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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3/2025 promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. QUAGLIANELLO ROBERTO elettivamente domiciliata presso il difensore avv. QUAGLIANELLO ROBERTO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attrice, in cui risultano formulate le condizioni del divorzio, il convenuto non si è
costituito;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni indicate nel ricorso rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e del figlio nato il [...], Per_1
mentre i figli , nato il [...], e , nato il [...], Per_2 Per_3
sono economicamente indipendenti;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.12.1992 in Comune di Feltre (BL) da
2 Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 122, parte II, serie A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1) il sig. corrisponderà al figlio la somma di € CP_1 Persona_4
350,00 (trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat a partire da gennaio 2020, a titolo di contributo di mantenimento, fino alla sua autosufficienza economica;
2) l'obbligo di cui al punto precedente dovrà essere evaso tramite versamento diretto a da parte della Persona_4 Controparte_2
con sede in Dobbiaco BZ, Zona Artigianale n. 20, e ciò fintanto che perdurerà il rapporto di lavoro dipendente con , CP_1
conformemente a quanto stabilito nel procedimento n. 305/2024
R.G.;
3) in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la ed il sig. , quest'ultimo sarà Controparte_2 CP_1
obbligato a versare in proprio al figlio l'assegno di cui al Per_1
punto 1) e ciò fino all'autosufficienza economica;
4) il sig. e la sig.ra corrisponderanno, CP_1 Parte_1
rispettivamente, la quota del 60% e del 40% delle spese straordinarie per il figlio che dovranno essere previamente Per_1
concordate, salve comprovate ragioni di necessità e/o urgenza e
3 comunque a fronte dell'esibizione di idonea giustificazione. A titolo esemplificativo, si elencano le spese mediche (ticket, spese specialistiche, dentista, occhiali, apparecchi ortodontici, farmaci extra ordinem), scolastiche e formative (libri e materiale didattico,
canone di locazione dell'alloggio universitario). Le altre spese straordinarie, ove concordate, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate nella misura concordata, immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione;
5) l'assegno per il nucleo familiare, ove dovuto, verrà percepito dalla sig.ra ; le detrazioni fiscali verranno chieste dai Parte_1
genitori nella misura del 50% ai sensi della vigente normativa, così
come gli oneri / spese detraibili o deducibili;
6) i figli e sono economicamente autosufficienti e Per_2 Per_3
nessuna somma dovrà esser loro corrisposta a titolo di mantenimento;
7) i coniugi non hanno formulato istanze di sorta sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
8) non vi sono immobili in comunione e le autovetture intestate ai coniugi rimangono di loro rispettiva piena disponibilità;
9) i coniugi hanno provveduto a dividere al 50% i risparmi comuni,
comprensivi di capitale ed interessi, definendo tutti i reciproci rapporti economici.
10) nulla sulle spese di lite in mancanza di opposizione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4 Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
5
Il presidente est.
BE CO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3/2025 promosso con ricorso depositato in data 07/01/2025
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. QUAGLIANELLO ROBERTO elettivamente domiciliata presso il difensore avv. QUAGLIANELLO ROBERTO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della notifica del ricorso depositato dall'attrice, in cui risultano formulate le condizioni del divorzio, il convenuto non si è
costituito;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni indicate nel ricorso rispondono all'interesse morale e materiale delle parti e del figlio nato il [...], Per_1
mentre i figli , nato il [...], e , nato il [...], Per_2 Per_3
sono economicamente indipendenti;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.12.1992 in Comune di Feltre (BL) da
2 Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 122, parte II, serie A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1) il sig. corrisponderà al figlio la somma di € CP_1 Persona_4
350,00 (trecentocinquanta) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat a partire da gennaio 2020, a titolo di contributo di mantenimento, fino alla sua autosufficienza economica;
2) l'obbligo di cui al punto precedente dovrà essere evaso tramite versamento diretto a da parte della Persona_4 Controparte_2
con sede in Dobbiaco BZ, Zona Artigianale n. 20, e ciò fintanto che perdurerà il rapporto di lavoro dipendente con , CP_1
conformemente a quanto stabilito nel procedimento n. 305/2024
R.G.;
3) in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la ed il sig. , quest'ultimo sarà Controparte_2 CP_1
obbligato a versare in proprio al figlio l'assegno di cui al Per_1
punto 1) e ciò fino all'autosufficienza economica;
4) il sig. e la sig.ra corrisponderanno, CP_1 Parte_1
rispettivamente, la quota del 60% e del 40% delle spese straordinarie per il figlio che dovranno essere previamente Per_1
concordate, salve comprovate ragioni di necessità e/o urgenza e
3 comunque a fronte dell'esibizione di idonea giustificazione. A titolo esemplificativo, si elencano le spese mediche (ticket, spese specialistiche, dentista, occhiali, apparecchi ortodontici, farmaci extra ordinem), scolastiche e formative (libri e materiale didattico,
canone di locazione dell'alloggio universitario). Le altre spese straordinarie, ove concordate, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate nella misura concordata, immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione;
5) l'assegno per il nucleo familiare, ove dovuto, verrà percepito dalla sig.ra ; le detrazioni fiscali verranno chieste dai Parte_1
genitori nella misura del 50% ai sensi della vigente normativa, così
come gli oneri / spese detraibili o deducibili;
6) i figli e sono economicamente autosufficienti e Per_2 Per_3
nessuna somma dovrà esser loro corrisposta a titolo di mantenimento;
7) i coniugi non hanno formulato istanze di sorta sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
8) non vi sono immobili in comunione e le autovetture intestate ai coniugi rimangono di loro rispettiva piena disponibilità;
9) i coniugi hanno provveduto a dividere al 50% i risparmi comuni,
comprensivi di capitale ed interessi, definendo tutti i reciproci rapporti economici.
10) nulla sulle spese di lite in mancanza di opposizione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4 Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
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Il presidente est.
BE CO