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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2020/2025 R.G., promossa da:
, c.f. – con l'avv. Simona Bardi del Foro di Genova Parte_1 C.F._1 per delega 24.1.2025 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE RICORRENTE - contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: nullità / revoca donazioni.
Conclusioni
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 28.5.2025, ovvero richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da al fine di Parte_1 ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 560.929,80 (oltre interessi e rivalutazione) a seguito della declaratoria di nullità ex art. 1418
c.c. – in quanto effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace o in ogni caso (per la somma di € 258.005,90) per difetto di forma – o, in via alternativa, di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. delle donazioni dirette e indirette descritte in ricorso, nonchè alla restituzione della somma di € 30.000,00 dalla convenuta ricevuta in prestito.
pagina 1 di 16 Il ricorrente, premesso di avere già ottenuto dal Tribunale di Torino, in contraddittorio con la convenuta rimasta contumace, sequestro conservativo ante causam su tutti i beni della stessa (R.G. 18470/2024) - sequestro concesso il 12.12.2024 ed eseguito sugli immobili siti in
Torino e in AL come da nota di trascrizione prodotta, oltre sui rapporti bancari c/o a fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue: _2
. egli, separato di fatto dalla moglie - ricoverata in casa di cura per gravi problemi mentali e sottoposta ad amministrazione di sostegno - dipendente pubblico con un reddito annuo di circa € 35.000,00, pur abile al lavoro è soggetto fragile e vulnerabile, risultato affetto da deficit cognitivo;
. in solitudine ed in un momento di estrema difficoltà personale, nei primi mesi del 2022 ha conosciuto, tramite un sito internet, la convenuta, instaurando una conoscenza prima on line
e poi di persona, intendendo il rapporto con la sig.ra quale relazione sentimentale CP
(durata poco meno di due anni, dal marzo 2022 al febbraio 2024);
. la convenuta da subito si è dichiarata in difficoltà economiche per il pagamento del canone di locazione e per il mantenimento del figlio, iniziando così il ricorrente ad erogarle consistenti somme di denaro, e gli ha fatto conoscere tale , presentato prima come Persona_1 fratellastro, quindi come ex convivente, e tratteggiato come persona necessitante di aiuto economico;
. durante quella che riteneva una relazione affettiva, egli ha erogato alla convenuta, mediante donazioni dirette e indirette - oltre a due prestiti - complessivamente circa 600.000,00 euro, somma comprensiva della provvista per l'acquisto della piena proprietà di un immobile in
Torino e della nuda proprietà di un immobile in AL, come da estratti del conto corrente, contabili di bonifico e documenti tutti allegati all'atto introduttivo.
In particolare, si elenca in ricorso, dalla primavera del 2022 al 31 gennaio 2024 Parte_1 ha corrisposto alla convenuta, direttamente e indirettamente, quantomeno l'importo complessivo di € 591.699,80, di cui € 257.235,90 mediante bonifici con causale fondo spese
e varie, o spese diverse o fondo spese e un bonifico per pagare il medico di famiglia € 770,00
(cfr. docc. 3, 26, 34, 38), € 30.000 mediante 2 bonifici di 15.000 ciascuno del 26.11.2023 con causale prestito (doc. 36), ed € 303.693,90 per donazioni indirette avendo il sig. (doc. Pt_1
3 e 38, oltre agli altri di seguito indicati) pagato per la sig.ra oltre a capi di CP abbigliamento e accessori firmati:
l'acquisto di un'auto Jaguar tg. FP038PE (doc. n. 4) con due bonifici per totali € 27.797,00, oltre a € 4.300 per ruote Jaguar con bonifico del 16.06.2022; pagina 2 di 16 l'assicurazione di tale auto a Assivi, con un bonifico di € 915,00 del 27.04.2022;
l'acquisto di un rolex Datejust 16220 con due bonifici, per totali € 7.000,00, del 18.10.2022 a
Ruzza Orologi srl (doc. n. 31);
l'acquisto di una Porsche Macan tg. FT597NP con tre bonifici, 7/15 e 16.12.2022 per totali €
41.000,00;
l'assicurazione di tale auto con bonifico di € 1.563,00 del 7.11.2023 a Assivi;
l'acquisto della piena proprietà di un immobile in Torino via Zumaglia 77 (atto a rogito Notaio
di Torino del 10.3.2023 rep. 3368 racc. 2936 – doc. n. 5) per totali € 82.000,00 Per_2 mediante due bonifici bancari a favore del venditore;
i costi per l'acquisto dell'immobile in Torino (ove attualmente la sig.ra risiede con il CP figlio) mediante due bonifici bancari beneficiario Notaio , uno di € 1.150,00 in data Per_2
7.3.2023 e l'altro di € 1.629,38 in data 9.3.2023; la provvigione per l'acquisto dell'immobile in Torino mediante bonifico bancario di € 6.100 del
27.2.2023;
l'arredamento dell'appartamento di Torino mediante bonifici del 18.3.2023 di € 650,97 e €
1.290,92 a;
CP_3 lavatrice Electrolux per € 779,99 (doc. 6), microonde Bosh per € 309,00 (doc. 7), rubinetteria per € 59,19 (doc. 8); un telefono Iphone per € 1.078,00 (doc. 9), per il cui acquisto il sig. ha acceso un Pt_1 finanziamento per € 1.259,00 (doc. 10);
l'acquisto della nuda proprietà di un immobile in AL via Mameli 392 per il prezzo di €
46.800 (atto a rogito Notaio di AL rep. 23807 racc. 12655 del 31.1.2024 – Persona_3 doc. n. 11), avendo egli integralmente pagato il prezzo complessivo della compravendita, comprensivo del prezzo del diritto di usufrutto, di totali € 104.000 (mediante bonifico bancario ed assegni circolari per totali € 99.000 - doc. n. 12);
l'integrale pagamento della provvigione, degli oneri fiscali e notarili per l'acquisto dell'immobile in AL (docc. 13 e 14);
l'acquisto di un'auto Audi Q5 tg. FX218MZ per il prezzo di € 35.900,00 mediante il bonifico di
€ 3.000,00 del 3.1.2024 e con la sottoscrizione il 5/2/2024 di un contratto di finanziamento
(doc. n. 15) per totali € 30.800,00 (con importo dovuto in restituzione di € 47.678,72 Pt_2 da corrispondere in n. 96 rate di € 491,30 ciascuna), auto formalmente (e simulatamente) venduta dal ricorrente alla convenuta e da questa rivenduta in pendenza del procedimento per sequestro conservativo (doc. 35); pagina 3 di 16 € 60.000,00 bonificati alla convenuta, sempre in merito all'acquisto dell'appartamento di
AL, con causale fondo spese e varie (doc. 3 e 26), importo trattenuto dalla convenuta riferendolo come bloccato o perso, con conseguente nuova provvista da parte del ricorrente per far emettere gli assegni circolari (docc. 11 e 12).
Parte ricorrente, dato atto altresì di avere effettuato dazioni di denaro a mezzo bonifici bancari anche in favore di NU NO per € 19.510,00 (circostanza allegata a riprova dei condizionamenti subiti), ha sottolineato il fatto di non essere persona benestante, in quanto dipendente pubblico con un reddito annuo di circa € 23.500,00, con un mutuo contratto per l'acquisto in comunione con la moglie di un immobile in Varese Ligure, mutuo sostenuto in via esclusiva;
ha poi evidenziato il fatto che, per far fronte alle richieste di denaro della convenuta, ha acceso tre finanziamenti per costi totali di € 79.282,72 (finanziamenti
Findomestic e già citati, oltre ad un finanziamento decennale con BNL BNP Paribas Pt_2 per 120 rate mensili di € 255,00), e dilapidato l'eredità ricevuta dai genitori, procedendo a ripetuti disinvestimenti nell'anno 2022/2023 come da contabili di disinvestimento allegate
(doc. n. 23) per totali € 145.000,00, mettendo in vendita gli immobili pervenutigli in successione e consumando - mediante le dazioni alla convenuta - i il corrispettivo ricevuto e parte di quello spettante al fratello (che gli aveva rilasciato procura poi, per la suddetta ragione, revocata).
Il ricorrente ha quindi sostenuto che i contratti, le disposizioni e le dazioni tutte effettuate in favore della convenuta sono effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace (punito dall'articolo 643 c.p.) e sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, ravvisandosi una violazione di disposizioni di ordine pubblico per essere il bene protetto non la libertà di contrarre, ma la tutela del soggetto non in grado di autodeterminarsi, donde l'azione di nullità proposta in via principale ai sensi degli artt. 1418
c.c. e/o art. 428 c.c.; in ogni caso, ha ritenuto le dazioni di denaro a mezzo bonifico bancario
(quali elencate nel doc. 34) tali da integrare donazioni nulle per diretto di forma (per violazione dell'art. 782 c.c.), considerati anche l'importo complessivo (€ 258.005,90), il periodo temporale di soli 22 mesi e le condizioni economiche del disponente;
ancora, ha osservato come gli addebiti sul conto dell'attore per l'emissione di assegni circolari per gli acquisti in capo alla convenuta o in suo fare e tutti i pagamenti a terzi (sopra descritti) integrino donazioni indirette, nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto frutto di reato, oltre ad essere le donazioni tutte, dirette o indirette, effettuate in favore della convenuta, revocabili per ingratitudine ex art. 801 c.c., con azione utilmente esperibile, ai sensi art. 802 c.c., avendo pagina 4 di 16 egli preso conoscenza del dolo della convenuta solo mesi dopo la compravendita dell'appartamento in AL (avvenuta il 31 gennaio 2024), la sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo Audi Q5 (avvenuta il 5 febbraio 2024) e la successiva formale e simulata vendita dell'Audi alla convenuta, a seguito della quale la relazione fra i due non è proseguita.
Infine, l'attore ha allegato di avere mutuato alla convenuta la somma di € 30.000 oggetto dei due bonifici del 26.11.2023, prestito pattuito senza fissazione del termine e mai restituito dalla sig.ra la quale (come da chat prodotte) ha affermato la propria incapacità economica, CP donde la richiesta ri restituzione immediata.
Il ricorrente ha pertanto chiesto, previo accertamento delle donazioni dirette ed indirette descritte in ricorso, dichiararsi la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1418 c.c., in via alternativa la revoca per ingratitudine, in subordine la nullità delle donazioni dirette per difetto di forma (per € 258.005,90), nonchè la restituzione dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione e col rimborso delle spese di lite, sia per la fase cautelare che per la fase di merito.
Nessuno è comparso né si è costituito per parte convenuta, nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto, perfezionatasi in data 16.3.2025, nel rispetto del termine a comparire (cfr. decreto 6.2.2025); avendo parte ricorrente ritenuto la causa di natura documentale, dopo la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
2.
Prima di esaminare nel merito la domanda svolta dal ricorrente, occorre dare atto del fatto che il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento di sequestro conservativo, ottenuto dal ricorrente in data 12.12.2024: con tale ordinanza, il Tribunale ha autorizzato il 'sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti di Controparte_1 sino a concorrenza dell'importo di € 590.929,80', fissando termine di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito.
Detto termine risulta rispettato nel caso di specie, essendo stato il giudizio di merito promosso con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.1.2025: rileva comunque osservare che, come di recente precisato dalla Suprema Corte, “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui pagina 5 di 16 all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c.” - e tale non è il caso di specie - “non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta” (cfr. Cass. n. 8513/24).
Il sequestro conservativo, ottenuto dall'odierno ricorrente, è stato inoltre eseguito mediante trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Genova – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Chiavari in data 13.12.2024 ai nn. 12343 R.G. / 10405 R.P., presso l'Ufficio
Provinciale del Territorio di Torino – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data
17.12.2024 ai nn. 51911R.G. / 39953 R.P., e con la notifica dell'atto di sequestro conservativo presso terzi (terzo 'pignorato' Banca Unicredit S.p.A.) in data 15/18.1.2025 (cfr. all. e, f, g), peraltro con dichiarazione negativa del terzo pignorato (cfr. doc. 41).
3.
Venendo quindi al merito, si deve esaminare la domanda 'principale' di nullità delle allegate donazioni, dirette ed indirette, ex art. 1418 c.c., per essere le stesse (nella prospettazione attorea) effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace.
Per giurisprudenza costante “La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima” (cfr. Cass. n. 1427/04); ancora: “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Sez. 2, Sentenza n. 2860 del
07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima” (cfr. Cass. n. 7081/17, Cass. n.
10609/17 e Cass. n. 17568/22). pagina 6 di 16 Vi è poi da aggiungere che ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, ove non sia intervenuto il giudicato nell'ambito di un processo penale, il giudice civile è chiamato ad accertare in via autonoma, incidenter tantum, l'effettiva sussistenza del reato di circonvenzione in tutti i suoi elementi costitutivi, “ossia:
1. un rapporto evidentemente squilibrato fra vittima ed agente, tale da porre quest'ultimo nelle condizioni di manipolare la volontà della vittima, incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
2. l'induzione a compiere un atto che importi per la vittima un effetto giuridico dannoso;
3. l'abuso dello stato di vulnerabilità mediante lo sfruttamento della debolezza della vittima al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
4. l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr. Tribunale Milano Sez. Specializzata Imprese 4.4.2022 n.
2913).
Ai fini dell'art. 643 c.p., poi, “è sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione e induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio” (cfr. Cass. n. 7081/17).
Nel caso di specie assumono rilievo – ai fini dell'accertamento di cui si è detto - gli elementi di seguito evidenziati.
Il ricorrente è coniugato, ma di fatto separato dalla moglie (cfr. docc. 1 e 2), è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio mensile di € 1.390,00 circa (cfr. statino settembre
2024 – doc. 18); il reddito di lavoro dichiarato (nel 2023) per l'anno 2022 è pari ad €
23.542,00 (cfr. doc. 17), quello riferito all'anno 2023 è di € 26.123,41 (cfr. doc. 19); a partire dall'aprile 2022, poi, egli ha compiuto diverse operazioni di disinvestimento (cfr. doc. 23).
E' stata inoltre prodotta la perizia medica datata 13.5.2024, a firma del prof.
[...]
(medico legale) e del prof. (neurologo, psicoterapeuta), i Persona_4 Persona_5 quali, somministrato il test psicometrico Montreal Cognitive Assessment (MOCA) con punteggio di 24/30 “al di sotto della norma, essendo i valori compresi tra 26/0 e 30/30”, ed esaminata la storia personale del sig. , hanno osservato che questi è “affetto da una Pt_1 condizione patologica (infermità mentale) definibile come deficit cognitivo (probabilmente un ritardo mentale lieve) che di per sé è in grado di ridurre la sua capacità di comprendere, giudicare e criticare l'ambiente e le situazioni ”, deficit reso evidente “sia dalla discrepanza fra livello familiare e titolo di studio da un lato, attività lavorativa dall'altro, sia dalla caoticità e pagina 7 di 16 incomprensibilità dei suoi racconti autobiografici, sia dal risultato insufficiente del test somministratogli”: hanno ritenuto che “all'epoca dei fatti il sig. era in condizione di Pt_1 infermità psichica” ovvero “in una situazione e contrassegnata anche da un valore patologico
(costituito dal deficit cognitivo), sia in condizione di deficienza psichica sostenuta da una particolare suggestionabilità (non necessariamente patologica potendo, infatti, dipendere anche da alcune anomalie psichiche, quali delle fragilità caratteriali, oppure da particolari situazioni fisiche, culturali o ambientali) magari in taluni specifici settori, su soggetti predisposti ...”, ed hanno concluso che il periziato “al momento dei fatti in questione, si trovava, per infermità e per deficienza psichica facilmente riconoscibile da terzi, in condizioni di circonvenibilità tali da poter essere indotto a comportamenti pregiudizievoli per sé o per altri” (cfr. doc. 25).
Come noto, per giurisprudenza costante la perizia di parte è una mera allegazione difensiva, priva di efficacia probatoria, ma ad essa si può riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Anche i messaggi whatsapp scambiati tra le parti nel periodo in considerazione, di cui sono stati prodotti lo screenshot e la trascrizione (rispettivamente doc. 40a, 40b e doc. 27) fanno trasparire lo stato di soggezione psicologica del ricorrente e l'approfittamento della resistente: quest'ultima sovente rappresentava e strumentalizzava circostanze assai poco credibili per un soggetto scevro da condizionamenti - lamentando, ad esempio, condizioni di salute precarie, ricoveri urgenti, o comunque di non sentirsi bene, di essere stanca - volte a suscitare (e così suscitando) nell'interlocutore sentimenti di preoccupazione, di compassione ed anche di colpa, denotando una condotta chiaramente tesa ad ottenere ingiusti benefici economici a danno del ricorrente.
A titolo esemplificativo si possono citare, tra gli altri, il messaggio 19.12.2023 (“allora le spese sono: 1000 € per pagare la ragazza Spese mie casa e spese varie 500 € regali per tutti
Quindi in totale sono 1500 € fammi bonifico istantaneo per favore ...”), quello del 27.12.2023 riferito al bollo dell'auto (“Fammi per favore il pagamento del bollo adesso perchè mi serve …
e mandami la ricevuta tutto come è stato pagato” - e lo provvede, inviando copia Pt_1 dell'operazione eseguita con Intesa SanPaolo) o quello del 30.12.2023 con la richiesta di bonifico per la mamma in Romania (“sono rimasti senza legna e devono cambiare la croce alla nonna, 500 per la legna e 300 per la croce mi si rompe in cuore appena mi fai il bonifico mi preparo e li mando tramite moneygram”) od ancora quelle riguardanti la scelta di pagina 8 di 16 acquistare l'Audi (il sig. scrive di aver fatto male a comprare l'auto, “Ho difficoltà nel Pt_1 pagare”, e la risposta è “Avevo bisogno io”).
Rileva osservare che ai sensi dell'art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”: tale principio opera anche nel caso di contumacia della parte contro cui sono state prodotte
(cfr. Cass. n. 14438/06) e quindi nel caso di specie in cui, essendo rimasta la convenuta contumace, è mancata la contestazione della corrispondenza al vero della documentazione in esame, di cui pertanto non è stata elisa la valenza probatoria.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “I messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr.
Cass. n. 1254/25 nonché Cass. SU n. 11197/23).
Assumono poi rilievo l'entità e la concentrazione temporale delle elargizioni da parte del ricorrente in favore della convenuta: esse, come più si vedrà, si collocano tutte in un arco di tempo di circa due anni, e denotano una prodigalità anomala, possibile frutto di una condizione di minorazione psichica e sintomo di una volontà negoziale non libera né autodeterminata, confermando le conclusioni dei periti di parte.
Le elargizioni cui si è fatto cenno sono quelle già elencate nella parte in fatto, quantificate - in ricorso (pag. 15) e nel prospetto riepilogativo prodotto dal ricorrente (cfr. doc. 34) - in complessivi € 561.699,80, oltre al prestito di € 30.000,00.
La documentazione tutta prodotta (cfr. estratti conto sub doc. 3, nonchè docc. 26, 34 ,37 e
38) attesta i numerosi ripetuti bonifici bancari, anche a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, in favore di , nel periodo maggio 2022 – gennaio 2024, per lo più per Controparte_1
pagina 9 di 16 'fondo spese e varie', 'fondo spese' ma anche per 'spese affitto', 'spese ristrutturazione'; vi è anche un bonifico (sempre beneficiario ) di € 770,00 per 'medico di Controparte_1 famiglia' (quando – non può non sottolinearsi - il medico di famiglia è a carico del SSN, e tuttavia il sig. ha provveduto al bonifico). Pt_1
Sono stati poi prodotti i contratti di acquisto di auto e altri beni con i relativi finanziamenti.
In particolare, risulta agli atti la proposta di acquisto 21.4.2022 avente ad oggetto autoveicolo usato Jaguar per € 27.797,00, da parte di con indicazione della mail del Controparte_1 ricorrente (cfr. doc. 4), i bonifici da parte del sig. a favore della venditrice Euromix Pt_1
Motors srl di € 2.000,00 in data 21.4.2022 e di € 25.797,00 in data 26.4.2022, in favore di
- 'copertura assicurativa contraente veicolo Jaguar Controparte_4 Controparte_1
e-Pace' - il 27.4.2022 (€ 915,00), e in data 16.6.2022 (€ 4.300,00) a favore di CP
per 'acquisto ruote Jaguar e-Pace' (cfr. estratti conto corrente – doc. 3 e
[...] Pt_1 doc. 38).
Vi è la documentazione relativa all'acquisto di un orologio Rolex, ovvero lo scontrino
14.10.2022 Ruzza orologi, di € 7.000,00 (doc. 31), su cui risultano il nominativo CP
e l'indicazione del pagamento tramite bonifico bancario, nonché i due bonifici, dal
[...] conto corrente del sig. , in favore dell'orologeria, in data 18.10.2022 per complessivi Pt_1
7.000,00 (cfr. doc. 3).
Ancora, sono stati documentati i bonifici disposti dal sig. in favore di per Pt_1 Parte_3
'acconto Porsche Macan FT597NP' il 7.12.2022 (€ 5.000,00), il saldo in data 15.12.2022 (€
35.000,00), il 'passaggio proprietà' il 16.12.2022 (€ 1.000,00), ed in favore di Assivi per l'assicurazione in data 7.11.2023 (€ 1.563,00), con un esborso totale di € 42.563,00 (cfr. estratti conto sub 3).
Il sig. ha poi sottoscritto contratto di finanziamento di € 30.800,00 - per Pt_1 Pt_2
l'importo complessivo (da restituire) di € 47.678,72 - per l'acquisto di un'automobile Audi Q5
(cfr. doc. 15), auto apparentemente venduta alla sig.ra il 13.2.2024 (cfr. doc. 29) e da CP questa alienata a terzi nel novembre 2024 (cfr. doc. 35): il doc. 29 citato è la dichiarazione di vendita sottoscritta da (in ordine alla vendita verbale in favore della Parte_1 convenuta).
Come enunciato dalle Sezioni Unite, “La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti pagina 10 di 16 avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 cod. civ., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza. Tate efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui
l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale;
con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice …” (cfr. Cass. S.U. n. 19888/14): nel caso di specie tale dichiarazione si inserisce nel contesto più volte sopra descritto.
Infine sono state prodotti i) i bonifici in favore della convenuta per gli acquisti da questa effettuati presso (cfr. doc. 3), ii) la fattura Electrolux, intestata a CP_3 Parte_1 presso per l'acquisto di una lavatrice (doc. 6) e il relativo bonifico (cfr. Controparte_1 estratto conto relativo doc. 3), iii) le fatture Amazon relativa ad un microonde (€ 309,00) e a rubinetteria (€ 59,19), merce da spedire all'indirizzo della convenuta (cfr. doc. 7), e relativi bonifici 25.4.2023 (cfr. estratto conto relativo sub doc. 3), iv) il finanziamento Findomestic di €
1.259,00 (cfr. doc. 10) per l'acquisto di un I-phone per la convenuta (tale essendo l'indirizzo di spedizione indicato sulla fattura doc. 9), v) il bonifico di € 1.400,00 in favore della (del CP
16.8.2022 – cfr. doc. 3) per 'borsa Parte_4
Vi sono infine gli atti di compravendita a favore della convenuta.
In particolare, l'atto di compravendita del 10.3.2023 (rogito Notaio ) avente ad oggetto Per_2
l'immobile in Torino, via Zumaglia n. 77, che vede come parte acquirente CP
(doc. 5), contiene nell'art. 2 la seguente esplicita dichiarazione relativa alla
[...] provenienza del corrispettivo pagato dall'acquirente (€ 82.000,00): “La signora CP
dichiara che il prezzo della presente vendita è stato pagato, a norma dell'art. 1180
[...]
c.c. e per spirito di liberalità, quale liberalità indiretta, dal proprio compagno signor
[...]
. CP_5
Dall'estratto conto prodotto da parte ricorrente (doc. 3) risultano il bonifico bancario di €
5.000,00 in favore del venditore (in data 7.2.2023) e l'assegno di € 77.000,00 intestato allo stesso, in data 7.3.2023 (entrambi provenienti dal conto corrente del sig. ); dal Pt_1
pagina 11 di 16 medesimo estratto conto (oltre che dalle disposizioni di bonifico prodotte – doc. 34) risultano poi un bonifico in data 27.2.2023 di € 6.100,00 per 'provvigione acquisto immobile sito in
Torino Via Zumaglia 77' e due bonifici bancari in favore del Notaio rogante, l'uno in data
7.3.2023 di € 1.155,00 (causale 'Atto di compravendita appartamento via Zumaglia 77 sig.ra e l'altro in data 9.3.2023 per € 1.629,38 (causale 'onorario per acquisto Controparte_1 appartamento Via Zumaglia 77 sig.ra ). Controparte_1
Quanto poi all'atto di compravendita 31.1.2024 – rogito Notaio (doc. 11), avente Persona_3 ad oggetto l'immobile in AL, acquistato da per l'usufrutto e da Parte_1 [...] per la nuda proprietà, il prezzo della vendita (complessivamente 104.000,00 Controparte_1 di cui € 57.200,00 riferiti al diritto di usufrutto vitalizio ed € 46.800,00 alla nuda proprietà) è stato corrisposto dal ricorrente anche per la parte relativa al diritto di nuda proprietà acquistato dalla risultano il bonifico di € 5.000,00 in data 4.12.2023 'caparra CP confirmatoria appartamento via Mameli 392' (cfr. estratto conto - doc. 3 trimestre Pt_1 ottobre/dicembre 2023), le contabili degli assegni circolari (2) rilasciati dal sig. alla Pt_1 parte venditrice per la somma complessiva di € 99.000,00 (doc. 12), la fattura emessa dall'Agenzia Immobiliare, intestata a , di € 3.500,00 (cfr. doc. 13), l'assegno Parte_1 emesso in favore del Notaio rogante per € 4.100,00 (cfr. doc. 14).
In definitiva, il sig. ha fornito prova documentale delle liberalità effettuate in Pt_1 favore della convenuta (quali sopra esaminate) per la complessiva somma di € 503.238,75.
Tale somma è quella risultante dalla disamina del doc. 34, verificata col riscontro dei singoli importi elencati negli estratti conto e nelle disposizioni di bonifico prodotte, ma con esclusione del versamento del 22.8.2023 di € 1.361,00, risultante nell'estratto conto ma in assenza di elementi (quale ad esempio l'ordine con l'indicazione di quale ordinante) che Controparte_1 consentano di ritenerlo comunque riferibile alla convenuta;
quanto all'immobile di AL, poi,
è stata presa in considerazione la sola parte del prezzo riferita al diritto di nuda proprietà acquistato dalla convenuta (il ricorrente ha acquistato il diritto di usufrutto vitalizio), ovvero complessivamente € 46.800,00, e del resto la domanda attorea è diretta ad ottenere la restituzione delle somme elargite quali donazioni, dirette ed indirette, a favore della convenuta.
Le dazioni di denaro sopra riportate costituiscono, per l'appunto, donazioni, dirette e/o indirette, disposte dal ricorrente in favore della convenuta: come chiarito dalla Suprema
Corte, “l'essenza della donazione, come ricavabile dall'art. 769 cod. civ., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un pagina 12 di 16 incremento del patrimonio di un'altra e che tale istituto si caratterizza non soltanto per
l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto
l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001) ... l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1,
11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2,
18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651)” (cfr.
Cass. n. 982/24).
Di tali elargizioni deve tuttavia ritenersi la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., per le ragioni tutte già sopra illustrate (in fatto e in diritto): i documenti esaminati consentono di ritenere accertati sia la situazione di fragilità psichica del donante, tale da renderlo condiscendente alle richieste della sia tutti gli altri elementi della fattispecie delittuosa e segnatamente CP
l'induzione (posta in essere dalla convenuta) della vittima a compiere atti di disposizione in favore della con effetti dannosi per il ricorrente (il depauperamento del proprio CP patrimonio) e lo sfruttamento da parte di questa della debolezza del ricorrente al fine di procurare a sé un profitto (si vedano le richieste di dazioni di denaro, la frequenza delle stesse, l'importo delle dazioni, la tipologia dei beni acquistati).
Ferma la gravità della condotta sopra descritta (nelle modalità e nell'entità delle conseguenze), si deve dar conto anche del comportamento processuale della convenuta: ha ritenuto di non costituirsi nel procedimento cautelare ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace attesa la regolare notifica di ricorso e decreto;
depositata l'ordinanza cautelare in data 12.12.2024, il 14.3.2025 l'odierna convenuta ha depositato – tramite il difensore nominato – istanza di visibilità nel fascicolo cautelare (doc. 42), e non si è poi costituita nel presente procedimento nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto (di fissazione di udienza), perfezionatasi all'indirizzo risultante dal certificato di residenza (cfr. doc. 45).
pagina 13 di 16 Alla nullità delle donazioni consegue l'effetto restitutorio disciplinato dall'art. 2033 c.c., come richiesto dal ricorrente: la convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 503.238,80, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti (dovendosi ritenere per le ragioni tutte già sopra esposte la mala fede dell'accipiens – cfr. Cass. n. 12362/24); nulla in punto rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
4.
Parte ricorrente ha poi chiesto la restituzione della somma mutuata in favore della convenuta, per complessivi € 30.000,00: sono documentati due bonifici bancari, di € 15.000,00 ciascuno in data 26.11.2023 (cfr. estratti conto relativi sub doc. 3, nonchè contabili di bonifico istantaneo sub. Doc. 36), in favore di er 'prestito'. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiamato il contenuto dei messaggi whats app del giugno 2024, là dove si legge del riferimento da parte di a 60.000 euro e la risposta 'sono persi' da Parte_1 parte della convenuta che lamenta anche difficoltà economiche, con la conseguente richiesta allo di pagarle le bollette di luce e gas: tale conversazione, riferita alla somma Pt_1 bonificata alla convenuta il 29.1.2024, dà conto della manifestata condizione economica precaria della convenuta.
Ora, a fronte dei bonifici sopra richiamati contenenti una espressa imputazione del versamento quale documentata dalla causale del bonifico, appare rilevante l'insegnamento della Suprema Corte in ordine alla “necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014)”: ciò in quanto “il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere ,dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la pagina 14 di 16 somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (cfr. Cass. n. 27372/21).
Nella fattispecie, a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte del ricorrente
('prestito'), le circostanze del caso – sopra già illustrate – non consentono comunque di ritenere un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, poi, “In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente
l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per
l'adempimento” (cfr. Cass. n. 11437/22).
Ne deriva pertanto la condanna della convenuta all'immediata restituzione in favore del ricorrente della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo
(ex art. 2033 c.c. come già sopra indicato).
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede, per la presente fase ed anche per la fase cautelare, tenuto conto – oltre che delle spese documentate, ovvero CU, marca e spese notifica – del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta: quanto al valore della causa si fa riferimento allo scaglione da 520.000,01 ad € 1.000.000, con la precisazione che ai sensi dell'art. 6 l'incremento percentuale, rispetto ai valori dello scaglione precedente, è fino al 30 per cento in più, ritenendosi adeguato nel caso di specie un aumento del 15%.
Si liquidano pertanto i valori medi determinati come appena indicato, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, sia per il procedimento cautelare che per la presente fase e così complessivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. delle donazioni dirette ed indirette effettuate da
[...]
in favore di e per l'effetto condanna a Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 corrispondere a la somma di € 503.238,75, oltre interessi legali dai singoli Parte_1 versamenti al saldo;
- condanna all'immediata restituzione in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida per Controparte_1 Parte_1 la fase cautelare in € 875,87 per esborsi ed € € 8.967,00 per compensi oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge, e per il presente giudizio in € 1.727,13 per esborsi ed €
13.853,00, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Torino, in data 27.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2020/2025 R.G., promossa da:
, c.f. – con l'avv. Simona Bardi del Foro di Genova Parte_1 C.F._1 per delega 24.1.2025 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE RICORRENTE - contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: nullità / revoca donazioni.
Conclusioni
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 28.5.2025, ovvero richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da al fine di Parte_1 ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 560.929,80 (oltre interessi e rivalutazione) a seguito della declaratoria di nullità ex art. 1418
c.c. – in quanto effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace o in ogni caso (per la somma di € 258.005,90) per difetto di forma – o, in via alternativa, di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. delle donazioni dirette e indirette descritte in ricorso, nonchè alla restituzione della somma di € 30.000,00 dalla convenuta ricevuta in prestito.
pagina 1 di 16 Il ricorrente, premesso di avere già ottenuto dal Tribunale di Torino, in contraddittorio con la convenuta rimasta contumace, sequestro conservativo ante causam su tutti i beni della stessa (R.G. 18470/2024) - sequestro concesso il 12.12.2024 ed eseguito sugli immobili siti in
Torino e in AL come da nota di trascrizione prodotta, oltre sui rapporti bancari c/o a fondamento della propria domanda ha esposto quanto segue: _2
. egli, separato di fatto dalla moglie - ricoverata in casa di cura per gravi problemi mentali e sottoposta ad amministrazione di sostegno - dipendente pubblico con un reddito annuo di circa € 35.000,00, pur abile al lavoro è soggetto fragile e vulnerabile, risultato affetto da deficit cognitivo;
. in solitudine ed in un momento di estrema difficoltà personale, nei primi mesi del 2022 ha conosciuto, tramite un sito internet, la convenuta, instaurando una conoscenza prima on line
e poi di persona, intendendo il rapporto con la sig.ra quale relazione sentimentale CP
(durata poco meno di due anni, dal marzo 2022 al febbraio 2024);
. la convenuta da subito si è dichiarata in difficoltà economiche per il pagamento del canone di locazione e per il mantenimento del figlio, iniziando così il ricorrente ad erogarle consistenti somme di denaro, e gli ha fatto conoscere tale , presentato prima come Persona_1 fratellastro, quindi come ex convivente, e tratteggiato come persona necessitante di aiuto economico;
. durante quella che riteneva una relazione affettiva, egli ha erogato alla convenuta, mediante donazioni dirette e indirette - oltre a due prestiti - complessivamente circa 600.000,00 euro, somma comprensiva della provvista per l'acquisto della piena proprietà di un immobile in
Torino e della nuda proprietà di un immobile in AL, come da estratti del conto corrente, contabili di bonifico e documenti tutti allegati all'atto introduttivo.
In particolare, si elenca in ricorso, dalla primavera del 2022 al 31 gennaio 2024 Parte_1 ha corrisposto alla convenuta, direttamente e indirettamente, quantomeno l'importo complessivo di € 591.699,80, di cui € 257.235,90 mediante bonifici con causale fondo spese
e varie, o spese diverse o fondo spese e un bonifico per pagare il medico di famiglia € 770,00
(cfr. docc. 3, 26, 34, 38), € 30.000 mediante 2 bonifici di 15.000 ciascuno del 26.11.2023 con causale prestito (doc. 36), ed € 303.693,90 per donazioni indirette avendo il sig. (doc. Pt_1
3 e 38, oltre agli altri di seguito indicati) pagato per la sig.ra oltre a capi di CP abbigliamento e accessori firmati:
l'acquisto di un'auto Jaguar tg. FP038PE (doc. n. 4) con due bonifici per totali € 27.797,00, oltre a € 4.300 per ruote Jaguar con bonifico del 16.06.2022; pagina 2 di 16 l'assicurazione di tale auto a Assivi, con un bonifico di € 915,00 del 27.04.2022;
l'acquisto di un rolex Datejust 16220 con due bonifici, per totali € 7.000,00, del 18.10.2022 a
Ruzza Orologi srl (doc. n. 31);
l'acquisto di una Porsche Macan tg. FT597NP con tre bonifici, 7/15 e 16.12.2022 per totali €
41.000,00;
l'assicurazione di tale auto con bonifico di € 1.563,00 del 7.11.2023 a Assivi;
l'acquisto della piena proprietà di un immobile in Torino via Zumaglia 77 (atto a rogito Notaio
di Torino del 10.3.2023 rep. 3368 racc. 2936 – doc. n. 5) per totali € 82.000,00 Per_2 mediante due bonifici bancari a favore del venditore;
i costi per l'acquisto dell'immobile in Torino (ove attualmente la sig.ra risiede con il CP figlio) mediante due bonifici bancari beneficiario Notaio , uno di € 1.150,00 in data Per_2
7.3.2023 e l'altro di € 1.629,38 in data 9.3.2023; la provvigione per l'acquisto dell'immobile in Torino mediante bonifico bancario di € 6.100 del
27.2.2023;
l'arredamento dell'appartamento di Torino mediante bonifici del 18.3.2023 di € 650,97 e €
1.290,92 a;
CP_3 lavatrice Electrolux per € 779,99 (doc. 6), microonde Bosh per € 309,00 (doc. 7), rubinetteria per € 59,19 (doc. 8); un telefono Iphone per € 1.078,00 (doc. 9), per il cui acquisto il sig. ha acceso un Pt_1 finanziamento per € 1.259,00 (doc. 10);
l'acquisto della nuda proprietà di un immobile in AL via Mameli 392 per il prezzo di €
46.800 (atto a rogito Notaio di AL rep. 23807 racc. 12655 del 31.1.2024 – Persona_3 doc. n. 11), avendo egli integralmente pagato il prezzo complessivo della compravendita, comprensivo del prezzo del diritto di usufrutto, di totali € 104.000 (mediante bonifico bancario ed assegni circolari per totali € 99.000 - doc. n. 12);
l'integrale pagamento della provvigione, degli oneri fiscali e notarili per l'acquisto dell'immobile in AL (docc. 13 e 14);
l'acquisto di un'auto Audi Q5 tg. FX218MZ per il prezzo di € 35.900,00 mediante il bonifico di
€ 3.000,00 del 3.1.2024 e con la sottoscrizione il 5/2/2024 di un contratto di finanziamento
(doc. n. 15) per totali € 30.800,00 (con importo dovuto in restituzione di € 47.678,72 Pt_2 da corrispondere in n. 96 rate di € 491,30 ciascuna), auto formalmente (e simulatamente) venduta dal ricorrente alla convenuta e da questa rivenduta in pendenza del procedimento per sequestro conservativo (doc. 35); pagina 3 di 16 € 60.000,00 bonificati alla convenuta, sempre in merito all'acquisto dell'appartamento di
AL, con causale fondo spese e varie (doc. 3 e 26), importo trattenuto dalla convenuta riferendolo come bloccato o perso, con conseguente nuova provvista da parte del ricorrente per far emettere gli assegni circolari (docc. 11 e 12).
Parte ricorrente, dato atto altresì di avere effettuato dazioni di denaro a mezzo bonifici bancari anche in favore di NU NO per € 19.510,00 (circostanza allegata a riprova dei condizionamenti subiti), ha sottolineato il fatto di non essere persona benestante, in quanto dipendente pubblico con un reddito annuo di circa € 23.500,00, con un mutuo contratto per l'acquisto in comunione con la moglie di un immobile in Varese Ligure, mutuo sostenuto in via esclusiva;
ha poi evidenziato il fatto che, per far fronte alle richieste di denaro della convenuta, ha acceso tre finanziamenti per costi totali di € 79.282,72 (finanziamenti
Findomestic e già citati, oltre ad un finanziamento decennale con BNL BNP Paribas Pt_2 per 120 rate mensili di € 255,00), e dilapidato l'eredità ricevuta dai genitori, procedendo a ripetuti disinvestimenti nell'anno 2022/2023 come da contabili di disinvestimento allegate
(doc. n. 23) per totali € 145.000,00, mettendo in vendita gli immobili pervenutigli in successione e consumando - mediante le dazioni alla convenuta - i il corrispettivo ricevuto e parte di quello spettante al fratello (che gli aveva rilasciato procura poi, per la suddetta ragione, revocata).
Il ricorrente ha quindi sostenuto che i contratti, le disposizioni e le dazioni tutte effettuate in favore della convenuta sono effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace (punito dall'articolo 643 c.p.) e sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, ravvisandosi una violazione di disposizioni di ordine pubblico per essere il bene protetto non la libertà di contrarre, ma la tutela del soggetto non in grado di autodeterminarsi, donde l'azione di nullità proposta in via principale ai sensi degli artt. 1418
c.c. e/o art. 428 c.c.; in ogni caso, ha ritenuto le dazioni di denaro a mezzo bonifico bancario
(quali elencate nel doc. 34) tali da integrare donazioni nulle per diretto di forma (per violazione dell'art. 782 c.c.), considerati anche l'importo complessivo (€ 258.005,90), il periodo temporale di soli 22 mesi e le condizioni economiche del disponente;
ancora, ha osservato come gli addebiti sul conto dell'attore per l'emissione di assegni circolari per gli acquisti in capo alla convenuta o in suo fare e tutti i pagamenti a terzi (sopra descritti) integrino donazioni indirette, nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto frutto di reato, oltre ad essere le donazioni tutte, dirette o indirette, effettuate in favore della convenuta, revocabili per ingratitudine ex art. 801 c.c., con azione utilmente esperibile, ai sensi art. 802 c.c., avendo pagina 4 di 16 egli preso conoscenza del dolo della convenuta solo mesi dopo la compravendita dell'appartamento in AL (avvenuta il 31 gennaio 2024), la sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo Audi Q5 (avvenuta il 5 febbraio 2024) e la successiva formale e simulata vendita dell'Audi alla convenuta, a seguito della quale la relazione fra i due non è proseguita.
Infine, l'attore ha allegato di avere mutuato alla convenuta la somma di € 30.000 oggetto dei due bonifici del 26.11.2023, prestito pattuito senza fissazione del termine e mai restituito dalla sig.ra la quale (come da chat prodotte) ha affermato la propria incapacità economica, CP donde la richiesta ri restituzione immediata.
Il ricorrente ha pertanto chiesto, previo accertamento delle donazioni dirette ed indirette descritte in ricorso, dichiararsi la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1418 c.c., in via alternativa la revoca per ingratitudine, in subordine la nullità delle donazioni dirette per difetto di forma (per € 258.005,90), nonchè la restituzione dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione e col rimborso delle spese di lite, sia per la fase cautelare che per la fase di merito.
Nessuno è comparso né si è costituito per parte convenuta, nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto, perfezionatasi in data 16.3.2025, nel rispetto del termine a comparire (cfr. decreto 6.2.2025); avendo parte ricorrente ritenuto la causa di natura documentale, dopo la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
2.
Prima di esaminare nel merito la domanda svolta dal ricorrente, occorre dare atto del fatto che il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento di sequestro conservativo, ottenuto dal ricorrente in data 12.12.2024: con tale ordinanza, il Tribunale ha autorizzato il 'sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti di Controparte_1 sino a concorrenza dell'importo di € 590.929,80', fissando termine di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito.
Detto termine risulta rispettato nel caso di specie, essendo stato il giudizio di merito promosso con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.1.2025: rileva comunque osservare che, come di recente precisato dalla Suprema Corte, “In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui pagina 5 di 16 all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c.” - e tale non è il caso di specie - “non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta” (cfr. Cass. n. 8513/24).
Il sequestro conservativo, ottenuto dall'odierno ricorrente, è stato inoltre eseguito mediante trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Genova – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Chiavari in data 13.12.2024 ai nn. 12343 R.G. / 10405 R.P., presso l'Ufficio
Provinciale del Territorio di Torino – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data
17.12.2024 ai nn. 51911R.G. / 39953 R.P., e con la notifica dell'atto di sequestro conservativo presso terzi (terzo 'pignorato' Banca Unicredit S.p.A.) in data 15/18.1.2025 (cfr. all. e, f, g), peraltro con dichiarazione negativa del terzo pignorato (cfr. doc. 41).
3.
Venendo quindi al merito, si deve esaminare la domanda 'principale' di nullità delle allegate donazioni, dirette ed indirette, ex art. 1418 c.c., per essere le stesse (nella prospettazione attorea) effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace.
Per giurisprudenza costante “La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima” (cfr. Cass. n. 1427/04); ancora: “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Sez. 2, Sentenza n. 2860 del
07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima” (cfr. Cass. n. 7081/17, Cass. n.
10609/17 e Cass. n. 17568/22). pagina 6 di 16 Vi è poi da aggiungere che ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, ove non sia intervenuto il giudicato nell'ambito di un processo penale, il giudice civile è chiamato ad accertare in via autonoma, incidenter tantum, l'effettiva sussistenza del reato di circonvenzione in tutti i suoi elementi costitutivi, “ossia:
1. un rapporto evidentemente squilibrato fra vittima ed agente, tale da porre quest'ultimo nelle condizioni di manipolare la volontà della vittima, incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
2. l'induzione a compiere un atto che importi per la vittima un effetto giuridico dannoso;
3. l'abuso dello stato di vulnerabilità mediante lo sfruttamento della debolezza della vittima al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
4. l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (cfr. Tribunale Milano Sez. Specializzata Imprese 4.4.2022 n.
2913).
Ai fini dell'art. 643 c.p., poi, “è sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione e induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio” (cfr. Cass. n. 7081/17).
Nel caso di specie assumono rilievo – ai fini dell'accertamento di cui si è detto - gli elementi di seguito evidenziati.
Il ricorrente è coniugato, ma di fatto separato dalla moglie (cfr. docc. 1 e 2), è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio mensile di € 1.390,00 circa (cfr. statino settembre
2024 – doc. 18); il reddito di lavoro dichiarato (nel 2023) per l'anno 2022 è pari ad €
23.542,00 (cfr. doc. 17), quello riferito all'anno 2023 è di € 26.123,41 (cfr. doc. 19); a partire dall'aprile 2022, poi, egli ha compiuto diverse operazioni di disinvestimento (cfr. doc. 23).
E' stata inoltre prodotta la perizia medica datata 13.5.2024, a firma del prof.
[...]
(medico legale) e del prof. (neurologo, psicoterapeuta), i Persona_4 Persona_5 quali, somministrato il test psicometrico Montreal Cognitive Assessment (MOCA) con punteggio di 24/30 “al di sotto della norma, essendo i valori compresi tra 26/0 e 30/30”, ed esaminata la storia personale del sig. , hanno osservato che questi è “affetto da una Pt_1 condizione patologica (infermità mentale) definibile come deficit cognitivo (probabilmente un ritardo mentale lieve) che di per sé è in grado di ridurre la sua capacità di comprendere, giudicare e criticare l'ambiente e le situazioni ”, deficit reso evidente “sia dalla discrepanza fra livello familiare e titolo di studio da un lato, attività lavorativa dall'altro, sia dalla caoticità e pagina 7 di 16 incomprensibilità dei suoi racconti autobiografici, sia dal risultato insufficiente del test somministratogli”: hanno ritenuto che “all'epoca dei fatti il sig. era in condizione di Pt_1 infermità psichica” ovvero “in una situazione e contrassegnata anche da un valore patologico
(costituito dal deficit cognitivo), sia in condizione di deficienza psichica sostenuta da una particolare suggestionabilità (non necessariamente patologica potendo, infatti, dipendere anche da alcune anomalie psichiche, quali delle fragilità caratteriali, oppure da particolari situazioni fisiche, culturali o ambientali) magari in taluni specifici settori, su soggetti predisposti ...”, ed hanno concluso che il periziato “al momento dei fatti in questione, si trovava, per infermità e per deficienza psichica facilmente riconoscibile da terzi, in condizioni di circonvenibilità tali da poter essere indotto a comportamenti pregiudizievoli per sé o per altri” (cfr. doc. 25).
