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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5196/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. ROVINI KATY del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea
Chiamenti, sito in Verona in Corso Porta Nuova n. 22
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO - CONTUMACE
conclusioni per il ricorrente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare ed istruttoria, con remissione della causa sul ruolo, ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc al Notaio Dott.
la produzione dell'atto notarile del 09/12/2020 relativa all'accettazione dell'eredità Persona_1 della SI.ra ; in via principale condannare il SI. , a rimborsare Persona_2 CP_1 alle , quale impresa deSInata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della Parte_1 strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 32.980.00.= ed interessi legali maturati
e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale impresa deSInata per il Fondo Parte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, ha convenuto in giudizio il SI. , quale erede della CP_1 SI.ra , per ottenere il rimborso di quanto corrisposto ai danneggiati a seguito Persona_2 del sinistro stradale verificatosi in Bracciano in data 31 gennaio 2003.
Dalla documentazione in atti emerge che il veicolo VW Passat tg. RM3G8252, di proprietà della SI.ra
, era privo di copertura assicurativa, e, invadendo la corsia di marcia opposta, Persona_2 collideva con la Renault Clio tg. BN790VK, cagionando danni ai SIg. , e Parte_2 Parte_3
. Parte_4
L'attrice, in qualità di impresa deSInata dal FGVS, ha liquidato in favore dei danneggiati la complessiva somma di euro 32.980,00, come da quietanze prodotte, che costituiscono piena prova dell'avvenuto pagamento.
Il convenuto, regolarmente citato in qualità di erede della SInora , non si è Persona_3 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Giova rilevare che il SI. , come risulta dal doc. 11 prodotto in atti, si è costituito avanti al CP_1
Tribunale di Civitavecchia nel procedimento ex art. 481 c.c. instaurato proprio dall'odierna attrice, depositando atto di notorietà, anche oggetto di giuramento da parte di terzi, circa la sua qualità di erede della SI.ra . Contestualmente ha dichiarato anche di avere effettuato formale Persona_2 atto di accettazione dell'eredità della coniuge in data 9.12.2020, riservandosene il deposito nel prosieguo.
In realtà non è seguita alcuna produzione documentale in quel procedimento, donde la richiesta di ulteriori chiarimenti all'attrice sul punto.
Può comunque dirsi che dalle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del procedimento ex art. 481 c.c., in cui espressamente il convenuto si dichiara erede, può effettivamente ritenersi dimostrata tale circostanza.
Pertanto, ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c., egli è subentrato nelle posizioni attive e passive della de cuius e risponde dei debiti ereditari, ivi compreso quello derivante dall'azione di rivalsa esercitata da
[...]
(non consta accettazione con beneficio d'inventario). Parte_1
L'azione di rivalsa promossa dall'impresa deSInata è disciplinata dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n.
209/2005, ed era già prevista dall'art. 29 della legge n. 990/1969. Essa è qualificata dalla giurisprudenza come azione di regresso autonoma, poiché l'obbligo risarcitorio dell'impresa deSInata non discende dal fatto illecito, bensì dalla legge, in presenza di determinati presupposti (mancata copertura assicurativa e pagina 2 di 3 pagamento al danneggiato).
Si tratta, dunque, di un'obbligazione autonoma e distinta da quella risarcitoria originaria, che si trasforma in obbligazione di valuta a seguito del pagamento. La posizione dell'impresa deSInata è stata più volte assimilata a quella del fideiussore, che, dopo aver adempiuto, ha diritto di regresso verso l'obbligato principale (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 15303/2013; Cass. n. 930/2017).
Ne consegue che l'azione di rivalsa del FGVS è volta a tutelare un diritto proprio dell'impresa deSInata, avente titolo nella legge e nel pagamento eseguito, e non già nel fatto illecito in sé.
Alla luce di quanto esposto, la domanda attrice è pienamente fondata e deve essere accolta, anche quanto al pagamento degli interessi dalla notifica dell'atto introduttivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della controversia oltre che dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto, SI. , quale erede della SI.ra a CP_1 Persona_2 corrispondere a la somma di euro 32.980,00 oltre agli interessi legali dalla notifica Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Verona, il 25 settembre 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
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