Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1652/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli il 26.2/6.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 1551/2018 R.G., vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Roberto Prozzo
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante p.t., , P. IVA , rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giuseppe Boscarelli
APPELLATA
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 9.5.2018, Parte_1
proponeva domanda di accertamento per sentire dichiarare che, in
[...]
relazione alla fideiussione dallo stesso prestata con il contratto di mutuo per del 12 dicembre 2002, la Cassa Rurale ed Parte_2
Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio – Calvi era decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., e/o che la garanzia fideiussoria si era estinta ex art. 1955 c.c. Chiedeva, inoltre, di condannare la al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 17.238,21, oltre gli interessi da computare al tasso legale sulla somma di € 9.239,68 con decorrenza 11 luglio 2017, e sulla somma di € 7.998,53 con decorrenza 19 luglio 2017, ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sull'intera somma, dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze. Contr Si costituiva in giudizio la opponendosi all'accoglimento della domanda e sostenendo che il ricorrente, rinunciando al beneficio della preventiva escussione, aveva rinunciato preventivamente anche al termine di cui all'art. 1957 c.c., e che comunque vi aveva rinunciato successivamente nel provvedere al pagamento.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, la causa veniva, quindi, decisa dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza sopra indicata che così statuiva: “1) Respinge la domanda;
compensa le spese processuali”.
Con atto di citazione notificato in data 4.04.2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_1
assumendo che erroneamente il Tribunale
[...]
Pagina 2 aveva affermato che vi sarebbe stata una rinuncia preventiva, così violando gli artt. 1957 e 1944 c.c., non potendosi ricavare dal comportamento tenuto dall una siffatta volontà abdicativa. Ha chiesto, quindi, la riforma Pt_1
dell'ordinanza impugnata rassegnando le seguenti conclusioni:
a) dichiarare che la Banca è decaduta dalla garanzia fideiussoria;
b) condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma di € 17.238,21, più gli interessi, da computare al tasso legale sulla somma di € 9.239,68 con decorrenza 11 luglio 2017, e sulla somma di €
7.998,53 con decorrenza 19 luglio 2017, ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., sull'intera somma, dalla data della domanda.
c) condannare la al pagamento delle spese per entrambi i grado del CP_1
giudizio, con le maggiorazioni dovute per spese generali, cpa ed iva”.
Si è costituita la appellata ed ha sostenuto l'infondatezza delle CP_1
censure ex adverso avanzate, deducendo l'esistenza di una rinuncia sia preventiva che successiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. e chiedendo di:
“a) Rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1
inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
b)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, la causa veniva riservata in decisione, con fissazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto integralmente.
1. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell che aveva Pt_1
chiesto di dichiarare che, in relazione alla fideiussione dallo stesso prestata
Pagina 3 con il contratto di mutuo per del 12 dicembre Parte_2
2002 concesso a la Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Parte_3
Credito Cooperativo del Sannio – Calvi era decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., e/o che la garanzia fideiussoria si era estinta ex art. 1955 c.c.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha ritenuto che il fideiussore, nel sottoscrivere la clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore, avesse tacitamente rinunciato al beneficio di cui all'art. 1957 c.c. e che anche il comportamento tenuto dal ricorrente successivamente alla richiesta di pagamento della dopo la scadenza CP_1
dell'obbligazione principale era implicitamente incompatibile con la volontà di eccepire la decadenza dalla garanzia. In particolare, il primo giudice ha evidenziato che la aveva inviato in data 19.6.2017 una CP_1
lettera di messa in mora alla debitrice ed ai fideiussori, precisando l'entità del debito della per le rate insolute dal 12.10.2011 al 12.12.2012 e Pt_3
diffidando gli stessi a provvedere al pagamento nel termine di 5 giorni dal ricevimento della nota. Dinnanzi a tale richiesta nessuna contestazione era pervenuta alla da parte dell . Lo stesso discorso è stato fatto CP_1 Pt_1
con riguardo alla raccomandata inviata in data 11.7.2017 con la quale la aveva comunicato all di aver addebitato sul conto corrente CP_1 Pt_1
cointestato con il coniuge la somma di € 9.239,68, pari Controparte_4
alla metà del saldo esistente, a compensazione del debito derivante dal mutuo ipotecario concesso alla , somma imputata al maggiore Pt_3
debito di € 18.171,98. Ancora in data 13.7.2017, quindi – ad avviso del
Tribunale – dopo la raccomandata suddetta, era stato effettuato dall sul predetto conto il versamento dell'importo di € 18.000,00 a Pt_1
mezzo di assegni circolari.
