e peraltro non provate (come ad esempio quella,
proposta dall'appellante incidentale, secondo cui la signora avrebbe CP_1
addirittura bisogno dell'assistenza di due persone contemporaneamente), ma invece su dati oggettivi e comprovabili e relativi alle spese effettivamente sinora sostenute dalla sig.ra per la propria assistenza. A questo proposito, CP_1
l'attrice appellante ha prodotto agli atti il contratto di assunzione – nel mese di
Aprile 2013 – della dipendente domestica sig.ra la quale, Persona_1
sebbene non specificamente assunta con le mansioni di badante e/o assistente personale (bensì di domestica), può ragionevolmente ritenersi – attese le oggettive condizioni fisiche della datrice di lavoro come risultanti dagli atti –
pag. 11/15 addetta certamente all'assistenza e alla cura della sig.ra Ciò posto, CP_1
nell'ottica comunque di una valutazione equitativa del danno in argomento, e considerati i correnti prezzi di mercato dell'impiego di una badante che nel loro complesso (contributi previdenziali e TFR compresi) possono quantificarsi in €
13.000,00= annuali, avuto altresì riguardo alla attuale aspettativa di vita per le donne in Italia (pari a circa 85 anni di età), può ritenersi che il danno da esigenze assistenziali vada liquidato nell'importo di € 13.000,00= annui per le annualità dal 2013 al 2036 (anno di compimento dell'età di anni 85 da parte della compresi. Dal danno così quantificato, tuttavia, per le stesse CP_1
ragioni innanzi spiegate, deve essere dedotto il valore delle prestazioni assistenziali di cui nel frattempo la sig.ra gode e/o ha goduto nel CP_1
tempo, con riferimento, in particolare, all'indennità di accompagnamento erogata in suo favore già dall'anno 2004 il cui, importo – sempre sulla base di una valutazione equitativa – può essere quantificato in € 6.000,00= annuali per tutti gli anni dal 2004 al 2036 compresi. Il danno economico subito dalla a titolo di necessità di prestazioni assistenziali conseguente agli CP_1
eventi di causa può pertanto essere allo stato quantificato in € 114.000,00= oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo. Al riguardo infine è appena il caso di osservare che non vi è alcuna ulteriore necessità istruttoria – come sollecitata invece da parte appellante principale – di appurare ulteriormente se mai la sig.ra abbia goduto CP_1
pag. 12/15 di altre prestazioni economiche di carattere assistenziale. Di seguito alla nota della Regione Marche del 16.05.2024 – nella quale, oltre a darsi atto che la non aveva mai goduto del “contributo a favore di persone con CP_1
disabilità gravissima”, si precisava che invece l'erogazione di un eventuale
“assegno di cura” avrebbe dovuto essere verificata presso l'Ambito Territoriale
Sociale di Osimo – quest'ultimo risulta aver risposto, con nota del 10.12.2024,
che detto assegno non è mai stato erogato alla sig.ra Ciò è CP_1
sufficiente per escludere, dunque, l'avvenuta erogazione di ulteriori indennità
di carattere assistenziale, mentre l'eventuale attivazione a favore della stessa del
Contr servizio di assistenza domiciliare (su cui il comune di Loreto non ha fornito risposta) non è rilevante ai fini dell'odierno decidere perché il medesimo, quand'anche sussistente, non sarebbe comunque in grado di eliminare le esigenze quotidiane di assistenza della disabile.
Alla luce pertanto di tutto quanto precede, il danno patrimoniale subito dalla sig.ra per i fatti di causa, in parziale riforma della decisione CP_1
gravata, va riconsiderato e quantificato in: € 73.285,39= per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre ad interessi legali su ogni importo annuale di reddito come rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT
dalla maturazione dello stesso sino all'effettivo soddisfo, ed in € 114.000,0= per danno da esigenze assistenziali, oltre a interessi legali sulla somma via via anno pag. 13/15 per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della presente decisione al soddisfo.
Non appare infine fondata, neppure alla luce dell'esito finale del giudizio, la censura di parte appellante circa la regolazione delle spese legali di primo grado: attesa infatti l'evidente soccombenza principale dell'AOU, la quantificazione di dette spese (comprensive di quelle di ATP) come operata in primo grado appare prossima ai valori medi di tariffa anche avuto riguardo alla riduzione del risarcimento operata in questa sede.
La decisione gravata va dunque confermata quanto alla regolazione delle spese di primo grado, ivi compresa la rifusione delle spese vive (contributo unificato,
compensi dei CCTTUU come dagli stessi fatturati) relative al procedimento di
ATP.
Quanto invece alle spese di questo grado, attesa la soccombenza reciproca delle parti, esse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CO, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, così provvede:
• Condanna l' a corrispondere a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, i CP_1
seguenti importi: € 73.285,39= per danno da perdita della capacità
pag. 14/15 lavorativa specifica, oltre a interessi e rivalutazione come in parte motiva;
€ 114.000,00= per danno da esigenze assistenziali, oltre a interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in CO nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi dott. Giamichele Marcelli
pag. 15/15