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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. dott. EL TE Presidente dott. LO D. TA Giudice rel. dott.sa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1891/2024 R.G.A.C., promosso da:
, nata a [...], l' 11/10/1973, residente in [...]Parte_1
(CL), in via Portella n. 33/A, Codice Fiscale , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall' Avv. Luigi Di Natale giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
, nato a [...], l' 11/12/1978, residente in Controparte_1
LI (CL), in via Monserrato n. 25;
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 08/10/2025, la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi e che qui si riportano:
“1. I figli ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti abiteranno presso l'abitazione di esclusiva proprietà della madre sita in LI (CL), in via Portella n. 33/A;
2. In considerazione che alcuna modifica è intervenuta rispetto alle condizioni accertate in sede di pronuncia della separazione consensuale, confermare le statuizioni economiche confermando un obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di € 600,00 entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese (soggetta a rivalutazione ISTAT) a titolo di compartecipazione per il mantenimento dei due figli oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, la sig.ra citava in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo: CP_1
-di aver contratto matrimonio in LI (CL) con in data 29.03.2003, Controparte_1 che veniva trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003;
– che dall'unione nascevano due figli: nato a [...], il Persona_1
14/08/2003 e nato a [...], il [...], oggi entrambi Persona_2 maggiorenni.
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che con provvedimento del 24/12/2019 n. 6856, il Tribunale di Caltanissetta omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Parte ricorrente rappresentava, altresì, che dalla pronuncia di separazione tra i coniugi non si è mai più ripristinata la convivenza.
Affermava, con riferimento ai rapporti patrimoniali, che dal tempo della pronuncia di separazione nulla era mutato in quanto la stessa ricorrente continuava a lavorare saltuariamente, mentre il sig. svolge attività di vendita all'ingrosso di Controparte_1 fiori tra Italia e Romania mentre , i figli, divenuti maggiorenni, non sono allo stato economicamente autosufficienti. Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Controparte_1 condizioni riportate in epigrafe.
A seguito della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 30/1/2025 del ricorso introduttivo, il sig. non si costitutiva in giudizio e se ne deve Controparte_1 dichiarare, pertanto, la contumacia.
All'udienza del 14.05.2025, veniva ascoltata la sig.ra , la quale confermava Pt_1 quanto dedotto in sede di ricorso introduttivo, precisando di lavorare come bracciante agricola con contratti stagionali e di non avere più alcun contatto con il sig.
[...]
, il quale lavora in Romania e sporadicamente faceva rientro in Sicilia. CP_1
Rappresentava che in tali occasioni il padre incontra i figli e che non le versa il contributo per il mantenimento da tempo.
Con ordinanza del 21.05.2025, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, così statuendo: “Conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese in favore di , per il mantenimento dei due figli, Parte_1
e , la somma di € 300,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Persona_1 Persona_2
Istat dei prezzi al consumo a far data dall'omologa della separazione consensuale (24/12/2019), oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
All'udienza del 08.10.2025, la ricorrente precisava le sue conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in ricorso , discuteva la causa e il giudice la poneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in LI (CL) con il sig. in data 29.03.2003, CP_1 trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa della separazione del 24/12/2019 n. 6856 emesso dal Tribunale di Caltanissetta e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi, anche alla luce del tenore delle allegazioni di parte, la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in
LI (CL) in data 29.03.2003, tra nata a Toronto (CANADA), in [...] Parte_1
11/10/1973 e , nato a [...], l' 11/12/1978, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003.
La ricorrente ha chiesto, con riferimento ai figli, la conferma delle statuizioni di natura patrimoniale adottate con la separazione consensuale che prevedevano l'obbligo per il genitore convenuto di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio oltre alla metà delle spese straordinarie.
Tale domanda, alla luce dei fatti, come emersi nel corso del giudizio, deve essere accolta.
La ricorrente, infatti, ha rappresentato di occuparsi, in via prevalente della cura e del mantenimento dei due figli i quali sebbene maggiorenni e dopo aver completato il loro percorso di studi sono alla ricerca di una stabile occupazione e dunque non sono ancora indipendenti economicamente.
Ulteriormente si osserva come il convenuto abbia di fatto trasferito all'estero il centro dei suoi interessi come già evidenziato in sede di separazione allorquando aveva esposto di vivere in Romania e come implicitamente si evince dalla stessa relata di notifica dell'ufficiale giudiziario il quale , dopo le ricerche effettuate anche presso il
Comando della Polizia Municipale di LI, ha dato atto del suo trasferimento all'estero e della sua irreperibilità sul territorio nazionale.
L'aver mantenuto nel corso degli anni la sua sede di interessi e di vita all'estero induce a ritenere che il convenuto abbia mantenuto le medesime condizioni economiche e reddituali tali da potergli consentire di continuare a corrispondere il contributo per i due figli che già nel 2019 aveva concordato con l'odierna ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del Tribunale resa in data 21.05.2025 e, conseguentemente, confermarsi l'obbligo di mantenimento per i figli minori, posto carico del ricorrente, a seguito della pronuncia di separazione nella misura di € 300,00 per ciascuno rivalutabili annualmente oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse.
Nessuna ulteriore statuizione si rende necessaria atteso che la ricorrente non ha formulato alcuna istanza né in ordine alla casa coniugale né in ordine all'eventuale assegno divorzile avendo comunque redditi propri che le consentono di far fronte al suo mantenimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e devono corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1891/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a LI (CL) in data 29.03.2003, tra nata a [...], in data [...] Parte_1
e , nato a [...], l' 11/12/1978, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003.
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma, a far data Parte_1 dalla proposizione del ricorso, l'obbligo posto a carico di di Controparte_1 corrispondere in favore di la somma di € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento di ciascuno dei due figli oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3808,00 Controparte_1 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge da corrispondere in favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI ( CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 21 novembre
2025.
Il Presidente
EL TE
Il Giudice est.
LO D. TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. dott. EL TE Presidente dott. LO D. TA Giudice rel. dott.sa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1891/2024 R.G.A.C., promosso da:
, nata a [...], l' 11/10/1973, residente in [...]Parte_1
(CL), in via Portella n. 33/A, Codice Fiscale , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall' Avv. Luigi Di Natale giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
, nato a [...], l' 11/12/1978, residente in Controparte_1
LI (CL), in via Monserrato n. 25;
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 08/10/2025, la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate negli scritti difensivi e che qui si riportano:
“1. I figli ormai maggiorenni ma non economicamente autosufficienti abiteranno presso l'abitazione di esclusiva proprietà della madre sita in LI (CL), in via Portella n. 33/A;
2. In considerazione che alcuna modifica è intervenuta rispetto alle condizioni accertate in sede di pronuncia della separazione consensuale, confermare le statuizioni economiche confermando un obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di € 600,00 entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese (soggetta a rivalutazione ISTAT) a titolo di compartecipazione per il mantenimento dei due figli oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, la sig.ra citava in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo: CP_1
-di aver contratto matrimonio in LI (CL) con in data 29.03.2003, Controparte_1 che veniva trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003;
– che dall'unione nascevano due figli: nato a [...], il Persona_1
14/08/2003 e nato a [...], il [...], oggi entrambi Persona_2 maggiorenni.
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
-che con provvedimento del 24/12/2019 n. 6856, il Tribunale di Caltanissetta omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Parte ricorrente rappresentava, altresì, che dalla pronuncia di separazione tra i coniugi non si è mai più ripristinata la convivenza.
Affermava, con riferimento ai rapporti patrimoniali, che dal tempo della pronuncia di separazione nulla era mutato in quanto la stessa ricorrente continuava a lavorare saltuariamente, mentre il sig. svolge attività di vendita all'ingrosso di Controparte_1 fiori tra Italia e Romania mentre , i figli, divenuti maggiorenni, non sono allo stato economicamente autosufficienti. Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Controparte_1 condizioni riportate in epigrafe.
A seguito della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 30/1/2025 del ricorso introduttivo, il sig. non si costitutiva in giudizio e se ne deve Controparte_1 dichiarare, pertanto, la contumacia.
All'udienza del 14.05.2025, veniva ascoltata la sig.ra , la quale confermava Pt_1 quanto dedotto in sede di ricorso introduttivo, precisando di lavorare come bracciante agricola con contratti stagionali e di non avere più alcun contatto con il sig.
[...]
, il quale lavora in Romania e sporadicamente faceva rientro in Sicilia. CP_1
Rappresentava che in tali occasioni il padre incontra i figli e che non le versa il contributo per il mantenimento da tempo.
Con ordinanza del 21.05.2025, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, così statuendo: “Conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese in favore di , per il mantenimento dei due figli, Parte_1
e , la somma di € 300,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Persona_1 Persona_2
Istat dei prezzi al consumo a far data dall'omologa della separazione consensuale (24/12/2019), oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
All'udienza del 08.10.2025, la ricorrente precisava le sue conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in ricorso , discuteva la causa e il giudice la poneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in LI (CL) con il sig. in data 29.03.2003, CP_1 trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa della separazione del 24/12/2019 n. 6856 emesso dal Tribunale di Caltanissetta e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi, anche alla luce del tenore delle allegazioni di parte, la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in
LI (CL) in data 29.03.2003, tra nata a Toronto (CANADA), in [...] Parte_1
11/10/1973 e , nato a [...], l' 11/12/1978, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003.
La ricorrente ha chiesto, con riferimento ai figli, la conferma delle statuizioni di natura patrimoniale adottate con la separazione consensuale che prevedevano l'obbligo per il genitore convenuto di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio oltre alla metà delle spese straordinarie.
Tale domanda, alla luce dei fatti, come emersi nel corso del giudizio, deve essere accolta.
La ricorrente, infatti, ha rappresentato di occuparsi, in via prevalente della cura e del mantenimento dei due figli i quali sebbene maggiorenni e dopo aver completato il loro percorso di studi sono alla ricerca di una stabile occupazione e dunque non sono ancora indipendenti economicamente.
Ulteriormente si osserva come il convenuto abbia di fatto trasferito all'estero il centro dei suoi interessi come già evidenziato in sede di separazione allorquando aveva esposto di vivere in Romania e come implicitamente si evince dalla stessa relata di notifica dell'ufficiale giudiziario il quale , dopo le ricerche effettuate anche presso il
Comando della Polizia Municipale di LI, ha dato atto del suo trasferimento all'estero e della sua irreperibilità sul territorio nazionale.
L'aver mantenuto nel corso degli anni la sua sede di interessi e di vita all'estero induce a ritenere che il convenuto abbia mantenuto le medesime condizioni economiche e reddituali tali da potergli consentire di continuare a corrispondere il contributo per i due figli che già nel 2019 aveva concordato con l'odierna ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del Tribunale resa in data 21.05.2025 e, conseguentemente, confermarsi l'obbligo di mantenimento per i figli minori, posto carico del ricorrente, a seguito della pronuncia di separazione nella misura di € 300,00 per ciascuno rivalutabili annualmente oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse.
Nessuna ulteriore statuizione si rende necessaria atteso che la ricorrente non ha formulato alcuna istanza né in ordine alla casa coniugale né in ordine all'eventuale assegno divorzile avendo comunque redditi propri che le consentono di far fronte al suo mantenimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e devono corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1891/2024 R.G.A.C.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a LI (CL) in data 29.03.2003, tra nata a [...], in data [...] Parte_1
e , nato a [...], l' 11/12/1978, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti matrimoniali del Comune di LI, atto n. 3, parte 2, serie A anno 2003.
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma, a far data Parte_1 dalla proposizione del ricorso, l'obbligo posto a carico di di Controparte_1 corrispondere in favore di la somma di € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento di ciascuno dei due figli oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3808,00 Controparte_1 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge da corrispondere in favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI ( CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 21 novembre
2025.
Il Presidente
EL TE
Il Giudice est.
LO D. TA