Come noto, per giurisprudenza costante la perizia di parte è una mera allegazione difensiva, priva di efficacia probatoria, ma ad essa si può riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Anche i messaggi whatsapp scambiati tra le parti nel periodo in considerazione, di cui sono stati prodotti lo screenshot e la trascrizione (rispettivamente doc. 40a, 40b e doc. 27) fanno trasparire lo stato di soggezione psicologica del ricorrente e l'approfittamento della resistente: quest'ultima sovente rappresentava e strumentalizzava circostanze assai poco credibili per un soggetto scevro da condizionamenti - lamentando, ad esempio, condizioni di salute precarie, ricoveri urgenti, o comunque di non sentirsi bene, di essere stanca - volte a suscitare (e così suscitando) nell'interlocutore sentimenti di preoccupazione, di compassione ed anche di colpa, denotando una condotta chiaramente tesa ad ottenere ingiusti benefici economici a danno del ricorrente.
A titolo esemplificativo si possono citare, tra gli altri, il messaggio 19.12.2023 (“allora le spese sono: 1000 € per pagare la ragazza Spese mie casa e spese varie 500 € regali per tutti
Quindi in totale sono 1500 € fammi bonifico istantaneo per favore ...”), quello del 27.12.2023 riferito al bollo dell'auto (“Fammi per favore il pagamento del bollo adesso perchè mi serve …
e mandami la ricevuta tutto come è stato pagato” - e lo provvede, inviando copia Pt_1 dell'operazione eseguita con Intesa SanPaolo) o quello del 30.12.2023 con la richiesta di bonifico per la mamma in Romania (“sono rimasti senza legna e devono cambiare la croce alla nonna, 500 per la legna e 300 per la croce mi si rompe in cuore appena mi fai il bonifico mi preparo e li mando tramite moneygram”) od ancora quelle riguardanti la scelta di pagina 8 di 16 acquistare l'Audi (il sig. scrive di aver fatto male a comprare l'auto, “Ho difficoltà nel Pt_1 pagare”, e la risposta è “Avevo bisogno io”).
Rileva osservare che ai sensi dell'art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”: tale principio opera anche nel caso di contumacia della parte contro cui sono state prodotte
(cfr. Cass. n. 14438/06) e quindi nel caso di specie in cui, essendo rimasta la convenuta contumace, è mancata la contestazione della corrispondenza al vero della documentazione in esame, di cui pertanto non è stata elisa la valenza probatoria.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “I messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr.
Cass. n. 1254/25 nonché Cass. SU n. 11197/23).
Assumono poi rilievo l'entità e la concentrazione temporale delle elargizioni da parte del ricorrente in favore della convenuta: esse, come più si vedrà, si collocano tutte in un arco di tempo di circa due anni, e denotano una prodigalità anomala, possibile frutto di una condizione di minorazione psichica e sintomo di una volontà negoziale non libera né autodeterminata, confermando le conclusioni dei periti di parte.
Le elargizioni cui si è fatto cenno sono quelle già elencate nella parte in fatto, quantificate - in ricorso (pag. 15) e nel prospetto riepilogativo prodotto dal ricorrente (cfr. doc. 34) - in complessivi € 561.699,80, oltre al prestito di € 30.000,00.
La documentazione tutta prodotta (cfr. estratti conto sub doc. 3, nonchè docc. 26, 34 ,37 e
38) attesta i numerosi ripetuti bonifici bancari, anche a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, in favore di , nel periodo maggio 2022 – gennaio 2024, per lo più per Controparte_1
pagina 9 di 16 'fondo spese e varie', 'fondo spese' ma anche per 'spese affitto', 'spese ristrutturazione'; vi è anche un bonifico (sempre beneficiario ) di € 770,00 per 'medico di Controparte_1 famiglia' (quando – non può non sottolinearsi - il medico di famiglia è a carico del SSN, e tuttavia il sig. ha provveduto al bonifico). Pt_1
Sono stati poi prodotti i contratti di acquisto di auto e altri beni con i relativi finanziamenti.
In particolare, risulta agli atti la proposta di acquisto 21.4.2022 avente ad oggetto autoveicolo usato Jaguar per € 27.797,00, da parte di con indicazione della mail del Controparte_1 ricorrente (cfr. doc. 4), i bonifici da parte del sig. a favore della venditrice Euromix Pt_1
Motors srl di € 2.000,00 in data 21.4.2022 e di € 25.797,00 in data 26.4.2022, in favore di
- 'copertura assicurativa contraente veicolo Jaguar Controparte_4 Controparte_1
e-Pace' - il 27.4.2022 (€ 915,00), e in data 16.6.2022 (€ 4.300,00) a favore di CP
per 'acquisto ruote Jaguar e-Pace' (cfr. estratti conto corrente – doc. 3 e
[...] Pt_1 doc. 38).
Vi è la documentazione relativa all'acquisto di un orologio Rolex, ovvero lo scontrino
14.10.2022 Ruzza orologi, di € 7.000,00 (doc. 31), su cui risultano il nominativo CP
e l'indicazione del pagamento tramite bonifico bancario, nonché i due bonifici, dal
[...] conto corrente del sig. , in favore dell'orologeria, in data 18.10.2022 per complessivi Pt_1
7.000,00 (cfr. doc. 3).
Ancora, sono stati documentati i bonifici disposti dal sig. in favore di per Pt_1 Parte_3
'acconto Porsche Macan FT597NP' il 7.12.2022 (€ 5.000,00), il saldo in data 15.12.2022 (€
35.000,00), il 'passaggio proprietà' il 16.12.2022 (€ 1.000,00), ed in favore di Assivi per l'assicurazione in data 7.11.2023 (€ 1.563,00), con un esborso totale di € 42.563,00 (cfr. estratti conto sub 3).
Il sig. ha poi sottoscritto contratto di finanziamento di € 30.800,00 - per Pt_1 Pt_2
l'importo complessivo (da restituire) di € 47.678,72 - per l'acquisto di un'automobile Audi Q5
(cfr. doc. 15), auto apparentemente venduta alla sig.ra il 13.2.2024 (cfr. doc. 29) e da CP questa alienata a terzi nel novembre 2024 (cfr. doc. 35): il doc. 29 citato è la dichiarazione di vendita sottoscritta da (in ordine alla vendita verbale in favore della Parte_1 convenuta).
Come enunciato dalle Sezioni Unite, “La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti pagina 10 di 16 avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 cod. civ., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza. Tate efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui
l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale;
con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice …” (cfr. Cass. S.U. n. 19888/14): nel caso di specie tale dichiarazione si inserisce nel contesto più volte sopra descritto.
Infine sono state prodotti i) i bonifici in favore della convenuta per gli acquisti da questa effettuati presso (cfr. doc. 3), ii) la fattura Electrolux, intestata a CP_3 Parte_1 presso per l'acquisto di una lavatrice (doc. 6) e il relativo bonifico (cfr. Controparte_1 estratto conto relativo doc. 3), iii) le fatture Amazon relativa ad un microonde (€ 309,00) e a rubinetteria (€ 59,19), merce da spedire all'indirizzo della convenuta (cfr. doc. 7), e relativi bonifici 25.4.2023 (cfr. estratto conto relativo sub doc. 3), iv) il finanziamento Findomestic di €
1.259,00 (cfr. doc. 10) per l'acquisto di un I-phone per la convenuta (tale essendo l'indirizzo di spedizione indicato sulla fattura doc. 9), v) il bonifico di € 1.400,00 in favore della (del CP
16.8.2022 – cfr. doc. 3) per 'borsa Parte_4
Vi sono infine gli atti di compravendita a favore della convenuta.
In particolare, l'atto di compravendita del 10.3.2023 (rogito Notaio ) avente ad oggetto Per_2
l'immobile in Torino, via Zumaglia n. 77, che vede come parte acquirente CP
(doc. 5), contiene nell'art. 2 la seguente esplicita dichiarazione relativa alla
[...] provenienza del corrispettivo pagato dall'acquirente (€ 82.000,00): “La signora CP
dichiara che il prezzo della presente vendita è stato pagato, a norma dell'art. 1180
[...]
c.c. e per spirito di liberalità, quale liberalità indiretta, dal proprio compagno signor
[...]
