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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Boschi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Del CP_1 C.F._2
Macchia
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 CP_1 il 18/2/2025, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 15/06/2008 a Vicopisano, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Vicopisano del 2008, parte 2, seria A, atto n. 12, in regime di separazione dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (16/07/2012), minorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente in data 27/3/2023 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n.
132/2014 (doc. 8);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato, congiuntamente, secondo il modulo dell'affidamento condiviso, al Per_1
padre e alla madre, con collocazione paritaria a settimane alterne secondo lo schema 2+3+2 (2 giorni presso il padre;
3 giorni presso la madre;
2 giorni presso il padre la prima settimana;
2 giorni presso la madre;
3 giorni presso il padre;
2 giorni presso la madre la seconda settimana e così via).
La residenza anagrafica del minore verrà mantenuta presso la casa familiare di Via Persona_2
Chiesino di Valle in Vicopisano.
3) Il figlio dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno consultarsi tra loro ed assumere, sempre concordemente, tutte le decisioni riguardanti Le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere Per_1
assunte separatamente da ciascun genitore.
4) Salvo differenti accordi, il figlio trascorrerà ad anni alterni insieme con il padre o con la Per_1
madre, le festività. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo Per_1
continuativo o non continuativo di quindici giorni, salvo l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, laddove possibile. I periodi dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine, sulla base delle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle eventuali richieste del minore.
5) Il minore frequenta gli allenamenti di calcio presso la scuola Federazione Calcio Fornacette Per_1
Casarosa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:30 alle 19:00 con partite nel fine settimana. I genitori si impegnano a provvedere a far rispettare al figlio minore tutti gli impegni Per_1
sia extrascolastici che scolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a comunicare tempestivamente all'altro genitore la propria occasionale impossibilità a stare con nei periodi stabiliti e dunque ad interpellare l'altro per chiedere se Per_1
può tenere il figlio in tali periodi o se preferisce che sia affidato ai nonni;
6) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità, stante le risorse economiche dei coniugi, i predetti contribuiranno al mantenimento di autonomamente e ciò alla luce della collocazione Per_1
paritaria, mentre contribuiranno al rimborso del 50% ciascuno delle spese straordinarie che di seguito si dettagliano: SPESE SANITARIE: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00. SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione
e la frequenza ( per la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo
e materiale di corredo scolastico dell'intero anno scolastico per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con e senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
tasse scolastiche e in genere spese per
l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondogrado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per
l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione post universitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per baby - sitter se l'esigenza nasce per coprire
l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce. Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00. SPESE EXTRASCOLASTICHE:
Spese per il conseguimento della patente di guida B;
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
spese di iscrizione a corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00;
7) I Sig.ri e danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e che nulla Parte_1 CP_1 hanno più da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa;
8) I Sig.ri e prestano comunque reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, anche per il minore . Per_1
2. L'udienza di comparizione del 9/4/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (18/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n. 132/2014 (27/3/2023); dalla data certificata nell'accordo
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Vicopisano in data 15/06/2008 (anno 2008, parte 2, seria A, atto n.
[...] CP_1
12);
- dispone che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
▪ il figlio minore è affidato, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
paritaria a settimane alterne secondo lo schema 2+3+2 (2 giorni presso il padre;
3 giorni presso la madre;
2 giorni presso il padre la prima settimana;
2 giorni presso la madre;
3 giorni presso il padre;
2 giorni presso la madre la seconda settimana e così via), mantenendo la residenza presso la casa familiare di Via Chiesino di Valle in Vicopisano;
▪ il figlio minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_1
genitori, nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno consultarsi tra loro ed assumere congiuntamente tutte le decisioni riguardanti il figlio minore. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore.
▪ salvo differenti accordi, il figlio trascorrerà ad anni alterni insieme con il padre o con la Per_1
madre, le festività. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore un Per_1
periodo continuativo o non continuativo di quindici giorni, salvo l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, laddove possibile. I periodi dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine, sulla base delle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle eventuali richieste del minore.
▪ il minore frequenta gli allenamenti di calcio presso la scuola Federazione Calcio Per_1
Fornacette Casarosa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:30 alle 19:00 con partite nel fine settimana. I genitori si impegnano a provvedere a far rispettare al figlio minore tutti gli impegni sia extrascolastici che scolastici nei tempi di permanenza presso Per_1
ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a comunicare tempestivamente all'altro genitore la propria occasionale impossibilità a stare con nei periodi stabiliti e dunque ad Per_1
interpellare l'altro per chiedere se può tenere il figlio in tali periodi o se preferisce che sia affidato ai nonni;
▪ i coniugi contribuiranno al mantenimento del minore autonomamente e ciò alla luce Per_1
della collocazione paritaria;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le spese straordinarie si dividono in:
▪ SPESE SANITARIE: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di €100,00;
▪ SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (
per la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico dell'intero anno scolastico per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con e senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione post universitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per baby - sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce. Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di € 100,00;
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE: spese per il conseguimento della patente di guida B;
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
spese di iscrizione a corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche
(disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di €100,00;
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa;
▪ i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, anche per il minore Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicopisano di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 30/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Boschi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Del CP_1 C.F._2
Macchia
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 CP_1 il 18/2/2025, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 15/06/2008 a Vicopisano, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Vicopisano del 2008, parte 2, seria A, atto n. 12, in regime di separazione dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (16/07/2012), minorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente in data 27/3/2023 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n.