Pagina 4 Parte appellante ha sostenuto che non può configurarsi, nella vicenda in esame, alcuna rinuncia tacita o implicita alla decadenza ex art. 1957 c.c., né preventiva né successiva, posto che da un lato l'esistenza del vincolo di solidarietà e l'immediata esigibilità dell'obbligazione assunta dal fideiussore non fanno venir meno l'obbligo del creditore di attivarsi giudiziariamente nei confronti del debitore principale, dall'altro che la condotta di mero silenzio assunta dall' dopo la richiesta di Pt_1
pagamento della non è incompatibile con la volontà di eccepire in CP_1
sede giudiziaria la decadenza in questione e non vi è stato un pagamento spontaneo da parte del predetto, posto che era stata la ad appropriarsi CP_1
unilateralmente di somme depositate sul conto corrente dell'attore a titolo di “compensazione”.
2. Al riguardo, giova chiarire che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 04/12/2017, n.28943). Inoltre, l'art. 1957
c.c., comma 1, pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale.
In effetti, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
"istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per
Pagina 5 recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cassazione n. 1724 del 29/01/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia: diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no.
La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi.
3. Nel caso in esame, per quanto concerne la rinuncia preventiva, occorre verificare se, come affermato dal primo giudice, equivalga o meno ad una tacita rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.c. la clausola contrattuale di rinuncia alla preventiva escussione del debitore contenuta nel contratto di mutuo in favore di clausola che prevedeva, appunto, Parte_3
espressamente la concessione della garanzia del fideiussore “senza beneficio di divisione tra i fidejussori e senza beneficio della preventiva escussione della debitrice principale”.
La risposta, ad avviso della Corte, deve essere negativa.
3.a Sul punto, infatti, è del tutto condivisibile l'opinione secondo la quale l'art. 1957 c.c. si riferisce anche alla fideiussione solidale e tende, in tal caso, ad evitare che un ritardato esercizio del diritto di credito pregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore, con la conseguenza che l'istanza giudiziale può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cassazione civile
16/10/2017, n.24296; 11/01/1983, n.183).
In altri termini, l'esigenza di tutela del fideiussore sottesa alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. vale sia nel caso di fideiussione semplice,
Pagina 6 quando, cioè, vi sia il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, sia quando il fideiussore sia obbligato in solido con quest'ultimo. In tal caso, tuttavia, in forza della solidarietà passiva, l'istanza di adempimento può essere presentata indifferentemente al debitore o al fideiussore nel termine dei sei mesi prescritti dalla disposizione citata.
Secondo la giurisprudenza richiamata anche dalla difesa dell'appellante, possono darsi due ipotesi: “Se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art.
1957 c.c., comma 1, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fiudeiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo
(cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali” (Cass. n.
24296/2017).
L'appellata ha obiettato che non si applicherebbero nella fattispecie i principi sopra enunciati in quanto qui è stata espressamente pattuita la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale da parte del creditore che inciderebbe sull'applicabilità dell'art. 1957 c.c. derogando all'onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ad avviso del Collegio, la disposizione contrattuale in questione, in realtà, finisce solo per confermare quel regime ordinario previsto dall'art. 1944
c.c., ossia quello della solidarietà piena tra creditore e debitore, di talchè non vi sono ragioni per discostarsi dai suesposti rilievi giurisprudenziali, né, comunque, per desumere dalla volontà di escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale anche quella di esonerare il
Pagina 7 creditore dall'agire tempestivamente contro quest'ultimo. In realtà, come chiarito dalla Cassazione, “La deroga alla disciplina dettata da tale disposizione, non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell'art. 1957 c.c.. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione” (Cass.
