Articolo 3 della Legge 25 novembre 2019, n. 152
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 dicembre 2019
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Entrata in vigore il 21 dicembre 2019