132/2014 (doc. 8);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato, congiuntamente, secondo il modulo dell'affidamento condiviso, al Per_1
padre e alla madre, con collocazione paritaria a settimane alterne secondo lo schema 2+3+2 (2 giorni presso il padre;
3 giorni presso la madre;
2 giorni presso il padre la prima settimana;
2 giorni presso la madre;
3 giorni presso il padre;
2 giorni presso la madre la seconda settimana e così via).
La residenza anagrafica del minore verrà mantenuta presso la casa familiare di Via Persona_2
Chiesino di Valle in Vicopisano.
3) Il figlio dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno consultarsi tra loro ed assumere, sempre concordemente, tutte le decisioni riguardanti Le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere Per_1
assunte separatamente da ciascun genitore.
4) Salvo differenti accordi, il figlio trascorrerà ad anni alterni insieme con il padre o con la Per_1
madre, le festività. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo Per_1
continuativo o non continuativo di quindici giorni, salvo l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, laddove possibile. I periodi dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine, sulla base delle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle eventuali richieste del minore.
5) Il minore frequenta gli allenamenti di calcio presso la scuola Federazione Calcio Fornacette Per_1
Casarosa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:30 alle 19:00 con partite nel fine settimana. I genitori si impegnano a provvedere a far rispettare al figlio minore tutti gli impegni Per_1
sia extrascolastici che scolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a comunicare tempestivamente all'altro genitore la propria occasionale impossibilità a stare con nei periodi stabiliti e dunque ad interpellare l'altro per chiedere se Per_1
può tenere il figlio in tali periodi o se preferisce che sia affidato ai nonni;
6) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità, stante le risorse economiche dei coniugi, i predetti contribuiranno al mantenimento di autonomamente e ciò alla luce della collocazione Per_1
paritaria, mentre contribuiranno al rimborso del 50% ciascuno delle spese straordinarie che di seguito si dettagliano: SPESE SANITARIE: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00. SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione
e la frequenza ( per la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo
e materiale di corredo scolastico dell'intero anno scolastico per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con e senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
tasse scolastiche e in genere spese per
l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondogrado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per
l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione post universitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per baby - sitter se l'esigenza nasce per coprire
l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce. Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00. SPESE EXTRASCOLASTICHE:
Spese per il conseguimento della patente di guida B;
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
spese di iscrizione a corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di Euro 100,00;
7) I Sig.ri e danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e che nulla Parte_1 CP_1 hanno più da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa;
8) I Sig.ri e prestano comunque reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, anche per il minore . Per_1
2. L'udienza di comparizione del 9/4/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (18/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2, D.l. n. 132/2014 (27/3/2023); dalla data certificata nell'accordo
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Vicopisano in data 15/06/2008 (anno 2008, parte 2, seria A, atto n.
[...] CP_1
12);
- dispone che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
▪ il figlio minore è affidato, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
paritaria a settimane alterne secondo lo schema 2+3+2 (2 giorni presso il padre;
3 giorni presso la madre;
2 giorni presso il padre la prima settimana;
2 giorni presso la madre;
3 giorni presso il padre;
2 giorni presso la madre la seconda settimana e così via), mantenendo la residenza presso la casa familiare di Via Chiesino di Valle in Vicopisano;
▪ il figlio minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_1
genitori, nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno consultarsi tra loro ed assumere congiuntamente tutte le decisioni riguardanti il figlio minore. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore.
▪ salvo differenti accordi, il figlio trascorrerà ad anni alterni insieme con il padre o con la Per_1
madre, le festività. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore un Per_1
periodo continuativo o non continuativo di quindici giorni, salvo l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore, laddove possibile. I periodi dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine, sulla base delle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle eventuali richieste del minore.
▪ il minore frequenta gli allenamenti di calcio presso la scuola Federazione Calcio Per_1
Fornacette Casarosa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17:30 alle 19:00 con partite nel fine settimana. I genitori si impegnano a provvedere a far rispettare al figlio minore tutti gli impegni sia extrascolastici che scolastici nei tempi di permanenza presso Per_1
ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a comunicare tempestivamente all'altro genitore la propria occasionale impossibilità a stare con nei periodi stabiliti e dunque ad Per_1
interpellare l'altro per chiedere se può tenere il figlio in tali periodi o se preferisce che sia affidato ai nonni;
▪ i coniugi contribuiranno al mantenimento del minore autonomamente e ciò alla luce Per_1
della collocazione paritaria;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le spese straordinarie si dividono in:
▪ SPESE SANITARIE: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di €100,00;
▪ SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza (
per la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico dell'intero anno scolastico per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con e senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione post universitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per baby - sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce. Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di € 100,00;
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE: spese per il conseguimento della patente di guida B;
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature;
spese di iscrizione a corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche
(disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo). Tali spese richiedono comunque il preventivo accordo fra le parti laddove superino la somma di €100,00;
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa;
▪ i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, anche per il minore Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicopisano di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 30/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina