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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14132/2022 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Torino, via Luigi Leonardo Colli, 10 presso lo studio del difensore avv. SAVINO VALERIO
ATTORI contro in qualità di mandataria di elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Milano, via G. Serbelloni 4 presso lo studio del difensore avv. SIMONE GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di (e conseguentemente Controparte_2 della sua mandataria per i motivi esposti in atti e per gli effetti Controparte_1
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino, nei confronti del quale è rivolta la presente opposizione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato dalla controparte in via monitoria per i motivi sopra esposti in fatto e diritto, e per gli effetti
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei pagina 1 di 9 confronti del quale è rivolta la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo dagli opponenti alla ricorrente in via monitoria
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'inattendibilità della documentazione prodotta da controparte in sede monitoria al fine della concessione del decreto ingiuntivo (in particolare, inattendibilità degli estratti conto a provare con certezza il credito asseritamente vantato da controparte nei confronti degli opponenti), per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, e per gli effetti
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (con particolare riferimento alla certezza del credito), per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, e per gli effetti
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti del quale è rivolta la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo dagli opponenti alla ricorrente in via monitoria ovvero - in via di estremo subordine – limitare la condanna degli odierni opponenti a quanto ritenuto dall'Ill.mo Giudicante effettivamente dovuto alla controparte, con onere della prova a esclusivo carico di quest'ultima
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere idonea eligenda CTU contabile volta a determinare i corretti rapporti di dare e avere tra gli odierni patiscenti sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quanto sopra dedotto ed eccepito.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese del presente giudizio, e con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare a testi e indicare nuovi e ulteriori mezzi di prova entro i termini di legge.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
non è fondata su prova scritta, né comunque si palesa di pronta e facile soluzione;
[...]
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
3359/2022 del 10.05.2022, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale: pagina 2 di 9 - accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3359/2022 RG. 8153/2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma complessiva di €.17.062,25, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Torino;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3359/2022 del
10.05.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di €.17.062,25, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per
Decreto Ingiuntivo e al presente atto;
in via istruttoria:
- rigettare l'istanza di C.T.U. contabile formulata dagli opponenti, in quanto palesemente dilatoria ed esplorativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare persone informate sui fatti ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 15.7.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 promuovendo opposizione avverso il DI n. 3359/2022 notificato agli opponenti il 10 giugno 2022
(notifica perfezionata per compiuta giacenza), con il quale il Tribunale di Torino ingiungeva agli stessi, in solido tra loro, il pagamento della complessiva somma di € 17.062,25, oltre spese e interessi.
2. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della CP_1 quale mandataria della ritenendo non assolto da parte del cessionario Controparte_2
l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio: a sostegno di tale eccezione,
pagina 3 di 9 deducevano altresì il mancato adempimento dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 13 del Codice privacy.
Nel merito, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo applicabile al rapporto oggetto di controversia il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. relativo alle prestazioni periodiche oggetto di contratto;
deducevano, inoltre,
l'inidoneità degli estratti conto prodotti da parte opposta a provare l'entità del credito azionato in sede monitoria. Instavano affinché la provvisoria esecutorietà non fosse concessa e quindi rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del DI, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risulta provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione delle plurime – tutte documentate - operazioni di cessione del credito e della pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco sulla
TA IA ai sensi dell'art. 58 TUB;
che il regime di prescrizione applicabile ai rapporti di conto corrente è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; che le risultanze dell'estratto conto prodotto in giudizio forniscono adeguata prova della esistenza e della misura del credito vantato.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.1.2023, è stata concessa la provvisoria esecutività del DI e onerata parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la domanda è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 9.3.2023).
6. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, ritenendo non idonea a provare l'effettiva titolarità del credito azionato la mera produzione dell'estratto della TA IA inerente alla cessione di crediti in blocco intervenuta tra CP_3
pagina 4 di 9 (cedente) e cessionaria), di cui (convenuta- CP_2 Controparte_2 Controparte_1 opposta) risulta mandataria.
Al fine di esaminare l'eccezione in esame, occorre effettuare una compiuta ricostruzione dei documenti prodotti nel presente giudizio:
1. contratto di conto corrente, stipulato in data 22.5.1998, tra e Parte_1 Parte_2
e la da cui sorge il credito azionato nel presente
[...] Controparte_4 giudizio (doc. 5 all. fasc. monitorio);
2. visura camerale storica attestante la fusione per incorporazione di Controparte_4
in doc. 7, all. fasc. opposta);
[...] Controparte_5
3. atto notarile di fusione c.d. propria di e Controparte_5 [...] che ha dato vita alla costituzione di Controparte_6 [...]
(doc. 8, all. fasc. opposta); CP_7
4. contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra cedente) e Controparte_7 [...]
(cessionaria) in data 27.12.2017 (doc. 9, all. fasc. opposta), estratto della TA CP_8
IA della Repubblica Italiana, Parte II, n. 5 del 13.01.2018 inerente tale cessione (doc. 10, all. fasc. opposta), nonché dichiarazione, effettuata da di cessione della Controparte_7 specifica posizione di in favore di Controparte_9
(doc. 11, all. fasc. opposta); Controparte_8
5. contratto di cessione di crediti in bocco fra (cedente) e Controparte_8 CP_2
(cessionaria) stipulato in data 22.11.2019 ed estratto del tabulato della cessione in
[...] questione con riferimento al contratto di conto corrente stipulato da e - Pt_2 Pt_1 contratto n. 1076-006 000000070453001 - (doc. 12, all. fasc. opposta); dichiarazione effettuata da di cessione della specifica posizione oggetto di controversia in favore di Controparte_8
(doc. 13, all. fasc. opposta) ed estratto della TA IA della Controparte_2
Repubblica Italiana, parte II, n. 141 del 30.11.2019 inerente tale cessione (doc. 4, all. fasc. opposta);
6. conferimento del potere di rappresentanza da parte di in favore di Controparte_2 per il compimento di ogni attività di gestione, incasso Controparte_10 ed eventuale recupero crediti, con facoltà di sub-delega (doc. 3, all. fasc. opposta);
7. nell'esercizio della facoltà di sub-delega, in data 18.12.2019, conferimento da parte di in favore di del potere di Controparte_10 Controparte_1 rappresentanza per il compimento di ogni attività legata alla gestione, incasso, recupero crediti,
pagina 5 di 9 ivi compreso il promuovimento di ogni azione giudiziaria a tal fine necessaria (doc. 2, all. fasc. opposta).
L'analisi della documentazione in atti conduce al rigetto dell'eccezione in esame per le ragioni che seguono.
Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, la disciplina ordinaria relativa alla cessione del credito trova una deroga nella disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB in forza del quale, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA IA della Repubblica Italiana”.
Tale norma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264
c.c., nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, di talché la pubblicazione dell'atto di cessione sulla TA IA sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione dello stesso da parte del debitore ceduto.
Occorre tuttavia rilevare che, sebbene la pubblicazione in TA costituisca elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, essa non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Invero, un conto è l'avviso della cessione, che consente alla stessa di produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, impedendo che il pagamento effettuato da quest'ultimo al cedente produca effetto liberatorio, altro conto è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Tale prova è posta a carico del cessionario, il quale, ove l'esistenza della cessione sia specificatamente contestata, dovrà provare la titolarità del credito mediante documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco realizzate
(Cass. 17944/2023).
Tale onere probatorio risulta temperato solo quando la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
TA IA consenta di individuare senza incertezza i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, anche se l'indicazione dei crediti ceduti in blocco avvenga per categorie, senza una specifica enumerazione di ciascuno di essi (da ultimo, Cass. n. 8323/2025 e Cass. n. 9073/2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, va esaminata la valenza probatoria della documentazione in atti, depositata da parte opposta.
Il credito per cui è causa sarebbe pervenuto a quest'ultima in forza di due cessioni di credito:
- quella tra cedente) e (cessionaria) intervenuta in data Controparte_7 Controparte_8
27.12.2017 (doc. 9, all. fasc. opposta);
- quella tra (cedente) e (cessionaria) intervenuta in Controparte_8 Controparte_2 data 22.11.2019 (doc. 12, all. fasc. opposta), di cui risulta mandataria. Controparte_1
pagina 6 di 9 Con riferimento ad entrambe le cessioni sono stati altresì prodotti gli estratti della pubblicazione in
TA IA.
Nello specifico, l'estratto della pubblicazione in TA IA, parte II, n. 141 del 30.11.2019
(doc. 4, all. fasc. opposta) fa espresso riferimento sia al contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato in data 22.11.2019, tra (cedente) e cessionaria), Controparte_8 Controparte_2 di cui l'odierna opposta è mandataria, sia - alla lett. d) – al contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato in data 27.12.2017, tra cedente) e (cessionaria). Controparte_7 Controparte_8
L'avviso di pubblicazione in TA IA contiene, dunque, un espresso riferimento ad entrambi i contratti di cessione di credito in blocco di cui sopra.
Gli estratti di pubblicazione in TA contengono altresì l'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei loro dati personali, ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy, secondo le prescrizioni del provvedimento del 18.1.2007 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che reputa sufficiente la pubblicazione dell'informativa privacy contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 58 TUB, anziché mediante una informativa individuale al singolo debitore ceduto.
Alla produzione dei contratti di cessione del credito e degli estratti della TA IA, si aggiungono, infine, due dichiarazioni redatte, rispettivamente, da in favore di Controparte_7 in data 24.11.2022 (doc. 11, all. fasc. opposta) e da in favore di Controparte_8 Controparte_8 in data 29.11.2022 (doc. 13, all. fasc. opposta), che attestano l'inclusione Controparte_2 della specifica posizione vantata nei confronti di “ , ” Parte_2 Parte_1 tra i crediti oggetto di cessione in blocco. Al riguardo, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini del giudizio.
Da quanto sopra, discende che l'eccezione preliminarmente sollevata da parte opponente va rigettata, avendo parte opposta provato la titolarità del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
7. Eccepiva parte opponente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo applicabile al rapporto oggetto di controversia il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1,
n. 4 c.c. relativo alle prestazioni periodiche oggetto di contratto.
L'eccezione deve essere respinta.
Si conferma il contenuto dell'ordinanza del 10.1.2023: il regime di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto con andamento negativo in quanto destinate all'immediato rientro.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie e con riguardo al contratto di c/c n. 7601, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 29.4.2015, data di invio da parte della Banca della raccomandata di risoluzione e revoca del rapporto di conto corrente intercorrente con parte opponente (doc. 8 all. fasc. monitorio).
Peraltro, sia in data 5 marzo 2019 che in data 14 aprile 2021, l'odierna opposta inviava agli opponenti diffide – aventi valore di atti interruttivi della prescrizione - con le quali li invitava a saldare il debito maturato (doc. 9 e 14, all. fasc. opposta).
L'obbligazione oggetto di controversia non può pertanto ritenersi prescritta e deve formare oggetto di pretesa giudiziale.
8. Parte opponente deduceva, infine, l'inidoneità degli estratti conto prodotti da parte opposta a provare l'entità del credito azionato, rilevando la loro incompletezza, in ragione della mancata indicazione in essi della somma di euro 6.500,00 ricevuta in forza dell'apertura di credito, stipulata in data
12.12.2011, e collegata al rapporto di conto corrente da cui trae origine il credito oggetto di controversia (doc. 3, all. fasc. opponenti).
Come è noto, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da un contratto di conto corrente vanno prodotti dalla parte onerata - nel caso di specie, l'opposta in quanto attore in senso sostanziale nel Par presente giudizio di opposizione a anche gli estratti conto completi, essendo essi indispensabili per la ricostruzione del complessivo rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 9768/2012). Solo in questo modo è possibile determinare l'eventuale credito vantato dalla banca.
Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Questo perché il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risulta aperto in data 22.5.1998 e la parte convenuta ha prodotto gli estratti conto completi dal momento dell'apertura del conto sino alla sua chiusura (doc. 6, all. fasc. monitorio), avvenuta in data 29.4.2015, avendo, così, fornito piena prova del credito azionato in via monitoria e del suo relativo ammontare. La mancata indicazione, negli estratti conto, tra le voci a credito, della somma oggetto dell'apertura di credito si spiega in ragione della natura del contratto in questione: trattasi, infatti, di negozio con il quale la banca mette a disposizione del cliente una somma, senza che vi sia un materiale trasferimento della stessa (come accade nel diverso contratto di mutuo).
pagina 8 di 9 Trattandosi di somma messa a disposizione, la stessa non viene versata sul conto, non potendo, quindi, apparire contabilizzata tra le voci a credito.
9. In ordine alle spese sia del presente giudizio che della fase monitoria, si osserva quanto segue.
Dalla conferma del decreto ingiuntivo consegue che le spese della fase sommaria restano a carico dei debitori/opponenti, nel medesimo importo ingiunto.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da € 5.201,00
a € 26.000), secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a le spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in €. Controparte_1
4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 28 novembre 2025 Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Roberta Cosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14132/2022 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Torino, via Luigi Leonardo Colli, 10 presso lo studio del difensore avv. SAVINO VALERIO
ATTORI contro in qualità di mandataria di elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Milano, via G. Serbelloni 4 presso lo studio del difensore avv. SIMONE GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di (e conseguentemente Controparte_2 della sua mandataria per i motivi esposti in atti e per gli effetti Controparte_1
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino, nei confronti del quale è rivolta la presente opposizione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato dalla controparte in via monitoria per i motivi sopra esposti in fatto e diritto, e per gli effetti
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei pagina 1 di 9 confronti del quale è rivolta la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo dagli opponenti alla ricorrente in via monitoria
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'inattendibilità della documentazione prodotta da controparte in sede monitoria al fine della concessione del decreto ingiuntivo (in particolare, inattendibilità degli estratti conto a provare con certezza il credito asseritamente vantato da controparte nei confronti degli opponenti), per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, e per gli effetti
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (con particolare riferimento alla certezza del credito), per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, e per gli effetti
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3359/2022 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti del quale è rivolta la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo dagli opponenti alla ricorrente in via monitoria ovvero - in via di estremo subordine – limitare la condanna degli odierni opponenti a quanto ritenuto dall'Ill.mo Giudicante effettivamente dovuto alla controparte, con onere della prova a esclusivo carico di quest'ultima
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere idonea eligenda CTU contabile volta a determinare i corretti rapporti di dare e avere tra gli odierni patiscenti sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di quanto sopra dedotto ed eccepito.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese del presente giudizio, e con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge
- Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare a testi e indicare nuovi e ulteriori mezzi di prova entro i termini di legge.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
non è fondata su prova scritta, né comunque si palesa di pronta e facile soluzione;
[...]
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
3359/2022 del 10.05.2022, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale: pagina 2 di 9 - accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3359/2022 RG. 8153/2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma complessiva di €.17.062,25, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Torino;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3359/2022 del
10.05.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato parte opposta nei confronti della opponente;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di €.17.062,25, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per
Decreto Ingiuntivo e al presente atto;
in via istruttoria:
- rigettare l'istanza di C.T.U. contabile formulata dagli opponenti, in quanto palesemente dilatoria ed esplorativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare persone informate sui fatti ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 15.7.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 promuovendo opposizione avverso il DI n. 3359/2022 notificato agli opponenti il 10 giugno 2022
(notifica perfezionata per compiuta giacenza), con il quale il Tribunale di Torino ingiungeva agli stessi, in solido tra loro, il pagamento della complessiva somma di € 17.062,25, oltre spese e interessi.
2. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della CP_1 quale mandataria della ritenendo non assolto da parte del cessionario Controparte_2
l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito azionato in giudizio: a sostegno di tale eccezione,
pagina 3 di 9 deducevano altresì il mancato adempimento dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 13 del Codice privacy.
Nel merito, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo applicabile al rapporto oggetto di controversia il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. relativo alle prestazioni periodiche oggetto di contratto;
deducevano, inoltre,
l'inidoneità degli estratti conto prodotti da parte opposta a provare l'entità del credito azionato in sede monitoria. Instavano affinché la provvisoria esecutorietà non fosse concessa e quindi rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del DI, e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risulta provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione delle plurime – tutte documentate - operazioni di cessione del credito e della pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco sulla
TA IA ai sensi dell'art. 58 TUB;
che il regime di prescrizione applicabile ai rapporti di conto corrente è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; che le risultanze dell'estratto conto prodotto in giudizio forniscono adeguata prova della esistenza e della misura del credito vantato.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.1.2023, è stata concessa la provvisoria esecutività del DI e onerata parte opposta di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la domanda è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 9.3.2023).
6. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, ritenendo non idonea a provare l'effettiva titolarità del credito azionato la mera produzione dell'estratto della TA IA inerente alla cessione di crediti in blocco intervenuta tra CP_3
pagina 4 di 9 (cedente) e cessionaria), di cui (convenuta- CP_2 Controparte_2 Controparte_1 opposta) risulta mandataria.
Al fine di esaminare l'eccezione in esame, occorre effettuare una compiuta ricostruzione dei documenti prodotti nel presente giudizio:
1. contratto di conto corrente, stipulato in data 22.5.1998, tra e Parte_1 Parte_2
e la da cui sorge il credito azionato nel presente
[...] Controparte_4 giudizio (doc. 5 all. fasc. monitorio);
2. visura camerale storica attestante la fusione per incorporazione di Controparte_4
in doc. 7, all. fasc. opposta);
[...] Controparte_5
3. atto notarile di fusione c.d. propria di e Controparte_5 [...] che ha dato vita alla costituzione di Controparte_6 [...]
(doc. 8, all. fasc. opposta); CP_7
4. contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra cedente) e Controparte_7 [...]
(cessionaria) in data 27.12.2017 (doc. 9, all. fasc. opposta), estratto della TA CP_8
IA della Repubblica Italiana, Parte II, n. 5 del 13.01.2018 inerente tale cessione (doc. 10, all. fasc. opposta), nonché dichiarazione, effettuata da di cessione della Controparte_7 specifica posizione di in favore di Controparte_9
(doc. 11, all. fasc. opposta); Controparte_8
5. contratto di cessione di crediti in bocco fra (cedente) e Controparte_8 CP_2
(cessionaria) stipulato in data 22.11.2019 ed estratto del tabulato della cessione in
[...] questione con riferimento al contratto di conto corrente stipulato da e - Pt_2 Pt_1 contratto n. 1076-006 000000070453001 - (doc. 12, all. fasc. opposta); dichiarazione effettuata da di cessione della specifica posizione oggetto di controversia in favore di Controparte_8
(doc. 13, all. fasc. opposta) ed estratto della TA IA della Controparte_2
Repubblica Italiana, parte II, n. 141 del 30.11.2019 inerente tale cessione (doc. 4, all. fasc. opposta);
6. conferimento del potere di rappresentanza da parte di in favore di Controparte_2 per il compimento di ogni attività di gestione, incasso Controparte_10 ed eventuale recupero crediti, con facoltà di sub-delega (doc. 3, all. fasc. opposta);
7. nell'esercizio della facoltà di sub-delega, in data 18.12.2019, conferimento da parte di in favore di del potere di Controparte_10 Controparte_1 rappresentanza per il compimento di ogni attività legata alla gestione, incasso, recupero crediti,
pagina 5 di 9 ivi compreso il promuovimento di ogni azione giudiziaria a tal fine necessaria (doc. 2, all. fasc. opposta).
L'analisi della documentazione in atti conduce al rigetto dell'eccezione in esame per le ragioni che seguono.
Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, la disciplina ordinaria relativa alla cessione del credito trova una deroga nella disciplina speciale prevista dall'art. 58 TUB in forza del quale, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA IA della Repubblica Italiana”.
Tale norma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264
c.c., nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, di talché la pubblicazione dell'atto di cessione sulla TA IA sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione dello stesso da parte del debitore ceduto.
Occorre tuttavia rilevare che, sebbene la pubblicazione in TA costituisca elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, essa non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Invero, un conto è l'avviso della cessione, che consente alla stessa di produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, impedendo che il pagamento effettuato da quest'ultimo al cedente produca effetto liberatorio, altro conto è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Tale prova è posta a carico del cessionario, il quale, ove l'esistenza della cessione sia specificatamente contestata, dovrà provare la titolarità del credito mediante documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco realizzate
(Cass. 17944/2023).
Tale onere probatorio risulta temperato solo quando la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
TA IA consenta di individuare senza incertezza i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, anche se l'indicazione dei crediti ceduti in blocco avvenga per categorie, senza una specifica enumerazione di ciascuno di essi (da ultimo, Cass. n. 8323/2025 e Cass. n. 9073/2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, va esaminata la valenza probatoria della documentazione in atti, depositata da parte opposta.
Il credito per cui è causa sarebbe pervenuto a quest'ultima in forza di due cessioni di credito:
- quella tra cedente) e (cessionaria) intervenuta in data Controparte_7 Controparte_8
27.12.2017 (doc. 9, all. fasc. opposta);
- quella tra (cedente) e (cessionaria) intervenuta in Controparte_8 Controparte_2 data 22.11.2019 (doc. 12, all. fasc. opposta), di cui risulta mandataria. Controparte_1
pagina 6 di 9 Con riferimento ad entrambe le cessioni sono stati altresì prodotti gli estratti della pubblicazione in
TA IA.
Nello specifico, l'estratto della pubblicazione in TA IA, parte II, n. 141 del 30.11.2019
(doc. 4, all. fasc. opposta) fa espresso riferimento sia al contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato in data 22.11.2019, tra (cedente) e cessionaria), Controparte_8 Controparte_2 di cui l'odierna opposta è mandataria, sia - alla lett. d) – al contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato in data 27.12.2017, tra cedente) e (cessionaria). Controparte_7 Controparte_8
L'avviso di pubblicazione in TA IA contiene, dunque, un espresso riferimento ad entrambi i contratti di cessione di credito in blocco di cui sopra.