. CP_5
Dall'estratto conto prodotto da parte ricorrente (doc. 3) risultano il bonifico bancario di €
5.000,00 in favore del venditore (in data 7.2.2023) e l'assegno di € 77.000,00 intestato allo stesso, in data 7.3.2023 (entrambi provenienti dal conto corrente del sig. ); dal Pt_1
pagina 11 di 16 medesimo estratto conto (oltre che dalle disposizioni di bonifico prodotte – doc. 34) risultano poi un bonifico in data 27.2.2023 di € 6.100,00 per 'provvigione acquisto immobile sito in
Torino Via Zumaglia 77' e due bonifici bancari in favore del Notaio rogante, l'uno in data
7.3.2023 di € 1.155,00 (causale 'Atto di compravendita appartamento via Zumaglia 77 sig.ra e l'altro in data 9.3.2023 per € 1.629,38 (causale 'onorario per acquisto Controparte_1 appartamento Via Zumaglia 77 sig.ra ). Controparte_1
Quanto poi all'atto di compravendita 31.1.2024 – rogito Notaio (doc. 11), avente Persona_3 ad oggetto l'immobile in AL, acquistato da per l'usufrutto e da Parte_1 [...] per la nuda proprietà, il prezzo della vendita (complessivamente 104.000,00 Controparte_1 di cui € 57.200,00 riferiti al diritto di usufrutto vitalizio ed € 46.800,00 alla nuda proprietà) è stato corrisposto dal ricorrente anche per la parte relativa al diritto di nuda proprietà acquistato dalla risultano il bonifico di € 5.000,00 in data 4.12.2023 'caparra CP confirmatoria appartamento via Mameli 392' (cfr. estratto conto - doc. 3 trimestre Pt_1 ottobre/dicembre 2023), le contabili degli assegni circolari (2) rilasciati dal sig. alla Pt_1 parte venditrice per la somma complessiva di € 99.000,00 (doc. 12), la fattura emessa dall'Agenzia Immobiliare, intestata a , di € 3.500,00 (cfr. doc. 13), l'assegno Parte_1 emesso in favore del Notaio rogante per € 4.100,00 (cfr. doc. 14).
In definitiva, il sig. ha fornito prova documentale delle liberalità effettuate in Pt_1 favore della convenuta (quali sopra esaminate) per la complessiva somma di € 503.238,75.
Tale somma è quella risultante dalla disamina del doc. 34, verificata col riscontro dei singoli importi elencati negli estratti conto e nelle disposizioni di bonifico prodotte, ma con esclusione del versamento del 22.8.2023 di € 1.361,00, risultante nell'estratto conto ma in assenza di elementi (quale ad esempio l'ordine con l'indicazione di quale ordinante) che Controparte_1 consentano di ritenerlo comunque riferibile alla convenuta;
quanto all'immobile di AL, poi,
è stata presa in considerazione la sola parte del prezzo riferita al diritto di nuda proprietà acquistato dalla convenuta (il ricorrente ha acquistato il diritto di usufrutto vitalizio), ovvero complessivamente € 46.800,00, e del resto la domanda attorea è diretta ad ottenere la restituzione delle somme elargite quali donazioni, dirette ed indirette, a favore della convenuta.
Le dazioni di denaro sopra riportate costituiscono, per l'appunto, donazioni, dirette e/o indirette, disposte dal ricorrente in favore della convenuta: come chiarito dalla Suprema
Corte, “l'essenza della donazione, come ricavabile dall'art. 769 cod. civ., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un pagina 12 di 16 incremento del patrimonio di un'altra e che tale istituto si caratterizza non soltanto per
l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto
l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001) ... l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1,
11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2,
18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651)” (cfr.
Cass. n. 982/24).
Di tali elargizioni deve tuttavia ritenersi la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., per le ragioni tutte già sopra illustrate (in fatto e in diritto): i documenti esaminati consentono di ritenere accertati sia la situazione di fragilità psichica del donante, tale da renderlo condiscendente alle richieste della sia tutti gli altri elementi della fattispecie delittuosa e segnatamente CP
l'induzione (posta in essere dalla convenuta) della vittima a compiere atti di disposizione in favore della con effetti dannosi per il ricorrente (il depauperamento del proprio CP patrimonio) e lo sfruttamento da parte di questa della debolezza del ricorrente al fine di procurare a sé un profitto (si vedano le richieste di dazioni di denaro, la frequenza delle stesse, l'importo delle dazioni, la tipologia dei beni acquistati).
Ferma la gravità della condotta sopra descritta (nelle modalità e nell'entità delle conseguenze), si deve dar conto anche del comportamento processuale della convenuta: ha ritenuto di non costituirsi nel procedimento cautelare ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace attesa la regolare notifica di ricorso e decreto;
depositata l'ordinanza cautelare in data 12.12.2024, il 14.3.2025 l'odierna convenuta ha depositato – tramite il difensore nominato – istanza di visibilità nel fascicolo cautelare (doc. 42), e non si è poi costituita nel presente procedimento nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto (di fissazione di udienza), perfezionatasi all'indirizzo risultante dal certificato di residenza (cfr. doc. 45).
pagina 13 di 16 Alla nullità delle donazioni consegue l'effetto restitutorio disciplinato dall'art. 2033 c.c., come richiesto dal ricorrente: la convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 503.238,80, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti (dovendosi ritenere per le ragioni tutte già sopra esposte la mala fede dell'accipiens – cfr. Cass. n. 12362/24); nulla in punto rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
4.
Parte ricorrente ha poi chiesto la restituzione della somma mutuata in favore della convenuta, per complessivi € 30.000,00: sono documentati due bonifici bancari, di € 15.000,00 ciascuno in data 26.11.2023 (cfr. estratti conto relativi sub doc. 3, nonchè contabili di bonifico istantaneo sub. Doc. 36), in favore di er 'prestito'. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiamato il contenuto dei messaggi whats app del giugno 2024, là dove si legge del riferimento da parte di a 60.000 euro e la risposta 'sono persi' da Parte_1 parte della convenuta che lamenta anche difficoltà economiche, con la conseguente richiesta allo di pagarle le bollette di luce e gas: tale conversazione, riferita alla somma Pt_1 bonificata alla convenuta il 29.1.2024, dà conto della manifestata condizione economica precaria della convenuta.
Ora, a fronte dei bonifici sopra richiamati contenenti una espressa imputazione del versamento quale documentata dalla causale del bonifico, appare rilevante l'insegnamento della Suprema Corte in ordine alla “necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014)”: ciò in quanto “il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere ,dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la pagina 14 di 16 somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (cfr. Cass. n. 27372/21).
Nella fattispecie, a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte del ricorrente
('prestito'), le circostanze del caso – sopra già illustrate – non consentono comunque di ritenere un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, poi, “In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente
l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per
l'adempimento” (cfr. Cass. n. 11437/22).
Ne deriva pertanto la condanna della convenuta all'immediata restituzione in favore del ricorrente della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo
(ex art. 2033 c.c. come già sopra indicato).
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede, per la presente fase ed anche per la fase cautelare, tenuto conto – oltre che delle spese documentate, ovvero CU, marca e spese notifica – del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta: quanto al valore della causa si fa riferimento allo scaglione da 520.000,01 ad € 1.000.000, con la precisazione che ai sensi dell'art. 6 l'incremento percentuale, rispetto ai valori dello scaglione precedente, è fino al 30 per cento in più, ritenendosi adeguato nel caso di specie un aumento del 15%.
Si liquidano pertanto i valori medi determinati come appena indicato, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, sia per il procedimento cautelare che per la presente fase e così complessivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. delle donazioni dirette ed indirette effettuate da
[...]
in favore di e per l'effetto condanna a Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 corrispondere a la somma di € 503.238,75, oltre interessi legali dai singoli Parte_1 versamenti al saldo;
- condanna all'immediata restituzione in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida per Controparte_1 Parte_1 la fase cautelare in € 875,87 per esborsi ed € € 8.967,00 per compensi oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge, e per il presente giudizio in € 1.727,13 per esborsi ed €
13.853,00, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Torino, in data 27.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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