26/05/2020, n.9862 che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli che aveva disatteso l'eccezione di decadenza formulata ex art. 1957
c.c. affermando l'erroneo principio che la solidarietà tra garanti e debitori principali, prevista dalla clausola contrattuale, comporterebbe anche una implicita rinuncia alla facoltà dei garanti di avvalersi dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.).
Del resto, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione: se la ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, è quella di limitare a sei mesi il periodo di incertezza derivante dall'esposizione debitoria successiva alla scadenza dell'obbligazione principale, tale situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore.
Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., deve ritenersi che, nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che,
Pagina 8 qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza di un onere di decadenza in relazione ad un'azione giudiziaria già avviata.
3.b Parte appellata ha affermato che la rinuncia preventiva alla regola stabilita dall'art. 1957 c.c., si ricaverebbe anche dalla giurisprudenza secondo la quale una rinuncia implicita alla decadenza de qua può essere ravvisata nel caso in cui il fideiussore assuma un impegno incondizionato con l'espresso patto che potrà estinguersi solo per effetto della estinzione dell'obbligazione principale, ossia laddove la fideiussione sia estesa in via generale a tutti gli affari commerciali del garantito senza limitazioni temporali: in tale ipotesi, la fideiussione stessa resterebbe convenzionalmente sottratta alla disciplina della citata norma ed alla decadenza ivi prevista (Cassazione 20/08/1992, n.9719; 08/02/1989 n. 786;
02/05/1980 n. 2899).
Pagina 9 La giurisprudenza in questione, però, si riferisce alla diversa ipotesi in cui vi sia un patto espresso che preveda l'assenza di limiti temporali di durata della fideiussione attraverso clausole del tipo senza limiti di tempo> ovvero estinzione della fideiussione subordinata all'estinzione o all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale o alla liberazione del debitore>, e non può trovare applicazione nella ipotesi in esame dove la fideiussione viene soltanto prevista “per tutte le obbligazioni della mutuataria” e non c'è un simile specifico patto espresso sull'estinzione della garanzia fideiussoria. Manca, quindi, nel caso che ci occupa, una chiara volontà delle parti dalla quale eventualmente desumere una implicita volontà anche di deroga all'art. 1957 c.c.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, deve evidenziarsi che la rinuncia alla tutela offerta al fideiussore dall'art. 1957 c.c. deve essere effettuata in modo consapevole e deve, dunque, soddisfare il duplice requisito di essere desumibile chiaramente, anche in modo implicito, da un patto negoziale e soprattutto di essere formulata in modo da essere comprensibile nel suo contenuto e nei suoi effetti al garante che la voglia esercitare.
La circostanza che la garanzia sia stata prestata senza limiti di tempo sulla base del modello generale delineato dal codice civile non può considerarsi univocamente significativa della volontà del garante di rinunciare alla tutela prevista dall'art. 1957 c.c., di tal ché, da una tale caratteristica della fideiussione non può implicitamente ricavarsi la volontà del garante di rinunciare alla tutela che l'ordinamento gli accorda. I due aspetti operano su piani diversi: una cosa è il termine di durata dell'obbligazione principale e di quella di garanzia, altro è il termine di sei mesi successivo alla scadenza di detta obbligazione entro il quale il creditore deve esercitare il suo diritto in via giudiziale. La coincidenza temporale tra il periodo in cui maturano i
Pagina 10 debiti per il debitore principale e quello in cui maturano i debiti garantiti dal fideiussore non interferisce in alcun modo con il diritto di quest'ultimo alla tutela offertagli dall'art. 1957 citato, finalizzata ad evitare di restare in uno stato di incertezza prolungato a causa dell'inerzia del creditore nell'agire giudizialmente verso uno dei due debitori solidali.
In definitiva, dalla regolamentazione negoziale in esame non può ravvisarsi, in modo chiaro ed univoco, alcuna forma di rinuncia preventiva implicita alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
3.b Per quanto riguarda, invece, la rinuncia implicita successiva, il giudice di prime cure, accogliendo la tesi sostenuta dall'odierna appellata, ha rinvenuto siffatta rinuncia nel comportamento tenuto da quest'ultima dopo la scadenza dell'obbligazione. Il Tribunale ha rilevato che la aveva CP_1
inviato in data 19.6.2017 una lettera di messa in mora alla debitrice ed ai fideiussori, precisando l'entità del debito della per le rate insolute Pt_3
e diffidando gli stessi a provvedere al pagamento nel termine di 5 giorni dal ricevimento della nota. Lo stesso discorso andava fatto con riguardo alla raccomandata inviata in data 11.7.2017 con la quale la aveva CP_1
comunicato all' di aver addebitato sul conto corrente cointestato Pt_1
con il coniuge la somma di € 9.239,68, pari alla metà Controparte_4
del saldo esistente, a compensazione del debito derivante dal mutuo ipotecario concesso alla , somma imputata al maggiore debito di € Pt_3
18.171,98. In tal senso deporrebbe la circostanza che il 13.7.2017 era stato effettuato dall sul predetto conto il versamento dell'importo di € Pt_1
18.000,00 a mezzo di assegni circolari.
Il Tribunale, cioè, ha attribuito rilievo decisivo alla mancanza di contestazione da parte dell sia rispetto alla richiesta di pagamento Pt_1
della Banca sia rispetto al prelievo da parte di quest'ultima della somma dal
Pagina 11 conto corrente cointestato dell' a titolo di adempimento Pt_1
dell'obbligazione garantita, sia ancora dal deposito dopo due giorni sullo stesso conto della somma di € 18.000,00.
Anche sul punto le censure mosse dall'appellante risultano meritevoli di accoglimento.
E' noto che, sul piano generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia quale espressione dell'autonomia negoziale privata, per poter essere ritenuta sussistente, deve essere tale, nella sua manifestazione, da non lasciare dubbio alcuno sull'effettività della volontà abdicativa;
essa può anche essere tacita purchè sia desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti del titolare, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto. Non è, quindi, sufficiente il mero silenzio ma è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto (cfr. Cassazione 05/02/2018, n.2739; 03/10/2018, n.24139; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento;
Corte appello Milano, 10/07/2020, n.1760).
Calando tali principi nell'odierna fattispecie, deve rilevarsi che, come dedotto dall'appellante, l ha mantenuto una condotta meramente Pt_1
inerte rispetto alla richiesta iniziale di pagamento che era stata inviata dalla
Banca in data 19.6.2017, contestualmente, anche alla debitrice principale.
Egli, quindi, si è limitato a non rispondere immediatamente a detta richiesta il che non può valere neppure come mancata contestazione del diritto.
Pagina 12 Le stesse considerazioni valgono per il comportamento tenuto successivamente.
In primo luogo, la ha proceduto al prelievo dal conto corrente CP_1
cointestato all ed al suo coniuge della somma di € 9.239,68, pari Pt_1
alla metà del saldo esistente, a compensazione del debito derivante dal mutuo ipotecario garantito dal predetto, somma imputata al maggior debito di € 18.171,98. Tale prelievo è avvenuto in modo del tutto unilaterale e senza alcun preavviso.
E' vero che l ha, poi, proceduto al versamento di € 18.000,00 sul Pt_1
medesimo conto corrente a mezzo assegni circolari in data 13.7.2017; tale versamento, però, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, è avvenuto prima della raccomandata inviatagli dalla e da lui ricevuta CP_1
il 21.7.2017, con la quale l'istituto di credito aveva comunicato la nota di addebito della somma di € 9.239,68 dal conto corrente cointestato ed aveva invitato il fideiussore a versare sul conto corrente la somma residua.
Poiché, quindi, solo con la ricezione della raccomandata della Banca
l' ha avuto conoscenza del contenuto della stessa, il versamento Pt_1
della somma di € 18.000,00 avvenuto prima di detta ricezione, non può ritenersi neppure che detto versamento concretizzi una condotta chiaramente rivelatrice della volontà dell' di pagare il debito in Pt_1
questione. Nel senso che non vi sono elementi univoci per ritenere che il predetto abbia versato la somma suindicata al fine specifico di estinguere il debito residuo, che peraltro non era perfettamente corrispondente perché inferiore a quanto versato. Tra il pagamento posto in essere e la volontà di esercitare il diritto di decadenza ex art. 1957 c.c. non sussiste un rapporto di contraddizione o inequivoca incompatibilità.
Pagina 13 Né autorizza una diversa conclusione la condotta tenuta dall'appellante dopo la raccomandata del 19.7.2017, con la quale la aveva CP_1
comunicato all' di aver operato sul medesimo conto corrente il Pt_1
prelievo della debitoria residua di € 7.998,53 al fine di estinguere totale il mutuo ipotecario concesso alla . A fronte di tale comunicazione, Pt_3
l' ha mantenuto un comportamento silente sino alla lettera del Pt_1
6.10.2017 inviata alla Banca, con la quale il legale dell'istante contestava anche l'avvenuta decadenza dal diritto ex art. 1957 c.c.
In sostanza, ciò che è documentato è soltanto un complessivo comportamento temporaneamente inerte dell a fronte della Pt_1
richiesta di pagamento della Banca e poi del prelievo dalla stessa operato sul conto corrente del predetto. Ma, come sopra chiarito, l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto poichè la rinuncia non può essere oggetto di mere presunzioni;
essi, allora, non costituiscono elementi sufficienti, di per sè, a dimostrare la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere anche frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa. E ciò a prescindere dal rilievo che il diritto a far valere la decadenza ex art. 1957 c.c. postula la conoscenza tecnica di un particolare istituto giuridico e che la contestazione è avvenuta dopo essersi rivolta ad un avvocato dopo circa due mesi (comprensivi delle ferie estive).
In definitiva, né la regolamentazione della fideiussione né la condotta tenuta complessivamente dall' risultano incompatibili con la Pt_1
volontà di ottenere la tutela offertagli dall'art. 1957 c.c., nel senso che da esse non può desumersi, in modo chiaro ed univoco, che egli abbia voluto consapevolmente privarsi di detta tutela assumendosi il maggior rischio,
Pagina 14 con riguardo alle condizioni patrimoniali del debitore, derivante dal perpetuarsi dell'obbligazione oltre il termine di decadenza stabilito da detta disposizione.
4. Ciò posto, essendo applicabile al caso di specie l'art. 1957 c.c., era onere della banca creditrice provare di aver proposto e coltivato con diligenza tutte le istanze contro il debitore o contro il fideiussore. Ed è pacifico, in punto di fatto, che nessuna iniziativa giudiziaria sia stata intrapresa dalla
Banca nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione né nei confronti della debitrice principale né verso il fideiussore, sicché deve escludersi che sia stato assolto l'obbligo di condotta prescritto dalla norma in esame.
Ne deriva che, in riforma della ordinanza gravata, deve dichiararsi che la
Banca è decaduta dalla garanzia fideiussoria de qua e che il prelievo da essa operato sul conto corrente dell' è stato eseguito in assenza di Pt_1
causa. Con la ulteriore conseguenza che, non essendovi alcuna contestazione neppure sul punto, l'appellata va condannata al pagamento delle somme di € 9.239,68 e di € 7.998,53, prelevate dalla banca illegittimamente, con gli interessi legali dalle rispettive date di addebito, così da consentire una piena reintegrazione della perdita patrimoniale subita, nonché gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda.
5. Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali,
è noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della decisione di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al
Pagina 15 disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, applicando - avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, all'impegno difensivo svolto ed all'esito della lite - i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss.
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli il 26.2/6.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 1551/2018 R.G, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara la Controparte_1
decaduta dalla garanzia fideiussoria prestata da
[...] Parte_1
, come meglio indicata in motivazione:
[...]
2) condanna la appellata alla restituzione della somma di € CP_1
17.238,21, oltre gli interessi al tasso legale su € 9.239,68 dall'11/07/2017 all'08/05/2018, e su € 7.998,53 dal 19/07/2017 all'08.05.2018, ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma di € 17.238,21 dal
09/05/2018 al soddisfo;
3) condanna, altresì, l'appellata al pagamento, in favore di , Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano, quanto al primo grado di giudizio,
Pagina 16 in € 155,00 per esborsi e € 5.077,00 per compenso professionale, nonché, quanto al secondo grado, in € 390,00 per esborsi e € 5.809,00 per compenso, oltre - per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al
15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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