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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5638/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE EGIDIO, come Parte_1 da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FARDELLO GABRIELE, CP_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Avetrana (TA) in data 16/09/2012 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 19/06/2008, che
[...] Per_1 con sentenza non definitiva n. 2836/2022, pubblicata in data 16.11.2022, era stata pronunciata la loro separazione giudiziale e che con successiva sentenza definitiva n. 601/2024, pubblicata in data 26.02.2024, venivano deliberate le questioni accessorie alla separazione giudiziale tra le parti, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto delle avverse richieste in punto di assegno divorzile e attribuzione di quota di Tfr, nonché porsi a proprio carico il versamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della Per_1 somma di euro 250,00 al mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente e Assegno Unico nella misura della metà.
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 23/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
17/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale dichiarata con sentenza non definitiva n. 2836/2022 e disciplinata, con riferimento alle condizioni accessorie, con sentenza definitiva n. 601/2024, pubblicata in data 26.02.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente in data 17/06/2025, con note scritte, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2012 in
Avetrana (TA) da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato in [...] il [...], trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del Comune di Avetrana dell'anno 2012, parte 2, serie C, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente in data 17/06/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Avetrana per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5638/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE EGIDIO, come Parte_1 da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FARDELLO GABRIELE, CP_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Avetrana (TA) in data 16/09/2012 con CP_1
, che dalla loro unione era nato il figlio in data 19/06/2008, che
[...] Per_1 con sentenza non definitiva n. 2836/2022, pubblicata in data 16.11.2022, era stata pronunciata la loro separazione giudiziale e che con successiva sentenza definitiva n. 601/2024, pubblicata in data 26.02.2024, venivano deliberate le questioni accessorie alla separazione giudiziale tra le parti, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto delle avverse richieste in punto di assegno divorzile e attribuzione di quota di Tfr, nonché porsi a proprio carico il versamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della Per_1 somma di euro 250,00 al mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente e Assegno Unico nella misura della metà.
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 23/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
17/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione giudiziale dichiarata con sentenza non definitiva n. 2836/2022 e disciplinata, con riferimento alle condizioni accessorie, con sentenza definitiva n. 601/2024, pubblicata in data 26.02.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente in data 17/06/2025, con note scritte, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2012 in
Avetrana (TA) da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato in [...] il [...], trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del Comune di Avetrana dell'anno 2012, parte 2, serie C, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente in data 17/06/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Avetrana per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara