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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/07/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1921/2024 V.G. posta in decisione il 9 luglio 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...] (avv. Michela Bennini)
e
Parte_2
nato a [...] il [...] (avv. Francesca Abete)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data 7 maggio 2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 11 settembre 2011 in Riolo Terme (RA), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Riolo Terme (RA), dell'anno
2011, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1;
Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (17 giugno 2013) e (2 ottobre Per_2
2017); preso atto che l'udienza del 9 luglio 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come da ricorso congiunto:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private.
2) la casa coniugale, sita a Riolo in Via Rimembranze 33, resta assegnata alla signora Parte_1
e il signor si obbliga a lasciare l'abitazione alla sottoscrizione del presente
[...] Parte_2
ricorso. Per_ 3) i figli e vengono affidati, in regime di affido condiviso, ai genitori con Per_2
collocamento presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica.
4) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando quest'ultimo terrà i figli presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, fermo restando l'impegno di ciascun genitore di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli.
5) il padre starà con i figli due pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 21:00, indicativamente il martedì e il giovedì, ma possono essere modificati con preventivo accordo fra i coniugi. A fine settimane alterne i coniugi resteranno con i figli;
il padre preleverà nella fine settimana allo stesso attribuita i figli il venerdì sera alle 21 e li riporterà la domenica alle 21.
Per le festività di Natale i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza dei figli presso l'uno o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al
29 dicembre e dal 30 dicembre al 3 gennaio. Per le festività di Pasqua, nel periodo dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo, la permanenza dei figli sarà suddivisa per alcuni giorni presso un genitore e i restanti giorni presso l'altro genitore. Nel 2024 il giorno di Natale i figli resteranno con il padre.
Durante le ferie estive i coniugi terranno i figli per almeno 15 giorni, periodo che può essere suddiviso con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali spostamenti dai luoghi inizialmente indicati per le vacanze. I signori e avranno la possibilità di frequentare i figli i Pt_1 Parte_2
giorni dei compleanni ed i giorni particolarmente significativi per i genitori ed i figli.
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2 Pt_1 ciascun figlio, la somma mensile di € 200,00 euro (duecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo indici ISTAT, fino all'indipendenza economica degli stessi. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza dal mese di maggio del 2024. Pt_1
7) le spese straordinarie rientranti nel protocollo per i procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Ravenna, da intendersi qui trascritto, saranno al sessanta per cento a carico del signor mentre per il restante quaranta per cento saranno a carico della signora Parte_2 Pt_1
In particolare, chi sosterrà la spesa straordinaria avrà l'onere di documentazione della medesima
(con ricevute e/o fatture) all'altro coniuge e quest'ultimo provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro cinque giorni.
7) la signora chiederà e percepirà integralmente l'assegno unico famigliare e il marito si Pt_1
renderà disponibile a fornire ogni dichiarazione utile perché lo stesso venga versato alla moglie.
8) essendo i coniugi titolari di redditi propri, poiché convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni e alle capacità di ciascuno, entrambi rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
8) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio (passaporto – carta d'identità) e per l'iscrizione dei figli nei i documenti di entrambi
(passaporto – carta d'identità);
9) la signora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze della casa familiare entro il Pt_1
30 aprile 2024 ed a provvedere al pagamento di tutte le spese ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione della caldaia e del depuratore), comprese le spese ordinarie condominiali.
In relazione alle spese condominiali pregresse vi concorreranno entrambi i coniugi al 50%.
Posto che permane un insoluto di due rate pari ad euro 272,00 ciascuna, il sig. si Parte_2 impegna a corrispondere a quest'ultima la quota pari ad euro 272,00 entro il 30 maggio 2024 e la stessa si impegna poi a provvedere, entro 10 giorni, al saldo del pagamento dovuto nei confronti del condominio, con impegno a rammostrare al signor la ricevuta del Parte_2
pagamento effettuato.
10) con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a richiedere e pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. - ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge.
Ravenna, 11 luglio 2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1921/2024 V.G. posta in decisione il 9 luglio 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...] (avv. Michela Bennini)
e
Parte_2
nato a [...] il [...] (avv. Francesca Abete)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data 7 maggio 2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 11 settembre 2011 in Riolo Terme (RA), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Riolo Terme (RA), dell'anno
2011, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1;
Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (17 giugno 2013) e (2 ottobre Per_2
2017); preso atto che l'udienza del 9 luglio 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come da ricorso congiunto:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private.
2) la casa coniugale, sita a Riolo in Via Rimembranze 33, resta assegnata alla signora Parte_1
e il signor si obbliga a lasciare l'abitazione alla sottoscrizione del presente
[...] Parte_2
ricorso. Per_ 3) i figli e vengono affidati, in regime di affido condiviso, ai genitori con Per_2
collocamento presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica.
4) le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando quest'ultimo terrà i figli presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, fermo restando l'impegno di ciascun genitore di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, nonché di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli.
5) il padre starà con i figli due pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 21:00, indicativamente il martedì e il giovedì, ma possono essere modificati con preventivo accordo fra i coniugi. A fine settimane alterne i coniugi resteranno con i figli;
il padre preleverà nella fine settimana allo stesso attribuita i figli il venerdì sera alle 21 e li riporterà la domenica alle 21.
Per le festività di Natale i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza dei figli presso l'uno o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al
29 dicembre e dal 30 dicembre al 3 gennaio. Per le festività di Pasqua, nel periodo dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo, la permanenza dei figli sarà suddivisa per alcuni giorni presso un genitore e i restanti giorni presso l'altro genitore. Nel 2024 il giorno di Natale i figli resteranno con il padre.
Durante le ferie estive i coniugi terranno i figli per almeno 15 giorni, periodo che può essere suddiviso con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali spostamenti dai luoghi inizialmente indicati per le vacanze. I signori e avranno la possibilità di frequentare i figli i Pt_1 Parte_2
giorni dei compleanni ed i giorni particolarmente significativi per i genitori ed i figli.
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2 Pt_1 ciascun figlio, la somma mensile di € 200,00 euro (duecento/00) con adeguamento automatico annuale secondo indici ISTAT, fino all'indipendenza economica degli stessi. Il mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Avrà decorrenza dal mese di maggio del 2024. Pt_1
7) le spese straordinarie rientranti nel protocollo per i procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Ravenna, da intendersi qui trascritto, saranno al sessanta per cento a carico del signor mentre per il restante quaranta per cento saranno a carico della signora Parte_2 Pt_1
In particolare, chi sosterrà la spesa straordinaria avrà l'onere di documentazione della medesima
(con ricevute e/o fatture) all'altro coniuge e quest'ultimo provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro cinque giorni.
7) la signora chiederà e percepirà integralmente l'assegno unico famigliare e il marito si Pt_1
renderà disponibile a fornire ogni dichiarazione utile perché lo stesso venga versato alla moglie.
8) essendo i coniugi titolari di redditi propri, poiché convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni e alle capacità di ciascuno, entrambi rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
8) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio (passaporto – carta d'identità) e per l'iscrizione dei figli nei i documenti di entrambi
(passaporto – carta d'identità);
9) la signora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze della casa familiare entro il Pt_1
30 aprile 2024 ed a provvedere al pagamento di tutte le spese ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione della caldaia e del depuratore), comprese le spese ordinarie condominiali.
In relazione alle spese condominiali pregresse vi concorreranno entrambi i coniugi al 50%.
Posto che permane un insoluto di due rate pari ad euro 272,00 ciascuna, il sig. si Parte_2 impegna a corrispondere a quest'ultima la quota pari ad euro 272,00 entro il 30 maggio 2024 e la stessa si impegna poi a provvedere, entro 10 giorni, al saldo del pagamento dovuto nei confronti del condominio, con impegno a rammostrare al signor la ricevuta del Parte_2
pagamento effettuato.
10) con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale e di non avere null'altro a richiedere e pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. - ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge.
Ravenna, 11 luglio 2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi