Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9499/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dagli avv avv Paladini Ivan e Giannuzzi Daniele Parte_1
Francesco
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappr e difesa dall' avv Ornella Rotino
RESISTENTE
e in persona del direttore pro tempore, rappr e difeso dagli CP_2 CP_3 avv Salvatore Graziuso e Carlo Montanari
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 05976202200003722 in relazione agli avvisi di addebito n 1)
35920190003393020, 2) 35920200000087859, 3) 35920210000424864 4)
35920210000424965
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.9.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 05976202200003722 notificata in data 7.9.2022 limitatamente alle somme relative a crediti richiesti con le cartelle di pagamento CP_2
e/o avvisi di addebito n n 1) 35920190003393020, 2) 35920200000087859, 3)
35920210000424864, 4) 35920210000424965.
b) la decadenza ex art 25 dlgs 46/1999, c) la violazione dell' art 1 commi 537 e 544 l
228/2012.
Tanto premesso chiedeva dichiarare la nullità dell' atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano tempestivamente e CP_2 CP_3 Controparte_1
che contestavano gli avversi assunti e insistevano per il
[...] rigetto del ricorso.
ALl' udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione relativa all' illegittimità del' atto impugnato per omessa notifica degli avvisi sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria atteso che tale vizio non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato ma consente la rimessione in termini di parte opponente per la proposizione di eventuali eccezioni processuali o di merito.
In ogni caso si rileva che ha documentato la regolare notifica degli CP_2 avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Invero, l'avviso di addebito 1) n. 35920190003393020000 è stato notificato a mezzo pec (all'indirizzo ) in data 30.09.2019; Email_1
l'avviso 2) n. 35920200000087859000 è stato notificato a mezzo pec
(all'indirizzo ) in data 29.01.2020; l' avviso di Email_1 addebito n 3) 35920210000424864 è stato notificato a mezzo pec
(all'indirizzo ) in data 16.10.2021; l' avviso di Email_1 addebito n 4) n. 35920210000424965000 è stato notificato a mezzo pec
(all'indirizzo ) in data 16.10.2021; Email_1
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Si osserva, inoltre, che l'eccezione relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 25 d.lgs. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo dei contributi risulta tardiva giacché proposta oltre il termine di 20 gg. dalla notifica degli avvisi di addebito sopra menzionati. In ogni caso l' eventuale decadenza per tardiva iscrizione a ruolo non comporta l' inesigibilità delle somme iscritte a ruolo atteso che il giudice è tenuto a valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell' . Parte_2
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Va, altresì, disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione impugnata per violazione della l. 228/2012, poiché con l'istanza di sgravio il ricorrente non ha eccepito l'inesigibilità del credito per pagamenti avvenuti e non registrati o per sgravi da parte dell'Ente o per sospensioni giudiziali né ha documentato l'esistenza di cause di inesigibilità così come previsto dall'art. 1 comma 538 della citata legge, lamentando esclusivamente l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Vanno invece compensate le spese processuali nei confronti di del CP_3 quale si rileva il difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova della cartolarizzazione dei crediti . CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
contro , e così provvede:
[...] CP_2 CP_3 Controparte_1
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 800,00,oltre accessori come per legge;
CP_2
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 800,00, Controparte_4 oltre accessori come per legge.
4) Compensa le spese processuali nei confronti di . CP_3
Lecce, 19.02.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Francesca Costa