Art. 2.
Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 .
Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 .