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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12402/2024, introdotta da
(ROMA, 20/10/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE MAGRIS e (CUBA, Controparte_1
05/08/1975), con il patrocinio dell'avv. MARIA GUTTIERI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/10/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 20/10/1967) e (CUBA, Controparte_1
05/08/1975), che hanno contratto matrimonio in l'Avana (CUBA) in data
09/10/1995 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00014, Parte 2, Serie C07, Anno 1996, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12402/2024, introdotta da
(ROMA, 20/10/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE MAGRIS e (CUBA, Controparte_1
05/08/1975), con il patrocinio dell'avv. MARIA GUTTIERI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/10/1995 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 20/10/1967) e (CUBA, Controparte_1
05/08/1975), che hanno contratto matrimonio in l'Avana (CUBA) in data
09/10/1995 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00014, Parte 2, Serie C07, Anno 1996, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi