Articolo 49 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 48Articolo 50
Versione
11 marzo 1948
Art. 49.
La prima elezione del Consiglio della Valle avra' luogo, in conformita' all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948