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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 14 febbraio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art
127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. A. Panico come da mandato in Parte_1
atti contro
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall.'Avv. B. Zappone come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data 22.05.2024, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro tempore, intimava Controparte_1
il pagamento della somma pari ad € 14.900,78, azionato in virtù della sentenza n.
3616/2019 emessa dal Tribunale di Lecce, a firma della Got. G. Imperiale, nella causa tra le parti iscritta al NRG 1862/18.
L'opponente eccepisce la compensazione del credito intimato con un controcredito vantato dallo stesso nei confronti della . Pt_2 Con comparsa di risposta del 27.08.2024 si costituiva in giudizio CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per contestare
[...]
l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Il Sig. si oppone al precetto in rinnovazione notificato in data Parte_1
22/05/2024 chiedendo la compensazione tra il credito azionato dalla CP_1
in virtù di sentenza N. 3916/2019 emessa dal Tribunale di Lecce, nella
[...]
persona del giudice monocratico GOT Giorgia Imperiale, e il controcredito vantato dallo stesso e maturato in virtù di sentenza n. 3777/2021 emessa dal G.d.L. dott.ssa
De Giorgi.
Occorre premettere che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo,
mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
All'origine di tale pacifico orientamento giurisprudenziale vi è il principio secondo cui il giudicato copre i dedotto ed il deducibile, ovvero non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel giudizio ( giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppur non specificamente dedotte o annunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dall'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito).
Cio posto, bisogna chiedersi se la statuizione di condanna del sig. in Pt_1
favore di avesse come presupposto logico ed indefettibile la Controparte_1
2 mancata titolarità da parte del di controcrediti da opporre in compensazione Pt_1
e se per ciò il avesse l'onere di sollevare nel relativo giudizio l'eccezione di Pt_1
compensazione.
Ebbene, il non aveva alcuna ragione di far valere con l'eccezione di Pt_1
compensazione il suo controcredito rinveniente nella sentenza n. 3777/21 emessa in data 16.11.2021 per la semplice ragione che il suddetto controcredito è di formazione successiva a quello azionato da Controparte_1
Inoltre, il non poteva far valere in appello l'eccezione di Pt_1
compensazione, la quale, qualificata come eccezione in senso stretto, soggiace alle preclusioni e decadenze di rito.
Cio chiarito, vanta un controcredito dell'importo di € 34.296,15 nei Pt_1
confronti di e, quest'ultima, ha intimato il pagamento della Controparte_1
somma di € 14.900,78 a cui deve essere decurtata la somma di € 238,23 attesa la rinuncia alla suddetta somma da parte della stessa.
In conclusione, deve dichiararsi estinto per compensazione il credito di €
14.583,77 intimato da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Il comportamento processuale assunto dalla società opposta, la quale in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di non opporsi alla avanzata compensazione ed ha rinunciato alle spese dell'atto di precetto, induce il Giudicante
a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
3 dichiara la estinzione per compensazione della somma precettata.
2) Spese compensate
Lecce, 14 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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