Gli estratti di pubblicazione in TA contengono altresì l'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei loro dati personali, ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy, secondo le prescrizioni del provvedimento del 18.1.2007 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che reputa sufficiente la pubblicazione dell'informativa privacy contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 58 TUB, anziché mediante una informativa individuale al singolo debitore ceduto.
Alla produzione dei contratti di cessione del credito e degli estratti della TA IA, si aggiungono, infine, due dichiarazioni redatte, rispettivamente, da in favore di Controparte_7 in data 24.11.2022 (doc. 11, all. fasc. opposta) e da in favore di Controparte_8 Controparte_8 in data 29.11.2022 (doc. 13, all. fasc. opposta), che attestano l'inclusione Controparte_2 della specifica posizione vantata nei confronti di “ , ” Parte_2 Parte_1 tra i crediti oggetto di cessione in blocco. Al riguardo, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini del giudizio.
Da quanto sopra, discende che l'eccezione preliminarmente sollevata da parte opponente va rigettata, avendo parte opposta provato la titolarità del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
7. Eccepiva parte opponente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, ritenendo applicabile al rapporto oggetto di controversia il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1,
n. 4 c.c. relativo alle prestazioni periodiche oggetto di contratto.
L'eccezione deve essere respinta.
Si conferma il contenuto dell'ordinanza del 10.1.2023: il regime di prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, salvo che per le rimesse da considerare solutorie, cioè costituenti pagamento su un conto con andamento negativo in quanto destinate all'immediato rientro.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie e con riguardo al contratto di c/c n. 7601, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 29.4.2015, data di invio da parte della Banca della raccomandata di risoluzione e revoca del rapporto di conto corrente intercorrente con parte opponente (doc. 8 all. fasc. monitorio).
Peraltro, sia in data 5 marzo 2019 che in data 14 aprile 2021, l'odierna opposta inviava agli opponenti diffide – aventi valore di atti interruttivi della prescrizione - con le quali li invitava a saldare il debito maturato (doc. 9 e 14, all. fasc. opposta).
L'obbligazione oggetto di controversia non può pertanto ritenersi prescritta e deve formare oggetto di pretesa giudiziale.
8. Parte opponente deduceva, infine, l'inidoneità degli estratti conto prodotti da parte opposta a provare l'entità del credito azionato, rilevando la loro incompletezza, in ragione della mancata indicazione in essi della somma di euro 6.500,00 ricevuta in forza dell'apertura di credito, stipulata in data
12.12.2011, e collegata al rapporto di conto corrente da cui trae origine il credito oggetto di controversia (doc. 3, all. fasc. opponenti).
Come è noto, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da un contratto di conto corrente vanno prodotti dalla parte onerata - nel caso di specie, l'opposta in quanto attore in senso sostanziale nel Par presente giudizio di opposizione a anche gli estratti conto completi, essendo essi indispensabili per la ricostruzione del complessivo rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 9768/2012). Solo in questo modo è possibile determinare l'eventuale credito vantato dalla banca.
Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Questo perché il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risulta aperto in data 22.5.1998 e la parte convenuta ha prodotto gli estratti conto completi dal momento dell'apertura del conto sino alla sua chiusura (doc. 6, all. fasc. monitorio), avvenuta in data 29.4.2015, avendo, così, fornito piena prova del credito azionato in via monitoria e del suo relativo ammontare. La mancata indicazione, negli estratti conto, tra le voci a credito, della somma oggetto dell'apertura di credito si spiega in ragione della natura del contratto in questione: trattasi, infatti, di negozio con il quale la banca mette a disposizione del cliente una somma, senza che vi sia un materiale trasferimento della stessa (come accade nel diverso contratto di mutuo).
pagina 8 di 9 Trattandosi di somma messa a disposizione, la stessa non viene versata sul conto, non potendo, quindi, apparire contabilizzata tra le voci a credito.
9. In ordine alle spese sia del presente giudizio che della fase monitoria, si osserva quanto segue.
Dalla conferma del decreto ingiuntivo consegue che le spese della fase sommaria restano a carico dei debitori/opponenti, nel medesimo importo ingiunto.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da € 5.201,00
a € 26.000), secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a le spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in €. Controparte_1
4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 28 novembre 2025 Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Roberta Cosio
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